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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/06/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC SE Presidente rel.
PR CA IU
Sonia Piccinni IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1765 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 14/11/1969, C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(ROMA (RM) 28/08/1972, C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLA C.F._2
FIECCHI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/04/2025 e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
1. il figlio maggiorenne ma non autosufficiente, resterà a vivere con la madre in Per_1 virtù delle abitudini familiari invalse e frequenterà il padre secondo le proprie volontà;
2. il padre corrisponderà, per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_1 autosufficiente, la somma di euro 550,00 mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat. Tale somma complessiva dovrà essere corrisposta entro il giorno cinque di ogni mese, anticipatamente, nel domicilio eletto dalla moglie, presso la propria residenza;
3. le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno facendo riferimento al Protocollo d'Intesa con il Foro del Tribunale Ordinario di
Velletri;
- 1 -
4. i signori e sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto Pt_2 Pt_1 ognuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5. i signori e garantiscono il consenso/assenso per il rilascio/rinnovo del Pt_2 Pt_1 proprio passaporto;
6. Le Partisi si atterranno alle presenti condizioni fin dalla sottoscrizione del presente accordo.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Roma il 24/05/1997; dall'unione coniugale è nato un figlio, l'11/07/2003. Per_1
Il 17/09/2009 si è tenuta l'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto del 07/10/2009.
Comparse personalmente all'udienza del 23/06/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge 1° dicembre 1970 n. 898, il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e in Roma il 24/05/1997; Parte_1 Parte_2
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
- 2 - 3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, parte 2, serie
A02, atto n. 00334).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
IC SE
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC SE Presidente rel.
PR CA IU
Sonia Piccinni IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1765 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 14/11/1969, C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(ROMA (RM) 28/08/1972, C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLA C.F._2
FIECCHI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/04/2025 e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
1. il figlio maggiorenne ma non autosufficiente, resterà a vivere con la madre in Per_1 virtù delle abitudini familiari invalse e frequenterà il padre secondo le proprie volontà;
2. il padre corrisponderà, per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_1 autosufficiente, la somma di euro 550,00 mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat. Tale somma complessiva dovrà essere corrisposta entro il giorno cinque di ogni mese, anticipatamente, nel domicilio eletto dalla moglie, presso la propria residenza;
3. le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno facendo riferimento al Protocollo d'Intesa con il Foro del Tribunale Ordinario di
Velletri;
- 1 -
4. i signori e sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto Pt_2 Pt_1 ognuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5. i signori e garantiscono il consenso/assenso per il rilascio/rinnovo del Pt_2 Pt_1 proprio passaporto;
6. Le Partisi si atterranno alle presenti condizioni fin dalla sottoscrizione del presente accordo.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Roma il 24/05/1997; dall'unione coniugale è nato un figlio, l'11/07/2003. Per_1
Il 17/09/2009 si è tenuta l'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto del 07/10/2009.
Comparse personalmente all'udienza del 23/06/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge 1° dicembre 1970 n. 898, il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e in Roma il 24/05/1997; Parte_1 Parte_2
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
- 2 - 3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, parte 2, serie
A02, atto n. 00334).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
IC SE
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