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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5360 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 23792 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 01/07/2024 e vertente
TRA
) , nato a RB (CO) in [...] Parte_1 C.F._1
10/11/1975 rappresentato e difeso dall'Avv. RIPAMONTI BARBARA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...] CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. COLOMBO ROBERTA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 28/5/2024
OGGETTO: MODIFICA Precisazione delle conclusioni parte ricorrente:
Disporre l'affido esclusivo c.d. “rafforzato” di nato il [...], al padre Persona_1 [...]
il quale potrà assumere in autonomia anche le decisioni più rilevanti, afferenti Parte_2
l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale riguardante il minore, con particolare riguardo a quelle in ambito medico, terapeutico e psicoterapeutico, scolastico, educativo, per il rinnovo dei documenti d'identità, validi per l'espatrio;
✓ Confermare il collocamento prevalente di anche ai fini della residenza anagrafica, presso Per_1
l'abitazione del padre in Milano, Viale Fulvio Testi n. 8; Confermare gli incontri madre-figlio in spazio neutro, con modalità osservata e protetta, sotto il monitoraggio dei Servizi sociali, per il tempo necessario alla luce dell'evoluzione degli interventi disposti, così come previsto nell'ordinanza del
Tribunale di Milano del 4.10.2023;
✓ Porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, con decorrenza dal Marzo 2023 o comunque dalla data della presente domanda, mediante il versamento al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma di euro 500,00, o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione giugno 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017; si chiede altresì, giusto il collocamento in via esclusiva e prevalente presso il padre, l'assegnazione al 100% al sig. dell'assegno unico in favore del minore;
Per_1
✓ Confermare, nel resto, le statuizioni di cui al decreto della Corte d'Appello di Milano del 18.11.22.
✓ Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso spese generali 15% come per legge.
Precisazione delle conclusioni parte resistente: confermare l'affidamento del minore al Comune di Milano, con conseguente Persona_2 limitazione della responsabilità genitoriale di ambedue i genitori quanto alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza, al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ed ogni altro documento necessario;
2.rigettare la richiesta di affido esclusivo o super esclusivo del minore svolta Persona_2 dal ricorrente;
3.disporre il collocamento del minore più rispondente al suo interesse;
4.regolamentare i tempi e le modalità di frequentazione del minore con la madre prevendendo che la signora possa incontrare alla presenza di un educatore a cadenza, almeno, settimanale, Per_2 Per_1 in giorni e orari da concordare tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
5.prevedere che la signora possa telefonare e videotelefonare in giorni e orari da Per_2 Per_1 concordare tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
6.disporre intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna e paterna;
7.disporre la prosecuzione del percorso di supporto psicoterapeutico avviato da con la dott.ssa Per_1
Per_3
8.conferire all'Ente affidatario la delega ad attivare o a proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari nell'interesse del figlio minore della coppia e a sostegno della coppia genitoriale;
9.confermare che i Servizi Sociali monitorino il nucleo familiare, segnalando tempestivamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni situazione di pregiudizio per Per_1
10.disporre a carico della resistente un contributo al mantenimento del figlio nella misura di euro
250,00 mensili da versare al ricorrente. Detto assegno verrà versato per dodici mensilità ciascun anno, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e verrà rivalutato, come per legge, annualmente in base agli indici ISTAT – costo vita;
11.confermare l'obbligo della resistente di provvedere al 50% delle spese straordinarie tutte maturate e debitamente documentate da ritenersi in esse ricomprese;
12.rigettare ogni ulteriore qualsiasi domanda di natura economica formulata dal ricorrente nei confronti della resistente in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto e di diritto;
13.con vittoria di spese legali e compensi professionali, oltre al rimborso spese generali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01/07/2024 Parte_1 premesso di aver avuto una relazione con , dalla quale è nato in [...] CP_1 Per_1
13/9/2012 e che la responsabilità genitoriale è regolata da decreto della Corte di Appello di Milano in data 28/11/2022, ha chiesto a questo Tribunale modificare le condizioni come da conclusioni.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 28/5/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 16/1/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte. Il Giudice delegato, quindi, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti necessari e ha rinviato per la prosecuzione del giudizio. In data 11/3/2025, acquisiti gli atti istruttori necessari, il Giudice delegato ha assegnato i termini di legge e fissato udienza di rimessione in decisione.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 28/05/2025
Osservato in diritto
Prima di tutto è essenziale definire il perimetro del presente giudizio. Le parti hanno una dettagliata regolamentazione della responsabilità, risalente al decreto della Corte di Appello del 28/11/2022 (che prevede affido all'Ente del minore). Successivamente, le parti si sono rese protagoniste di ulteriori vicende che hanno riguardato l'autorizzazione a un percorso di psicoterapia per il minore,
l'attivazione di spazio neutro per la madre su indicazione dei servizi sociali, il rilascio di passaporto,
l'instaurazione di una relazione con i nonni materni. Insomma, le parti hanno una lunga storia giudiziaria. Questa non è la sede per rivedere o rivalutare le decisioni già assunte. Le questioni da decidere sono solo e soltanto due: se possa essere revocato l'affido all'Ente del minore in favore di un affido esclusivo al padre;
se la madre debba contribuire al mantenimento indiretto di Per_1
Quanto alla prima questione, le relazioni del 25 e 27 febbraio dell'Ente affidatario restituiscono una situazione ancora abbastanza complicata. Il minore vede la madre in spazio neutro, con incontri tendenzialmente positivi ma che non mancano di momenti di difficoltà. Il rapporto dialogico tra i genitori è ancora estremamente difficoltoso. I servizi sociali si stanno attivamente adoperando per il sostegno all'intero nucleo. Ritiene il collegio che la necessità di supporto sia ancora forte e che l'affido super esclusivo al padre avrebbe l'effetto di polarizzare ancora di più la relazione tra le parti, sostanzialmente traducendosi in un pregiudizio per il minore. Effettivamente i servizi sociali segnalano la difficoltà di assumere tempestive decisioni in ambito educativo o sanitario e, per tale ragione, chiedono che tale potere possa essere attribuito al padre collocatario. Ritiene il tribunale che il problema pratico posto dai servizi sociali possa essere risolto specificando in dettaglio i poteri di ciascun genitore e dell'ente stesso, secondo la modalità di prassi del tribunale di Milano.
La questione economica è stata già definita dal Giudice delegato con la presente ordinanza:
[2]. Dal punto di vista economico, il provvedimento della Corte di appello n. 454/2023 prevede il mantenimento diretto e la suddivisione delle spse extra al 50%. Il provvedimento si fondava su un regime di frequentazione materno più ampio e destinato ancora ad ampliarsi. Così non è stato. Con ordinanza del tribunale in data 4 ottobre 2023 è stato introdotto spazio neutro. Quindi, la richiesta di un contributo materno è giustificata. La signora ha depositato solo l'Unico 2023 per un netto forfettario di euro 13.630 e indica – nella disclosure - un reddito leggermente superiore per l'anno seguente. Ella afferma una locazione per 700 euro mensili totali. Dato atto che la situazione economica e reddituale non spicca per trasparenza e completezza, che il mantenimento diretto è totalmente assente, che l'assegno unico lo percepisce il padre, il tribunale stima congruo un assegno di euro 350,00. Le spese extra devono essere intese suddivise secondo protocollo del tribunale di Milano.
Il presente provvedimento, risalente a cinque mesi fa, è interamente condiviso dal collegio.
Le spese di lite
Tenuto conto della soccombenza parziale reciproca, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, a modifica e integrazione del decreto della Corte di Appello di Milano del
28/11/2022 così decide:
1) DISPONE che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria del figlio minore;
2) DISPONE che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
3) DISPONE che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
4) DISPONE che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente (o uno di essi, in caso di collocamento alternato) provveda al compimento dei relativi atti;
5) DISPONE che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
6) PONE a carico della madre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
350,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di luglio 2024
7) PONE a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre il 50% delle spese straordinarie determinate secondo le linee guida del Tribunale di Milano, approvate in data 10/6/2025 8) CONFERMA nel resto il decreto vigente
9) DICHIARA compensate le spese di lite
10) MANDA al Cancelliere per comunicazione alle parti e all'Ente affidatario Comune di Milano
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28/05/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 01/07/2024 e vertente
TRA
) , nato a RB (CO) in [...] Parte_1 C.F._1
10/11/1975 rappresentato e difeso dall'Avv. RIPAMONTI BARBARA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...] CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. COLOMBO ROBERTA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 28/5/2024
OGGETTO: MODIFICA Precisazione delle conclusioni parte ricorrente:
Disporre l'affido esclusivo c.d. “rafforzato” di nato il [...], al padre Persona_1 [...]
il quale potrà assumere in autonomia anche le decisioni più rilevanti, afferenti Parte_2
l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale riguardante il minore, con particolare riguardo a quelle in ambito medico, terapeutico e psicoterapeutico, scolastico, educativo, per il rinnovo dei documenti d'identità, validi per l'espatrio;
✓ Confermare il collocamento prevalente di anche ai fini della residenza anagrafica, presso Per_1
l'abitazione del padre in Milano, Viale Fulvio Testi n. 8; Confermare gli incontri madre-figlio in spazio neutro, con modalità osservata e protetta, sotto il monitoraggio dei Servizi sociali, per il tempo necessario alla luce dell'evoluzione degli interventi disposti, così come previsto nell'ordinanza del
Tribunale di Milano del 4.10.2023;
✓ Porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, con decorrenza dal Marzo 2023 o comunque dalla data della presente domanda, mediante il versamento al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, della somma di euro 500,00, o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione giugno 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017; si chiede altresì, giusto il collocamento in via esclusiva e prevalente presso il padre, l'assegnazione al 100% al sig. dell'assegno unico in favore del minore;
Per_1
✓ Confermare, nel resto, le statuizioni di cui al decreto della Corte d'Appello di Milano del 18.11.22.
✓ Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso spese generali 15% come per legge.
Precisazione delle conclusioni parte resistente: confermare l'affidamento del minore al Comune di Milano, con conseguente Persona_2 limitazione della responsabilità genitoriale di ambedue i genitori quanto alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza, al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ed ogni altro documento necessario;
2.rigettare la richiesta di affido esclusivo o super esclusivo del minore svolta Persona_2 dal ricorrente;
3.disporre il collocamento del minore più rispondente al suo interesse;
4.regolamentare i tempi e le modalità di frequentazione del minore con la madre prevendendo che la signora possa incontrare alla presenza di un educatore a cadenza, almeno, settimanale, Per_2 Per_1 in giorni e orari da concordare tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
5.prevedere che la signora possa telefonare e videotelefonare in giorni e orari da Per_2 Per_1 concordare tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
6.disporre intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna e paterna;
7.disporre la prosecuzione del percorso di supporto psicoterapeutico avviato da con la dott.ssa Per_1
Per_3
8.conferire all'Ente affidatario la delega ad attivare o a proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari nell'interesse del figlio minore della coppia e a sostegno della coppia genitoriale;
9.confermare che i Servizi Sociali monitorino il nucleo familiare, segnalando tempestivamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni situazione di pregiudizio per Per_1
10.disporre a carico della resistente un contributo al mantenimento del figlio nella misura di euro
250,00 mensili da versare al ricorrente. Detto assegno verrà versato per dodici mensilità ciascun anno, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e verrà rivalutato, come per legge, annualmente in base agli indici ISTAT – costo vita;
11.confermare l'obbligo della resistente di provvedere al 50% delle spese straordinarie tutte maturate e debitamente documentate da ritenersi in esse ricomprese;
12.rigettare ogni ulteriore qualsiasi domanda di natura economica formulata dal ricorrente nei confronti della resistente in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto e di diritto;
13.con vittoria di spese legali e compensi professionali, oltre al rimborso spese generali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01/07/2024 Parte_1 premesso di aver avuto una relazione con , dalla quale è nato in [...] CP_1 Per_1
13/9/2012 e che la responsabilità genitoriale è regolata da decreto della Corte di Appello di Milano in data 28/11/2022, ha chiesto a questo Tribunale modificare le condizioni come da conclusioni.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 28/5/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 16/1/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte. Il Giudice delegato, quindi, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti necessari e ha rinviato per la prosecuzione del giudizio. In data 11/3/2025, acquisiti gli atti istruttori necessari, il Giudice delegato ha assegnato i termini di legge e fissato udienza di rimessione in decisione.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 28/05/2025
Osservato in diritto
Prima di tutto è essenziale definire il perimetro del presente giudizio. Le parti hanno una dettagliata regolamentazione della responsabilità, risalente al decreto della Corte di Appello del 28/11/2022 (che prevede affido all'Ente del minore). Successivamente, le parti si sono rese protagoniste di ulteriori vicende che hanno riguardato l'autorizzazione a un percorso di psicoterapia per il minore,
l'attivazione di spazio neutro per la madre su indicazione dei servizi sociali, il rilascio di passaporto,
l'instaurazione di una relazione con i nonni materni. Insomma, le parti hanno una lunga storia giudiziaria. Questa non è la sede per rivedere o rivalutare le decisioni già assunte. Le questioni da decidere sono solo e soltanto due: se possa essere revocato l'affido all'Ente del minore in favore di un affido esclusivo al padre;
se la madre debba contribuire al mantenimento indiretto di Per_1
Quanto alla prima questione, le relazioni del 25 e 27 febbraio dell'Ente affidatario restituiscono una situazione ancora abbastanza complicata. Il minore vede la madre in spazio neutro, con incontri tendenzialmente positivi ma che non mancano di momenti di difficoltà. Il rapporto dialogico tra i genitori è ancora estremamente difficoltoso. I servizi sociali si stanno attivamente adoperando per il sostegno all'intero nucleo. Ritiene il collegio che la necessità di supporto sia ancora forte e che l'affido super esclusivo al padre avrebbe l'effetto di polarizzare ancora di più la relazione tra le parti, sostanzialmente traducendosi in un pregiudizio per il minore. Effettivamente i servizi sociali segnalano la difficoltà di assumere tempestive decisioni in ambito educativo o sanitario e, per tale ragione, chiedono che tale potere possa essere attribuito al padre collocatario. Ritiene il tribunale che il problema pratico posto dai servizi sociali possa essere risolto specificando in dettaglio i poteri di ciascun genitore e dell'ente stesso, secondo la modalità di prassi del tribunale di Milano.
La questione economica è stata già definita dal Giudice delegato con la presente ordinanza:
[2]. Dal punto di vista economico, il provvedimento della Corte di appello n. 454/2023 prevede il mantenimento diretto e la suddivisione delle spse extra al 50%. Il provvedimento si fondava su un regime di frequentazione materno più ampio e destinato ancora ad ampliarsi. Così non è stato. Con ordinanza del tribunale in data 4 ottobre 2023 è stato introdotto spazio neutro. Quindi, la richiesta di un contributo materno è giustificata. La signora ha depositato solo l'Unico 2023 per un netto forfettario di euro 13.630 e indica – nella disclosure - un reddito leggermente superiore per l'anno seguente. Ella afferma una locazione per 700 euro mensili totali. Dato atto che la situazione economica e reddituale non spicca per trasparenza e completezza, che il mantenimento diretto è totalmente assente, che l'assegno unico lo percepisce il padre, il tribunale stima congruo un assegno di euro 350,00. Le spese extra devono essere intese suddivise secondo protocollo del tribunale di Milano.
Il presente provvedimento, risalente a cinque mesi fa, è interamente condiviso dal collegio.
Le spese di lite
Tenuto conto della soccombenza parziale reciproca, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, a modifica e integrazione del decreto della Corte di Appello di Milano del
28/11/2022 così decide:
1) DISPONE che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria del figlio minore;
2) DISPONE che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
3) DISPONE che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
4) DISPONE che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente (o uno di essi, in caso di collocamento alternato) provveda al compimento dei relativi atti;
5) DISPONE che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
6) PONE a carico della madre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
350,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di luglio 2024
7) PONE a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre il 50% delle spese straordinarie determinate secondo le linee guida del Tribunale di Milano, approvate in data 10/6/2025 8) CONFERMA nel resto il decreto vigente
9) DICHIARA compensate le spese di lite
10) MANDA al Cancelliere per comunicazione alle parti e all'Ente affidatario Comune di Milano
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28/05/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato