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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/11/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
RG 2890/2025
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 21.11.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Falciglia Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
AN UL, RI TT e FR TO
Resistente
OGGETTO: arretrati trattamento di famiglia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.03.2025 la ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto alla corresponsione degli arretrati dovuti a titolo di trattamento di famiglia, riconosciuti ma non liquidati per il periodo dall'1.04.2020 al 31.12.2023.
L' si costituiva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto al pagamento di quanto richiesto con decorrenza 1.04.2020, come da mod TE08 del 7.04.2025 allegato.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite.
Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio. Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che, sia il provvedimento di riliquidazione delle somme dovute a titolo di trattamento di famiglia sia il relativo pagamento sono successivi alla data di deposito del ricorso (cfr. all. nota del TE08 del 7.04.2025 e cedolino CP_1 maggio 2025) le spese del presente giudizio sono poste a carico dell' e sono CP_1 liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 900,00 CP_1
a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 21.11.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 21.11.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Falciglia Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
AN UL, RI TT e FR TO
Resistente
OGGETTO: arretrati trattamento di famiglia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.03.2025 la ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto alla corresponsione degli arretrati dovuti a titolo di trattamento di famiglia, riconosciuti ma non liquidati per il periodo dall'1.04.2020 al 31.12.2023.
L' si costituiva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto al pagamento di quanto richiesto con decorrenza 1.04.2020, come da mod TE08 del 7.04.2025 allegato.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite.
Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio. Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che, sia il provvedimento di riliquidazione delle somme dovute a titolo di trattamento di famiglia sia il relativo pagamento sono successivi alla data di deposito del ricorso (cfr. all. nota del TE08 del 7.04.2025 e cedolino CP_1 maggio 2025) le spese del presente giudizio sono poste a carico dell' e sono CP_1 liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 900,00 CP_1
a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 21.11.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli