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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 874/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Elvira Buzzelli, all'esito dell'udienza del 24.02.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
874 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 - fascicolo assegnato in data
11.09.2024 - discussa, in data 24.02.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nato in [...] in data [...], Parte_1 Parte_2
, nata in [...] in data [...], , nato
[...] Parte_3
in Brasile in data 25.1.2001, nato in Brasile in [...] Parte_4
26.5.1992, , nata in [...] in data [...], Parte_5 [...]
, nato in [...] in data [...], tutti elettivamente domiciliati a Parte_6
Villaricca (NA), Viale della Vittoria I traversa n. 2, presso lo studio dell'Avv. Antonella
Castellone che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
1 Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica, SEDE, in data 24.05.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.4.2023, , , Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
adivano, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., Parte_6
l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e Controparte_1
dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Tanto premesso, occorre preliminarmente effettuare il relativo vaglio di ammissibilità delle domande.
Al riguardo, infatti, rilevato che il ricorrente , pur dichiarato interdetto, Parte_6
agiva in giudizio personalmente e non tramite il proprio tutore (cfr. procura alle liti, doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente), il Tribunale, con provvedimento dell'8.07.2024, assegnava al ricorrente termine perentorio sino al 15.09.2024 per gli incombenti ex art. 182 c.p.c.
Tuttavia, il ricorrente non ha provveduto a sanare tale difetto di rappresentanza, tramite deposito di idonea procura alle liti, limitandosi a dedurre, con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
20.02.2025, che il tutore del soggetto interdetto (ovvero la madre, Controparte_2
) aveva provveduto ad apporre la firma sulla procura. Orbene, tale dato era
[...]
già evidente a questo Tribunale, ma non poteva ritenersi sufficiente ai fini di una corretta rappresentanza processuale ex art. 75 c.p.c.
Il mancato deposito di idonea procura alle liti impone l'inammissibilità della domanda proposta da . Parte_6 Quanto alla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e , detti ricorrenti, a Parte_3 Parte_4 Parte_5
sostegno della loro domanda, hanno allegato di essere discendenti in linea retta di SO
, avo cittadino italiano, nato in Italia, a Sant'Eusanio del Sangro (CH), in [...]
[...]
20.10.1876 (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome e la data di nascita risultanti dal certificato di nascita di cui al doc. n. 2 indice del fascicolo di parte ricorrente), emigrato in
Brasile in data non conosciuta e che quest'ultimo e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
In particolare, detti ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, (si assume, ai fini che qui SO Persona_2
ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui al doc. n. 4 indice del fascicolo di parte ricorrente);
▪ quest'ultimo diveniva padre delle tre figlie: i) , ii) Persona_3 Controparte_3
(GA ) e iii) (GA );
[...] Pt_6 Persona_4 Pt_3
▪ da i) nascevano e Persona_3 Persona_5 Per_6 Parte_7
(GA ; Pt_4
▪ da nasceva (ricorrente); Persona_5 Parte_3
▪ da (GA nasceva Parte_8 Pt_4 Parte_4
(ricorrente);
▪ da ii) (GA ) nasceva Controparte_3 Pt_6 Parte_1
(ricorrente), il quale diveniva padre di e di Parte_2 Parte_6
(ricorrenti);
[...]
▪ da iii) (GA ) nasceva , il Persona_4 Pt_3 Persona_7
quale diveniva padre di (ricorrente). Parte_5
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace CP_1 all'udienza dell'8.07.2024.
****
3 Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. L'ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma,
19.12.2019 e 05.12.2014).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso proposto in questa sede da Pt_1
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
sia ammissibile, avendo detti ricorrenti fornito prova di aver Parte_5
previamente rivolto le proprie istanze alla P.A. (cfr. docc. nn. 26 e 27 indice del fascicolo di parte ricorrente).
2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente. In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza secondo la L. 555/1912.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti di cui si ritiene meritevole di accoglimento la domanda (cfr. docc. da n. 2 a n. 24 indice del fascicolo di parte ricorrente) comprova la loro discendenza dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
5 Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di primo Persona_2 discendente dell'avo italiano - nato in [...], in data [...], trova applicazione, ai fini che qui ci interessano, la disciplina di cui all'art. 7 della L. 555/1912, che così recita: “[…] il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Tale disposizione, nell'enunciare la deroga al principio dell'unicità della cittadinanza previsto dall'art. 1 della medesima legge, stabilisce che il figlio naturale di un cittadino italiano residente all'estero non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. Con la conseguenza per la quale il cittadino straniero può cumulare in capo a sé la doppia cittadinanza, quella del Paese straniero in cui è nato (cittadinanza iure soli) e quella italiana (cittadinanza iure sanguinis). In tal senso, si è orientata anche la giurisprudenza più recente (S.C. di Cassazione, SS.UU., sentenze nn.
25317/2022 e 12894/2023).
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e
7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti di cui si ritiene meritevole di accoglimento la domanda hanno, in primo luogo, provato che l'avo, non si è naturalizzato (cfr. certificato SO
negativo di naturalizzazione, doc. n. 3 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che ha acquisito la cittadinanza Persona_2
brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei richiamati ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
3. Conclusioni. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di , di , di , di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e di al riconoscimento in loro favore dello Pt_4 Parte_4 Parte_5
status di cittadini italiani.
Anche l'istanza di detti ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone soprarichiamate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire di , di , di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, di e di - le impedisce di fatto di
[...] Parte_4 Parte_5
procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
Ragioni di equità inducono il Tribunale a dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio anche nei confronti di . Parte_6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 874/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_6
7 1) in accoglimento del ricorso in accoglimento del ricorso proposto da Pt_1
, da , da
[...] Parte_2 Parte_3
, da e da
[...] Parte_4 Parte_5
accerta e dichiara il loro diritto al riconoscimento dello status di cittadini
[...]
italiani;
2) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1
dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
4) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti di tutti i ricorrenti.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, lì 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Elvira Buzzelli, all'esito dell'udienza del 24.02.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
874 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 - fascicolo assegnato in data
11.09.2024 - discussa, in data 24.02.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nato in [...] in data [...], Parte_1 Parte_2
, nata in [...] in data [...], , nato
[...] Parte_3
in Brasile in data 25.1.2001, nato in Brasile in [...] Parte_4
26.5.1992, , nata in [...] in data [...], Parte_5 [...]
, nato in [...] in data [...], tutti elettivamente domiciliati a Parte_6
Villaricca (NA), Viale della Vittoria I traversa n. 2, presso lo studio dell'Avv. Antonella
Castellone che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
1 Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica, SEDE, in data 24.05.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.4.2023, , , Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
adivano, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., Parte_6
l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e Controparte_1
dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Tanto premesso, occorre preliminarmente effettuare il relativo vaglio di ammissibilità delle domande.
Al riguardo, infatti, rilevato che il ricorrente , pur dichiarato interdetto, Parte_6
agiva in giudizio personalmente e non tramite il proprio tutore (cfr. procura alle liti, doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente), il Tribunale, con provvedimento dell'8.07.2024, assegnava al ricorrente termine perentorio sino al 15.09.2024 per gli incombenti ex art. 182 c.p.c.
Tuttavia, il ricorrente non ha provveduto a sanare tale difetto di rappresentanza, tramite deposito di idonea procura alle liti, limitandosi a dedurre, con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
20.02.2025, che il tutore del soggetto interdetto (ovvero la madre, Controparte_2
) aveva provveduto ad apporre la firma sulla procura. Orbene, tale dato era
[...]
già evidente a questo Tribunale, ma non poteva ritenersi sufficiente ai fini di una corretta rappresentanza processuale ex art. 75 c.p.c.
Il mancato deposito di idonea procura alle liti impone l'inammissibilità della domanda proposta da . Parte_6 Quanto alla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e , detti ricorrenti, a Parte_3 Parte_4 Parte_5
sostegno della loro domanda, hanno allegato di essere discendenti in linea retta di SO
, avo cittadino italiano, nato in Italia, a Sant'Eusanio del Sangro (CH), in [...]
[...]
20.10.1876 (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome e la data di nascita risultanti dal certificato di nascita di cui al doc. n. 2 indice del fascicolo di parte ricorrente), emigrato in
Brasile in data non conosciuta e che quest'ultimo e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
In particolare, detti ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, (si assume, ai fini che qui SO Persona_2
ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui al doc. n. 4 indice del fascicolo di parte ricorrente);
▪ quest'ultimo diveniva padre delle tre figlie: i) , ii) Persona_3 Controparte_3
(GA ) e iii) (GA );
[...] Pt_6 Persona_4 Pt_3
▪ da i) nascevano e Persona_3 Persona_5 Per_6 Parte_7
(GA ; Pt_4
▪ da nasceva (ricorrente); Persona_5 Parte_3
▪ da (GA nasceva Parte_8 Pt_4 Parte_4
(ricorrente);
▪ da ii) (GA ) nasceva Controparte_3 Pt_6 Parte_1
(ricorrente), il quale diveniva padre di e di Parte_2 Parte_6
(ricorrenti);
[...]
▪ da iii) (GA ) nasceva , il Persona_4 Pt_3 Persona_7
quale diveniva padre di (ricorrente). Parte_5
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace CP_1 all'udienza dell'8.07.2024.
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3 Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. L'ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma,
19.12.2019 e 05.12.2014).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso proposto in questa sede da Pt_1
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
sia ammissibile, avendo detti ricorrenti fornito prova di aver Parte_5
previamente rivolto le proprie istanze alla P.A. (cfr. docc. nn. 26 e 27 indice del fascicolo di parte ricorrente).
2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente. In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza secondo la L. 555/1912.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti di cui si ritiene meritevole di accoglimento la domanda (cfr. docc. da n. 2 a n. 24 indice del fascicolo di parte ricorrente) comprova la loro discendenza dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
5 Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di primo Persona_2 discendente dell'avo italiano - nato in [...], in data [...], trova applicazione, ai fini che qui ci interessano, la disciplina di cui all'art. 7 della L. 555/1912, che così recita: “[…] il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Tale disposizione, nell'enunciare la deroga al principio dell'unicità della cittadinanza previsto dall'art. 1 della medesima legge, stabilisce che il figlio naturale di un cittadino italiano residente all'estero non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. Con la conseguenza per la quale il cittadino straniero può cumulare in capo a sé la doppia cittadinanza, quella del Paese straniero in cui è nato (cittadinanza iure soli) e quella italiana (cittadinanza iure sanguinis). In tal senso, si è orientata anche la giurisprudenza più recente (S.C. di Cassazione, SS.UU., sentenze nn.
25317/2022 e 12894/2023).
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e
7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti di cui si ritiene meritevole di accoglimento la domanda hanno, in primo luogo, provato che l'avo, non si è naturalizzato (cfr. certificato SO
negativo di naturalizzazione, doc. n. 3 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che ha acquisito la cittadinanza Persona_2
brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei richiamati ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
3. Conclusioni. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di , di , di , di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e di al riconoscimento in loro favore dello Pt_4 Parte_4 Parte_5
status di cittadini italiani.
Anche l'istanza di detti ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone soprarichiamate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire di , di , di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, di e di - le impedisce di fatto di
[...] Parte_4 Parte_5
procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
Ragioni di equità inducono il Tribunale a dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio anche nei confronti di . Parte_6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 874/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_6
7 1) in accoglimento del ricorso in accoglimento del ricorso proposto da Pt_1
, da , da
[...] Parte_2 Parte_3
, da e da
[...] Parte_4 Parte_5
accerta e dichiara il loro diritto al riconoscimento dello status di cittadini
[...]
italiani;
2) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1
dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
4) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti di tutti i ricorrenti.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, lì 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Elvira Buzzelli