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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/07/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2794 /2025 VOLONTARIA FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TENANI MAURA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti e
IO CO C.F. , nato a [...], il [...], C.F._3 residente in [...] ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FELICETTI ILARIA (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato
RI di VA . Sezione Famiglia Pagina 1 le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 28/09/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art.151 cc riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il RI, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la separazione personale e coniugi
Parte_2
[...]
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime mantenimento dell' ex coniuge, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
a. I Sigg.ri LO e vivranno separati mostrandosi reciproco rispetto. Parte_1
b.Il NO LO è operaio, ha un reddito mensile netto di €.1700,00 circa e possiede oltre al
50% dell'immobile ex casa coniugale sito in VA via Sapello nr. 31A int.18 anche un'immobile, acquistato prima del matrimonio, sito in VA, via Sapello nr. 31A int. 17, ad oggi affittato;
la
NOa , commessa, ha un reddito mensile lordo di €.1445,00 e possiede al 50% Parte_1
l'immobile dove vive, ex casa coniugale, sito in VA, Via Sapello nr. 31A int.18. (Doc 4-5 –
Copia dichiarazioni dei redditi del NO LO e della NOa ). Parte_1
c. il Sig. LO lascerà la casa di Via Sapello nr. 31A int. 18, già casa coniugale, entro e non oltre 10 mesi dalla data di deposito del presente ricorso, e comunque entro e non oltre la data del 28 febbraio 2026. All'atto di allontanamento dalla ex casa coniugale, il NO LO porterà via dall'abitazione tutti i suoi effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà, ad eccezione degli
RI di VA . Sezione Famiglia Pagina 2 arredi che resteranno nella disponibilità e proprietà della NOa . Parte_1
d. La NOa rimarrà nella esclusiva ed effettiva disponibilità della ex casa Parte_1 coniugale, attuale residenza anagrafica di entrambi i coniugi ed in regime di comproprietà al 50% fra i medesimi, sita in VA, via Sapello nr. 31A int. 18 per un periodo complessivo di 7 (sette) anni decorrenti dalla data di effettivo allontanamento dalla ex casa coniugale, circostanza di cui i coniugi si obbligano reciprocamente a dare atto con relativo verbale in forma scritta che sarà redatto e firmato dai medesimi all'atto di consegna delle chiavi dell'immobile da parte del NO LO alla NOa;
alla fine di tale periodo i coniugi decideranno di comune accordo la vendita Parte_1 dell'unità immobiliare di cui si tratta a terzi o ad uno di loro. Il NO LO assume l'obbligo di effettuare il proprio trasferimento della residenza in altra abitazione entro e non oltre tre mesi dal suo effettivo allontanamento dalla ex casa coniugale.
e. I Sigg.ri LO e continueranno a pagare (al 50%) le rate relative al mutuo contratto Parte_1 per l'acquisto dell'immobile di Sapello nr. 31A int. 18 e le spese di Amministrazione straordinaria fino alla vendita;
per quanto riguarda le spese di amministrazione condominiale ordinaria e le utenze dell'immobile di cui si tratta, i coniugi continueranno a pagarle al 50% fino a quando il
NO LO lascerà definitivamente l'appartamento; successivamente queste ultime e tutte le utenze resteranno a carico della NOa fino a quando occuperà l'unità immobiliare Parte_1 suddetta.
f. Il NO LO utilizzerà in via esclusiva il posteggio all'aperto costituente pertinenza della casa coniugale per tutto il tempo in cui la NOa avrà l'esclusiva ed effettiva Parte_1 disponibilità della ex casa coniugale alla luce di quanto sopra pattuito al punto d.).
g. Il NO ID LO corrisponderà alla moglie NOa un assegno di Parte_1 mantenimento di € 100,00 (cento//00), che sarà corrisposto a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NOa , entro il giorno 5 di ogni mese, somma da adeguarsi Parte_1 automaticamente, annualmente, secondo gli indici I.S.T.A.T. a decorrere dal secondo anno successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso.
h. L'autovettura attualmente in uso alla famiglia e la moto in uso al NO LO, beni formalmente intestati al marito ma in regime di comunione fra i coniugi, rimarranno nella esclusiva disponibilità del NO LO, il quale avrà ad esclusivo proprio carico tutti i costi connessi alla manutenzione dei mezzi, ai bolli di proprietà, alle relative polizze assicurative, rimanendo altresì a cura e a carico del NO LO l'eventuale passaggio di proprietà ed i relativi costi.
i. con l'assegno di mantenimento previsto al punto g) e con quanto in questo atto previsto e pattuito i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni aspetto economico e patrimoniale tra loro, salve tutte le questioni relative alla eventuale vendita della ex casa coniugale, sita in VA, Via Sapello nr.
RI di VA . Sezione Famiglia Pagina 3 31A int. 18.
l. Le spese inerenti al presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006,
Numero 861, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
VA, nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
RI di VA . Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TENANI MAURA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti e
IO CO C.F. , nato a [...], il [...], C.F._3 residente in [...] ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FELICETTI ILARIA (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato
RI di VA . Sezione Famiglia Pagina 1 le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 28/09/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art.151 cc riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il RI, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la separazione personale e coniugi
Parte_2
[...]
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime mantenimento dell' ex coniuge, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
a. I Sigg.ri LO e vivranno separati mostrandosi reciproco rispetto. Parte_1
b.Il NO LO è operaio, ha un reddito mensile netto di €.1700,00 circa e possiede oltre al
50% dell'immobile ex casa coniugale sito in VA via Sapello nr. 31A int.18 anche un'immobile, acquistato prima del matrimonio, sito in VA, via Sapello nr. 31A int. 17, ad oggi affittato;
la
NOa , commessa, ha un reddito mensile lordo di €.1445,00 e possiede al 50% Parte_1
l'immobile dove vive, ex casa coniugale, sito in VA, Via Sapello nr. 31A int.18. (Doc 4-5 –
Copia dichiarazioni dei redditi del NO LO e della NOa ). Parte_1
c. il Sig. LO lascerà la casa di Via Sapello nr. 31A int. 18, già casa coniugale, entro e non oltre 10 mesi dalla data di deposito del presente ricorso, e comunque entro e non oltre la data del 28 febbraio 2026. All'atto di allontanamento dalla ex casa coniugale, il NO LO porterà via dall'abitazione tutti i suoi effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà, ad eccezione degli
RI di VA . Sezione Famiglia Pagina 2 arredi che resteranno nella disponibilità e proprietà della NOa . Parte_1
d. La NOa rimarrà nella esclusiva ed effettiva disponibilità della ex casa Parte_1 coniugale, attuale residenza anagrafica di entrambi i coniugi ed in regime di comproprietà al 50% fra i medesimi, sita in VA, via Sapello nr. 31A int. 18 per un periodo complessivo di 7 (sette) anni decorrenti dalla data di effettivo allontanamento dalla ex casa coniugale, circostanza di cui i coniugi si obbligano reciprocamente a dare atto con relativo verbale in forma scritta che sarà redatto e firmato dai medesimi all'atto di consegna delle chiavi dell'immobile da parte del NO LO alla NOa;
alla fine di tale periodo i coniugi decideranno di comune accordo la vendita Parte_1 dell'unità immobiliare di cui si tratta a terzi o ad uno di loro. Il NO LO assume l'obbligo di effettuare il proprio trasferimento della residenza in altra abitazione entro e non oltre tre mesi dal suo effettivo allontanamento dalla ex casa coniugale.
e. I Sigg.ri LO e continueranno a pagare (al 50%) le rate relative al mutuo contratto Parte_1 per l'acquisto dell'immobile di Sapello nr. 31A int. 18 e le spese di Amministrazione straordinaria fino alla vendita;
per quanto riguarda le spese di amministrazione condominiale ordinaria e le utenze dell'immobile di cui si tratta, i coniugi continueranno a pagarle al 50% fino a quando il
NO LO lascerà definitivamente l'appartamento; successivamente queste ultime e tutte le utenze resteranno a carico della NOa fino a quando occuperà l'unità immobiliare Parte_1 suddetta.
f. Il NO LO utilizzerà in via esclusiva il posteggio all'aperto costituente pertinenza della casa coniugale per tutto il tempo in cui la NOa avrà l'esclusiva ed effettiva Parte_1 disponibilità della ex casa coniugale alla luce di quanto sopra pattuito al punto d.).
g. Il NO ID LO corrisponderà alla moglie NOa un assegno di Parte_1 mantenimento di € 100,00 (cento//00), che sarà corrisposto a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NOa , entro il giorno 5 di ogni mese, somma da adeguarsi Parte_1 automaticamente, annualmente, secondo gli indici I.S.T.A.T. a decorrere dal secondo anno successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso.
h. L'autovettura attualmente in uso alla famiglia e la moto in uso al NO LO, beni formalmente intestati al marito ma in regime di comunione fra i coniugi, rimarranno nella esclusiva disponibilità del NO LO, il quale avrà ad esclusivo proprio carico tutti i costi connessi alla manutenzione dei mezzi, ai bolli di proprietà, alle relative polizze assicurative, rimanendo altresì a cura e a carico del NO LO l'eventuale passaggio di proprietà ed i relativi costi.
i. con l'assegno di mantenimento previsto al punto g) e con quanto in questo atto previsto e pattuito i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni aspetto economico e patrimoniale tra loro, salve tutte le questioni relative alla eventuale vendita della ex casa coniugale, sita in VA, Via Sapello nr.
RI di VA . Sezione Famiglia Pagina 3 31A int. 18.
l. Le spese inerenti al presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006,
Numero 861, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
VA, nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
RI di VA . Sezione Famiglia Pagina 4