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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/06/2024, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr. ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.189 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
, con l'avv.BAUER RAIMUND MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO Pt_1
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
appellante
E
, con l'avv.CARINO GIANDOMENICO Controparte_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
1617/2021, pubblicata in data 22/09/2021; lavoro penitenziario e indennità NASPI.
FATTO.
1 1.Con ricorso depositato in data 21.3.2022, l' ha chiesto la riforma della sentenza Pt_1
con la quale il Giudice del lavoro di Cosenza, ha accolto la domanda proposta da
[...]
per ottenere il pagamento dell'indennità NASPI in conseguenza della CP_1
cessazione, non dipendente dalla propria volontà, del lavoro penitenziario svolto ai sensi dell'art.20, della L.354/1975 .
In estrema sintesi, l'appellante addebita al Tribunale di avere erroneamente equiparato il lavoro prestato dal detenuto all'interno dell'istituto penitenziario a quello prestato all'esterno, alla dipendenza di soggetti terzi ed invece nella prima di dette ipotesi il detenuto non assume lo “status” di disoccupato, non trovandosi nella condizione di potere rendere la dichiarazione telematica di “immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa” ai sensi dell'art.19, d.lgs.150/2015.
2. , ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto dell'appello poiché Controparte_1
infondato.
3.All'udienza del 18.6.2024, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
4. Questa Corte si è già pronunciata in giudizio con identico oggetto, iscritto al rg n.
1357 dell'anno 2021 e vertente tra e , con la sentenza del Pt_1 Parte_2
3.12.2023, confermando la decisione che aveva riconosciuto al lavoratore detenuto l'indennità di cui si discute oggi.
Pertanto, è sufficiente fare rimando a detta sentenza ai sensi dell'art.118 disp.att.cpc per rigettare il presente appello, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella parte in cui prevede il < riferimento a precedenti conformi>, nell'ambito dei quali vanno ricompresi anche quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, che <.. nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile……, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni> (Cass.
17640/2016).
2 5.Va inoltre evidenziato che gli argomenti che questa Corte ha posto (e pone) a fondamento della decisione di rigetto del gravame dell' , hanno ricevuto l'avallo Pt_3
della giurisprudenza di legittimità nella recente sentenza n. 396/2024 del 5.1.2024.
6.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi in relazione alle fasi di studio, introduzione e decisione della causa.
7.Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge
228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato il 21/03/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1617/2021, pubblicata in data 22/09/2021, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'erario;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Catanzaro, 18/06/2024
La Presidente est.
Dr.ssa Gabriella Portale
3
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr. ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.189 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
, con l'avv.BAUER RAIMUND MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO Pt_1
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
appellante
E
, con l'avv.CARINO GIANDOMENICO Controparte_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
1617/2021, pubblicata in data 22/09/2021; lavoro penitenziario e indennità NASPI.
FATTO.
1 1.Con ricorso depositato in data 21.3.2022, l' ha chiesto la riforma della sentenza Pt_1
con la quale il Giudice del lavoro di Cosenza, ha accolto la domanda proposta da
[...]
per ottenere il pagamento dell'indennità NASPI in conseguenza della CP_1
cessazione, non dipendente dalla propria volontà, del lavoro penitenziario svolto ai sensi dell'art.20, della L.354/1975 .
In estrema sintesi, l'appellante addebita al Tribunale di avere erroneamente equiparato il lavoro prestato dal detenuto all'interno dell'istituto penitenziario a quello prestato all'esterno, alla dipendenza di soggetti terzi ed invece nella prima di dette ipotesi il detenuto non assume lo “status” di disoccupato, non trovandosi nella condizione di potere rendere la dichiarazione telematica di “immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa” ai sensi dell'art.19, d.lgs.150/2015.
2. , ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto dell'appello poiché Controparte_1
infondato.
3.All'udienza del 18.6.2024, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
4. Questa Corte si è già pronunciata in giudizio con identico oggetto, iscritto al rg n.
1357 dell'anno 2021 e vertente tra e , con la sentenza del Pt_1 Parte_2
3.12.2023, confermando la decisione che aveva riconosciuto al lavoratore detenuto l'indennità di cui si discute oggi.
Pertanto, è sufficiente fare rimando a detta sentenza ai sensi dell'art.118 disp.att.cpc per rigettare il presente appello, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella parte in cui prevede il < riferimento a precedenti conformi>, nell'ambito dei quali vanno ricompresi anche quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, che <.. nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile……, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni> (Cass.
17640/2016).
2 5.Va inoltre evidenziato che gli argomenti che questa Corte ha posto (e pone) a fondamento della decisione di rigetto del gravame dell' , hanno ricevuto l'avallo Pt_3
della giurisprudenza di legittimità nella recente sentenza n. 396/2024 del 5.1.2024.
6.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi in relazione alle fasi di studio, introduzione e decisione della causa.
7.Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge
228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato il 21/03/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1617/2021, pubblicata in data 22/09/2021, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'erario;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Catanzaro, 18/06/2024
La Presidente est.
Dr.ssa Gabriella Portale
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