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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 826/2023
Il giorno 22/05/2025, nella causa iscritta al n RG 826 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 826/2023 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), Via Calisse n. 103, con l'avv. REGGIOLI
GIANLUCA ) e l'avv. CHIAIA MASSIMO, dai quali rappresentato e C.F._1 difeso giusta procura generale
APPELLANTE contro
( ), elettivamente domiciliato in Milano, Via San CP_1 C.F._2
Damiano, 4, con l'avv. CARELLA CLAUDIO ) e l'avv. MONOPOLI C.F._3
FABRIZIO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce all'originale del ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 422/2023, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Civitavecchia il 31.1.2023, con cui è stata rigettata l'opposizione dalla stessa
2 di 6 proposta al decreto ingiuntivo n. 1334/2019 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 136,95 in favore di a titolo di rimborso della quota non maturata del premio assicurativo a CP_1 seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo stipulato con LI s.p.a. nel 2010.
A fondamento dell'appello, la compagnia assicurativa appellante ha censurato la motivazione adottata dal Giudice di prime cure, ritenendola erronea, contraddittoria e illogica nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva di rispetto alla domanda di Parte_1 rimborso del premio, nonostante l'estraneità di rispetto al contratto assicurativo CP_1 stipulato da LI e stante la non applicabilità ratione temporis degli artt. 125 e 125 sexies TUB nonché della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, richiamati dal Giudice di Pace.
Si è costituito , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai CP_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestando nel merito l'infondatezza dei motivi di appello.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'appello è infondato per i motivi che seguono.
Parte appellante ha sostanzialmente ribadito le censure già sollevate in primo grado in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1334/2019, insistendo per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva in ordine al rimborso del quota non maturata del premio assicurativo connesso all'erogazione del mutuo contratto da con LI nel giugno 2010, da rimborsarsi CP_1 mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo nell'anno
2014.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia assicurativa, osservando che “Il diritto del cliente alla restituzione degli oneri connessi alle rate non scadute è previsto dal Regolamento ISVAP N. 35/2010” e che “Il regolamento Isvap prevede che il soggetto onerato alla restituzione del premio è la Compagnia Assicurativa”; la motivazione della sentenza appellata prosegue poi menzionando il diritto del consumatore alla riduzione totale del credito, comprensiva quindi dei costi recurring e up front con applicazione del criterio pro rata temporis, diritto previsto dal legislatore con l'introduzione dell'art. 125 sexies TUB, e il disposto della Legge n. 221/2012, con particolare riferimento ai commi 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies e 15 septies dell'art. 22, sulla scorta dei quali la giurisprudenza “ha quindi confermato il riconoscimento del diritto del cliente al rimborso di tutti i costi connessi all'erogazione del credito ivi compresi quelli assicurativi”.
Ciò posto, parte appellante ha censurato tale motivazione in quanto non tiene conto che, per effetto di quanto stabilito dall'art. 56 del Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010, gli effetti
3 di 6 dell'art. 22 della Legge di conversione n. 221/2012 non possono retroagire in data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 49 del Regolamento, vale a dire al 1° dicembre 2010.
L'assunto è infondato.
Il Giudice di Pace ha correttamente posto a fondamento della decisione il disposto dell'art. 22 comma 15-quater del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”. Il successivo comma 15-septies precisa che “Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15- quater a 15-sexies”.
La normativa citata prevede quindi che l'obbligo delle imprese assicurative di rimborsare al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo, nel caso di estinzione anticipata del mutuo cui è connesso il contratto assicurativo, si applica anche retroattivamente ai contratti commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione
(1.1.2013). Tale disposizione deve intendersi riferita ai rapporti ancora pendenti a tale data, in quanto non esauriti o estinti, anche se “commercializzati” (e quindi conclusi) in data antecedente all'entrata in vigore della normativa stessa.
L'entrata in vigore della normativa citata ha superato la disposizione, del medesimo tenore, già contenuta nel Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010 all'art. 49, la cui applicazione retroattiva era tuttavia limitata al 1° dicembre 2010 ai sensi dell'art. 56 del medesimo Regolamento.
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, tale limitazione temporale non si estende però alla disciplina legislativa di cui all'art. 22 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha autonomamente regolato la sua applicabilità ratione temporis con il comma 15-septies sopra citato.
Poiché nel caso di specie l'estinzione anticipata del contratto di mutuo è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, la disciplina ivi contenuta deve ritenersi applicabile al caso di specie, quantunque il contratto sia stato stipulato a giugno 2010.
4 di 6 3. Parte appellante ha poi lamentato l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 125 sexies TUB, di cui ha contestato l'applicabilità al caso di specie.
La doglianza è inammissibile, in quanto il riferimento alla normativa del TUB è stato operato dal Giudice di Pace solo al fine di inquadrare il contesto normativo in cui si è inserito il disposto dell'art. 22 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, riguardante, più in generale, i diritti del consumatore conseguenti all'estinzione anticipata del mutuo cui è connesso il contratto di assicurazione, comprensivi anche della riduzione dei costi del finanziamento percepiti dal mutuante.
Dalla lettura della sentenza impugnata non si evince, invece, che l'art. 125 sexies TUB sia stato posto a fondamento dell'accertato diritto di rimborso nei confronti della compagnia assicurativa e, pertanto, non vi è luogo per l'esame della questione relativa all'applicabilità in concreto dell'art. 125 sexies TUB al caso di specie, che risulta irrilevante ai fini della decisione.
Ne deriva il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza appellata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (fino ad € 1.100,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore dei procuratori di parte appellata, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si da atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello alla sentenza n. 422/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Civitavecchia il 31.1.2023, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 362,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Claudio Carella e dell'avv. Fabrizio Monopoli quali antistatari;
5 di 6 - da atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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