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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Tribunale di Verona, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 3345 /2024 R.G. promosso con ricorso depositato da
con l'avv. MERZI ELISA e con l'avv. Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. SPAGNOL NICOLA e l'avv. PISTUCCHIA Controparte_1
ERIKA;
resistente e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Verona
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa rimessa al collegio con ordinanza del 18.12.2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 14.1.2025
Conclusioni di parte ricorrente
“come in atti”
Conclusioni di parte convenuta
“come in atti” 2
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è
intervenuta separazione consensuale omologata e, per quanto si evince dagli atti e dal fatto che la resistente non ha sollevato, com'era suo onere, eccezione di riconciliazione, la medesima si è protratta ininterrottamente dalla comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale in data 3.3.2010.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordine all'ufficiale di stato civile del comune di celebrazione di procedere alle annotazioni conseguenti.
Poiché la causa deve proseguire per l'istruttoria sulle restanti questioni,
va rimessa davanti alla Presidente delegata per il prosieguo.
Le spese di lite saranno regolamentate in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, sez. I^ civ, non definitivamente pronunciando,
così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 04/10/1997 in NEGRAR da e Parte_1 [...]
e trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di CP_1
NEGRAR (Parte II – serie A -n° 51dell'anno 1997 );
2) ordina all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
3) rimette la causa nel ruolo con separata ordinanza.
Verona, 14/01/2025
2 La Presidente est.
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