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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 5202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5202 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1267/2025 del R.G. TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone;
Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto Parte ricorrente allegava che l'istante è un docente di ruolo del Controparte_1
siccome assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal
[...]
01.09.2015; che a seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova faceva istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici. Esponeva che l'Amministrazione resistente aveva valutato in modo incompleto e parziale l'anzianità di carriera effettivamente maturata siccome non aveva computato l'anno 2013, escludendo tout court l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione al pari di come se il ricorrente non avesse affatto lavorato e, conseguentemente, annullando qualsiasi beneficio derivante dall'effettivo espletamento delle prestazioni di docente supplente. Chiedeva: di “..a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della Controparte_1 carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 15-20 a decorrere dall'a.s. 2023/2024; d) conseguentemente, condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive Controparte_1
1 dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia.…” Il si è costituito deducendo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Possono richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni della sentenza emessa nel procedimento iscritto al RG n. al 15868/2024 dal Tribunale adito-sez. lavoro in persona della dott.ssa Matilde Pezzullo, condivise dal giudicante.
Nella suddetta sentenza si espone:
“Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_2
Come noto il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;
conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto" (Cass. n. 6372/2011, che cita, conformi, Cass. nn. 9752/2005 e 20521/2008). Più di recente è stato ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del e di poteri di rappresentanza verso l'esterno, ma non CP_1 di un'autonoma soggettività, distinta da quella del stesso (Cass. n. 32938/2021) CP_1
Ed infatti gli Uffici scolastici provinciali o "ambiti", quali mere articolazioni territoriali del
, sono privi di legittimazione processuale, Controparte_3 atteso che ad essi, a partire dal d.P.R. n. 260 del 2007, sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 165 del 2001, riserva, invece, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (Cass., Sez. L, n. 32166 del 5 novembre 2021). Nel merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Va in primo luogo precisata la normativa di riferimento. L'art. 9, commi 21- 23 del D.L. 78/2010 prevede per la parte che interessa che “21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
2 22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 (omissis), n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. Dispone, poi, l'art. 8, comma 14 del D.L. 78/2010 che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del di concerto Controparte_4 con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”. È, inoltre, intervenuto l'articolo 1, comma quattro, del DL n. 3/14 che prevede:
“ attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”. Così chiarita la normativa di riferimento va rilevato che la questione è stata di recente risolta dalla S.C. (dapprima con sentenza n. 1726/2025 e poi con sentenza n. 13618/25) i cui principi che si condividono e possono essere qui richiamati ai sensi dell'art. articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
“2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per
3 il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in CP_1 parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
…. la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la
4 conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del
5 servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche CP_1 quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”. La chiarezza, completezza e la autorevolezza delle parole della Suprema Corte vengono, dunque, da affrontare ogni questione di causa, anche sotto l'aspetto dei profili di legittimità costituzionale delle norme in questione, valutati e soppesati dalla stessa, con richiamo anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Sicché, il quesito proposto nella presente causa deve essere risolto nel senso che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed At. ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. Infatti, la normativa, giustificata ampiamente da ragioni di contenimento della spesa pubblica non venute meno, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione destinato cessare solo per effetto della contrattazione collettiva (in conformità alla libertà sindacale ex art. 39 Cost., sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/15), a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. In altri termini, la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate e senza vizi di legittimità costituzionale e neppure relativi alla normativa europea, considerato anche come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si sovrapponga, per lo più, nei contenuti alla nostra Costituzione (cfr. C. cost. sentenza n. 269 del 2017 e successive)”.
In adesione all'indirizzo giurisprudenziale citato la domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini alla progressione stipendiale non può trovare accoglimento e va quindi rigettata. In tal senso non influisce la “rinuncia” agli atti operata da parte ricorrente in memoria 127 ter c.p.c. in relazione al solo aspetto economico stipendiale. La stessa infatti va qualificata- secondo quanto evidenziato dalla stessa parte- come rinuncia
“parziale” agli atti del giudizio;
ed ai sensi dell'art. 306 c.p.c. la rinuncia agli atti deve essere da un lato “accettata” dalla controparte costituita e dall'altro non può essere parziale, né condizionata. Le statuizioni richieste -come formulate da parte ricorrente- ovvero riconoscimento dell'anzianità giuridica quale presupposto per il riconoscimento di quella economica- risultano infatti inscindibili, costituendo l'una la premessa di fatto dell'altra. Ciò comporta due conseguenze: da un lato non essendo possibile scinderle, la rinuncia limitata alla domanda conseguenziale deve considerarsi tamquam non esset. Dall'altro una limitazione delle richieste al solo diritto presupposto, operata solo in memoria 127 ter c.p.c. deve considerarsi un novum, mutando sostanzialmente il petitum, sia mediato che immediato, come tale inammissibile
6 D'altronde una statuizione meramente dichiarativa del diritto della parte al riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini della anzianità giuridica resterebbe in ogni caso inammissibile per difetto di interesse. Come ribadito in modo costante dalla giurisprudenza della SC cui si presta adesione (cfr da ultimo Cassazione 15840/2024 e Cass. n. 2232/2020, richiamata nelle successive Cass. n. 33223/2022, Cass. n. 33226/2022, Cass. n. 29225/2022, Cass. n. 28271/2022) l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità. Il diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio del servizio è distinto da quello dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio")…. L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto” Ne consegue che non essendo nel caso di specie prospettato concretamente la lesione di alcun diverso diritto rispetto al riconoscimento della anzianità economica, allo stato infondato, una pronuncia che si limitasse ad accertare l'anzianità giuridica di parte ricorrente risulterebbe comunque inammissibile. Il ricorso va quindi rigettato e la pronuncia rimane assorbente rispetto alle eccezioni di prescrizione Cont sollevate dal . Co Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale e dell'orientamento della consolidatosi solo in data recente sussistono le ragioni per compensare fra le parti le spese del giudizio.”
Pertanto, in ragione delle suddette motivazioni nonché della giurisprudenza della Corte di legittimità in materia (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 21/05/2025, n. 13618, ordinanza Cassazione civile sez. lav. - 06/06/2024, n. 15840), il ricorso deve essere rigettato con compensazione delle spese di lite tenuto conto che l'orientamento della Corte di legittimità si è consolidato solo in data recente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite. Così deciso il 23.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1267/2025 del R.G. TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone;
Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto Parte ricorrente allegava che l'istante è un docente di ruolo del Controparte_1
siccome assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal
[...]
01.09.2015; che a seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova faceva istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici. Esponeva che l'Amministrazione resistente aveva valutato in modo incompleto e parziale l'anzianità di carriera effettivamente maturata siccome non aveva computato l'anno 2013, escludendo tout court l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione al pari di come se il ricorrente non avesse affatto lavorato e, conseguentemente, annullando qualsiasi beneficio derivante dall'effettivo espletamento delle prestazioni di docente supplente. Chiedeva: di “..a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della Controparte_1 carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 15-20 a decorrere dall'a.s. 2023/2024; d) conseguentemente, condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive Controparte_1
1 dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia.…” Il si è costituito deducendo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Possono richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni della sentenza emessa nel procedimento iscritto al RG n. al 15868/2024 dal Tribunale adito-sez. lavoro in persona della dott.ssa Matilde Pezzullo, condivise dal giudicante.
Nella suddetta sentenza si espone:
“Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_2
Come noto il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;
conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto" (Cass. n. 6372/2011, che cita, conformi, Cass. nn. 9752/2005 e 20521/2008). Più di recente è stato ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del e di poteri di rappresentanza verso l'esterno, ma non CP_1 di un'autonoma soggettività, distinta da quella del stesso (Cass. n. 32938/2021) CP_1
Ed infatti gli Uffici scolastici provinciali o "ambiti", quali mere articolazioni territoriali del
, sono privi di legittimazione processuale, Controparte_3 atteso che ad essi, a partire dal d.P.R. n. 260 del 2007, sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 165 del 2001, riserva, invece, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (Cass., Sez. L, n. 32166 del 5 novembre 2021). Nel merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Va in primo luogo precisata la normativa di riferimento. L'art. 9, commi 21- 23 del D.L. 78/2010 prevede per la parte che interessa che “21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
2 22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 (omissis), n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. Dispone, poi, l'art. 8, comma 14 del D.L. 78/2010 che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del di concerto Controparte_4 con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”. È, inoltre, intervenuto l'articolo 1, comma quattro, del DL n. 3/14 che prevede:
“ attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”. Così chiarita la normativa di riferimento va rilevato che la questione è stata di recente risolta dalla S.C. (dapprima con sentenza n. 1726/2025 e poi con sentenza n. 13618/25) i cui principi che si condividono e possono essere qui richiamati ai sensi dell'art. articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
“2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per
3 il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in CP_1 parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
…. la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la
4 conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del
5 servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche CP_1 quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”. La chiarezza, completezza e la autorevolezza delle parole della Suprema Corte vengono, dunque, da affrontare ogni questione di causa, anche sotto l'aspetto dei profili di legittimità costituzionale delle norme in questione, valutati e soppesati dalla stessa, con richiamo anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Sicché, il quesito proposto nella presente causa deve essere risolto nel senso che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed At. ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. Infatti, la normativa, giustificata ampiamente da ragioni di contenimento della spesa pubblica non venute meno, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione destinato cessare solo per effetto della contrattazione collettiva (in conformità alla libertà sindacale ex art. 39 Cost., sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/15), a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. In altri termini, la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate e senza vizi di legittimità costituzionale e neppure relativi alla normativa europea, considerato anche come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si sovrapponga, per lo più, nei contenuti alla nostra Costituzione (cfr. C. cost. sentenza n. 269 del 2017 e successive)”.
In adesione all'indirizzo giurisprudenziale citato la domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini alla progressione stipendiale non può trovare accoglimento e va quindi rigettata. In tal senso non influisce la “rinuncia” agli atti operata da parte ricorrente in memoria 127 ter c.p.c. in relazione al solo aspetto economico stipendiale. La stessa infatti va qualificata- secondo quanto evidenziato dalla stessa parte- come rinuncia
“parziale” agli atti del giudizio;
ed ai sensi dell'art. 306 c.p.c. la rinuncia agli atti deve essere da un lato “accettata” dalla controparte costituita e dall'altro non può essere parziale, né condizionata. Le statuizioni richieste -come formulate da parte ricorrente- ovvero riconoscimento dell'anzianità giuridica quale presupposto per il riconoscimento di quella economica- risultano infatti inscindibili, costituendo l'una la premessa di fatto dell'altra. Ciò comporta due conseguenze: da un lato non essendo possibile scinderle, la rinuncia limitata alla domanda conseguenziale deve considerarsi tamquam non esset. Dall'altro una limitazione delle richieste al solo diritto presupposto, operata solo in memoria 127 ter c.p.c. deve considerarsi un novum, mutando sostanzialmente il petitum, sia mediato che immediato, come tale inammissibile
6 D'altronde una statuizione meramente dichiarativa del diritto della parte al riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini della anzianità giuridica resterebbe in ogni caso inammissibile per difetto di interesse. Come ribadito in modo costante dalla giurisprudenza della SC cui si presta adesione (cfr da ultimo Cassazione 15840/2024 e Cass. n. 2232/2020, richiamata nelle successive Cass. n. 33223/2022, Cass. n. 33226/2022, Cass. n. 29225/2022, Cass. n. 28271/2022) l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità. Il diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio del servizio è distinto da quello dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio")…. L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto” Ne consegue che non essendo nel caso di specie prospettato concretamente la lesione di alcun diverso diritto rispetto al riconoscimento della anzianità economica, allo stato infondato, una pronuncia che si limitasse ad accertare l'anzianità giuridica di parte ricorrente risulterebbe comunque inammissibile. Il ricorso va quindi rigettato e la pronuncia rimane assorbente rispetto alle eccezioni di prescrizione Cont sollevate dal . Co Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale e dell'orientamento della consolidatosi solo in data recente sussistono le ragioni per compensare fra le parti le spese del giudizio.”
Pertanto, in ragione delle suddette motivazioni nonché della giurisprudenza della Corte di legittimità in materia (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 21/05/2025, n. 13618, ordinanza Cassazione civile sez. lav. - 06/06/2024, n. 15840), il ricorso deve essere rigettato con compensazione delle spese di lite tenuto conto che l'orientamento della Corte di legittimità si è consolidato solo in data recente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite. Così deciso il 23.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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