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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 16106/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato a [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Stefano Sartorato ricorrente nei confronti di
di Brescia, con l'avvocato Alessandro Mineo Controparte_1 resistente avverso
1. l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001469285 notificata in data 15.11.2024, con la quale è stato ingiunto il pagamento di euro 1.704,50 come sanzione conseguente all'atto di accertamento n.
.1500.22/10/2018.0363426 del 22.10.2018 riferito all'anno 2017 (doc. 1) CP_1
2. l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001504519, notificata in data 15.11.2024, con la quale è stato ingiunto il pagamento di euro 5.834,50 come sanzione conseguente all'atto di accertamento n.
.1500.09/11/2018.0391072 del 9.11.2018 riferito all'anno 2016 (doc. 2) CP_1
3. l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001758761, notificata in data 15.11.2024, con la quale è stato ingiunto il pagamento di euro 112 come sanzione conseguente all'atto di accertamento n.
.1500.23/07/2019.0280449 del 23.7.2019 riferito all'anno 2018 (doc. 3) CP_1 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “in via principale e nel merito, l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzione n.
OI-001469285 e n. OI-001504519 per intervenuta prescrizione dell'azione sanzionatoria, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso forfettario del 15% IVA e
CPA”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha pronunciato la seguente sentenza
Con la nota conclusiva il ricorrente non ha riproposto la domanda riguardante l'ordinanza- ingiunzione n. OI-001758761 presente nel ricorso. Atti presupposti delle ordinanze impugnate sono gli atti di accertamento che contengono la descrizione degli illeciti (nel caso in esame l'omesso pagamento di ritenute previdenziali per i periodi indicati nella comparsa di costituzione dell'amministrazione opposta), la loro qualificazione e l'indicazione delle fonti di prova.
Tali atti sono stati regolarmente notificati come ammesso dal ricorrente nella nota del 31.3.2025 (si vedano le notificazioni prodotte dall'amministrazione resistente).
Gli avvisi di addebito non sono atti presupposti delle ordinanze impugnate in quanto atti funzionali all'esecuzione forzata in caso di mancato spontaneo pagamento dei contributi non versati: in altre parole, si tratta di titoli esecutivi. Essendo estranei al presente giudizio, le critiche avanzate dal ricorrente, tra l'altro soltanto con la nota del 31.3.2025, sono irrilevanti per la decisione.
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione dell'azione sanzionatoria l'articolo 28 L. 689/1981 prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”.
La prescrizione opera con riguardo, sia alla violazione che alla sanzione pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell'illecito, oltre che del diritto a riscuotere la somma. Anche se l'articolo 28
L. n. 689/1981 riferisce la prescrizione al “diritto a riscuotere le somme dovute”, tale formulazione deve essere interpretata alla luce del sistema complessivo che tale legge disegna. In particolare, il diritto di credito dell'amministrazione sorge dalla violazione, che si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza ingiunzione di pagamento ha l'effetto di “determinare la somma dovuta” come prevede l'articolo 18 comma 2 L. 689/1981. In definitiva, la prescrizione quinquennale prevista dal citato articolo 28 si riferisce, non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria in forza dell'emanazione dell'ordinanza, ma anche allo stesso potere dell'amministrazione di applicare la sanzione prevista dalla legge per la violazione commessa.
L'atto di accertamento notificato non persegue solo lo scopo di rendere il trasgressore edotto della violazione, ma anche quello di richiedere il pagamento della sanzione, e vale perciò a costituirlo in mora;
né costituisce un ostacolo la circostanza che essa non possegga le caratteristiche di contenuto e di forma richieste dall'art. 1219 c.c.
L'effetto interruttivo dell'atto di contestazione ha carattere istantaneo e non continuativo: dalla notificazione dell'atto interruttivo inizia, dunque, a decorrere un nuovo termine quinquennale.
L'articolo 103 comma 6-bis D.L. 18/2020 prevede una causa di sospensione del termine di prescrizione (“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689.”).
Gli atti di accertamento riguardanti le ordinanze n. OI-001469285 e OI-001504519 sono stati notificati il 28.11.2018 e il 12.12.2018.
Le ordinanze impugnate sono state notificate il 15.11.2024.
Anche considerando la sospensione di tre mesi prevista dall'articolo 103 comma 6-bis D.L. 18/2020, il periodo di tempo tra la notificazione degli atti di accertamento e quella delle ordinanze impugnate
è superiore a cinque anni, come indicato dal ricorrente a pagina 6 della nota conclusiva.
Nulla sul punto è stato argomentato, neppure in replica, dalla difesa dell'amministrazione resistente.
Le ordinanze n. OI-001469285 e OI-001504519 vanno annullate.
La domanda riguardante l'ordinanza OI-001758761, non riproposta nella nota conclusiva, non avrebbe potuto essere accolta (si veda la nota conclusiva del ricorrente da cui emerge il mancato decorso del termine di prescrizione). Il ricorrente sarebbe parzialmente soccombente. Da tale profilo deriva l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Per questi motivi
1. Annulla le ordinanze n. OI-001469285 e OI-001504519.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 3.4.2025
Il giudice
Christian Colombo
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato a [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Stefano Sartorato ricorrente nei confronti di
di Brescia, con l'avvocato Alessandro Mineo Controparte_1 resistente avverso
1. l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001469285 notificata in data 15.11.2024, con la quale è stato ingiunto il pagamento di euro 1.704,50 come sanzione conseguente all'atto di accertamento n.
.1500.22/10/2018.0363426 del 22.10.2018 riferito all'anno 2017 (doc. 1) CP_1
2. l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001504519, notificata in data 15.11.2024, con la quale è stato ingiunto il pagamento di euro 5.834,50 come sanzione conseguente all'atto di accertamento n.
.1500.09/11/2018.0391072 del 9.11.2018 riferito all'anno 2016 (doc. 2) CP_1
3. l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001758761, notificata in data 15.11.2024, con la quale è stato ingiunto il pagamento di euro 112 come sanzione conseguente all'atto di accertamento n.
.1500.23/07/2019.0280449 del 23.7.2019 riferito all'anno 2018 (doc. 3) CP_1 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “in via principale e nel merito, l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzione n.
OI-001469285 e n. OI-001504519 per intervenuta prescrizione dell'azione sanzionatoria, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso forfettario del 15% IVA e
CPA”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha pronunciato la seguente sentenza
Con la nota conclusiva il ricorrente non ha riproposto la domanda riguardante l'ordinanza- ingiunzione n. OI-001758761 presente nel ricorso. Atti presupposti delle ordinanze impugnate sono gli atti di accertamento che contengono la descrizione degli illeciti (nel caso in esame l'omesso pagamento di ritenute previdenziali per i periodi indicati nella comparsa di costituzione dell'amministrazione opposta), la loro qualificazione e l'indicazione delle fonti di prova.
Tali atti sono stati regolarmente notificati come ammesso dal ricorrente nella nota del 31.3.2025 (si vedano le notificazioni prodotte dall'amministrazione resistente).
Gli avvisi di addebito non sono atti presupposti delle ordinanze impugnate in quanto atti funzionali all'esecuzione forzata in caso di mancato spontaneo pagamento dei contributi non versati: in altre parole, si tratta di titoli esecutivi. Essendo estranei al presente giudizio, le critiche avanzate dal ricorrente, tra l'altro soltanto con la nota del 31.3.2025, sono irrilevanti per la decisione.
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione dell'azione sanzionatoria l'articolo 28 L. 689/1981 prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”.
La prescrizione opera con riguardo, sia alla violazione che alla sanzione pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell'illecito, oltre che del diritto a riscuotere la somma. Anche se l'articolo 28
L. n. 689/1981 riferisce la prescrizione al “diritto a riscuotere le somme dovute”, tale formulazione deve essere interpretata alla luce del sistema complessivo che tale legge disegna. In particolare, il diritto di credito dell'amministrazione sorge dalla violazione, che si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza ingiunzione di pagamento ha l'effetto di “determinare la somma dovuta” come prevede l'articolo 18 comma 2 L. 689/1981. In definitiva, la prescrizione quinquennale prevista dal citato articolo 28 si riferisce, non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria in forza dell'emanazione dell'ordinanza, ma anche allo stesso potere dell'amministrazione di applicare la sanzione prevista dalla legge per la violazione commessa.
L'atto di accertamento notificato non persegue solo lo scopo di rendere il trasgressore edotto della violazione, ma anche quello di richiedere il pagamento della sanzione, e vale perciò a costituirlo in mora;
né costituisce un ostacolo la circostanza che essa non possegga le caratteristiche di contenuto e di forma richieste dall'art. 1219 c.c.
L'effetto interruttivo dell'atto di contestazione ha carattere istantaneo e non continuativo: dalla notificazione dell'atto interruttivo inizia, dunque, a decorrere un nuovo termine quinquennale.
L'articolo 103 comma 6-bis D.L. 18/2020 prevede una causa di sospensione del termine di prescrizione (“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689.”).
Gli atti di accertamento riguardanti le ordinanze n. OI-001469285 e OI-001504519 sono stati notificati il 28.11.2018 e il 12.12.2018.
Le ordinanze impugnate sono state notificate il 15.11.2024.
Anche considerando la sospensione di tre mesi prevista dall'articolo 103 comma 6-bis D.L. 18/2020, il periodo di tempo tra la notificazione degli atti di accertamento e quella delle ordinanze impugnate
è superiore a cinque anni, come indicato dal ricorrente a pagina 6 della nota conclusiva.
Nulla sul punto è stato argomentato, neppure in replica, dalla difesa dell'amministrazione resistente.
Le ordinanze n. OI-001469285 e OI-001504519 vanno annullate.
La domanda riguardante l'ordinanza OI-001758761, non riproposta nella nota conclusiva, non avrebbe potuto essere accolta (si veda la nota conclusiva del ricorrente da cui emerge il mancato decorso del termine di prescrizione). Il ricorrente sarebbe parzialmente soccombente. Da tale profilo deriva l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Per questi motivi
1. Annulla le ordinanze n. OI-001469285 e OI-001504519.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 3.4.2025
Il giudice
Christian Colombo