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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BALDINI MARIO, Presidente e Relatore BALBA ANDREA, Giudice GRASSO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1278/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Lavagna - Piazza Della Liberta' 47 16033 Lavagna GE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
P.IVA_2Abaco S.p.a. -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ING. PAGAMENTO n. 20309/25 I.C.I. 2010
- ING. PAGAMENTO n. 20309/25 I.C.I. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 278/25 Ricorrente_1 incorporante Società_1 srl impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 20309 notificata ex art. 7 quater D.L. 196/2016, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. da ABACO S.p.A. in data 24 settembre emessa da ABACO spa per conto del comune di Lavagna in materia di ICI 2010 e 2012 per complessivi euro 9.538,68 importo comprensivo di interessi e oneri.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato in quanto il credito sarebbe prescritto.
Con successiva memoria parte ricorrente comunicava che il comune di Lavagna aveva annullato In autotutela l'ingiunzione n. 20309 per intervenuta prescrizione del credito e chiedeva pertanto l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' avvenuto annullamento dell'ingiunzione da parte del Comune di Lavagna comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
P.Q.M.
Estingue il ricorso per cessata materia. Spese compensate
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BALDINI MARIO, Presidente e Relatore BALBA ANDREA, Giudice GRASSO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1278/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Lavagna - Piazza Della Liberta' 47 16033 Lavagna GE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
P.IVA_2Abaco S.p.a. -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ING. PAGAMENTO n. 20309/25 I.C.I. 2010
- ING. PAGAMENTO n. 20309/25 I.C.I. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 278/25 Ricorrente_1 incorporante Società_1 srl impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 20309 notificata ex art. 7 quater D.L. 196/2016, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. da ABACO S.p.A. in data 24 settembre emessa da ABACO spa per conto del comune di Lavagna in materia di ICI 2010 e 2012 per complessivi euro 9.538,68 importo comprensivo di interessi e oneri.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato in quanto il credito sarebbe prescritto.
Con successiva memoria parte ricorrente comunicava che il comune di Lavagna aveva annullato In autotutela l'ingiunzione n. 20309 per intervenuta prescrizione del credito e chiedeva pertanto l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' avvenuto annullamento dell'ingiunzione da parte del Comune di Lavagna comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
P.Q.M.
Estingue il ricorso per cessata materia. Spese compensate