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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 767/2019
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 767 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
MARIA COCCO
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. INZAINA Controparte_1 C.F._2
GIOVANNA ANTONIA
-parte convenuta-
OGGETTO: Usufrutto
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 4/6/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio , deducendo: Controparte_1
di essere proprietaria dell'immobile sito in Sant'Antonio di Gallura, frazione Priatu, via
Sardegna n. 16, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 36, numero 619, piani S1-T, Categoria A/3,
1 Classe 2, Vani 6; che l'immobile le era pervenuto per successione ereditaria a seguito della morte del coniuge deceduto il 8/11/2009; Persona_1
che con atto notarile del 9/2/2009 a rogito del notaio di Olbia (rep. 104.357, racc. Per_2
32.546) era stato trasferito a la sola nuda proprietà del detto immobile ed era stato Persona_1
costituito contestualmente usufrutto generale vitalizio in favore di Controparte_1
che aveva inutilmente chiesto più volte alla di prestare idonea garanzia ai sensi CP_1
dell'art. 1002; che era suo diritto ottenere la restituzione dell'immobile.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della signora Controparte_1
alla mancata prestazione di idonea garanzia, così come previsto dall'art. 1002, comma 3 e per
l'effetto condannare la resistente alla restituzione del bene oggetto di usufrutto;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, disporre
l'amministrazione e/o locazione dell'immobile di cui è causa così come previsto dall'art. 1003 c.c.; accertare e dichiarare l'inesatto adempimento della signora ad Controparte_1
effettuare l'inventario del bene;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, a sua volta deducendo: che, al momento della costituzione dell'usufrutto in data 2/9/2009, non aveva Persona_1
chiesto alla é l'inventario né la prestazione di garanzia;
CP_1
che nel periodo in cui la era stata in possesso del bene immobile, anche in data CP_1
precedente alla costituzione dell'usufrutto, il non aveva mai chiesto né l'inventario né la Per_1
prestazione di garanzia;
che, in ogni caso, già dall'anno 2011 aveva provveduto a stipulare polizza assicurativa, con formale comunicazione alla nuda proprietaria Pt_1
che, a fronte di ciò, la non aveva mai sollevato contestazione alcuna. Pt_1
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via principale e nel merito
Respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e nello specifico:
1) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha comunque prestato idonea Controparte_1
garanzia ai sensi dell'art. 1002 c.c., per tutti i motivi di cui in comparsa:
2 2) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha comunque prestato idonea Controparte_1
garanzia ai sensi dell'art. 1002 c.c. per tutti i motivi di cui in espositiva e comunque
3) Per l'effetto, in accoglimento dei precedenti capi, rigettare in toto la domanda di parte attrice di restituzione del bene oggetto di usufrutto per tutti i motivi di cui in comparsa.
RICONVENZIONALI nella infausta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze di cui sopra ed in via riconvenzionale subordinata
4) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1003 c.c. che la CP_1
ha la facoltà e il diritto di farsi assegnare per propria abitazione a titolo gratuito
[...]
una casa compresa nell'usufrutto – quindi l'immobile per cui è causa – e quindi per
l'effetto dichiarare ed assegnare alla , come propria abitazione Controparte_1
principale, l'immobile per cui è causa oggetto di usufrutto, sito in Sant'Antonio, frazione di
Priatu, nella in via Sant'Antonio n. 16, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1003 c.c., per i motivi di cui in atto;
in via ulteriormente riconvenzionale subordinata: per scrupolo difensivo, solo ed esclusivamente, nella infausta ipotesi di mancato accoglimento anche della istanza di cui sopra:
5) Accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. 1003 c.c. l'usufruttuaria ha la facoltà di
scegliere di locare il bene e quindi accertare e dichiarare e disporre che l'immobile de quo venga concesso in locazione al sig. , come da scrittura privata allegata agli CP_2
atti, per la somma concordata di euro 350,00 mensili a titolo di canone di locazione o la diversa somma e/o condizioni che l'ill.mo Giudice riterrà di giustizia stabilendo, come previsto per legge, che i relativi canoni della detta locazione appartengono all'usufruttuaria alla quale saranno corrisposti. Controparte_1
- In ogni caso rigettare e respingere tutte le domande di controparte.
- In ogni caso con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio”.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e di prova per testi, è pervenuta all'udienza del 6/4/2024 nella quale, ritenuta matura per la decisione, il Giudice procedente ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/1/2025.
In tale udienza, tuttavia, ritenuto che la causa, già matura, fosse decidibile ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha rinviato per la discussione orale all'udienza del 4/6/2025 nella quale i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente.
All'esito, il Giudice ha riservato la decisione.
3 ***
La domanda attorea non merita accoglimento.
L'art. 1002 c.c. dispone che l'usufruttuario deve fare inventario dei beni e dare idonea garanzia prima di essere immesso nel possesso.
Tuttavia, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che tali obblighi possano essere derogati per accordo delle parti o esclusi quando non risultino necessari in concreto per la tutela della nuda proprietà.
Nel caso di specie, la documentazione in atti e l'istruttoria espletata hanno dimostrato: che, al momento della costituzione dell'usufrutto in favore di ovvero Controparte_1
in data 2/9/2009, il (nudo) proprietario non chiese alla medesima né di procedere Persona_1
all'inventario né di prestare idonea garanzia;
che, al momento della costituzione dell'usufrutto in favore di ovvero Controparte_1
in data 2/9/2009, quest'ultima era già nel possesso del bene immobile (v. deposizioni testimoniali di e, soprattutto, di;
Testimone_1 Testimone_2
che dal momento della formale costituzione dell'usufrutto in favore di CP_1
(cioè dal 2/9/2009) sino alla data del decesso del nudo proprietario
[...] Persona_1
(8/11/2009), quest'ultimo non ebbe mai a chiedere alla usufruttuaria né l'inventario né la prestazione di garanzia;
che, in ogni caso, ha provveduto alla stipula di polizza assicurativa Controparte_1
sull'immobile per cui è causa nel 2011 (v. all. 6 alla comparsa di costituzione e di risposta).
Così stando i fatti, ritiene il Giudicante che, alla luce del comportamento concludente del nudo proprietario dell'immobile nel momento in cui la assunse la Persona_1 CP_1
qualifica di usufruttuaria, ben possa ritenersi che egli non avesse alcun interesse né all'inventario né alla prestazione di garanzia e che, dunque, la da tali due obbligazioni fosse stata in CP_1
concreto tacitamente esonerata.
Orbene, accanto ed oltre ciò, appare oltremodo opportuno sottolineare che la parte attrice non ha fornito prova alcuna di un pregiudizio subito in conseguenza della (eventuale) mancata redazione dell'inventario o della mancata prestazione della garanzia da parte della CP_1
Invero, per giurisprudenza consolidata la mancata redazione dell'inventario e/o la mancata prestazione della garanzia, di per sé sole, non comportano affatto la decadenza dall'usufrutto, essendo tale ultima grave risposta sanzionatoria ricollegata dall'ordinamento solo ai casi in cui vi sia stata da parte dell'usufruttuaria una condotta gravemente colpevole e pericolosa per i beni in godimento o per il nudo proprietario (v. ex multis, Cass. Civ., n. 14701/2002 "La decadenza dell'usufruttuario può essere pronunciata solo se vi sia un uso illecito o un'omissione che
4 comprometta la conservazione dei beni").
La domanda principale formulata da va, pertanto, fermamente respinta. Parte_1
Eguale esito, alla luce delle medesime considerazioni, devono trovare le ulteriori domande da quest'ultima formulate, tutte prove del presupposto logico e giuridico richiesto dall'art. 1003 c.c., ben potendosi ritenere, quanto meno per facta concludentia, che l'usufruttuaria fosse stata esonerata dal nudo proprietario di redigere inventario al momento del conseguimento del possesso del bene e di prestare idonea garanzia.
Il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice consente di ritenere assorbite le domande formulate solo in via riconvenzionale subordinata dalla parte convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 26.000 a euro 52.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate da Parte_1
2) DICHIARA assorbite le domande riconvenzionali formulate da Controparte_1
3) CONDANNA la parte attrice al rimborso, in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € Controparte_1
6.211,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e
IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 06/06/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 767/2019
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 767 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
MARIA COCCO
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. INZAINA Controparte_1 C.F._2
GIOVANNA ANTONIA
-parte convenuta-
OGGETTO: Usufrutto
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 4/6/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio , deducendo: Controparte_1
di essere proprietaria dell'immobile sito in Sant'Antonio di Gallura, frazione Priatu, via
Sardegna n. 16, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 36, numero 619, piani S1-T, Categoria A/3,
1 Classe 2, Vani 6; che l'immobile le era pervenuto per successione ereditaria a seguito della morte del coniuge deceduto il 8/11/2009; Persona_1
che con atto notarile del 9/2/2009 a rogito del notaio di Olbia (rep. 104.357, racc. Per_2
32.546) era stato trasferito a la sola nuda proprietà del detto immobile ed era stato Persona_1
costituito contestualmente usufrutto generale vitalizio in favore di Controparte_1
che aveva inutilmente chiesto più volte alla di prestare idonea garanzia ai sensi CP_1
dell'art. 1002; che era suo diritto ottenere la restituzione dell'immobile.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della signora Controparte_1
alla mancata prestazione di idonea garanzia, così come previsto dall'art. 1002, comma 3 e per
l'effetto condannare la resistente alla restituzione del bene oggetto di usufrutto;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, disporre
l'amministrazione e/o locazione dell'immobile di cui è causa così come previsto dall'art. 1003 c.c.; accertare e dichiarare l'inesatto adempimento della signora ad Controparte_1
effettuare l'inventario del bene;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, a sua volta deducendo: che, al momento della costituzione dell'usufrutto in data 2/9/2009, non aveva Persona_1
chiesto alla é l'inventario né la prestazione di garanzia;
CP_1
che nel periodo in cui la era stata in possesso del bene immobile, anche in data CP_1
precedente alla costituzione dell'usufrutto, il non aveva mai chiesto né l'inventario né la Per_1
prestazione di garanzia;
che, in ogni caso, già dall'anno 2011 aveva provveduto a stipulare polizza assicurativa, con formale comunicazione alla nuda proprietaria Pt_1
che, a fronte di ciò, la non aveva mai sollevato contestazione alcuna. Pt_1
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via principale e nel merito
Respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e nello specifico:
1) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha comunque prestato idonea Controparte_1
garanzia ai sensi dell'art. 1002 c.c., per tutti i motivi di cui in comparsa:
2 2) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha comunque prestato idonea Controparte_1
garanzia ai sensi dell'art. 1002 c.c. per tutti i motivi di cui in espositiva e comunque
3) Per l'effetto, in accoglimento dei precedenti capi, rigettare in toto la domanda di parte attrice di restituzione del bene oggetto di usufrutto per tutti i motivi di cui in comparsa.
RICONVENZIONALI nella infausta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze di cui sopra ed in via riconvenzionale subordinata
4) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1003 c.c. che la CP_1
ha la facoltà e il diritto di farsi assegnare per propria abitazione a titolo gratuito
[...]
una casa compresa nell'usufrutto – quindi l'immobile per cui è causa – e quindi per
l'effetto dichiarare ed assegnare alla , come propria abitazione Controparte_1
principale, l'immobile per cui è causa oggetto di usufrutto, sito in Sant'Antonio, frazione di
Priatu, nella in via Sant'Antonio n. 16, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1003 c.c., per i motivi di cui in atto;
in via ulteriormente riconvenzionale subordinata: per scrupolo difensivo, solo ed esclusivamente, nella infausta ipotesi di mancato accoglimento anche della istanza di cui sopra:
5) Accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. 1003 c.c. l'usufruttuaria ha la facoltà di
scegliere di locare il bene e quindi accertare e dichiarare e disporre che l'immobile de quo venga concesso in locazione al sig. , come da scrittura privata allegata agli CP_2
atti, per la somma concordata di euro 350,00 mensili a titolo di canone di locazione o la diversa somma e/o condizioni che l'ill.mo Giudice riterrà di giustizia stabilendo, come previsto per legge, che i relativi canoni della detta locazione appartengono all'usufruttuaria alla quale saranno corrisposti. Controparte_1
- In ogni caso rigettare e respingere tutte le domande di controparte.
- In ogni caso con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio”.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e di prova per testi, è pervenuta all'udienza del 6/4/2024 nella quale, ritenuta matura per la decisione, il Giudice procedente ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/1/2025.
In tale udienza, tuttavia, ritenuto che la causa, già matura, fosse decidibile ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha rinviato per la discussione orale all'udienza del 4/6/2025 nella quale i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente.
All'esito, il Giudice ha riservato la decisione.
3 ***
La domanda attorea non merita accoglimento.
L'art. 1002 c.c. dispone che l'usufruttuario deve fare inventario dei beni e dare idonea garanzia prima di essere immesso nel possesso.
Tuttavia, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che tali obblighi possano essere derogati per accordo delle parti o esclusi quando non risultino necessari in concreto per la tutela della nuda proprietà.
Nel caso di specie, la documentazione in atti e l'istruttoria espletata hanno dimostrato: che, al momento della costituzione dell'usufrutto in favore di ovvero Controparte_1
in data 2/9/2009, il (nudo) proprietario non chiese alla medesima né di procedere Persona_1
all'inventario né di prestare idonea garanzia;
che, al momento della costituzione dell'usufrutto in favore di ovvero Controparte_1
in data 2/9/2009, quest'ultima era già nel possesso del bene immobile (v. deposizioni testimoniali di e, soprattutto, di;
Testimone_1 Testimone_2
che dal momento della formale costituzione dell'usufrutto in favore di CP_1
(cioè dal 2/9/2009) sino alla data del decesso del nudo proprietario
[...] Persona_1
(8/11/2009), quest'ultimo non ebbe mai a chiedere alla usufruttuaria né l'inventario né la prestazione di garanzia;
che, in ogni caso, ha provveduto alla stipula di polizza assicurativa Controparte_1
sull'immobile per cui è causa nel 2011 (v. all. 6 alla comparsa di costituzione e di risposta).
Così stando i fatti, ritiene il Giudicante che, alla luce del comportamento concludente del nudo proprietario dell'immobile nel momento in cui la assunse la Persona_1 CP_1
qualifica di usufruttuaria, ben possa ritenersi che egli non avesse alcun interesse né all'inventario né alla prestazione di garanzia e che, dunque, la da tali due obbligazioni fosse stata in CP_1
concreto tacitamente esonerata.
Orbene, accanto ed oltre ciò, appare oltremodo opportuno sottolineare che la parte attrice non ha fornito prova alcuna di un pregiudizio subito in conseguenza della (eventuale) mancata redazione dell'inventario o della mancata prestazione della garanzia da parte della CP_1
Invero, per giurisprudenza consolidata la mancata redazione dell'inventario e/o la mancata prestazione della garanzia, di per sé sole, non comportano affatto la decadenza dall'usufrutto, essendo tale ultima grave risposta sanzionatoria ricollegata dall'ordinamento solo ai casi in cui vi sia stata da parte dell'usufruttuaria una condotta gravemente colpevole e pericolosa per i beni in godimento o per il nudo proprietario (v. ex multis, Cass. Civ., n. 14701/2002 "La decadenza dell'usufruttuario può essere pronunciata solo se vi sia un uso illecito o un'omissione che
4 comprometta la conservazione dei beni").
La domanda principale formulata da va, pertanto, fermamente respinta. Parte_1
Eguale esito, alla luce delle medesime considerazioni, devono trovare le ulteriori domande da quest'ultima formulate, tutte prove del presupposto logico e giuridico richiesto dall'art. 1003 c.c., ben potendosi ritenere, quanto meno per facta concludentia, che l'usufruttuaria fosse stata esonerata dal nudo proprietario di redigere inventario al momento del conseguimento del possesso del bene e di prestare idonea garanzia.
Il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice consente di ritenere assorbite le domande formulate solo in via riconvenzionale subordinata dalla parte convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 26.000 a euro 52.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate da Parte_1
2) DICHIARA assorbite le domande riconvenzionali formulate da Controparte_1
3) CONDANNA la parte attrice al rimborso, in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € Controparte_1
6.211,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e
IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 06/06/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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