Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 679/2023 R.G.L. promossa da
Parte 1 (c.f. C.F. 1 (), rappresentato e difeso dall'Avv. DI
SANTO LUCIA, per procura in atti,
ricorrente,
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE e dall'avv.
ANTONELLO MONORITI, per procura in atti, resistente,
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Parte_11- Con ricorso depositato il 30/03/2023 premesso di essere titolare di assegno N.0440014038 cat.AS con decorrenza 1.07.2002, contestava la nota del
28.10.2022 con cui l'CP_1 gli comunicava che l'importo dell'assegno sociale era stato ricalcolato a decorrere dal 1° Ottobre 2012 e che dal ricalcolo era derivato, fino a mese di novembre 2022, un indebito pari ad € 13.697,48.
Il ricorrente eccepiva la irripetibilità delle somme erogate in assenza di dolo da parte di esso ricorrente e formulava le seguenti domande:
1) Ritenere e dichiarare la irripetibilità delle somme richieste dall' CP 1 con lettera del
28.10.2022, con conseguente declaratoria di annullamento dell'indebito derivato dal ricalcolo dell'Assegno n. 04014038 pari ad € 13.697,48, così come richiesto dall' CP_1;
2) Condannare, infine, l' CP_1, in persona del rapp.tante legale pro tempore al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
in quanto il ricorrente solo con la domanda di ricostituzione n. 2091939700177 presentata in data 23/09/2022 aveva dichiarato - per la prima volta - di essere titolare di pensione estera, esponendo i proventi percepiti dal 2019 al 2022, che determinando il superamento dei limiti stabiliti normativamente per il godimento della provvidenza, rendevano ingiustificata la percezione dell'assegno sociale nella misura goduta per i periodi in contestazione.
Ordinata con provvedimento del 14.11.2024 la produzione integrale della dei modelli
730 relativi ai redditi 2021 e 2022, all'udienza del 11.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è fondato e merito accoglimento.
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è consolidato il principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Ciò in ragione della garanzia costituzionale apprestata dall'art. 38
Cost. alle esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che sarebbe vanificata dal principio di indiscriminata ripetizione di prestazioni destinate ad esigenze alimentari proprie e della famiglia.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che "in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera
Controparte_2 già conosce o omissione di comunicazione di dati reddituali che l'
ha l'onere di conoscere" (Cass. 30 Giugno 2020, n. 13223). Ed ancora la Corte di Cassazione ha ritenuto che “la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile"
(ord. n. 264/2004) (Cass. n. 13916/2021).
La Corte ha quindi richiamato la sentenza n. 12406 del 2003, la quale ha affermato che l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma
1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Secondo tale orientamento, “una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020;
Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Ne consegue che in materia di indebito assistenziale non possa trovare applicazione né
l'art. 2033 c.c., né la disciplina eccezionale prevista della 1. n. 88/89, art. 52 per 1' Controparte_3 come statuito dalla Corte d'Appello di Messina (cfr. sent. n.
, 90/2023) secondo cui “il principio che deve orientare l'interprete è quello di salvaguardare, in via generale il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate, ma solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, mentre per il periodo precedente debbano prevalere le esigenze di tutela dell'accipiens a condizione che egli si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di buona fede e di legittimo affidamento circa il diritto soggettivo a percepire le somme".
Va ancora premesso, in punto di fatto, che la pretesa restitutoria dell'Istituto di previdenza si riferisce alla prestazione di pensione categoria AS indebitamente percepita dal ricorrente per il periodo 2013/2022 per avere percepito una pensione estera non comunicate all' CP_2 .
Con specifico riferimento al tema della ripetibilità di erogazioni indebite scaturenti da redditi conosciuti o conoscibili da parte dell'Istituto, la Cassazione nella pronuncia richiamata n. 13223/2020 prosegue rilevando che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall CP_1 al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv.in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla
L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all CP 1 in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall CP 1 in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l'CP_1 del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all CP_1 la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione
(...) L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall CP_1 e che quindi l' CP_2 già conosce. 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
CP_2 (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge
326/2003) onera l'CP_1 della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l'CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere. (...) 22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone). 23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'CP_1 già conosce o ha l'onere di conoscere".
Applicando i suddetti principi alla presente controversia, la ripetibilità dell'indebito è da escludere, perché il superamento del limite di reddito è derivato dalla percezione di una prestazione pensionistica (quella estera) che il ricorrente ha documentato di avere regolarmente inserito nelle dichiarazioni dei redditi presentati all'Agenzia delle Entrate.
Segnatamente, nei modelli UNICO 2013/2014/2016/2017/2018/2019/2020 e dai modelli 730 del 2015/2021 e 2022, allegati in atti dall' CP_1 (all.8) -documenti prodotti dallo stesso Ente, sicchè non si pone un problema di tardività delle analoghe produzioni documentali effettuate dal ricorrente, come eccepito dall, CP_ nelle note d'udienza- risulta che il Pt 1 alla voce "RC1", ha denunciato di godere di un reddito da Lavoro
Dipendente e Assimilati ( variabile da euro 10.727 del 2013 ad euro 12.107 del 2023).
Sicché, sulla scorta dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso merita accoglimento, trattandosi di redditi che 1,CP - già conosceva o aveva l'onere di conoscere in quanto inseriti nelle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. CP n. 55/2014, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 679/2023 Rg, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme di cui al provvedimento del 28.10.2022 per € 13.697,48; CP 2. condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avv. Lucia Di Santo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17.03.2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano