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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5469 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2909/2023 R.G. promossa da
(c.f. ) residente in [...] C.F._1
Madergnago n. 8, Desenzano del Garda (BS) e (c.f. Parte_2
) residente in [...], Desenzano del Garda (BS), C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Morelli
ATTORI contro
(c.f. ), residente in [...]del Controparte_1 C.F._3
Garda (Bs), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Luppi
CONVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «altri istituti relativi alle successioni»
* * *
All'udienza del giorno 25.9.2025 la causa veniva rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parti attrici: come da note di trattazione scritta del 17.9.2025
Per parte convenuta: come da note di trattazione scritta del 16.9.2025
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Dall'unione coniugale dei sig.ri e sono Parte_3 Controparte_2 nati , e . Parte_2 Parte_1 Controparte_1
La successione di si è aperta il 12 febbraio 2006, mentre Parte_3 quella di il 29 dicembre 2019; la devoluzione di entrambe le eredità è Controparte_2 avvenuta ab intestato.
Al padre sono succeduti i tre figli, per quote di 2/9 ciascuno, e la moglie, per la quota di 3/9 (art. 581 c.c.). Il relictum era composto esclusivamente da un immobile sito in via Madergnago n. 3, Desenzano del Garda (BS), censito al NCEU sez. NCT foglio 2 mappale 145 sub. 3 e sub. 4.
Alla madre sono succediti i figli, in parti uguali (art. 566 c.c.), cosicché il già menzionato immobile è divenuto oggetto di comunione fra i tre eredi per quote di 1/3 cadauno. Mentre l'immobile è tuttora in comunione, i restanti beni materni sono stati spartiti tra i figli per 1/3 ciascuno (v. paragrafo 5 della citazione).
Gli attori hanno allegato di avere rinvenuto nella dimora della madre, nei primi mesi del 2020, una scrittura privata sottoscritta dal convenuto (v. doc. 3, fascicolo di parte attrice), del seguente tenore: «Io sottoscritto residente in [...]
Desenzano via Giotto n. 4 DICHIARO di aver ricevuto da mio padre Parte_3
la somma di lire 236.000.000 alcuni anni fa, somma da me utilizzata per
[...]
l'acquisto della casa posta in via Giotto n.
4. DICHIARO che terrò conto della suddetta somma in occasione della futura successione di mio padre e Parte_3 tenuto conto del indice ISTAT. Desenzano,18.03.1993. In Fede Ariano Scarlato»; interpellato dagli attori, il convenuto dapprima avrebbe promesso di restituire la somma, rinunciando ad incassare la quota di sua spettanza del prezzo ricavato dalla vendita (poi non concretizzatasi) dell'immobile di via Madergnago, ma, in seguito, avrebbe ritirato la disponibilità in precedenza manifestata.
Sulla base di queste premesse, gli attori hanno proposto, in via gradata, le seguenti domande: (i) dichiarazione di nullità della donazione paterna, per difetto di forma, e conseguente condanna del convenuto alla restituzione alla massa ereditaria ed in favore degli attori di euro 75.869,211 ciascuno;
(ii) riduzione della donazione, onde reintegrare la legittima attorea e quella della madre;
(iii) collazione della donazione;
(iv)
2 accertamento dell'esistenza di un'obbligazione a carico del convenuto ed in favore degli odierni attori, comportante la rinuncia ad incassare il ricavato dalla vendita, della quota intestata allo stesso, dell'immobile di via Madergnago n. 7, Desenzano del Garda (BS),
o riconoscimento, in capo al convenuto, dell'obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite.
Il convenuto ha disconosciuto la scrittura prodotta dagli attori, ha contestato che essa sia stata rinvenuta nei primi mesi dell'anno 2020, ha negato di aver mai assunto l'impegno a rinunciare al ricavato della vendita del cespite di via Madergnago e ha eccepito la prescrizione di tutte le domande avanzate dagli attori.
2. Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3. La domanda principale degli attori è volta alla declaratoria di nullità della donazione (asseritamente) effettuata dal padre al figlio , onde Controparte_1 conseguire – pro quota – la restituzione della somma di cui il convenuto avrebbe beneficiato.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
Anche ove si dovesse qualificare il negozio giuridico intercorso tra il convenuto e il di lui padre in termini di donazione, non potrebbe comunque essere esercitata l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., in quanto ha tempestivamente Controparte_1 eccepito la prescrizione del diritto. Difatti, tale diritto sarebbe irrimediabilmente prescritto, in quanto, per il computo del decorso del tempo ai fini del maturare della prescrizione dell'azione di ripetizione, si deve far riferimento alla data del pagamento operato in esecuzione del contratto di cui sia accertata la nullità, ossia, nel caso di specie, al più tardi a partire dall'anno 1993 (in questo senso, cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 7749 del 19/04/2016; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15669 del 15/07/2011
e Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7651 del 13/04/2005). Né risulta provato (ma nemmeno allegato) alcun evento interruttivo o sospensivo della prescrizione.
Esclusa la ripetibilità della somma, viene meno anche l'interesse ad ottenere la declaratoria di nullità della donazione, che sarebbe del tutto inutile rispetto ai fini perseguiti dagli attori (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5575 del 09/04/2003).
In definitiva, non appaiono accoglibili le domande formulate dagli attori in via principale (nullità e ripetizione).
3 4. In via immediatamente subordinata, gli attori impugnano la donazione sotto il diverso profilo della lesione della legittima. Anche in questo caso, l'evidente impedimento è costituito dalla prescrizione, atteso che la successione paterna si è aperta nel 2006 e, da allora, è iniziato a decorrere il termine della prescrizione decennale, che è maturata prima dell'avvio del presente giudizio (nel senso che la prescrizione dell'azione di riduzione decorre dall'apertura della successione, v., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015).
Ne consegue il rigetto della domanda.
5. La terza prospettazione attorea chiama in causa l'istituto della collazione, ma il suo utilizzo è precluso dal fatto che gli attori non hanno tempestivamente proposto domanda di divisione.
È, difatti, pacifico che la collazione, quale momento della divisione, possa trovare ubicazione solo nell'ambito di essa e non possa, di contro, essere oggetto di un'azione autonoma, neppure ai fini di mero accertamento (v., tra le tante, Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 10478 del 21/05/2015).
Sicché, anche questa domanda deve essere rigettata.
6. Resta da valutare se, dopo il rinvenimento del doc. 3 prodotto da parte attrice, il convenuto abbia assunto ex novo l'obbligazione «comportante l'obbligo per il convenuto di rinuncia ad incassare il ricavato dalla vendita, della quota intestata allo stesso, dell'immobile di via Madergnago n. 7, Desenzano del Garda (BS), o riconoscere in capo al convenuto, sussistere l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite».
Sul punto, i contenuti della conversazione, così come trascritti dagli stessi attori, appaiono inequivocabilmente generici e non idonei a determinare l'insorgenza, in capo al convenuto, di una precisa obbligazione nei termini descritti dagli attori. Non può, dunque, ritenersi raggiunta la prova in ordine all'assunzione di una obbligazione ex novo da parte di . Controparte_1
Ne consegue il rigetto della relativa domanda attorea.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli attori, in solido tra loro, e in favore di;
la liquidazione viene effettuata ex Controparte_1
4 D.M. 55/2014 e ss. mm. ii. sulla base di una causa di cognizione ordinaria avanti il
Tribunale, avente un valore compreso tra da € 52.001,00 e € 260.000,00, utilizzando i valori medi. Sull'importo base (€ 14.103,00) viene applicato un aumento del 30% ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, attesa la presenza di due attori aventi la medesima posizione processuale;
il valore così ottenuto (€ 18.333,90) viene ridotto del 20%, ex art. 4, co. 4,
D.M. 55/2014, per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (€ 14.667,12).
Giova precisare che la riduzione viene effettuata in misura inferiore al massimo, al fine di evitare di frustrare totalmente l'effetto dell'aumento, in quanto un aumento del 30% e una successiva riduzione del 30% sul totale aumentato avrebbero addirittura comportato un'ingiustificata liquidazione di un importo inferiore rispetto alla base di partenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere ad le Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 14.667,12 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA (se dovuta per legge) e C.P.A. (4%).
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 4.12.2025.
Il Presidente estensore
DR EL
Provvedimento redatto con la collaborazione di Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2909/2023 R.G. promossa da
(c.f. ) residente in [...] C.F._1
Madergnago n. 8, Desenzano del Garda (BS) e (c.f. Parte_2
) residente in [...], Desenzano del Garda (BS), C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Morelli
ATTORI contro
(c.f. ), residente in [...]del Controparte_1 C.F._3
Garda (Bs), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Luppi
CONVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «altri istituti relativi alle successioni»
* * *
All'udienza del giorno 25.9.2025 la causa veniva rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parti attrici: come da note di trattazione scritta del 17.9.2025
Per parte convenuta: come da note di trattazione scritta del 16.9.2025
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Dall'unione coniugale dei sig.ri e sono Parte_3 Controparte_2 nati , e . Parte_2 Parte_1 Controparte_1
La successione di si è aperta il 12 febbraio 2006, mentre Parte_3 quella di il 29 dicembre 2019; la devoluzione di entrambe le eredità è Controparte_2 avvenuta ab intestato.
Al padre sono succeduti i tre figli, per quote di 2/9 ciascuno, e la moglie, per la quota di 3/9 (art. 581 c.c.). Il relictum era composto esclusivamente da un immobile sito in via Madergnago n. 3, Desenzano del Garda (BS), censito al NCEU sez. NCT foglio 2 mappale 145 sub. 3 e sub. 4.
Alla madre sono succediti i figli, in parti uguali (art. 566 c.c.), cosicché il già menzionato immobile è divenuto oggetto di comunione fra i tre eredi per quote di 1/3 cadauno. Mentre l'immobile è tuttora in comunione, i restanti beni materni sono stati spartiti tra i figli per 1/3 ciascuno (v. paragrafo 5 della citazione).
Gli attori hanno allegato di avere rinvenuto nella dimora della madre, nei primi mesi del 2020, una scrittura privata sottoscritta dal convenuto (v. doc. 3, fascicolo di parte attrice), del seguente tenore: «Io sottoscritto residente in [...]
Desenzano via Giotto n. 4 DICHIARO di aver ricevuto da mio padre Parte_3
la somma di lire 236.000.000 alcuni anni fa, somma da me utilizzata per
[...]
l'acquisto della casa posta in via Giotto n.
4. DICHIARO che terrò conto della suddetta somma in occasione della futura successione di mio padre e Parte_3 tenuto conto del indice ISTAT. Desenzano,18.03.1993. In Fede Ariano Scarlato»; interpellato dagli attori, il convenuto dapprima avrebbe promesso di restituire la somma, rinunciando ad incassare la quota di sua spettanza del prezzo ricavato dalla vendita (poi non concretizzatasi) dell'immobile di via Madergnago, ma, in seguito, avrebbe ritirato la disponibilità in precedenza manifestata.
Sulla base di queste premesse, gli attori hanno proposto, in via gradata, le seguenti domande: (i) dichiarazione di nullità della donazione paterna, per difetto di forma, e conseguente condanna del convenuto alla restituzione alla massa ereditaria ed in favore degli attori di euro 75.869,211 ciascuno;
(ii) riduzione della donazione, onde reintegrare la legittima attorea e quella della madre;
(iii) collazione della donazione;
(iv)
2 accertamento dell'esistenza di un'obbligazione a carico del convenuto ed in favore degli odierni attori, comportante la rinuncia ad incassare il ricavato dalla vendita, della quota intestata allo stesso, dell'immobile di via Madergnago n. 7, Desenzano del Garda (BS),
o riconoscimento, in capo al convenuto, dell'obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite.
Il convenuto ha disconosciuto la scrittura prodotta dagli attori, ha contestato che essa sia stata rinvenuta nei primi mesi dell'anno 2020, ha negato di aver mai assunto l'impegno a rinunciare al ricavato della vendita del cespite di via Madergnago e ha eccepito la prescrizione di tutte le domande avanzate dagli attori.
2. Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3. La domanda principale degli attori è volta alla declaratoria di nullità della donazione (asseritamente) effettuata dal padre al figlio , onde Controparte_1 conseguire – pro quota – la restituzione della somma di cui il convenuto avrebbe beneficiato.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
Anche ove si dovesse qualificare il negozio giuridico intercorso tra il convenuto e il di lui padre in termini di donazione, non potrebbe comunque essere esercitata l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., in quanto ha tempestivamente Controparte_1 eccepito la prescrizione del diritto. Difatti, tale diritto sarebbe irrimediabilmente prescritto, in quanto, per il computo del decorso del tempo ai fini del maturare della prescrizione dell'azione di ripetizione, si deve far riferimento alla data del pagamento operato in esecuzione del contratto di cui sia accertata la nullità, ossia, nel caso di specie, al più tardi a partire dall'anno 1993 (in questo senso, cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 7749 del 19/04/2016; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15669 del 15/07/2011
e Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7651 del 13/04/2005). Né risulta provato (ma nemmeno allegato) alcun evento interruttivo o sospensivo della prescrizione.
Esclusa la ripetibilità della somma, viene meno anche l'interesse ad ottenere la declaratoria di nullità della donazione, che sarebbe del tutto inutile rispetto ai fini perseguiti dagli attori (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5575 del 09/04/2003).
In definitiva, non appaiono accoglibili le domande formulate dagli attori in via principale (nullità e ripetizione).
3 4. In via immediatamente subordinata, gli attori impugnano la donazione sotto il diverso profilo della lesione della legittima. Anche in questo caso, l'evidente impedimento è costituito dalla prescrizione, atteso che la successione paterna si è aperta nel 2006 e, da allora, è iniziato a decorrere il termine della prescrizione decennale, che è maturata prima dell'avvio del presente giudizio (nel senso che la prescrizione dell'azione di riduzione decorre dall'apertura della successione, v., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015).
Ne consegue il rigetto della domanda.
5. La terza prospettazione attorea chiama in causa l'istituto della collazione, ma il suo utilizzo è precluso dal fatto che gli attori non hanno tempestivamente proposto domanda di divisione.
È, difatti, pacifico che la collazione, quale momento della divisione, possa trovare ubicazione solo nell'ambito di essa e non possa, di contro, essere oggetto di un'azione autonoma, neppure ai fini di mero accertamento (v., tra le tante, Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 10478 del 21/05/2015).
Sicché, anche questa domanda deve essere rigettata.
6. Resta da valutare se, dopo il rinvenimento del doc. 3 prodotto da parte attrice, il convenuto abbia assunto ex novo l'obbligazione «comportante l'obbligo per il convenuto di rinuncia ad incassare il ricavato dalla vendita, della quota intestata allo stesso, dell'immobile di via Madergnago n. 7, Desenzano del Garda (BS), o riconoscere in capo al convenuto, sussistere l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite».
Sul punto, i contenuti della conversazione, così come trascritti dagli stessi attori, appaiono inequivocabilmente generici e non idonei a determinare l'insorgenza, in capo al convenuto, di una precisa obbligazione nei termini descritti dagli attori. Non può, dunque, ritenersi raggiunta la prova in ordine all'assunzione di una obbligazione ex novo da parte di . Controparte_1
Ne consegue il rigetto della relativa domanda attorea.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli attori, in solido tra loro, e in favore di;
la liquidazione viene effettuata ex Controparte_1
4 D.M. 55/2014 e ss. mm. ii. sulla base di una causa di cognizione ordinaria avanti il
Tribunale, avente un valore compreso tra da € 52.001,00 e € 260.000,00, utilizzando i valori medi. Sull'importo base (€ 14.103,00) viene applicato un aumento del 30% ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, attesa la presenza di due attori aventi la medesima posizione processuale;
il valore così ottenuto (€ 18.333,90) viene ridotto del 20%, ex art. 4, co. 4,
D.M. 55/2014, per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (€ 14.667,12).
Giova precisare che la riduzione viene effettuata in misura inferiore al massimo, al fine di evitare di frustrare totalmente l'effetto dell'aumento, in quanto un aumento del 30% e una successiva riduzione del 30% sul totale aumentato avrebbero addirittura comportato un'ingiustificata liquidazione di un importo inferiore rispetto alla base di partenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere ad le Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 14.667,12 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA (se dovuta per legge) e C.P.A. (4%).
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 4.12.2025.
Il Presidente estensore
DR EL
Provvedimento redatto con la collaborazione di Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
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