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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1390/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1390/2024 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICO MATTESINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICO MATTESINI
RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito 307 2024 00012485 44 00 notificato dall' di Arezzo per complessivi € 10.549,17, esponendo che in data CP_1
18.09.2019 veniva costituita tra e la Parte_1 CP_2
che la si occupa della Controparte_3 CP_4 CP_5 mera commercializzazione di prodotti agricoli, e nello specifico si occupa quasi esclusivamente della commercializzazione dei tuberi;
che la società ha alle proprie dipendenze per un totale di n. 4 ore settimanali la Parte_2
quale, non appena ricevuto una richiesta di ordine, acquista il prodotto che indirizza direttamente alla ditta di confezionamento e trasporto;
che la CP_5
non svolge nessun tipo di attività operativa del tipo manodopera e/o
[...]
confezionamento del prodotto, né tantomeno ha un magazzino a propria disposizione, ma una mera attività di acquisto della merce ed immediata rivendita;
che il prodotto che giunge alla Geaogri s.r.l. viene lavorato e confezionato/scatolato dall' in virtù di idoneo Parte_3 contratto di prestazione d'opera stipulato tra la Geoagri e l' CP_5 [...]
che in concreto pertanto la Geoagri si occupa Parte_3 CP_5
soltanto della gestione degli ordini.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_6
pretesa ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, eccepisce che i due soci in fase di inizio Parte_4
attività (in data 27.9.2019) hanno dichiarato entrambi di non partecipare all'attività della consistente in commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi CP_5
freschi; che la ricorrente risultava iscritta come coltivatore diretto, da qui l'iscrizione alla gestione dell'altro socio alla Gest. Comm.; che CP_2
dopo che la ricorrente aveva cessato di essere coltivatrice diretta dal mese di giugno 2021, l' ha accolto in autotutela il ricorso del socio CP_1 Pt_3
annullandone l'iscrizione, e contemporaneamente ha iscritto d'ufficio la ricorrente alla gestione commercianti dal mese di luglio 2021.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1759 del 2021 ha stabilito che non è tenuto alla doppia iscrizione il socio/amministratore che non svolge attività
2 lavorativa e che si occupa esclusivamente di amministrare la società.
Infatti, sempre secondo l'interpretazione delle relative norme fornita dalla
Suprema Corte, la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza è requisito imprescindibile per far sorgere l'obbligo contributivo (Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25.10.2021, n. 29913, Cass.
19.8.2022 n. 24966) e la suddetta partecipazione non si concreta soltanto nell'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 5360 del 2012).
L'iscrizione alla gestione è avvenuta in modo regolare: la decisione dell' si basa sui dati denunciati dagli stessi soggetti e sulle risultanze CP_1
documentali. In particolare, l' analizza i dati denunciati per la nascita CP_1
dell'impresa (ComUnica), e verifica l'assetto societario e le altre eventuali attività svolte dai soci, al fine di entrare nel merito delle dichiarazioni rese dagli stessi circa la prestazione dell'attività o meno all'interno della società.
Rientra nel lavoro aziendale, che dà luogo all'iscrizione, sia l'attività esecutiva sia l'attività di organizzazione e di direzione.
Sotto il profilo pratico, lo svolgimento dell'attività gestionale, ovvero la partecipazione al lavoro aziendale, è data dal fatto che la ricorrente è l'unico socio ad occuparsi dell'attività e dal fatto che l'attività svolta dall'altra dipendente per sole 4 ore settimanali, per cui si ritiene che non possa coprire lo spettro delle attività gestionali svolte dalla stessa società.
Infatti, pare del tutto inverosimile che una dipendente assunta per 4 ore settimanali gestisca tutto il ciclo lavorativo, dal contatto con i clienti alle trattative sulla vendita, alla conclusione della vendita e gestione degli ordini.
Quindi, è evidente che nel caso di specie vi sia una partecipazione dell'unico socio attivo all'attività commerciale della società.
Il fatto, pacifico, che la ricorrente impartisse direttive alla dipendente, che si occupasse dell'organizzazione del lavoro, ne gestisse e rilevasse la presenza,
3 costituiscono elementi da valutare come idonei alla realizzazione di attività commerciale.
Inoltre, la presenza di un dipendente che svolge attività lavorativa per 4 ore alla settimana non esime l'unico socio di che si occupa dell'attività CP_5
(anche in veste di gestore e organizzatore) e dei rapporti con la dipendente, dall'obbligo di iscrizione alla gestione.
In altri termini, la ricorrente nel periodo in accertamento si è occupata direttamente e personalmente della gestione, organizzazione e direzione dell'azienda, assumendone la piena responsabilità con assunzione degli oneri e rischi della gestione aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore di delle CP_7 spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 04/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1390/2024 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICO MATTESINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDERICO MATTESINI
RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito 307 2024 00012485 44 00 notificato dall' di Arezzo per complessivi € 10.549,17, esponendo che in data CP_1
18.09.2019 veniva costituita tra e la Parte_1 CP_2
che la si occupa della Controparte_3 CP_4 CP_5 mera commercializzazione di prodotti agricoli, e nello specifico si occupa quasi esclusivamente della commercializzazione dei tuberi;
che la società ha alle proprie dipendenze per un totale di n. 4 ore settimanali la Parte_2
quale, non appena ricevuto una richiesta di ordine, acquista il prodotto che indirizza direttamente alla ditta di confezionamento e trasporto;
che la CP_5
non svolge nessun tipo di attività operativa del tipo manodopera e/o
[...]
confezionamento del prodotto, né tantomeno ha un magazzino a propria disposizione, ma una mera attività di acquisto della merce ed immediata rivendita;
che il prodotto che giunge alla Geaogri s.r.l. viene lavorato e confezionato/scatolato dall' in virtù di idoneo Parte_3 contratto di prestazione d'opera stipulato tra la Geoagri e l' CP_5 [...]
che in concreto pertanto la Geoagri si occupa Parte_3 CP_5
soltanto della gestione degli ordini.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_6
pretesa ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, eccepisce che i due soci in fase di inizio Parte_4
attività (in data 27.9.2019) hanno dichiarato entrambi di non partecipare all'attività della consistente in commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi CP_5
freschi; che la ricorrente risultava iscritta come coltivatore diretto, da qui l'iscrizione alla gestione dell'altro socio alla Gest. Comm.; che CP_2
dopo che la ricorrente aveva cessato di essere coltivatrice diretta dal mese di giugno 2021, l' ha accolto in autotutela il ricorso del socio CP_1 Pt_3
annullandone l'iscrizione, e contemporaneamente ha iscritto d'ufficio la ricorrente alla gestione commercianti dal mese di luglio 2021.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1759 del 2021 ha stabilito che non è tenuto alla doppia iscrizione il socio/amministratore che non svolge attività
2 lavorativa e che si occupa esclusivamente di amministrare la società.
Infatti, sempre secondo l'interpretazione delle relative norme fornita dalla
Suprema Corte, la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza è requisito imprescindibile per far sorgere l'obbligo contributivo (Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25.10.2021, n. 29913, Cass.
19.8.2022 n. 24966) e la suddetta partecipazione non si concreta soltanto nell'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 5360 del 2012).
L'iscrizione alla gestione è avvenuta in modo regolare: la decisione dell' si basa sui dati denunciati dagli stessi soggetti e sulle risultanze CP_1
documentali. In particolare, l' analizza i dati denunciati per la nascita CP_1
dell'impresa (ComUnica), e verifica l'assetto societario e le altre eventuali attività svolte dai soci, al fine di entrare nel merito delle dichiarazioni rese dagli stessi circa la prestazione dell'attività o meno all'interno della società.
Rientra nel lavoro aziendale, che dà luogo all'iscrizione, sia l'attività esecutiva sia l'attività di organizzazione e di direzione.
Sotto il profilo pratico, lo svolgimento dell'attività gestionale, ovvero la partecipazione al lavoro aziendale, è data dal fatto che la ricorrente è l'unico socio ad occuparsi dell'attività e dal fatto che l'attività svolta dall'altra dipendente per sole 4 ore settimanali, per cui si ritiene che non possa coprire lo spettro delle attività gestionali svolte dalla stessa società.
Infatti, pare del tutto inverosimile che una dipendente assunta per 4 ore settimanali gestisca tutto il ciclo lavorativo, dal contatto con i clienti alle trattative sulla vendita, alla conclusione della vendita e gestione degli ordini.
Quindi, è evidente che nel caso di specie vi sia una partecipazione dell'unico socio attivo all'attività commerciale della società.
Il fatto, pacifico, che la ricorrente impartisse direttive alla dipendente, che si occupasse dell'organizzazione del lavoro, ne gestisse e rilevasse la presenza,
3 costituiscono elementi da valutare come idonei alla realizzazione di attività commerciale.
Inoltre, la presenza di un dipendente che svolge attività lavorativa per 4 ore alla settimana non esime l'unico socio di che si occupa dell'attività CP_5
(anche in veste di gestore e organizzatore) e dei rapporti con la dipendente, dall'obbligo di iscrizione alla gestione.
In altri termini, la ricorrente nel periodo in accertamento si è occupata direttamente e personalmente della gestione, organizzazione e direzione dell'azienda, assumendone la piena responsabilità con assunzione degli oneri e rischi della gestione aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore di delle CP_7 spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 04/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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