TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7323/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7323/2023
Oggi 30 Gennaio 2025, tramite note scritte ex ar.t 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per l'avv. CARLI ALESSANDRO;
Parte_1 per l'avv. DI PIETRO Parte_2
ALESSIO, l'avv. MARULLO MAURIZIO e l'avv. VAGNONI GIORGIO.
Le parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate ex art. 127 ter cpc.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127ter e
281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7323/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARLI ALESSANDRO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. Parte_2
), P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO ALESSIO, dell'avv. MARULLO MAURIZIO e dell'avv.
VAGNONI GIORGIO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive d'udienza.
Per l'attrice opponente:
“Nel merito: rigettarsi ogni avversa domanda ed eccezione e dichiararsi l'inadempimento di
[...]
agli obblighi assunti con Parte_2 Parte_1
con il contratto di sponsorizzazione per cui è causa e, conseguentemente, che parte opponente null'altro deve all'opposta per i titoli per cui è causa, revocandosi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile e/o infondato.
Con vittoria di spese e competenze”. pagina 2 di 6 Per la convenuta opposta:
“In via principale: - accertato che il credito azionato da Parte_3
socio unico nei confronti di è certo, liquido ed esigibile
[...] Parte_1
per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in giudizio, rigettare integralmente l'Opposizione al decreto ingiuntivo n. 805/2023 del 3 aprile 2023 emesso dall'intestato Tribunale di Venezia nel procedimento monitorio n. R.G. 4228/2023, in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto per tutti i motivi dedotti in parte narrativa e per l'effetto, integralmente, confermare la definitività ed efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 805/2023 del 3 aprile 2023 emesso dall'intestato
Tribunale di Venezia, nel procedimento monitorio n. R.G. 4228/2023. In ogni caso: - condannare ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite Parte_1
temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- condannare ai sensi Parte_1 dell'art. 96 comma 4 c.p.c. al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore ad Euro 5.000,00; - con piena vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte Con l'atto di citazione, opponeva il D.I. n. 805/2023 del Tribunale di Venezia, con il quale le era stato ingiunto di pagare, a favore dell'odierna opposta, la somma di Euro 225.700,00 (oltre interessi come da domanda e spese legali), a titolo di corrispettivo pattuito tra le parti ai sensi contratto di Parte sponsorizzazione del 3 gennaio 2022: , difatti, sarebbe rimasta inadempiente al pagamento delle seguenti fatture emesse da VFC:
− fattura n. 172/01 del 22 marzo 2022 pari a Euro 112.850,00 IVA inclusa, avente per oggetto
“attività promo pubblicitarie ss 2021/2021 come da contratto di sponsorizzazione del
03/01/2022 – 4^ tranche” (doc. 2 fascicolo monitorio – formato .xml sub doc. 4 fascicolo monitorio);
− fattura n. 207/01 del 21.04.2022, pari a Euro 112.850,00 IVA inclusa, avente per oggetto
“attività promo pubblicitarie ss 2021/2021 come da contratto di sponsorizzazione del
03/01/2022 – 5^ tranche” (doc. 3 monitorio - formato .xml sub doc. 5 fascicolo monitorio).
L'opponente, dunque, contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'ingiunzione, asserendo, genericamente, che VFC non avesse provato il completo e corretto adempimento delle sue obbligazioni contrattuali né dei presunti suoi obblighi informativi circa l'attività di sponsorizzazione svolta, come da
“virtuosa prassi da parte dello sponsorizzato”. Concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
pagina 3 di 6 Con la comparsa di costituzione, la convenuta opposta asseriva che, al contrario, gli unici obblighi informativi previsti dal Contratto fossero posti proprio in capo a GPA: ai sensi dell'Allegato A al Contratto, sezione “Benefit”, n.2 (doc. 1 fascicolo monitorio, pag. 3), in forza della quale “Lo
Sponsor avrà l'obbligo di informare preventivamente VFC circa i predetti contenuti promozionali, i canali di comunicazione di cui intende avvalersi (i.e. sito e social network ufficiali dello Sponsor), nonché le relative modalità di pubblicizzazione e/o promozione.
Resta inteso che tutte le volte in cui lo Sponsor intenderà utilizzare il materiale fotografico, nei termini
e per le finalità sopra descritti e nei limiti dell'esclusiva concessa, dovrà informare VFC al fine di ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte di VFC medesima”.
L'art.
9.1 del Contratto, inoltre, avrebbe dimostrato ulteriormente l'infondatezza delle doglianze attoree e confermato la fondatezza delle pretese creditorie di VFC. Secondo la suddetta clausola, infatti,
“Ciascuna prestazione dovuta da VFC allo Sponsor si intende accettata se non contestata dallo
Sponsor, a pena di decadenza, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data prevista per la sua esecuzione”. Il significato di detta pattuizione non lascerebbe spazio a interpretazioni ed avrebbe Parte imposto a di segnalare, tempestivamente a VFC, qualora ci fossero state, tutte le eventuali violazioni contrattuali riscontrate, a pena di decadenza.
Parte Tuttavia, in costanza di rapporto, non avrebbe mai effettuato alcuna contestazione in merito ad eventuali inadempimenti di parte opposta e, anzi, avrebbe costantemente dato evidenza, anche attraverso la pubblicazione di numerosi contenuti sui suoi social media, della visibilità ricevuta grazie a
VFC, in ottemperanza al Contratto.
La convenuta opposta concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
In seguito al decorso dei termini ex art. 171 bis c.p.c. ed alla prima udienza, il GI concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per pc e contestuale discussione, con modalità di trattazione scritta. In detta udienza, sostituita con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter cpc, le parti concludevano come riportato nelle premesse del presente provvedimento, ribadendo, altresì, le istanze istruttorie già formulate in atti e non ammesse.
Trattenuta, dunque, la causa in decisione, ex artt. 281 sexies e 127 ter cpc, si rileva l'infondatezza dell'opposizione: i motivi dedotti dall'attrice opponente sono del tutto generici, pur essendo, invece, pacifici i fatti costitutivi del credito allegati in sede monitoria, ossia la stipula del contratto di sponsorizzazione e l'omesso pagamento delle fatture azionate.
pagina 4 di 6 La convenuta opposta, peraltro, ha dato piena prova dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e dell'effettivo sfruttamento dell'immagine di VFC effettuato dall'odierna opponente, tramite produzione dei docc.
4-12. In particolare, la foto della squadra di calcio risulta utilizzata dalla stessa attrice opponente nella schermata del suo sito Internet (doc. 4 dell'opposta), il logo dorato dell'opponente “ ” risulta ben visibile sulle maglie dei giocatori raffigurati in Parte_1
detta foto e, altresì, sulla maglia del giocatore raffigurato nella figurina Panini di cui al doc. 5 della convenuta, come in tutte le altre foto oggetto di pubblicazione sui siti Internet e social di GPA e VFC.
D'altra parte, l'opponente non ha nemmeno provato di aver mosso alcuna contestazione alla convenuta opposta, circa gli asseriti inadempimenti, nonostante lo specifico termine di decadenza stabilito, sul punto, dal contratto (cfr. art. 9.1, all. c, doc. 1 fasc. monitorio). Le istanze testimoniali (capp. 1 e 2 di cui all'atto di citazione) formulate al riguardo, infine, sono risultate inammissibili, poiché:
il cap. 1 ha ad oggetto circostanze irrilevanti, facendo esso riferimento, anziché a specifici episodi di asserito inadempimento agli obblighi pubblicitari, solo ad asserite ripetute richieste di documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali (senza alcuna precisazione delle date temporali di dette richieste né delle attività pubblicitarie specifiche che ne sarebbero state oggetto);
il cap. 2 è generico, in quanto non fa riferimento alle attività che avrebbero dovuto essere oggetto di pubblicazione nei post e nelle news.
L'opposizione, dunque, deve essere rigettata, con condanna dell'opponente alle spese di lite e, altresì, al pagamento di una somma equitativamente determinata in 1/3 di tali spese, ex art. 96, III co., cpc, data la prosecuzione dell'azione con colpa grave, alla luce dell'indeterminatezza degli inadempimenti eccepiti e della totale assenza di prova circa le loro tempestive denunce. La liquidazione delle spese di lite avviene secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento
(sino ad euro 260.000,00), per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi, per le fasi istruttoria e decisionale, vistane la semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente le domande proposte dall'attrice opponente avverso la convenuta opposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto, n. 805/2023, e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
pagina 5 di 6 3) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta ed a versare, altresì, alla Cassa delle Ammende, ex art. 96, III e IV co., c.p.c., la somma di euro 3.047,00, a favore di ciascuna.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, e allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7323/2023
Oggi 30 Gennaio 2025, tramite note scritte ex ar.t 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per l'avv. CARLI ALESSANDRO;
Parte_1 per l'avv. DI PIETRO Parte_2
ALESSIO, l'avv. MARULLO MAURIZIO e l'avv. VAGNONI GIORGIO.
Le parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate ex art. 127 ter cpc.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127ter e
281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7323/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARLI ALESSANDRO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. Parte_2
), P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO ALESSIO, dell'avv. MARULLO MAURIZIO e dell'avv.
VAGNONI GIORGIO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive d'udienza.
Per l'attrice opponente:
“Nel merito: rigettarsi ogni avversa domanda ed eccezione e dichiararsi l'inadempimento di
[...]
agli obblighi assunti con Parte_2 Parte_1
con il contratto di sponsorizzazione per cui è causa e, conseguentemente, che parte opponente null'altro deve all'opposta per i titoli per cui è causa, revocandosi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile e/o infondato.
Con vittoria di spese e competenze”. pagina 2 di 6 Per la convenuta opposta:
“In via principale: - accertato che il credito azionato da Parte_3
socio unico nei confronti di è certo, liquido ed esigibile
[...] Parte_1
per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in giudizio, rigettare integralmente l'Opposizione al decreto ingiuntivo n. 805/2023 del 3 aprile 2023 emesso dall'intestato Tribunale di Venezia nel procedimento monitorio n. R.G. 4228/2023, in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto per tutti i motivi dedotti in parte narrativa e per l'effetto, integralmente, confermare la definitività ed efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 805/2023 del 3 aprile 2023 emesso dall'intestato
Tribunale di Venezia, nel procedimento monitorio n. R.G. 4228/2023. In ogni caso: - condannare ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite Parte_1
temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- condannare ai sensi Parte_1 dell'art. 96 comma 4 c.p.c. al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore ad Euro 5.000,00; - con piena vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte Con l'atto di citazione, opponeva il D.I. n. 805/2023 del Tribunale di Venezia, con il quale le era stato ingiunto di pagare, a favore dell'odierna opposta, la somma di Euro 225.700,00 (oltre interessi come da domanda e spese legali), a titolo di corrispettivo pattuito tra le parti ai sensi contratto di Parte sponsorizzazione del 3 gennaio 2022: , difatti, sarebbe rimasta inadempiente al pagamento delle seguenti fatture emesse da VFC:
− fattura n. 172/01 del 22 marzo 2022 pari a Euro 112.850,00 IVA inclusa, avente per oggetto
“attività promo pubblicitarie ss 2021/2021 come da contratto di sponsorizzazione del
03/01/2022 – 4^ tranche” (doc. 2 fascicolo monitorio – formato .xml sub doc. 4 fascicolo monitorio);
− fattura n. 207/01 del 21.04.2022, pari a Euro 112.850,00 IVA inclusa, avente per oggetto
“attività promo pubblicitarie ss 2021/2021 come da contratto di sponsorizzazione del
03/01/2022 – 5^ tranche” (doc. 3 monitorio - formato .xml sub doc. 5 fascicolo monitorio).
L'opponente, dunque, contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'ingiunzione, asserendo, genericamente, che VFC non avesse provato il completo e corretto adempimento delle sue obbligazioni contrattuali né dei presunti suoi obblighi informativi circa l'attività di sponsorizzazione svolta, come da
“virtuosa prassi da parte dello sponsorizzato”. Concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
pagina 3 di 6 Con la comparsa di costituzione, la convenuta opposta asseriva che, al contrario, gli unici obblighi informativi previsti dal Contratto fossero posti proprio in capo a GPA: ai sensi dell'Allegato A al Contratto, sezione “Benefit”, n.2 (doc. 1 fascicolo monitorio, pag. 3), in forza della quale “Lo
Sponsor avrà l'obbligo di informare preventivamente VFC circa i predetti contenuti promozionali, i canali di comunicazione di cui intende avvalersi (i.e. sito e social network ufficiali dello Sponsor), nonché le relative modalità di pubblicizzazione e/o promozione.
Resta inteso che tutte le volte in cui lo Sponsor intenderà utilizzare il materiale fotografico, nei termini
e per le finalità sopra descritti e nei limiti dell'esclusiva concessa, dovrà informare VFC al fine di ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte di VFC medesima”.
L'art.
9.1 del Contratto, inoltre, avrebbe dimostrato ulteriormente l'infondatezza delle doglianze attoree e confermato la fondatezza delle pretese creditorie di VFC. Secondo la suddetta clausola, infatti,
“Ciascuna prestazione dovuta da VFC allo Sponsor si intende accettata se non contestata dallo
Sponsor, a pena di decadenza, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data prevista per la sua esecuzione”. Il significato di detta pattuizione non lascerebbe spazio a interpretazioni ed avrebbe Parte imposto a di segnalare, tempestivamente a VFC, qualora ci fossero state, tutte le eventuali violazioni contrattuali riscontrate, a pena di decadenza.
Parte Tuttavia, in costanza di rapporto, non avrebbe mai effettuato alcuna contestazione in merito ad eventuali inadempimenti di parte opposta e, anzi, avrebbe costantemente dato evidenza, anche attraverso la pubblicazione di numerosi contenuti sui suoi social media, della visibilità ricevuta grazie a
VFC, in ottemperanza al Contratto.
La convenuta opposta concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
In seguito al decorso dei termini ex art. 171 bis c.p.c. ed alla prima udienza, il GI concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per pc e contestuale discussione, con modalità di trattazione scritta. In detta udienza, sostituita con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter cpc, le parti concludevano come riportato nelle premesse del presente provvedimento, ribadendo, altresì, le istanze istruttorie già formulate in atti e non ammesse.
Trattenuta, dunque, la causa in decisione, ex artt. 281 sexies e 127 ter cpc, si rileva l'infondatezza dell'opposizione: i motivi dedotti dall'attrice opponente sono del tutto generici, pur essendo, invece, pacifici i fatti costitutivi del credito allegati in sede monitoria, ossia la stipula del contratto di sponsorizzazione e l'omesso pagamento delle fatture azionate.
pagina 4 di 6 La convenuta opposta, peraltro, ha dato piena prova dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e dell'effettivo sfruttamento dell'immagine di VFC effettuato dall'odierna opponente, tramite produzione dei docc.
4-12. In particolare, la foto della squadra di calcio risulta utilizzata dalla stessa attrice opponente nella schermata del suo sito Internet (doc. 4 dell'opposta), il logo dorato dell'opponente “ ” risulta ben visibile sulle maglie dei giocatori raffigurati in Parte_1
detta foto e, altresì, sulla maglia del giocatore raffigurato nella figurina Panini di cui al doc. 5 della convenuta, come in tutte le altre foto oggetto di pubblicazione sui siti Internet e social di GPA e VFC.
D'altra parte, l'opponente non ha nemmeno provato di aver mosso alcuna contestazione alla convenuta opposta, circa gli asseriti inadempimenti, nonostante lo specifico termine di decadenza stabilito, sul punto, dal contratto (cfr. art. 9.1, all. c, doc. 1 fasc. monitorio). Le istanze testimoniali (capp. 1 e 2 di cui all'atto di citazione) formulate al riguardo, infine, sono risultate inammissibili, poiché:
il cap. 1 ha ad oggetto circostanze irrilevanti, facendo esso riferimento, anziché a specifici episodi di asserito inadempimento agli obblighi pubblicitari, solo ad asserite ripetute richieste di documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali (senza alcuna precisazione delle date temporali di dette richieste né delle attività pubblicitarie specifiche che ne sarebbero state oggetto);
il cap. 2 è generico, in quanto non fa riferimento alle attività che avrebbero dovuto essere oggetto di pubblicazione nei post e nelle news.
L'opposizione, dunque, deve essere rigettata, con condanna dell'opponente alle spese di lite e, altresì, al pagamento di una somma equitativamente determinata in 1/3 di tali spese, ex art. 96, III co., cpc, data la prosecuzione dell'azione con colpa grave, alla luce dell'indeterminatezza degli inadempimenti eccepiti e della totale assenza di prova circa le loro tempestive denunce. La liquidazione delle spese di lite avviene secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento
(sino ad euro 260.000,00), per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi, per le fasi istruttoria e decisionale, vistane la semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente le domande proposte dall'attrice opponente avverso la convenuta opposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto, n. 805/2023, e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
pagina 5 di 6 3) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta ed a versare, altresì, alla Cassa delle Ammende, ex art. 96, III e IV co., c.p.c., la somma di euro 3.047,00, a favore di ciascuna.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, e allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 6 di 6