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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7114 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC TA presidente dott.ssa OV CH consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6681/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente tra
TRA
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2
, c.f. Parte_3 CodiceFiscale_3
, c.f. Parte_4 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'avv.to Maria Troiani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTI
E
c.f. , e, per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 già , c.f. CP_2 CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Pamela Schimperna, giusta procura generale alle liti in atti
pagina 1 di 11 NONCHÉ
c.f. , e, per essa, la procuratrice Controparte_4 P.IVA_3 [...]
c.f. Parte_5 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv.to Gilberto Casella Pacca di Matrice, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 24.2.2023
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5284/2020, R.G. n. 35604/2014, depositata in data 17.3.2020, il Tribunale di
Roma ha rigettato la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da Controparte_1
e per essa nei confronti di
[...] CP_3 Parte_1 Parte_2
e ; in accoglimento della domanda proposta dall'intervenuta Parte_4 Parte_3
e per essa ha dichiarato inefficace, ai sensi della Controparte_4 CP_3 citata norma, nei confronti di quest'ultima, l'atto di compravendita a rogito notaio di Per_1
Roma del 3.5.2013, rep. 11066, racc. 652.
***
Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
articolando quattro motivi e chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
‹‹… in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di e, per essa, della CP_4 mandataria e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 5284/2020 nella parte in cui dichiara Controparte_5
l'inefficacia nei confronti di dell'atto dispositivo impugnato ex art. 2901 c.c. rigettando la domanda CP_4 revocatoria ed ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità; in via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 5284/2020 nella parte in cui dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto dispositivo CP_4 impugnato ex art. 2901 c.c. rigettando la domanda revocatoria ed ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; in ogni caso,
- alla luce della condotta processuale avversaria per le motivazioni esposte, condannare Controparte_1
(quale successore a titolo particolare di e, per essa, (ora al
[...] Controparte_6 CP_3 CP_2 risarcimento dei danni per lite temeraria x art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa;
- con il favore dei compensi del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014., in riforma della sentenza, di rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice››.
pagina 2 di 11 ***
Si sono costituite le società appellate chiedendo di rigettare l'appello.
***
La Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo vari rinvii d'ufficio e la sostituzione del consigliere relatore, con decreto del 2/3.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 27.11.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c., con termine fino a trenta giorni prima per note
(depositate solo da parte appellante e dall'appellata . CP_4
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Il primo motivo è rubricato ‹‹SUI CAPI DELLA SENTENZA AVENTI AD OGGETTO LA DOMANDA DI
SULL'ERRATA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA NELLA Controparte_6
PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA ASSUNTO DI AVER DECISO SULLA BASE DEL
PRINCIPIO DELLA RAGIONE PIU' LIQUIDA, OMETTENDO DI DECIDERE IN ORDINE ALLA DOMANDA EX
ART. 96 C.P.C. FORMULATA DAI CONVENUTI NEI CONFRONTI DI Controparte_7
Lamenta parte appellante che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti nei confronti di e, per essa, Controparte_1
(quale successore a titolo particolare di , nonostante fosse CP_3 Controparte_6 stato documentato in corso di causa che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18300/2017, depositata il 27.9.2017, in accoglimento dell'opposizione proposta dai signori Parte_2
e aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca e che,
[...] Parte_1 successivamente, con ordinanza del 26.4.2019, la Corte di appello di Roma aveva dichiarato inammissibile ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. l'appello avverso detta sentenza, addirittura definendolo temerario;
tale sentenza, non impugnata e dunque passata in giudicato, era stata depositata dai convenuti all'udienza del 10.9.2019, dopo che la causa era stata rimessa sul ruolo, ma l'attrice non aveva ritenuto di pervenire a una transazione o di rinunciare agli atti del giudizio e aveva proseguito scorrettamente nelle proprie censurabili iniziative;
ciò dimostrava pagina 3 di 11 la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità ex art. 96 c.p.c., ma il Giudice aveva omesso ogni decisione in ordine alla domanda di condanna.
***
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., si rileva che, diversamente da quanto affermato da la domanda di condanna ex Controparte_1 art. 96 c.p.c. è stata proposta dai convenuti all'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.9.2019 (dopo che la causa era stata rimessa sul ruolo per consentire al procuratore di parte convenuta di documentare la sua costituzione), nella quale i predetti hanno depositato copia dell'ordinanza di inammissibilità della Corte di Appello del 26.4.2019 (l'ordinanza non si rinviene in atti, ma la circostanza è incontestata).
Non si tratta dunque di domanda nuova, non spiegata in primo grado, fermo restando che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria (Cass. n. 14911 del 08/06/2018).
Ciò precisato, ritiene la Corte che la domanda ex art. 96 c.p.c. sia stata implicitamente rigettata, dal momento che, com'è noto, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (tra le tante, Cass. n. 11755 del
15/05/2018).
Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato pagina 4 di 11 credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (tra le tante, Cass. n. 3369 del 05/02/2019).
L'azione revocatoria è volta soltanto a garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, costitutivo della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., mediante la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo, nei confronti del solo creditore attore in revocatoria, sicché la sentenza, non ancora passata in giudicato, non può condizionare l'esito del giudizio.
Ne consegue che, pur a fronte della sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito vantato nei confronti dei fideiussori Parte_1
e del tutto legittimamente la ha proseguito nel giudizio ex art.
[...] Parte_2 CP_8
2901 c.c. e si è opposta alla sospensione ex art. 295 c.p.c.
Pertanto, non si ravvisa il dedotto uso distorto del processo, tanto più che era stata proposta impugnazione avverso la sentenza di primo grado.
Quanto all'ordinanza con cui la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso tale sentenza, si osserva che questa è stata pronunciata quando il giudizio ex art. 2901 c.c. si era ormai concluso, atteso che la causa era stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2018 ed era stata rimessa sul ruolo in data 7.6.2019.
Pertanto, il fatto che, all'udienza del 10.9.20219, la banca attrice non abbia rinunciato agli atti del giudizio e abbia precisato le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi non è sufficiente a dimostrare che la stessa ha abusato dello strumento processuale, poiché l'attività processuale si è sostanzialmente svolta, pressoché per intero, prima che si fosse pronunciata la Corte di appello e prima che detta pronuncia fosse divenuta definitiva.
Il motivo deve dunque essere respinto.
***
Il secondo motivo, riguardante la domanda proposta in primo grado da è CP_4 rubricato ‹‹SULL'ERRATA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN
CUI IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA DICHIARATO L'INEFFICACIA DELL'ATTO DISPOSITIVO NEI (SOLI)
CONFRONTI DI RILEVARE L'INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO EX ART. Controparte_9 CP_1 111 C.P.C. SPIEGATO E, PER , Controparte_10 Controparte_12
CP_13
Lamenta parte appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente accolto la domanda, mentre avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di;
e infatti, in CP_4 primo grado era intervenuta la Controparte_14
pagina 5 di 11 amministrativa, la quale aveva chiesto che venisse dichiarata anche nei propri confronti l'inefficacia dell'atto dispositivo;
nel corso del giudizio, con comparsa denominata
“costituzione del cessionario ex art. 111 c.p.c.”, si era costituita in giudizio e, per CP_4 essa, la mandataria , quale cessionaria dei crediti in blocco;
il Tribunale, pertanto, CP_5 nel ritenere ammissibile l'intervento, aveva dimenticato che il giudizio non riguardava il credito, ma l'azione revocatoria proposta da di talché la cessione del credito Controparte_6 non aveva trasferito il diritto all'inefficacia della vendita;
inoltre, la comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. non conteneva alcuna autonoma domanda, ma esprimeva un mero e generico richiamo alle domande ed eccezioni articolate dalla propria dante causa, posto che la domanda era stata formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale.
***
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, si osserva che la domanda è stata ritualmente proposta da con CP_4 la comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., e non con la comparsa conclusionale, come sostiene parte appellante.
Si legge, infatti, nelle conclusioni: ‹‹Con il presente atto la in persona del suo Parte_6 procuratore speciale, Avv. , in qualità di soggetto delegato della società “Purple SVP Srl” Parte_7 ed in virtù dei provvedimenti di cui all'epigrafe, si costituisce nel presente procedimento, facendo proprie e riproponendo tutte le considerazioni, eccezioni, deduzioni, produzioni e conclusioni già spiegate dalla
[...]
e dalla alle quali fa pieno ed integrale Controparte_15 Controparte_16 riferimento››.
A sua volta la era intervenuta in giudizio chiedendo al Controparte_15
Tribunale di ‹‹dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace nei confronti dell'esponente istituto di credito, e/o comunque revocare, per le ragioni descritte in narrativa, l'atto a rogito Notaio di Roma Persona_2 del 03/05/2013 (Rep. nr. 11066, Racc. nr. 6528), trascritto presso la Conservatoria dei R.R. I.I. di Roma 1 in data
07/05/2013 (Registro generale nr. 45135 e Registro Particolare nr. 34030), ordinando al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 1 di provvedere alle annotazioni di legge e/o adottando ogni consequenziale ulteriore provvedimento››.
L'eccezione è dunque infondata.
Nel merito, deve condividersi l'orientamento della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. n.
5649 del 23/02/2023; Cass. n. 7395 del 19/03/2024; Cass. n. 10541 del 22/04/2025), successivo a quello citato da parte appellante, secondo cui, in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in pagina 6 di 11 giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.
La Suprema Corte, con dette pronunce, ha espressamente ritenuto ormai consolidato il principio enunciato da Cass. n. 20315 del 23/06/2022, secondo cui il cessionario beneficia
"ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris".
Pertanto, il primo Giudice non è incorso in errore laddove non ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'intervento della cessionaria , intervento che è invece da CP_4 reputarsi pienamente legittimo, alla luce dei richiamati principi di diritto.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹SULL'ERRATA, OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO SUSSISTENTE
L'ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA SCIENTIA DAMNI IN CAPO AI TERZI ACQUIRENTI››.
Lamenta parte appellante che il primo Giudice non avrebbe considerato che, al momento dell'atto, i figli di e ai quali il primo ha venduto l'immobile Parte_1 Parte_2 in esecuzione degli accordi di separazione tra coniugi, erano minorenni ed erano rappresentati da un curatore speciale nominato ex art. 320 c.c. dal Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia;
pertanto, nella specie, non era certo sufficiente l'unico elemento considerato dal Tribunale e, cioè, il legame di parentela tra venditore e acquirenti, che rendeva non verosimile che i figli non fossero a conoscenza del pregiudizio in danno dei creditori.
***
Il motivo è infondato.
Giova premettere che, qualora sia stata prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art.
pagina 7 di 11 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni").
In sostanza, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore;
la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni (Cass. n. 16221 del
18/06/2019), ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 5359/2009; Cass. n. 13447/2013;
Cass. n. 1286/2019), come affermato nella sentenza impugnata.
Alla semplice conoscenza va equiparata la agevole conoscibilità, in capo al debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo), di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. n. 7262/2000; Cass. n. 14489/2004).
Ciò detto, la doglianza non tiene conto del fatto che, proprio a causa della minore età dei figli, vi è sostanziale immedesimazione tra la parte venditrice e la parte acquirente, il che già assurge a elemento di assoluto rilievo ai fini in esame, in quanto supera (sempre nella sostanza) il mero rapporto di parentela.
A tanto si aggiunga che il curatore speciale è stato nominato dal Tribunale su espressa indicazione dei genitori (fideiussori) e che si trattava dello zio paterno degli acquirenti minorenni, , come documentato in atti. Persona_3
Non vi è dubbio che si tratti di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, alla luce dei richiamati principi di diritto.
Correttamente, dunque, il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il requisito della scientia damni.
***
Il quarto motivo è rubricato ‹‹SULL'ERRATA, OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO PROVATI I PRESUPPOSTI
OGGETTIVI DI CUI ALL'ART. 2901C.C.››.
pagina 8 di 11 Lamenta parte appellante che la sentenza impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui ha statuito che ‹‹l'intervenuta ha delineato una esigua consistenza patrimoniale del non contestata da Pt_1 quest'ultima e costituita da immobili quasi tutti gravati da iscrizioni/trascrizioni pregiudizievoli››; infatti, al momento dell'atto dispositivo (3.5.2013) il patrimonio del fideiussore e quello Pt_1 dell'obbligata principale non erano “insufficienti”, essendosi il presunto eventus damni, semmai, manifestato in un momento successivo all'atto; quanto al le due ipoteche su Pt_1 alcuni dei beni erano state iscritte successivamente all'atto, in data 22.12.2013; inoltre, la debitrice principale, in favore della quale era stata prestata fideiussione, Controparte_17 era proprietaria di beni sui quali risultavano iscritte ipoteche già prima del rilascio delle fideiussioni e del sorgere del credito nei confronti della società; quest'ultima, fra l'altro, era stata ammessa al concordato preventivo solo in data 18.10.2013; pertanto, all'epoca del trasferimento del cespite, il patrimonio dei (presunti) debitori non aveva subito modifiche tali da compromettere la generica garanzia di cui all'art. 2740 c.c., sicché, anche alla luce del venir meno dell'asserito credito di (ora , non Controparte_6 Controparte_1 poteva dirsi sussistente alcun pregiudizio per il creditore intervenuto.
***
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
In primo luogo, ininfluenti sono le argomentazioni relative al patrimonio dell'obbligata principale.
Infatti, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c.
- ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass. n. 8315/2017; cfr. anche Cass. n. 33391 del 11/11/2022).
Quanto al patrimonio del fideiussore il requisito oggettivo dell'"eventus damni", com'è Pt_1 noto, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito
(cfr. Cass. n. 20232 del 14/07/2023).
L'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni"
(Cass. n. 1902 del 03/02/2015).
pagina 9 di 11 Nella specie, non può porsi in dubbio che l'atto dispositivo abbia inciso sulla garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, per avere reso quantomeno più incerta la futura esazione del suo credito, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore della pericolosità dell'atto impugnato (Cass. n. 26310 del 29/09/2021).
Né è stata fornita la prova che i beni di cui il signor era proprietario al momento Pt_1 dell'atto dispositivo erano più che sufficienti a garantire le ragioni creditorie, prova tanto più necessaria ove si consideri il rilevante importo dei crediti originariamente in capo alla
[...]
(€ 575.505,64 ed € 194.217,47, poi ridotto a € 184.654,27 dalla Controparte_15 sentenza n. 3802/2020 del 20.2.2020, con cui il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo).
Del resto, che tale prova rigorosa non sia stata fornita trova conferma nella genericità della doglianza sul punto, che si limita a reiterare quanto già argomentato in primo grado in ordine alla mera esistenza di altri cespiti, senza addurre e lamentare l'omessa valutazione di prove specifiche che sarebbero state fornite dai convenuti in ordine all'effettiva consistenza e all'effettivo valore dei beni in questione in relazione all'ingente credito vantato dalla banca.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
***
Gli appellanti devono essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alle appellate le spese del presente grado di giudizio.
Dette spese si liquidano, quanto a , secondo lo scaglione indeterminabile Controparte_18 complessità bassa, e quanto a , sulla base del credito per il quale si agisce in CP_4 revocatoria (cfr. Cass. n. 10089/2014; cfr. anche Cass. n. 3697/2020) e, dunque, in base allo scaglione € 520.001,00 - € 1.000.000,00.
Si applicano, con riguardo ai suddetti scaglioni, i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
pagina 10 di 11
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 5284/2020, R.G. n. 35604/2014, depositata in data 17.3.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna, in solido, , Parte_1 Parte_2 Parte_4
e al pagamento, in favore di e, Parte_3 Controparte_1 per essa, la procuratrice (già e in favore di CP_2 CP_3
e, per essa, la procuratrice Controparte_4 Parte_5
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.469,00 per la
[...] prima e in € 22.333,00 per la seconda, a titolo di compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 27.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV CH IC TA
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC TA presidente dott.ssa OV CH consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6681/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente tra
TRA
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2
, c.f. Parte_3 CodiceFiscale_3
, c.f. Parte_4 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'avv.to Maria Troiani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTI
E
c.f. , e, per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 già , c.f. CP_2 CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Pamela Schimperna, giusta procura generale alle liti in atti
pagina 1 di 11 NONCHÉ
c.f. , e, per essa, la procuratrice Controparte_4 P.IVA_3 [...]
c.f. Parte_5 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv.to Gilberto Casella Pacca di Matrice, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 24.2.2023
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5284/2020, R.G. n. 35604/2014, depositata in data 17.3.2020, il Tribunale di
Roma ha rigettato la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da Controparte_1
e per essa nei confronti di
[...] CP_3 Parte_1 Parte_2
e ; in accoglimento della domanda proposta dall'intervenuta Parte_4 Parte_3
e per essa ha dichiarato inefficace, ai sensi della Controparte_4 CP_3 citata norma, nei confronti di quest'ultima, l'atto di compravendita a rogito notaio di Per_1
Roma del 3.5.2013, rep. 11066, racc. 652.
***
Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
articolando quattro motivi e chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
‹‹… in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di e, per essa, della CP_4 mandataria e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 5284/2020 nella parte in cui dichiara Controparte_5
l'inefficacia nei confronti di dell'atto dispositivo impugnato ex art. 2901 c.c. rigettando la domanda CP_4 revocatoria ed ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità; in via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 5284/2020 nella parte in cui dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto dispositivo CP_4 impugnato ex art. 2901 c.c. rigettando la domanda revocatoria ed ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; in ogni caso,
- alla luce della condotta processuale avversaria per le motivazioni esposte, condannare Controparte_1
(quale successore a titolo particolare di e, per essa, (ora al
[...] Controparte_6 CP_3 CP_2 risarcimento dei danni per lite temeraria x art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa;
- con il favore dei compensi del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014., in riforma della sentenza, di rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice››.
pagina 2 di 11 ***
Si sono costituite le società appellate chiedendo di rigettare l'appello.
***
La Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo vari rinvii d'ufficio e la sostituzione del consigliere relatore, con decreto del 2/3.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 27.11.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c., con termine fino a trenta giorni prima per note
(depositate solo da parte appellante e dall'appellata . CP_4
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Il primo motivo è rubricato ‹‹SUI CAPI DELLA SENTENZA AVENTI AD OGGETTO LA DOMANDA DI
SULL'ERRATA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA NELLA Controparte_6
PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA ASSUNTO DI AVER DECISO SULLA BASE DEL
PRINCIPIO DELLA RAGIONE PIU' LIQUIDA, OMETTENDO DI DECIDERE IN ORDINE ALLA DOMANDA EX
ART. 96 C.P.C. FORMULATA DAI CONVENUTI NEI CONFRONTI DI Controparte_7
Lamenta parte appellante che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti nei confronti di e, per essa, Controparte_1
(quale successore a titolo particolare di , nonostante fosse CP_3 Controparte_6 stato documentato in corso di causa che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18300/2017, depositata il 27.9.2017, in accoglimento dell'opposizione proposta dai signori Parte_2
e aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca e che,
[...] Parte_1 successivamente, con ordinanza del 26.4.2019, la Corte di appello di Roma aveva dichiarato inammissibile ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. l'appello avverso detta sentenza, addirittura definendolo temerario;
tale sentenza, non impugnata e dunque passata in giudicato, era stata depositata dai convenuti all'udienza del 10.9.2019, dopo che la causa era stata rimessa sul ruolo, ma l'attrice non aveva ritenuto di pervenire a una transazione o di rinunciare agli atti del giudizio e aveva proseguito scorrettamente nelle proprie censurabili iniziative;
ciò dimostrava pagina 3 di 11 la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità ex art. 96 c.p.c., ma il Giudice aveva omesso ogni decisione in ordine alla domanda di condanna.
***
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., si rileva che, diversamente da quanto affermato da la domanda di condanna ex Controparte_1 art. 96 c.p.c. è stata proposta dai convenuti all'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.9.2019 (dopo che la causa era stata rimessa sul ruolo per consentire al procuratore di parte convenuta di documentare la sua costituzione), nella quale i predetti hanno depositato copia dell'ordinanza di inammissibilità della Corte di Appello del 26.4.2019 (l'ordinanza non si rinviene in atti, ma la circostanza è incontestata).
Non si tratta dunque di domanda nuova, non spiegata in primo grado, fermo restando che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria (Cass. n. 14911 del 08/06/2018).
Ciò precisato, ritiene la Corte che la domanda ex art. 96 c.p.c. sia stata implicitamente rigettata, dal momento che, com'è noto, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (tra le tante, Cass. n. 11755 del
15/05/2018).
Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato pagina 4 di 11 credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (tra le tante, Cass. n. 3369 del 05/02/2019).
L'azione revocatoria è volta soltanto a garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, costitutivo della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., mediante la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo, nei confronti del solo creditore attore in revocatoria, sicché la sentenza, non ancora passata in giudicato, non può condizionare l'esito del giudizio.
Ne consegue che, pur a fronte della sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito vantato nei confronti dei fideiussori Parte_1
e del tutto legittimamente la ha proseguito nel giudizio ex art.
[...] Parte_2 CP_8
2901 c.c. e si è opposta alla sospensione ex art. 295 c.p.c.
Pertanto, non si ravvisa il dedotto uso distorto del processo, tanto più che era stata proposta impugnazione avverso la sentenza di primo grado.
Quanto all'ordinanza con cui la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso tale sentenza, si osserva che questa è stata pronunciata quando il giudizio ex art. 2901 c.c. si era ormai concluso, atteso che la causa era stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2018 ed era stata rimessa sul ruolo in data 7.6.2019.
Pertanto, il fatto che, all'udienza del 10.9.20219, la banca attrice non abbia rinunciato agli atti del giudizio e abbia precisato le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi non è sufficiente a dimostrare che la stessa ha abusato dello strumento processuale, poiché l'attività processuale si è sostanzialmente svolta, pressoché per intero, prima che si fosse pronunciata la Corte di appello e prima che detta pronuncia fosse divenuta definitiva.
Il motivo deve dunque essere respinto.
***
Il secondo motivo, riguardante la domanda proposta in primo grado da è CP_4 rubricato ‹‹SULL'ERRATA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN
CUI IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA DICHIARATO L'INEFFICACIA DELL'ATTO DISPOSITIVO NEI (SOLI)
CONFRONTI DI RILEVARE L'INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO EX ART. Controparte_9 CP_1 111 C.P.C. SPIEGATO E, PER , Controparte_10 Controparte_12
CP_13
Lamenta parte appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente accolto la domanda, mentre avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di;
e infatti, in CP_4 primo grado era intervenuta la Controparte_14
pagina 5 di 11 amministrativa, la quale aveva chiesto che venisse dichiarata anche nei propri confronti l'inefficacia dell'atto dispositivo;
nel corso del giudizio, con comparsa denominata
“costituzione del cessionario ex art. 111 c.p.c.”, si era costituita in giudizio e, per CP_4 essa, la mandataria , quale cessionaria dei crediti in blocco;
il Tribunale, pertanto, CP_5 nel ritenere ammissibile l'intervento, aveva dimenticato che il giudizio non riguardava il credito, ma l'azione revocatoria proposta da di talché la cessione del credito Controparte_6 non aveva trasferito il diritto all'inefficacia della vendita;
inoltre, la comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. non conteneva alcuna autonoma domanda, ma esprimeva un mero e generico richiamo alle domande ed eccezioni articolate dalla propria dante causa, posto che la domanda era stata formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale.
***
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, si osserva che la domanda è stata ritualmente proposta da con CP_4 la comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., e non con la comparsa conclusionale, come sostiene parte appellante.
Si legge, infatti, nelle conclusioni: ‹‹Con il presente atto la in persona del suo Parte_6 procuratore speciale, Avv. , in qualità di soggetto delegato della società “Purple SVP Srl” Parte_7 ed in virtù dei provvedimenti di cui all'epigrafe, si costituisce nel presente procedimento, facendo proprie e riproponendo tutte le considerazioni, eccezioni, deduzioni, produzioni e conclusioni già spiegate dalla
[...]
e dalla alle quali fa pieno ed integrale Controparte_15 Controparte_16 riferimento››.
A sua volta la era intervenuta in giudizio chiedendo al Controparte_15
Tribunale di ‹‹dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace nei confronti dell'esponente istituto di credito, e/o comunque revocare, per le ragioni descritte in narrativa, l'atto a rogito Notaio di Roma Persona_2 del 03/05/2013 (Rep. nr. 11066, Racc. nr. 6528), trascritto presso la Conservatoria dei R.R. I.I. di Roma 1 in data
07/05/2013 (Registro generale nr. 45135 e Registro Particolare nr. 34030), ordinando al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 1 di provvedere alle annotazioni di legge e/o adottando ogni consequenziale ulteriore provvedimento››.
L'eccezione è dunque infondata.
Nel merito, deve condividersi l'orientamento della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. n.
5649 del 23/02/2023; Cass. n. 7395 del 19/03/2024; Cass. n. 10541 del 22/04/2025), successivo a quello citato da parte appellante, secondo cui, in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in pagina 6 di 11 giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.
La Suprema Corte, con dette pronunce, ha espressamente ritenuto ormai consolidato il principio enunciato da Cass. n. 20315 del 23/06/2022, secondo cui il cessionario beneficia
"ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris".
Pertanto, il primo Giudice non è incorso in errore laddove non ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'intervento della cessionaria , intervento che è invece da CP_4 reputarsi pienamente legittimo, alla luce dei richiamati principi di diritto.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹SULL'ERRATA, OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO SUSSISTENTE
L'ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA SCIENTIA DAMNI IN CAPO AI TERZI ACQUIRENTI››.
Lamenta parte appellante che il primo Giudice non avrebbe considerato che, al momento dell'atto, i figli di e ai quali il primo ha venduto l'immobile Parte_1 Parte_2 in esecuzione degli accordi di separazione tra coniugi, erano minorenni ed erano rappresentati da un curatore speciale nominato ex art. 320 c.c. dal Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia;
pertanto, nella specie, non era certo sufficiente l'unico elemento considerato dal Tribunale e, cioè, il legame di parentela tra venditore e acquirenti, che rendeva non verosimile che i figli non fossero a conoscenza del pregiudizio in danno dei creditori.
***
Il motivo è infondato.
Giova premettere che, qualora sia stata prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art.
pagina 7 di 11 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni").
In sostanza, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore;
la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni (Cass. n. 16221 del
18/06/2019), ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 5359/2009; Cass. n. 13447/2013;
Cass. n. 1286/2019), come affermato nella sentenza impugnata.
Alla semplice conoscenza va equiparata la agevole conoscibilità, in capo al debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo), di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. n. 7262/2000; Cass. n. 14489/2004).
Ciò detto, la doglianza non tiene conto del fatto che, proprio a causa della minore età dei figli, vi è sostanziale immedesimazione tra la parte venditrice e la parte acquirente, il che già assurge a elemento di assoluto rilievo ai fini in esame, in quanto supera (sempre nella sostanza) il mero rapporto di parentela.
A tanto si aggiunga che il curatore speciale è stato nominato dal Tribunale su espressa indicazione dei genitori (fideiussori) e che si trattava dello zio paterno degli acquirenti minorenni, , come documentato in atti. Persona_3
Non vi è dubbio che si tratti di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, alla luce dei richiamati principi di diritto.
Correttamente, dunque, il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il requisito della scientia damni.
***
Il quarto motivo è rubricato ‹‹SULL'ERRATA, OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO PROVATI I PRESUPPOSTI
OGGETTIVI DI CUI ALL'ART. 2901C.C.››.
pagina 8 di 11 Lamenta parte appellante che la sentenza impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui ha statuito che ‹‹l'intervenuta ha delineato una esigua consistenza patrimoniale del non contestata da Pt_1 quest'ultima e costituita da immobili quasi tutti gravati da iscrizioni/trascrizioni pregiudizievoli››; infatti, al momento dell'atto dispositivo (3.5.2013) il patrimonio del fideiussore e quello Pt_1 dell'obbligata principale non erano “insufficienti”, essendosi il presunto eventus damni, semmai, manifestato in un momento successivo all'atto; quanto al le due ipoteche su Pt_1 alcuni dei beni erano state iscritte successivamente all'atto, in data 22.12.2013; inoltre, la debitrice principale, in favore della quale era stata prestata fideiussione, Controparte_17 era proprietaria di beni sui quali risultavano iscritte ipoteche già prima del rilascio delle fideiussioni e del sorgere del credito nei confronti della società; quest'ultima, fra l'altro, era stata ammessa al concordato preventivo solo in data 18.10.2013; pertanto, all'epoca del trasferimento del cespite, il patrimonio dei (presunti) debitori non aveva subito modifiche tali da compromettere la generica garanzia di cui all'art. 2740 c.c., sicché, anche alla luce del venir meno dell'asserito credito di (ora , non Controparte_6 Controparte_1 poteva dirsi sussistente alcun pregiudizio per il creditore intervenuto.
***
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
In primo luogo, ininfluenti sono le argomentazioni relative al patrimonio dell'obbligata principale.
Infatti, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c.
- ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass. n. 8315/2017; cfr. anche Cass. n. 33391 del 11/11/2022).
Quanto al patrimonio del fideiussore il requisito oggettivo dell'"eventus damni", com'è Pt_1 noto, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito
(cfr. Cass. n. 20232 del 14/07/2023).
L'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni"
(Cass. n. 1902 del 03/02/2015).
pagina 9 di 11 Nella specie, non può porsi in dubbio che l'atto dispositivo abbia inciso sulla garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, per avere reso quantomeno più incerta la futura esazione del suo credito, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore della pericolosità dell'atto impugnato (Cass. n. 26310 del 29/09/2021).
Né è stata fornita la prova che i beni di cui il signor era proprietario al momento Pt_1 dell'atto dispositivo erano più che sufficienti a garantire le ragioni creditorie, prova tanto più necessaria ove si consideri il rilevante importo dei crediti originariamente in capo alla
[...]
(€ 575.505,64 ed € 194.217,47, poi ridotto a € 184.654,27 dalla Controparte_15 sentenza n. 3802/2020 del 20.2.2020, con cui il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo).
Del resto, che tale prova rigorosa non sia stata fornita trova conferma nella genericità della doglianza sul punto, che si limita a reiterare quanto già argomentato in primo grado in ordine alla mera esistenza di altri cespiti, senza addurre e lamentare l'omessa valutazione di prove specifiche che sarebbero state fornite dai convenuti in ordine all'effettiva consistenza e all'effettivo valore dei beni in questione in relazione all'ingente credito vantato dalla banca.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
***
Gli appellanti devono essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alle appellate le spese del presente grado di giudizio.
Dette spese si liquidano, quanto a , secondo lo scaglione indeterminabile Controparte_18 complessità bassa, e quanto a , sulla base del credito per il quale si agisce in CP_4 revocatoria (cfr. Cass. n. 10089/2014; cfr. anche Cass. n. 3697/2020) e, dunque, in base allo scaglione € 520.001,00 - € 1.000.000,00.
Si applicano, con riguardo ai suddetti scaglioni, i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
pagina 10 di 11
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 5284/2020, R.G. n. 35604/2014, depositata in data 17.3.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna, in solido, , Parte_1 Parte_2 Parte_4
e al pagamento, in favore di e, Parte_3 Controparte_1 per essa, la procuratrice (già e in favore di CP_2 CP_3
e, per essa, la procuratrice Controparte_4 Parte_5
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.469,00 per la
[...] prima e in € 22.333,00 per la seconda, a titolo di compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 27.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV CH IC TA
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