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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6128 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. VI AC Presidente;
2) Dr. CO UÈ ZZ LM Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte al n° R.G. 209/2021 ed al n° R.G. 236/2021, aventi ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservate in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 05.11.2025, tra:
n° R.G. 209/2021
- (C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato ROSA CA (C.F.:
), con la quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia C.F._2
(Na) alla via Raiola n. 41
- ricorrente -
e
1 - (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore
- resistente contumace -
n° 236/2021
- (C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 C.F._3 CP_3
) e (C.F.: , C.F._4 Parte_2 C.F._5
rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato ROSA
CA (C.F.: ), con la quale elettivamente domiciliano in C.F._2
Castellammare di Stabia (Na) alla via Raiola n. 41
- ricorrenti -
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore
- resistente contumace -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 140 del R.D. n° 1775/33 (iscritto a Parte_1
ruolo con il n. 209/2021) contro la , con il quale ha premesso: CP_1
- di essere proprietario di un immobile destinato ad uso residenziale abitativo, sito in
Castellammare di Stabia (Na) alla via Salita Visanola n. 2, riportato in catasto al foglio 11,
p.lla 79, sub 22;
- che tale appartamento era stato sgombrato in forza delle ordinanze n. 30 prot. 40521 del
3.7.2009 e n. 31 prot. 40530 del 4.7.2009 del succitato Comune, a seguito di un dissesto idrogeologico causato da un canale sotterraneo;
- che il Condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, geom. CP_4
, aveva quindi incaricato tecnici e ditte specializzate per la messa in sicurezza
[...]
dell'immobile, i quali, nella relazione del 22.7.2009, avevano attribuito i cedimenti strutturali al passaggio dell'acqua della sorgente Visanolasotto le fondamenta dell'edificio;
- che in data 3.11.2009 si era tenuta una Conferenza di Servizi presso gli Uffici Comunali, durante la quale era stata confermata la correlazione tra il dissesto del fabbricato e il passaggio sottostante della sorgente Visanola, con sollecitazione alla , senza esito, CP_1
ad intervenire per la manutenzione e la messa in sicurezza della sorgente;
2 - che in data 28.3.2011il Comune, a causa della mancanza di interventi risolutivi da parte della , aveva ordinato la demolizione della parte del fabbricato prospiciente Via Brin CP_1
n. 29 per motivi di sicurezza pubblica;
ma l'unità immobiliare di sua proprietà non si trova nella parte del fabbricato soggetta all'abbattimento, bensì in quella di via Salita Visanola, oggetto di opere di ripristino e consolidamento, i cui lavori, iniziati già prima della demolizione della porzione di fabbricato prospiciente via Brin, si sono svolti in più riprese per terminare definitivamente nel maggio 2016;
- che per il ripristino e la ristrutturazione del proprio immobile aveva sostenuto la spesa pari ad € 34.845,32, come certificato dall'amministratore del condominio.
Ha, quindi, avanzato richiesta di condanna della convenuta , previo accertamento CP_1
della sua responsabilità nella causazione dei danni subiti al predetto immobile, al risarcimento del danno patrimoniale - quantificato come sopra - oltre al danno morale patito per l'allontanamento dalla propria abitazione disposto dal Comune a seguito di ordinanza comunale di sgombero.
Con distinto ricorso ex art. 140 del R.D. n° 1775/33 (iscritto a ruolo con il n. R.G. 236/2021)
, e hanno premesso: Controparte_2 CP_3 Parte_2
- di essere la signora usufruttuaria e i figli e Controparte_2 CP_3 Parte_2
comproprietari di un'unità immobiliare destinata ad uso residenziale abitativo, sita
[...]
anch'essa nell'edificio in Castellammare di Stabia (NA) alla via Salita Visanola n. 2, riportata in catasto al foglio 11, p.lla 79, sub 17.
A sostegno dell'azione hanno indicato i medesimi fatti costitutivi innanzi richiamati ed hanno,
a loro volta, avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento del CP_1
danno patrimoniale – quantificato complessivamente in € 26.117,51 (come da certificazione dell'amministratore) - oltre al danno morale patito per l'allontanamento dalla propria abitazione disposto dal Comune a seguito di ordinanza comunale di sgombero.
…
All'udienza del 01.02.2022, nonostante la regolarità della rinotifica dell'atto introduttivo, la non si è costituita ed il consigliere delegato ne ha dichiarato la contumacia in CP_1
entrambe i giudizi.
…
3 Con ordinanza datata 04.10.2022, stante il rapporto di connessione oggettiva, è stata disposta la riunione del procedimento iscritto al n. R.G. 236/2021 a quello più risalente recante il n. R.G. 209/2021.
Quindi, ammessa la prova per testi come da medesima ordinanza ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate, in conformità a quelle contenute nel ricorso introduttivo, dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c.
(in sostituzione dell'udienza del 12.09.2023) e, successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 05.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande sono fondate.
La circostanza che il ricorrente sia proprietario dell'unità immobiliare sita nel Parte_1
Comune di Castellammare di Stabia (Na), riportata in catasto al foglio 11, p.lla 79, sub 22,
è comprovata dall'atto di donazione del 02.11.2019 allegato agli atti;
mentre la
“legittimazione attiva” dei ricorrenti , e Controparte_2 CP_3 Parte_2
risulta dal testamento olografo del 02.04.2011 del de cuius
[...] Persona_1
(rispettivamente coniuge e padre) e successivo atto di cessione di quota per notaio del 22.02.2019 (depositati agli atti). Persona_2
…
Risulta oramai accertato in molteplici giudizi definiti da questo Tribunale delle Acque (cfr. sentenze nn. 1097/2016, 339/2025, 1683/2025) che in Castellamare di Stabia, in corrispondenza dell'area di sedime dei Condomini e di via Salita Visanola Parte_3
n. 2 (quest'ultimo è quello oggetto del presente giudizio), scorre, all'interno di un canale artificiale, la sorgente naturale di acqua minerale “Visanola”, la quale ha provocato problemi di staticità ai detti immobili, tant'è che, con ordinanze sindacali n. 30 del 3.7.2009 e n. 31 del 4.7.2009 (in atti), ne venne ordinato lo sgombero e la messa in sicurezza.
In particolare, come accertato mediante consulenza tecnica d'ufficio esperita nei procedimenti conclusisi con le succitate sentenze nn. 1097/2016 e 1683/2025, i danni ai predetti edifici sono stati causati dalle variazioni di portata dell'acqua all'interno del canale
Visanola, dalle precarie condizioni in cui versava tale canale e dalla mancanza di qualsiasi
4 opera di irreggimentazione delle acque che in esso scorrevano: il che ha provocato l'invasione (scalzamento e /o dilavamento) da parte delle dette acque del piano di fondazione degli immobili al cui interno le unità immobiliari erano poste (cfr. anche le due relazioni geologiche di parte prodotte nel presente giudizio).
…
Tutto ciò posto, va in punto di diritto osservato che le acque sotterranee scaturenti dalla sorgente Visanola sono sicuramente appartenenti al demanio idrico dello Stato.
Ai sensi, infatti, dell'art. 144 del d.lgs. n° 152/06 “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato”; ciò in conformità anche dell'art. 1 del D.P.R. n° 238/99, il quale recita: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne”.
Ne consegue che è la l'ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia delle acque CP_1
della detta sorgente Visanola e del canale artificiale sotterraneo all'interno del quale tali acque scorrevano, attraversando il sottosuolo dell'immobile per cui è causa.
Ed invero, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del
15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018;
n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la CP_1
è custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere
5 interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che
<<tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione < i>
delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque». < i>
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, <<all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione manutenzione delle opere degli impianti < i>
e Ia conservazione dei beni>>.
In quanto custode delle acque sotterranee sgorganti dalla sorgente Visanola la CP_1
è pertanto responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., per i danni subiti dalle unità
[...]
immobiliari dei ricorrenti in conseguenza dell'invasione da parte delle dette acque del piano di fondazione dell'immobile al cui interno le unità immobiliari erano poste.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
6 Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, ma è anzi emersa una specifica responsabilità omissiva della , che non ha manotenuto in maniera adeguata il canale artificiale CP_1
sotterraneo all'interno del quale le acque scorrevano e che non ha effettuato alcuna opera di irreggimentazione delle acque stesse.
…
Occorre quindi procedere alla determinazione dei danni subiti dai ricorrenti.
Tali danni devono essere commisurati agli esborsi che essi hanno dovuto effettuare, o che dovranno effettuare, per i lavori condominiali eseguiti per il ripristino delle condizioni di sicurezza dello stabile (per i quali sono stati allegati i computi metrici ed i . e che, CP_5
come risulta documentalmente provato, gravano sul per l'importo di euro Parte_1
34.845,32, mentre sugli eredi di gravano per l'importo di euro 26.117,51 Persona_1
(cfr. le relative certificazione dell'amministratore, datate 16.9.2020).
Ritiene tuttavia questo Tribunale che, seguendo il criterio già seguito per lo stesso nella sentenza n° 1683/2025, dei detti importi appare equo liquidare solo l'80% Parte_4
circa, tenuto conto che con i lavori in questione non ci si è limitati a riportare il fabbricato allo status quo ante, ma si è proceduto anche ad un complessivo miglioramento ed ammodernamento dello stesso.
Ne consegue che a va liquidata la somma di euro 27.800, mentre agli eredi Parte_1
va complessivamente liquidata la somma di euro 21.400,00, da dividersi CP_3
secondo le loro rispettive quote.
Riguardo a questi ultimi va a tal proposito precisato che il risarcimento spetta solo ai due comproprietari e , mentre nulla spetta all'usufruttuaria CP_3 Parte_2
, atteso che, ai sensi dell'art. 1005 c.c., “Le riparazioni straordinarie sono a Controparte_2
carico del proprietario”.
Trattandosi di debiti di valore, le dette somme devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalla data del 16.9.2020 (data della certificazione dell'amministratore, non avendo i ricorrenti né allegato né dimostrato una diversa data in cui le hanno effettivamente versate all'amministratore) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dal 16.9.2020 fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961 del 24/05/2018).
7 E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivante gli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Tutti i ricorrenti hanno chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale subito “per l'allontanamento dalla propria abitazione per un notevole lasso di tempo”.
La richiesta va rigettata.
Costituisce principio oramai pacifico (a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite della
Suprema Corte 24 giugno-11 novembre 2008, n° 26972, n° 26793, n° 26794 e n° 26795) che il danno non patrimoniale va risarcito, ex art. 2059 c.c., non solo se esso è conseguenza di fatti costituenti reato (art. 185 c.p.) o negli altri casi espressamente previsti dalla legge, ma anche allorquando esso è conseguenza della lesione non bagatellare di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
8 In particolare, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 26972 del 11/11/2008, “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2
Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, valea dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”.
Ne consegue che, se è indubbia la tutela costituzionale del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione, tuttavia, per poter accogliere la domanda risarcitoria nei termini in cui essa è stata formulata, i ricorrenti avrebbe dovuto dimostrare di essere stati obbligati a vivere fuori casa almeno per un certo periodo di tempo: solo fornendo questa prova essi avrebbero potuto dimostrare di avere effettivamente subito un danno non patrimoniale e che tale danno non era stato futile.
Va infatti evidenziato che dalla lesione di un diritto della persona costituzionalmente tutelato non deriva automaticamente e per ciò solo il diritto ad essere risarciti, non dovendosi confondere la lesione in sé del diritto, che costituisce il cosiddetto danno-evento, con le conseguenze dannose di tale lesione, il cosiddetto danno-conseguenza.
E' solo quest'ultimo che va risarcito e che consiste nelle concrete conseguenze pregiudizievoli, seppure di carattere non patrimoniale, che alla vittima sono derivate dalla lesione (pregiudizi che possono consistere sia nella sofferenza interiore e nel sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, il cosiddetto danno morale interiore, sia in un impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana, il cosiddetto danno esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale); e la sussistenza di tale
9 danno-conseguenza, di carattere non patrimoniale, non è “in re ipsa”, non può essere presunta per il solo fatto che sia stata accertata la lesione, non può risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico,ma il concreto pregiudizio subito dalla vittima deve essere da quest'ultima rigorosamente dedotto e provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. (cfr., tra le tante, Cass., sez. 6, n°
29206 del 12/11/2019: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa"; Cass., sez. 3,
n° 11269 del 10/05/2018: “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici”;
Cass., sez. 3, n° 901 del 17/01/2018: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale,
o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”).
Nella fattispecie in esame, invece, la richiesta risarcitoria è stata avanzata in maniera del tutto generica: è stata sì prodotta l'ordinanza di sgombero, ma non vi è alcuna prova, né
10 alcuna allegazione, circa l'effettiva durata dell'allontanamento (è perdurato durante tutta l'esecuzione dei lavori ? Non è dato sapere) , né sono stati allegati e provati gli eventuali disagi subiti alla vita di relazione durante l'esecuzione dei lavori di consolidamento.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per dichiararle non ripetibili nella misura del 50% sulla parte contumace, tenuto conto che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è stata integralmente rigettata (e, conseguentemente, si è verificata una vera e propria soccombenza reciproca, configurabile, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22, non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche nel caso di accoglimento solo parziale di un'unica domanda articolata in più capi) e che inoltre, anche in relazione alla domanda per il risarcimento del danno patrimoniale, la somma richiesta era superiore a quella che è stata riconosciuta all'esito del presente giudizio.
Per il residuo 50% la resistente va condannata al pagamento in favore Controparte_1
dei ricorrenti (ad esclusione che per , la cui domanda è stata rigettata) e con Controparte_2
distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 545,00 per spese vive
(1.090,00:2) e della somma di euro 4.030,00 per onorari (fase di studio: euro 1.500,00; fase introduttiva: euro 800,00; fase istruttoria: euro 2.000,00; fase decisionale: euro 1.900,00; totale euro 6.200,00 : 2 = euro 3.100,00), attenendosi a valori ricompresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez. 3, n°
2274 del 04/02/2005), ed aumentando la somma così risultante (euro 3.100,00) del 30% ex art. 4 comma 2 del D.M. n° 55/14 per una parte ulteriore alla prima (si ritiene di effettuare solo un aumento per gli eredi di , atteso che in relazione a costoro la Persona_1
11 pluralità di parti è mera conseguenza di una successione mortis causa, con assoluta identità, quindi, di questioni di fatto e di diritto affrontate).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
…
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con il ricorso R.G. n. 209/2021, da
, e con il ricorso R.G. n. 236/2021 da , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
, così provvede: Parte_2
- accoglie parzialmente le domande proposte da , e Parte_1 CP_3
e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
27.800,00, e, in favore di e di , nella misura di Controparte_3 Parte_2
½ ciascuno, della complessiva somma di euro 21.400,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 16.9.2020 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 16.9.2020 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata,
a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- rigetta le restanti richieste di , e e Parte_1 CP_3 Parte_2
tutte le richieste di;
Controparte_2
- dichiara le spese del presente giudizio non ripetibili, nella misura del 50%, sulla convenuta contumace e, per il resto condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore dei ricorrenti , Parte_1 CP_3
e e con distrazione al difensore RO LL dichiaratasi
[...] Parte_2
antistataria, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed in
12 euro 4.030,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 05.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
CO UÈ ZZ LM VI AC
13
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. VI AC Presidente;
2) Dr. CO UÈ ZZ LM Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte al n° R.G. 209/2021 ed al n° R.G. 236/2021, aventi ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservate in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 05.11.2025, tra:
n° R.G. 209/2021
- (C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato ROSA CA (C.F.:
), con la quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia C.F._2
(Na) alla via Raiola n. 41
- ricorrente -
e
1 - (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore
- resistente contumace -
n° 236/2021
- (C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 C.F._3 CP_3
) e (C.F.: , C.F._4 Parte_2 C.F._5
rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato ROSA
CA (C.F.: ), con la quale elettivamente domiciliano in C.F._2
Castellammare di Stabia (Na) alla via Raiola n. 41
- ricorrenti -
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore
- resistente contumace -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 140 del R.D. n° 1775/33 (iscritto a Parte_1
ruolo con il n. 209/2021) contro la , con il quale ha premesso: CP_1
- di essere proprietario di un immobile destinato ad uso residenziale abitativo, sito in
Castellammare di Stabia (Na) alla via Salita Visanola n. 2, riportato in catasto al foglio 11,
p.lla 79, sub 22;
- che tale appartamento era stato sgombrato in forza delle ordinanze n. 30 prot. 40521 del
3.7.2009 e n. 31 prot. 40530 del 4.7.2009 del succitato Comune, a seguito di un dissesto idrogeologico causato da un canale sotterraneo;
- che il Condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, geom. CP_4
, aveva quindi incaricato tecnici e ditte specializzate per la messa in sicurezza
[...]
dell'immobile, i quali, nella relazione del 22.7.2009, avevano attribuito i cedimenti strutturali al passaggio dell'acqua della sorgente Visanolasotto le fondamenta dell'edificio;
- che in data 3.11.2009 si era tenuta una Conferenza di Servizi presso gli Uffici Comunali, durante la quale era stata confermata la correlazione tra il dissesto del fabbricato e il passaggio sottostante della sorgente Visanola, con sollecitazione alla , senza esito, CP_1
ad intervenire per la manutenzione e la messa in sicurezza della sorgente;
2 - che in data 28.3.2011il Comune, a causa della mancanza di interventi risolutivi da parte della , aveva ordinato la demolizione della parte del fabbricato prospiciente Via Brin CP_1
n. 29 per motivi di sicurezza pubblica;
ma l'unità immobiliare di sua proprietà non si trova nella parte del fabbricato soggetta all'abbattimento, bensì in quella di via Salita Visanola, oggetto di opere di ripristino e consolidamento, i cui lavori, iniziati già prima della demolizione della porzione di fabbricato prospiciente via Brin, si sono svolti in più riprese per terminare definitivamente nel maggio 2016;
- che per il ripristino e la ristrutturazione del proprio immobile aveva sostenuto la spesa pari ad € 34.845,32, come certificato dall'amministratore del condominio.
Ha, quindi, avanzato richiesta di condanna della convenuta , previo accertamento CP_1
della sua responsabilità nella causazione dei danni subiti al predetto immobile, al risarcimento del danno patrimoniale - quantificato come sopra - oltre al danno morale patito per l'allontanamento dalla propria abitazione disposto dal Comune a seguito di ordinanza comunale di sgombero.
Con distinto ricorso ex art. 140 del R.D. n° 1775/33 (iscritto a ruolo con il n. R.G. 236/2021)
, e hanno premesso: Controparte_2 CP_3 Parte_2
- di essere la signora usufruttuaria e i figli e Controparte_2 CP_3 Parte_2
comproprietari di un'unità immobiliare destinata ad uso residenziale abitativo, sita
[...]
anch'essa nell'edificio in Castellammare di Stabia (NA) alla via Salita Visanola n. 2, riportata in catasto al foglio 11, p.lla 79, sub 17.
A sostegno dell'azione hanno indicato i medesimi fatti costitutivi innanzi richiamati ed hanno,
a loro volta, avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento del CP_1
danno patrimoniale – quantificato complessivamente in € 26.117,51 (come da certificazione dell'amministratore) - oltre al danno morale patito per l'allontanamento dalla propria abitazione disposto dal Comune a seguito di ordinanza comunale di sgombero.
…
All'udienza del 01.02.2022, nonostante la regolarità della rinotifica dell'atto introduttivo, la non si è costituita ed il consigliere delegato ne ha dichiarato la contumacia in CP_1
entrambe i giudizi.
…
3 Con ordinanza datata 04.10.2022, stante il rapporto di connessione oggettiva, è stata disposta la riunione del procedimento iscritto al n. R.G. 236/2021 a quello più risalente recante il n. R.G. 209/2021.
Quindi, ammessa la prova per testi come da medesima ordinanza ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate, in conformità a quelle contenute nel ricorso introduttivo, dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c.
(in sostituzione dell'udienza del 12.09.2023) e, successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 05.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande sono fondate.
La circostanza che il ricorrente sia proprietario dell'unità immobiliare sita nel Parte_1
Comune di Castellammare di Stabia (Na), riportata in catasto al foglio 11, p.lla 79, sub 22,
è comprovata dall'atto di donazione del 02.11.2019 allegato agli atti;
mentre la
“legittimazione attiva” dei ricorrenti , e Controparte_2 CP_3 Parte_2
risulta dal testamento olografo del 02.04.2011 del de cuius
[...] Persona_1
(rispettivamente coniuge e padre) e successivo atto di cessione di quota per notaio del 22.02.2019 (depositati agli atti). Persona_2
…
Risulta oramai accertato in molteplici giudizi definiti da questo Tribunale delle Acque (cfr. sentenze nn. 1097/2016, 339/2025, 1683/2025) che in Castellamare di Stabia, in corrispondenza dell'area di sedime dei Condomini e di via Salita Visanola Parte_3
n. 2 (quest'ultimo è quello oggetto del presente giudizio), scorre, all'interno di un canale artificiale, la sorgente naturale di acqua minerale “Visanola”, la quale ha provocato problemi di staticità ai detti immobili, tant'è che, con ordinanze sindacali n. 30 del 3.7.2009 e n. 31 del 4.7.2009 (in atti), ne venne ordinato lo sgombero e la messa in sicurezza.
In particolare, come accertato mediante consulenza tecnica d'ufficio esperita nei procedimenti conclusisi con le succitate sentenze nn. 1097/2016 e 1683/2025, i danni ai predetti edifici sono stati causati dalle variazioni di portata dell'acqua all'interno del canale
Visanola, dalle precarie condizioni in cui versava tale canale e dalla mancanza di qualsiasi
4 opera di irreggimentazione delle acque che in esso scorrevano: il che ha provocato l'invasione (scalzamento e /o dilavamento) da parte delle dette acque del piano di fondazione degli immobili al cui interno le unità immobiliari erano poste (cfr. anche le due relazioni geologiche di parte prodotte nel presente giudizio).
…
Tutto ciò posto, va in punto di diritto osservato che le acque sotterranee scaturenti dalla sorgente Visanola sono sicuramente appartenenti al demanio idrico dello Stato.
Ai sensi, infatti, dell'art. 144 del d.lgs. n° 152/06 “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato”; ciò in conformità anche dell'art. 1 del D.P.R. n° 238/99, il quale recita: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne”.
Ne consegue che è la l'ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia delle acque CP_1
della detta sorgente Visanola e del canale artificiale sotterraneo all'interno del quale tali acque scorrevano, attraversando il sottosuolo dell'immobile per cui è causa.
Ed invero, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del
15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018;
n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la CP_1
è custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere
5 interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che
<<tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione < i>
delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque». < i>
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, <<all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione manutenzione delle opere degli impianti < i>
e Ia conservazione dei beni>>.
In quanto custode delle acque sotterranee sgorganti dalla sorgente Visanola la CP_1
è pertanto responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., per i danni subiti dalle unità
[...]
immobiliari dei ricorrenti in conseguenza dell'invasione da parte delle dette acque del piano di fondazione dell'immobile al cui interno le unità immobiliari erano poste.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
6 Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, ma è anzi emersa una specifica responsabilità omissiva della , che non ha manotenuto in maniera adeguata il canale artificiale CP_1
sotterraneo all'interno del quale le acque scorrevano e che non ha effettuato alcuna opera di irreggimentazione delle acque stesse.
…
Occorre quindi procedere alla determinazione dei danni subiti dai ricorrenti.
Tali danni devono essere commisurati agli esborsi che essi hanno dovuto effettuare, o che dovranno effettuare, per i lavori condominiali eseguiti per il ripristino delle condizioni di sicurezza dello stabile (per i quali sono stati allegati i computi metrici ed i . e che, CP_5
come risulta documentalmente provato, gravano sul per l'importo di euro Parte_1
34.845,32, mentre sugli eredi di gravano per l'importo di euro 26.117,51 Persona_1
(cfr. le relative certificazione dell'amministratore, datate 16.9.2020).
Ritiene tuttavia questo Tribunale che, seguendo il criterio già seguito per lo stesso nella sentenza n° 1683/2025, dei detti importi appare equo liquidare solo l'80% Parte_4
circa, tenuto conto che con i lavori in questione non ci si è limitati a riportare il fabbricato allo status quo ante, ma si è proceduto anche ad un complessivo miglioramento ed ammodernamento dello stesso.
Ne consegue che a va liquidata la somma di euro 27.800, mentre agli eredi Parte_1
va complessivamente liquidata la somma di euro 21.400,00, da dividersi CP_3
secondo le loro rispettive quote.
Riguardo a questi ultimi va a tal proposito precisato che il risarcimento spetta solo ai due comproprietari e , mentre nulla spetta all'usufruttuaria CP_3 Parte_2
, atteso che, ai sensi dell'art. 1005 c.c., “Le riparazioni straordinarie sono a Controparte_2
carico del proprietario”.
Trattandosi di debiti di valore, le dette somme devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalla data del 16.9.2020 (data della certificazione dell'amministratore, non avendo i ricorrenti né allegato né dimostrato una diversa data in cui le hanno effettivamente versate all'amministratore) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dal 16.9.2020 fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961 del 24/05/2018).
7 E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivante gli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Tutti i ricorrenti hanno chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale subito “per l'allontanamento dalla propria abitazione per un notevole lasso di tempo”.
La richiesta va rigettata.
Costituisce principio oramai pacifico (a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite della
Suprema Corte 24 giugno-11 novembre 2008, n° 26972, n° 26793, n° 26794 e n° 26795) che il danno non patrimoniale va risarcito, ex art. 2059 c.c., non solo se esso è conseguenza di fatti costituenti reato (art. 185 c.p.) o negli altri casi espressamente previsti dalla legge, ma anche allorquando esso è conseguenza della lesione non bagatellare di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
8 In particolare, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 26972 del 11/11/2008, “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2
Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, valea dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”.
Ne consegue che, se è indubbia la tutela costituzionale del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione, tuttavia, per poter accogliere la domanda risarcitoria nei termini in cui essa è stata formulata, i ricorrenti avrebbe dovuto dimostrare di essere stati obbligati a vivere fuori casa almeno per un certo periodo di tempo: solo fornendo questa prova essi avrebbero potuto dimostrare di avere effettivamente subito un danno non patrimoniale e che tale danno non era stato futile.
Va infatti evidenziato che dalla lesione di un diritto della persona costituzionalmente tutelato non deriva automaticamente e per ciò solo il diritto ad essere risarciti, non dovendosi confondere la lesione in sé del diritto, che costituisce il cosiddetto danno-evento, con le conseguenze dannose di tale lesione, il cosiddetto danno-conseguenza.
E' solo quest'ultimo che va risarcito e che consiste nelle concrete conseguenze pregiudizievoli, seppure di carattere non patrimoniale, che alla vittima sono derivate dalla lesione (pregiudizi che possono consistere sia nella sofferenza interiore e nel sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, il cosiddetto danno morale interiore, sia in un impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana, il cosiddetto danno esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale); e la sussistenza di tale
9 danno-conseguenza, di carattere non patrimoniale, non è “in re ipsa”, non può essere presunta per il solo fatto che sia stata accertata la lesione, non può risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico,ma il concreto pregiudizio subito dalla vittima deve essere da quest'ultima rigorosamente dedotto e provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. (cfr., tra le tante, Cass., sez. 6, n°
29206 del 12/11/2019: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa"; Cass., sez. 3,
n° 11269 del 10/05/2018: “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici”;
Cass., sez. 3, n° 901 del 17/01/2018: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale,
o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”).
Nella fattispecie in esame, invece, la richiesta risarcitoria è stata avanzata in maniera del tutto generica: è stata sì prodotta l'ordinanza di sgombero, ma non vi è alcuna prova, né
10 alcuna allegazione, circa l'effettiva durata dell'allontanamento (è perdurato durante tutta l'esecuzione dei lavori ? Non è dato sapere) , né sono stati allegati e provati gli eventuali disagi subiti alla vita di relazione durante l'esecuzione dei lavori di consolidamento.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per dichiararle non ripetibili nella misura del 50% sulla parte contumace, tenuto conto che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è stata integralmente rigettata (e, conseguentemente, si è verificata una vera e propria soccombenza reciproca, configurabile, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22, non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche nel caso di accoglimento solo parziale di un'unica domanda articolata in più capi) e che inoltre, anche in relazione alla domanda per il risarcimento del danno patrimoniale, la somma richiesta era superiore a quella che è stata riconosciuta all'esito del presente giudizio.
Per il residuo 50% la resistente va condannata al pagamento in favore Controparte_1
dei ricorrenti (ad esclusione che per , la cui domanda è stata rigettata) e con Controparte_2
distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 545,00 per spese vive
(1.090,00:2) e della somma di euro 4.030,00 per onorari (fase di studio: euro 1.500,00; fase introduttiva: euro 800,00; fase istruttoria: euro 2.000,00; fase decisionale: euro 1.900,00; totale euro 6.200,00 : 2 = euro 3.100,00), attenendosi a valori ricompresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez. 3, n°
2274 del 04/02/2005), ed aumentando la somma così risultante (euro 3.100,00) del 30% ex art. 4 comma 2 del D.M. n° 55/14 per una parte ulteriore alla prima (si ritiene di effettuare solo un aumento per gli eredi di , atteso che in relazione a costoro la Persona_1
11 pluralità di parti è mera conseguenza di una successione mortis causa, con assoluta identità, quindi, di questioni di fatto e di diritto affrontate).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
…
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con il ricorso R.G. n. 209/2021, da
, e con il ricorso R.G. n. 236/2021 da , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
, così provvede: Parte_2
- accoglie parzialmente le domande proposte da , e Parte_1 CP_3
e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
27.800,00, e, in favore di e di , nella misura di Controparte_3 Parte_2
½ ciascuno, della complessiva somma di euro 21.400,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 16.9.2020 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 16.9.2020 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata,
a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- rigetta le restanti richieste di , e e Parte_1 CP_3 Parte_2
tutte le richieste di;
Controparte_2
- dichiara le spese del presente giudizio non ripetibili, nella misura del 50%, sulla convenuta contumace e, per il resto condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore dei ricorrenti , Parte_1 CP_3
e e con distrazione al difensore RO LL dichiaratasi
[...] Parte_2
antistataria, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed in
12 euro 4.030,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 05.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
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