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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/12/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2961/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2961/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. RUBERTI CHIARA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. RUBERTI CHIARA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Vicopisano il
19/06/2021, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicopisano, anno 2021
Parte 2, Serie C, n. 31. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali pagina 1 di 7 accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Vicopisano e iscritto nei registri CP_2 dello stato civile del Comune di Vicopisano Anno 2021, Parte 2, Serie C, n. 31. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la propria residenza ove lo riterranno più opportuno;
2) la casa familiare sita in Bientina (PI), via San Piero n. 54, di proprietà dei Ricorrenti al
50%, sarà assegnata al sig. il quale avrà diritto di goderne in via Controparte_1 esclusiva e risiedervi con i figli minori durante i giorni di permanenza dei figli minori con il padre, mentre la SI.ra si trasferirà ad abitare presso la casa dei propri CP_2 genitori, sita nel Comune di Vicopisano via del Tinto n. 14, abitazione idonea ad accogliere sia lei che i bambini;
3) i figli minori, e rispettivamente di anni 7 e di anni 2, Controparte_3 Controparte_4 saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali optano per il collocamento paritario ed alternato dei minori presso ciascun genitore;
i minori, quindi, pur mantenendo la residenza anagrafica presso la casa familiare, saranno domiciliati presso ciascun genitore secondo il programma paritetico di permanenza e frequentazione di seguito rappresentato:
pagina 2 di 7 per la prima settimana i figli minori trascorreranno i giorni di lunedì e martedì con la madre dall'uscita di scuola del lunedì (o in assenza di scuola, dalle ore 08.30) sino all'ingresso a scuola del mercoledì (o in assenza di scuola, sino alle ore 08.30), mercoledì e giovedì con il padre dall'uscita di scuola del mercoledì (o in assenza di scuola dalle ore 08.30) sino all'ingresso a scuola del venerdì (o in assenza di scuola, sino alle ore 08.30), venerdì, sabato e domenica con la madre dall'uscita di scuola del venerdì (o in assenza di scuola, dalle ore 09.00) sino all'ingresso a scuola del lunedì mattina (o in assenza di scuola, sino alle ore 09.00); la seconda settimana, al contrario, trascorreranno i giorni di lunedi e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdi, sabato e domenica con il padre, con gli stessi orari. Ciascun genitore, nei giorni di permanenza dei figli presso di sé, si occuperà al mattino di accompagnare i bambini a scuola e/o presso l'abitazione dei nonni materni, e alla fine del turno lavorativo di andare a riprendere i figli presso l'abitazione dei nonni materni e/o presso l'altro genitore. In ogni caso, i genitori si impegneranno a collaborare per organizzare settimanalmente eventuali variazioni necessarie in funzione dei rispettivi orari di lavoro e delle esigenze dei figli. Ciascun genitore avrà diritto di conferire telefonicamente con i figli nei giorni di permanenza del minore presso l'altro genitore;
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera condivisa dai genitori per le scelte di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio, mentre, per le scelte di ordinaria amministrazione, la potestà sarà esercitata disgiuntamente durante i tempi di permanenza con ciascun genitore;
5) Quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno almeno 7 giorni consecutivi con ciascun genitore, da stabilirsi di anno in anno tenendo in considerazione le esigenze lavorative dei genitori e quelle dei minori. Quanto alle festività natalizie e pasquali, i bambini trascorreranno il giorno di Natale e quello di Pasqua in maniera alternata di anno in anno tra i genitori, specificando che, quanto al periodo natalizio, un genitore terrà con sé i bambini dal 25 dicembre mattina sino alla mattina del 26 dicembre e trascorreranno l'intera giornata del 26 dicembre con l'altro genitore sino al mattino seguente;
i Ricorrenti convengono che il giorno di Natale 2025 i bambini staranno con la madre;
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli in maniera diretta nei periodi di rispettiva permanenza, con l'eccezione delle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori, che saranno ripartite al 50% tra i genitori. Ai fini della distinzione tra spese pagina 3 di 7 ordinarie e straordinarie e, tra queste ultime, tra quelle obbligatorie e quelle necessitanti accordo, i genitori si atterranno alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017, che si allegano al presente ricorso e che, comunque, di seguito integralmente riportate: “SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinale da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tassa autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese entra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi
l'acquisto di libri, dispense ed eventuali prenottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza
pagina 4 di 7 nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per
l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL
RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo di sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”. (doc. 9:
Linee Guida CNF);
7) L'assegno unico familiare previsto dalla normativa nazionale potrà essere esclusivamente domandato dalla SI.ra e conseguentemente il SI. si CP_2 Controparte_1 asterrà dalla formulazione della relativa richiesta di attribuzione.
8) a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, il SI. si impegna Controparte_1 ed obbliga a pagare interamente le rate del mutuo ipotecario di euro 772,98 mensili gravante sulla casa familiare e le rate del finanziamento cointestato Unicredit n. 21019905 acceso per le spese inerenti la casa familiare di euro 72,41 mensili, per un totale di euro
845,39 al mese sino alla relativa estinzione, avvalendosi dell'aiuto economico offerto dai propri genitori, rinunciando definitivamente qualunque pretesa di rimborso nei confronti della SI.ra ; CP_2
pagina 5 di 7 9) il SI. si impegna quindi a versare le somme occorrenti per l'integrale Controparte_1 pagamento delle rate del mutuo ipotecario e connesso finanziamento, per complessivi euro
845,39 mensili, sul conto corrente Unicredit n. 000421336435 cointestato tra i coniugi, che rimarrà acceso al solo fine del pagamento delle suddette rate, sino all'estinzione dei debiti;
10) il SI. si impegna ed obbliga, altresì, a liberare dal vincolo del mutuo Controparte_1 ipotecario la SI.ra entro e non oltre 4 anni dall'omologa della separazione, CP_2 mediante accollo liberatorio da parte dei propri genitori, i quali hanno offerto la propria disponibilità a sostenere economicamente al figlio coadiuvandolo nel pagamento delle rate del mutuo. Nell'ipotesi in cui per qualsiasi ragione non sia possibile svincolare la SI.ra dal vincolo del mutuo entro il termine indicato di 4 anni dall'omologa della CP_2 separazione, i coniugi convengono sin da ora che la casa familiare sarà posta immediatamente in vendita ed il ricavato della vendita sarà ripartito al 50%. La casa familiare sarà posta immediatamente in vendita anche nell'ipotesi in cui il SI. CP_1 ometta e/o ritardi il pagamento anche di una sola rata del mutuo e del connesso finanziamento. Inoltre, qualora alla data di vendita della casa familiare il finanziamento decennale acceso per i lavori di ristrutturazione non sia ancora estinto, il SI. CP_1 rimborserà alla SI.ra mensilmente il 50% della relativa rata, mediante bonifico CP_2 bancario mensile di euro 111,30 sino alla completa estinzione del suddetto finanziamento.
All'esito della liberazione dal vincolo del mutuo, la sig.ra si impegna a donare la CP_2 propria quota di proprietà dell'immobile ai figli.
11) La SI.ra si impegna a pagare interamente le rate dei finanziamenti a lei CP_2 intestati, compresi quelli sui quali il SI. è garante, sino alla relativa Controparte_1 estinzione, ad eccezione del finanziamento Compass per acquisto della lavastoviglie le cui rate di euro 52,00 al mese saranno pagate con i bollettini postali dal SI. CP_1 fino all'estinzione (novembre 2027);
[...]
12) Il SI. oltre al suddetto finanziamento Compass relativo all'acquisto Controparte_1 della lavastoviglie, si impegna a pagare interamente le rate del finanziamento auto a lui intestato garantito dalla SI.ra sino alla relativa estinzione, e si impegna CP_2 altresì a pagare interamente le rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare di euro 772,98 mensili e del connesso finanziamento Unicredit n. 1019905 di euro 72,41 mensili, sino alla completa estinzione degli stessi;
pagina 6 di 7 13) sia la SI.ra sia il SI. potranno richiedere il rilascio e il rinnovo dei CP_2 CP_1 rispettivi passaporti nonché inserire al proprio interno il nominativo dei figli, dovendosi intendere prestato fin da adesso ogni più ampio consenso;
14) i ricorrenti dichiarano, infine, di rinunciare all'assegno di mantenimento in proprio favore ed a qualsiasi forma di sostentamento.
Spese di lite compensate.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18.12.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2961/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. RUBERTI CHIARA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. RUBERTI CHIARA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Vicopisano il
19/06/2021, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicopisano, anno 2021
Parte 2, Serie C, n. 31. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali pagina 1 di 7 accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Vicopisano e iscritto nei registri CP_2 dello stato civile del Comune di Vicopisano Anno 2021, Parte 2, Serie C, n. 31. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la propria residenza ove lo riterranno più opportuno;
2) la casa familiare sita in Bientina (PI), via San Piero n. 54, di proprietà dei Ricorrenti al
50%, sarà assegnata al sig. il quale avrà diritto di goderne in via Controparte_1 esclusiva e risiedervi con i figli minori durante i giorni di permanenza dei figli minori con il padre, mentre la SI.ra si trasferirà ad abitare presso la casa dei propri CP_2 genitori, sita nel Comune di Vicopisano via del Tinto n. 14, abitazione idonea ad accogliere sia lei che i bambini;
3) i figli minori, e rispettivamente di anni 7 e di anni 2, Controparte_3 Controparte_4 saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali optano per il collocamento paritario ed alternato dei minori presso ciascun genitore;
i minori, quindi, pur mantenendo la residenza anagrafica presso la casa familiare, saranno domiciliati presso ciascun genitore secondo il programma paritetico di permanenza e frequentazione di seguito rappresentato:
pagina 2 di 7 per la prima settimana i figli minori trascorreranno i giorni di lunedì e martedì con la madre dall'uscita di scuola del lunedì (o in assenza di scuola, dalle ore 08.30) sino all'ingresso a scuola del mercoledì (o in assenza di scuola, sino alle ore 08.30), mercoledì e giovedì con il padre dall'uscita di scuola del mercoledì (o in assenza di scuola dalle ore 08.30) sino all'ingresso a scuola del venerdì (o in assenza di scuola, sino alle ore 08.30), venerdì, sabato e domenica con la madre dall'uscita di scuola del venerdì (o in assenza di scuola, dalle ore 09.00) sino all'ingresso a scuola del lunedì mattina (o in assenza di scuola, sino alle ore 09.00); la seconda settimana, al contrario, trascorreranno i giorni di lunedi e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdi, sabato e domenica con il padre, con gli stessi orari. Ciascun genitore, nei giorni di permanenza dei figli presso di sé, si occuperà al mattino di accompagnare i bambini a scuola e/o presso l'abitazione dei nonni materni, e alla fine del turno lavorativo di andare a riprendere i figli presso l'abitazione dei nonni materni e/o presso l'altro genitore. In ogni caso, i genitori si impegneranno a collaborare per organizzare settimanalmente eventuali variazioni necessarie in funzione dei rispettivi orari di lavoro e delle esigenze dei figli. Ciascun genitore avrà diritto di conferire telefonicamente con i figli nei giorni di permanenza del minore presso l'altro genitore;
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera condivisa dai genitori per le scelte di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio, mentre, per le scelte di ordinaria amministrazione, la potestà sarà esercitata disgiuntamente durante i tempi di permanenza con ciascun genitore;
5) Quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno almeno 7 giorni consecutivi con ciascun genitore, da stabilirsi di anno in anno tenendo in considerazione le esigenze lavorative dei genitori e quelle dei minori. Quanto alle festività natalizie e pasquali, i bambini trascorreranno il giorno di Natale e quello di Pasqua in maniera alternata di anno in anno tra i genitori, specificando che, quanto al periodo natalizio, un genitore terrà con sé i bambini dal 25 dicembre mattina sino alla mattina del 26 dicembre e trascorreranno l'intera giornata del 26 dicembre con l'altro genitore sino al mattino seguente;
i Ricorrenti convengono che il giorno di Natale 2025 i bambini staranno con la madre;
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli in maniera diretta nei periodi di rispettiva permanenza, con l'eccezione delle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori, che saranno ripartite al 50% tra i genitori. Ai fini della distinzione tra spese pagina 3 di 7 ordinarie e straordinarie e, tra queste ultime, tra quelle obbligatorie e quelle necessitanti accordo, i genitori si atterranno alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017, che si allegano al presente ricorso e che, comunque, di seguito integralmente riportate: “SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinale da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tassa autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese entra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi
l'acquisto di libri, dispense ed eventuali prenottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza
pagina 4 di 7 nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per
l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL
RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo di sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”. (doc. 9:
Linee Guida CNF);
7) L'assegno unico familiare previsto dalla normativa nazionale potrà essere esclusivamente domandato dalla SI.ra e conseguentemente il SI. si CP_2 Controparte_1 asterrà dalla formulazione della relativa richiesta di attribuzione.
8) a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, il SI. si impegna Controparte_1 ed obbliga a pagare interamente le rate del mutuo ipotecario di euro 772,98 mensili gravante sulla casa familiare e le rate del finanziamento cointestato Unicredit n. 21019905 acceso per le spese inerenti la casa familiare di euro 72,41 mensili, per un totale di euro
845,39 al mese sino alla relativa estinzione, avvalendosi dell'aiuto economico offerto dai propri genitori, rinunciando definitivamente qualunque pretesa di rimborso nei confronti della SI.ra ; CP_2
pagina 5 di 7 9) il SI. si impegna quindi a versare le somme occorrenti per l'integrale Controparte_1 pagamento delle rate del mutuo ipotecario e connesso finanziamento, per complessivi euro
845,39 mensili, sul conto corrente Unicredit n. 000421336435 cointestato tra i coniugi, che rimarrà acceso al solo fine del pagamento delle suddette rate, sino all'estinzione dei debiti;
10) il SI. si impegna ed obbliga, altresì, a liberare dal vincolo del mutuo Controparte_1 ipotecario la SI.ra entro e non oltre 4 anni dall'omologa della separazione, CP_2 mediante accollo liberatorio da parte dei propri genitori, i quali hanno offerto la propria disponibilità a sostenere economicamente al figlio coadiuvandolo nel pagamento delle rate del mutuo. Nell'ipotesi in cui per qualsiasi ragione non sia possibile svincolare la SI.ra dal vincolo del mutuo entro il termine indicato di 4 anni dall'omologa della CP_2 separazione, i coniugi convengono sin da ora che la casa familiare sarà posta immediatamente in vendita ed il ricavato della vendita sarà ripartito al 50%. La casa familiare sarà posta immediatamente in vendita anche nell'ipotesi in cui il SI. CP_1 ometta e/o ritardi il pagamento anche di una sola rata del mutuo e del connesso finanziamento. Inoltre, qualora alla data di vendita della casa familiare il finanziamento decennale acceso per i lavori di ristrutturazione non sia ancora estinto, il SI. CP_1 rimborserà alla SI.ra mensilmente il 50% della relativa rata, mediante bonifico CP_2 bancario mensile di euro 111,30 sino alla completa estinzione del suddetto finanziamento.
All'esito della liberazione dal vincolo del mutuo, la sig.ra si impegna a donare la CP_2 propria quota di proprietà dell'immobile ai figli.
11) La SI.ra si impegna a pagare interamente le rate dei finanziamenti a lei CP_2 intestati, compresi quelli sui quali il SI. è garante, sino alla relativa Controparte_1 estinzione, ad eccezione del finanziamento Compass per acquisto della lavastoviglie le cui rate di euro 52,00 al mese saranno pagate con i bollettini postali dal SI. CP_1 fino all'estinzione (novembre 2027);
[...]
12) Il SI. oltre al suddetto finanziamento Compass relativo all'acquisto Controparte_1 della lavastoviglie, si impegna a pagare interamente le rate del finanziamento auto a lui intestato garantito dalla SI.ra sino alla relativa estinzione, e si impegna CP_2 altresì a pagare interamente le rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare di euro 772,98 mensili e del connesso finanziamento Unicredit n. 1019905 di euro 72,41 mensili, sino alla completa estinzione degli stessi;
pagina 6 di 7 13) sia la SI.ra sia il SI. potranno richiedere il rilascio e il rinnovo dei CP_2 CP_1 rispettivi passaporti nonché inserire al proprio interno il nominativo dei figli, dovendosi intendere prestato fin da adesso ogni più ampio consenso;
14) i ricorrenti dichiarano, infine, di rinunciare all'assegno di mantenimento in proprio favore ed a qualsiasi forma di sostentamento.
Spese di lite compensate.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18.12.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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