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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14465 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 52463/2018 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52463 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2018, posta in decisione alla data del 16.10.2025 e vertente
TRA
Parte_1 quale erede di elett.te dom.to in Roma, in Via Crescenzio Persona_1
n. 20, presso lo studio dell'avv.to Nicola Staniscia che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla citazione
- ATTORE-OPPOSTO -
E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore,
- CONVENUTO/OPPONENTE CONTUMACE -
NONCHE'
CP_2
Controparte_3 in persona del legale rapp.te pro-tempore
- OPPOSTI CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
1 dr. Alessandro CENTO n. 52463/2018 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'attore/opposto: “… dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per tardività. Spese distratte.”
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto di pignoramento notificato in data 19/31.5.2017
[...]
, quale erede di aveva promosso ai danni dell' Per_1 Per_2 CP_1
(debitore esecutato) e presso e Controparte_4 CP_2
(terzi pignorati), espropriazione di crediti per l'esazione Controparte_3 della complessiva somma di € 4.560,21 in forza della sentenza della C. di A. di Roma (Sezione Lavoro) n. 76561/10 e pedissequo atto di precetto (notificato in data 5.5.2017);
che in data 16.2.2018 l' proponeva opposizione all'esecuzione (ex art CP_1
615, II co., c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi (ex art 617, II co., c.p.c.), eccependo la nullità del pignoramento “per mancata ovvero errata o incompleta indicazione dei dati anagrafici”; la nullità della procura alla lite
“poiché la stessa è rilasciata da soggetto non residente in Italia”; e, infine, l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in quanto con ordinanza di assegnazione del 7.5.2012 il credito esatto era già stato assegnato;
che, instauratosi il contraddittorio, si costituiva quale erede Parte_1 di e, all'esito della fase cautelare, il G.E., con ordinanza del Persona_1
6.7.2018, rigettava l'istanza di sospensione;
regolava le spese di lite secondo il principio della soccombenza e quindi fissava il termine sino al 15.9.2018 per l'introduzione del giudizio di merito;
che con separata ordinanza provvedeva all'assegnazione del credito in favore di (nella detta qualità ereditaria) Parte_1
Considerato che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.7.2018, Pt_1
, quale erede di introduceva il giudizio di merito e
[...] Persona_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l' per ivi sentir CP_1 accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
2 dr. Alessandro CENTO n. 52463/2018 R.G.A.C.C.
che, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio l' CP_1
che con ordinanza del 27.9.2022 il G.E. ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (litisconsorti necessari) e, dunque, “ordina[va] al creditore procedente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati entro il 05.02.2023”
Che acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), all'udienza del 16.10.2025 (giacché parte attrice rinunciava ai termini di cui all'art 190 c.p.c.)
………….
Considerato
che va anzitutto dichiarata la contumacia dell' che, pur ritualmente CP_1 citato, non si è mai costituito nel presente procedimento;
che deve essere parimenti dichiarata la contumacia della e della CP_2 che, pur ritualmente citate, non si sono mai costituite nel Controparte_3 presente giudizio;
Rilevato
che l'atto di pignoramento di crediti del debitore verso terzi veniva notificato, ai sensi dell'art. 543 c.p.c., all' (quale debitore esecutato) nonché a CP_1
e (quali terzi Controparte_4 CP_2 Controparte_3 pignorati);
che, in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato (vd., Cass. n. 13533/21);
che la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, “impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo” (Cass. n. 30491/22);
che, nella specie, l'atto di citazione (di introduzione della fase di merito) veniva notificato soltanto all' (debitore esecutato); CP_1
che, pertanto, con ordinanza del 27.9.2022 il Giudice, rilevato che i terzi pignorati (litisconsorti necessari) non erano stati evocati in giudizio, ordinava
3 dr. Alessandro CENTO n. 52463/2018 R.G.A.C.C.
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (litisconsorti necessari) ed assegnava il termine perentorio (ex lege) sino al 5.2.2023 per la citazione dei terzi (art. 102 c.p.c.);
che il contraddittorio veniva tempestivamente integrato nei confronti della della della “ ; CP_2 Controparte_3 CP_5
che, tuttavia, come già evidenziato, la (nei cui riguardi l'atto di CP_5 pignoramento di crediti non veniva notificato) non aveva mai assunto, nel procedimento esecutivo, la qualità di terza pignorata (e pertanto non doveva essere evocata in giudizio);
che, piuttosto, come già detto, l'atto di pignoramento veniva notificato, nella qualità di terzi pignorati, alla alla alla CP_2 Controparte_4
Controparte_3
che, tuttavia, non risulta che il contraddittorio sia stato integrato nei confronti di terzo pignorato) Controparte_4
che il termine concesso dal giudice della cognizione per l'integrazione del contraddittorio “ha natura perentoria e, pertanto, non può essere ne' rinnovato ne' prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ” (vd., Cass. n. 7460/15)
che va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, III co., c.p.c.
che le spese vanno regolate secondo il disposto dell'art. 310, u.c., c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di nonché della e della CP_1 CP_2
Controparte_3
2. dichiara l'estinzione del giudizio;
3. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il 19.10.2025
IL GIUDICE
4 dr. Alessandro CENTO n. 52463/2018 R.G.A.C.C.
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52463 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2018, posta in decisione alla data del 16.10.2025 e vertente
TRA
Parte_1 quale erede di elett.te dom.to in Roma, in Via Crescenzio Persona_1
n. 20, presso lo studio dell'avv.to Nicola Staniscia che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla citazione
- ATTORE-OPPOSTO -
E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore,
- CONVENUTO/OPPONENTE CONTUMACE -
NONCHE'
CP_2
Controparte_3 in persona del legale rapp.te pro-tempore
- OPPOSTI CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
1 dr. Alessandro CENTO n. 52463/2018 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'attore/opposto: “… dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per tardività. Spese distratte.”
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto di pignoramento notificato in data 19/31.5.2017
[...]
, quale erede di aveva promosso ai danni dell' Per_1 Per_2 CP_1
(debitore esecutato) e presso e Controparte_4 CP_2
(terzi pignorati), espropriazione di crediti per l'esazione Controparte_3 della complessiva somma di € 4.560,21 in forza della sentenza della C. di A. di Roma (Sezione Lavoro) n. 76561/10 e pedissequo atto di precetto (notificato in data 5.5.2017);
che in data 16.2.2018 l' proponeva opposizione all'esecuzione (ex art CP_1
615, II co., c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi (ex art 617, II co., c.p.c.), eccependo la nullità del pignoramento “per mancata ovvero errata o incompleta indicazione dei dati anagrafici”; la nullità della procura alla lite
“poiché la stessa è rilasciata da soggetto non residente in Italia”; e, infine, l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in quanto con ordinanza di assegnazione del 7.5.2012 il credito esatto era già stato assegnato;
che, instauratosi il contraddittorio, si costituiva quale erede Parte_1 di e, all'esito della fase cautelare, il G.E., con ordinanza del Persona_1
6.7.2018, rigettava l'istanza di sospensione;
regolava le spese di lite secondo il principio della soccombenza e quindi fissava il termine sino al 15.9.2018 per l'introduzione del giudizio di merito;
che con separata ordinanza provvedeva all'assegnazione del credito in favore di (nella detta qualità ereditaria) Parte_1
Considerato che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.7.2018, Pt_1
, quale erede di introduceva il giudizio di merito e
[...] Persona_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l' per ivi sentir CP_1 accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
2 dr. Alessandro CENTO n. 52463/2018 R.G.A.C.C.
che, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio l' CP_1
che con ordinanza del 27.9.2022 il G.E. ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (litisconsorti necessari) e, dunque, “ordina[va] al creditore procedente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati entro il 05.02.2023”
Che acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), all'udienza del 16.10.2025 (giacché parte attrice rinunciava ai termini di cui all'art 190 c.p.c.)
………….
Considerato
che va anzitutto dichiarata la contumacia dell' che, pur ritualmente CP_1 citato, non si è mai costituito nel presente procedimento;
che deve essere parimenti dichiarata la contumacia della e della CP_2 che, pur ritualmente citate, non si sono mai costituite nel Controparte_3 presente giudizio;
Rilevato
che l'atto di pignoramento di crediti del debitore verso terzi veniva notificato, ai sensi dell'art. 543 c.p.c., all' (quale debitore esecutato) nonché a CP_1
e (quali terzi Controparte_4 CP_2 Controparte_3 pignorati);
che, in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato (vd., Cass. n. 13533/21);
che la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, “impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo” (Cass. n. 30491/22);
che, nella specie, l'atto di citazione (di introduzione della fase di merito) veniva notificato soltanto all' (debitore esecutato); CP_1
che, pertanto, con ordinanza del 27.9.2022 il Giudice, rilevato che i terzi pignorati (litisconsorti necessari) non erano stati evocati in giudizio, ordinava
3 dr. Alessandro CENTO n. 52463/2018 R.G.A.C.C.
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (litisconsorti necessari) ed assegnava il termine perentorio (ex lege) sino al 5.2.2023 per la citazione dei terzi (art. 102 c.p.c.);
che il contraddittorio veniva tempestivamente integrato nei confronti della della della “ ; CP_2 Controparte_3 CP_5
che, tuttavia, come già evidenziato, la (nei cui riguardi l'atto di CP_5 pignoramento di crediti non veniva notificato) non aveva mai assunto, nel procedimento esecutivo, la qualità di terza pignorata (e pertanto non doveva essere evocata in giudizio);
che, piuttosto, come già detto, l'atto di pignoramento veniva notificato, nella qualità di terzi pignorati, alla alla alla CP_2 Controparte_4
Controparte_3
che, tuttavia, non risulta che il contraddittorio sia stato integrato nei confronti di terzo pignorato) Controparte_4
che il termine concesso dal giudice della cognizione per l'integrazione del contraddittorio “ha natura perentoria e, pertanto, non può essere ne' rinnovato ne' prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ” (vd., Cass. n. 7460/15)
che va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, III co., c.p.c.
che le spese vanno regolate secondo il disposto dell'art. 310, u.c., c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di nonché della e della CP_1 CP_2
Controparte_3
2. dichiara l'estinzione del giudizio;
3. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il 19.10.2025
IL GIUDICE
4 dr. Alessandro CENTO n. 52463/2018 R.G.A.C.C.
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO