Ordinanza collegiale 12 novembre 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01796/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2024, proposto da:
SA EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Spasari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 6169/2016 della Corte di Appello di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AL SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
parte istante ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 6169/2016 resa dalla Corte d’Appello di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, confermativa di quella di primo grado con la quale il Ministero intimato è stato condannato, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di una somma pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della pronuncia all’effettivo soddisfo;
con ordinanza del 12 novembre 2025, n. 1877, l’intestato Tribunale ha onerato la ricorrente a dar conto dell’esito del giudizio di pignoramento presso terzi, nonché a fornire la prova del passaggio in giudicato del titolo azionato;
Rilevato che:
parte ricorrente non ha ottemperato a quanto prescritto;
la domanda è pertanto sfornita del necessario presupposto, atteso che non vi è prova del passaggio in giudicato del titolo da azionare;
Ritenuto che:
la domanda va quindi respinta;
nulla per le spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio della resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, la respinge.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD TR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AL SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL SA | RD TR |
IL SEGRETARIO