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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 25.4.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in grado di appello, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, iscritta al numero 50 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 gli Avv.ti Caterina Battaglia, Carmela Filice, Marcello Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli
appellante e ricorrente in riassunzione E
, con l'Avv. Maria Antonietta Lammirato Controparte_1
appellato e resistente in riassunzione
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. Appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Obbligo contributivo in favore della Gestione Separata IN. Opposizione ad avviso di addebito. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con sentenza n° 1218/17 il tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso proposto da Controparte_1 contro un avviso di addebito che IN gli aveva notificato per il pagamento in favore della Gestione Separata della contribuzione relativa all'anno di imposta 2009 in relazione ai redditi da svolgimento dell'attività libero-professionale di ingegnere iscritto al relativo albo.
2) In particolare, il tribunale ha interpretato il combinato disposto dell'art. 2, comma 26, Legge 335/95 e dell'art. 18, comma 12, DL 98/2011 nel senso che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata IN, con versamento della relativa contribuzione, vigesse solo per i professionisti non iscritti ai rispettivi albi professionali e a quelli che, pur essendo iscritti all'albo, non fossero soggetti all'obbligo di versamento della contribuzione alla . Il ricorrente non versava in alcuna di dette Parte_2 ipotesi in quanto iscritto all'albo degli ingegneri che aveva versato ad il contributo CP_2 integrativo. Al riguardo, il tribunale ha aggiunto che il versamento del solo contributivo integrativo, non anche di quello soggettivo, era insufficiente per affermare l'obbligo contributivo in favore della Gestione Separata poiché la norma di interpretazione autentica del 2011 non distingueva circa la natura e la tipologia della contribuzione versata.
3) Avverso tale sentenza IN ha proposto appello denunciando l'erronea interpretazione ad opera del giudice di primo grado dell'art. 2, comma 26, Legge 335/95, come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, DL 98 del 2011, ribadendo la sussistenza dell'obbligo contributivo in favore della Gestione separata in presenza, come nel caso di specie, del versamento del solo contributivo integrativo ad . L'appellante ha poi insistito sul rigetto delle ulteriori eccezioni sollevate dal CP_2 contribuente e su cui il tribunale non si era pronunciato, riferite alla prescrizione della pretesa contributiva e alla determinazione delle sanzioni civili ai sensi dell'art. 116, comma 8, Lettera b) Legge 388/00.
4) Con sentenza n° 1384/19 questa Corte di Appello ha respinto il gravame dell'IN perché ha ritenuto che la pretesa contributiva anno 2009 fosse in ogni caso estinta per intervenuta prescrizione quinquennale. In particolare, il Collegio ha affermato che la prescrizione aveva cominciato il suo corso dal 16.6.2010, data di scadenza per il versamento della contribuzione anno 2009, e che il primo atto interruttivo della prescrizione, costituito da un invito al pagamento datato 11.6.15, era stato notificato al contribuente solo in data 30.6.15.
5) Avverso la sentenza di appello IN ha proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza n° 31545/22, ha annullato la sentenza n° 1384/19, avendo rilevato quanto segue: Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16 giugno 2010, senza tener conto del differimento al 6 luglio 2010, sancito dall'art. 1, comma 1, del d.P.C.m. 10 giugno 2010. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata, in relazione al profilo preliminare dell'individuazione del dies a quo della prescrizione. Restano assorbiti gli ulteriori profili, dedotti con il motivo di ricorso.
5.1) In particolare, la Corte di Cassazione ha fissato il seguente principio di diritto: “Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, primo comma, n. 8, cod. civ.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo».
6) IN ha tempestivamente riassunto il processo, concludendo nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, tenuto conto dei principi di diritto enunciati nell' ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 31545/22 meglio indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello spiegato dall'INPS con ricorso depositato il 27/7/2017, rigettare l'opposizione proposta da perché infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto con declaratoria dell'obbligo in capo allo stesso di iscrizione alla gestione separata a far data dall'1/1/2009 e condanna al versamento dei contributi dovuti per come accertati in relazione a detto anno e richiesti con l'avviso di addebito 334 2016 00063256 02. Con vittoria di spese e competenze dei tre precedenti gradi di giudizio, ivi compreso quello di Cassazione, nonché del presente giudizio in riassunzione.”
7) si è costituito concludendo nei seguenti termini “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1 Appello adita, rigettata ogni contraria istanza – eccezione e difesa, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dall'IN con il ricorso depositato il 27.07.2017 con applicazione del principio enunciato dalla S. Corte di Cassazione con la sentenza n. 31545/2022, accertare e dichiarare non dovuti gli accessori pretesi dall'IN, ivi comprese le sanzioni richieste, per insussistenza dei presupposti per come esplicitato in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di addebito emesso dalla ricorrente nella parte relativa alla irrogazione delle sanzioni ivi determinate stante l'insussistenza di un comportamento doloso e colposo dello stesso ricorrente e alla luce della pronuncia della Corte Costituzione di illegittimità dell'art. 18, c. 12, d.l. 98/2011; - con compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
8) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) L'appello che IN ha proposto in data 28.7.17, non 27.7.17, deve essere accolto nei limiti di seguito chiariti.
10) Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nel caso di specie la pretesa contributiva in favore della Gestione separata IN anno 2009 è fondata atteso che, da un lato, è pacifico il ha versato in tale anno ad il solo contributo integrativo e, dall'altro, che CP_1 CP_2 la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all' , alla quale versano CP_2 esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in quanto secondo la “ratio” dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass. 30344/17; Cass. 32166/18; Cass. 5826/21).
11) Quanto alla eccezione di prescrizione, alla luce del principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 31545/22, vincolante in questa sede, il diritto al versamento della contribuzione per l'anno 2009, azionato con l'avviso di addebito n° 33420160006325602, non è estinto per prescrizione quinquennale.
12) Al riguardo, si rileva che il corso della prescrizione non è cominciato il 16.6.10, bensì il 6.7.11, dovendosi tener conto del differimento per il versamento della contribuzione anno 2009, in assenza di ulteriori sanzioni, disposta dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, emanato in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
13) Nel caso di specie, è documentale che il corso della prescrizione è stato tempestivamente interrotto da IN attraverso la notifica di un invito al pagamento in data 30.6.15, come del resto già definitivamente accertato con la sentenza di appello n° 1384/19.
14) Trattandosi di annualità di imposta 2009, come tale anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 18, comma 12, DL n° 98/11, le sanzioni civili di cui all'avviso di addebito opposto non sono invece dovute dovendosi applicare la recente pronuncia n° 55/2024 della Corte Costituzionale con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla c.d. , per essere CP_2 contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 6 del 1981, e tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro – nell'esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità e assurta a regola di diritto vivente –, pur genuinamente di interpretazione autentica, ribalta la precedente interpretazione restrittiva dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 ledendo il legittimo affidamento dei destinatari nella certezza delle situazioni giuridiche. In sintesi, l'affidamento dell'ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima della disposizione censurata, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell'ambito applicativo della disposizione interpretata, anteriormente all'entrata in vigore della disposizione interpretativa, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza. La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata deve essere operata, anche in riferimento alla categoria degli ingegneri e degli architetti – dopo quanto già affermato per gli avvocati del libero foro –, mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
15) In definitiva, la sentenza di primo grado seve essere riformata e, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'IN, deve essere condannato al pagamento della Controparte_1 contribuzione di cui all'avviso di addebito opposto, pari ad euro 4.229,77, oltre i soli interessi legali dal dovuto al soddisfo.
16) In considerazione delle pronunce di legittimità e di costituzionalità sopravvenute in corso di causa a chiarimento delle questioni riferite all'an della pretesa contributiva e delle sanzioni civili, le spese di tutti i gradi di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, giusta sentenza della Corte di Cassazione n° 31545/22, sull'appello proposto dall'IN avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1218/17, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) annulla l'avviso di addebito n° 33420160006325602000; b) condanna al pagamento della contribuzione in favore della Gestione Separata Controparte_1 IN per l'anno di imposta 2009, pari ad euro 4.229,77, oltre i soli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 30.5.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 25.4.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in grado di appello, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, iscritta al numero 50 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 gli Avv.ti Caterina Battaglia, Carmela Filice, Marcello Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli
appellante e ricorrente in riassunzione E
, con l'Avv. Maria Antonietta Lammirato Controparte_1
appellato e resistente in riassunzione
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. Appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Obbligo contributivo in favore della Gestione Separata IN. Opposizione ad avviso di addebito. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con sentenza n° 1218/17 il tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso proposto da Controparte_1 contro un avviso di addebito che IN gli aveva notificato per il pagamento in favore della Gestione Separata della contribuzione relativa all'anno di imposta 2009 in relazione ai redditi da svolgimento dell'attività libero-professionale di ingegnere iscritto al relativo albo.
2) In particolare, il tribunale ha interpretato il combinato disposto dell'art. 2, comma 26, Legge 335/95 e dell'art. 18, comma 12, DL 98/2011 nel senso che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata IN, con versamento della relativa contribuzione, vigesse solo per i professionisti non iscritti ai rispettivi albi professionali e a quelli che, pur essendo iscritti all'albo, non fossero soggetti all'obbligo di versamento della contribuzione alla . Il ricorrente non versava in alcuna di dette Parte_2 ipotesi in quanto iscritto all'albo degli ingegneri che aveva versato ad il contributo CP_2 integrativo. Al riguardo, il tribunale ha aggiunto che il versamento del solo contributivo integrativo, non anche di quello soggettivo, era insufficiente per affermare l'obbligo contributivo in favore della Gestione Separata poiché la norma di interpretazione autentica del 2011 non distingueva circa la natura e la tipologia della contribuzione versata.
3) Avverso tale sentenza IN ha proposto appello denunciando l'erronea interpretazione ad opera del giudice di primo grado dell'art. 2, comma 26, Legge 335/95, come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, DL 98 del 2011, ribadendo la sussistenza dell'obbligo contributivo in favore della Gestione separata in presenza, come nel caso di specie, del versamento del solo contributivo integrativo ad . L'appellante ha poi insistito sul rigetto delle ulteriori eccezioni sollevate dal CP_2 contribuente e su cui il tribunale non si era pronunciato, riferite alla prescrizione della pretesa contributiva e alla determinazione delle sanzioni civili ai sensi dell'art. 116, comma 8, Lettera b) Legge 388/00.
4) Con sentenza n° 1384/19 questa Corte di Appello ha respinto il gravame dell'IN perché ha ritenuto che la pretesa contributiva anno 2009 fosse in ogni caso estinta per intervenuta prescrizione quinquennale. In particolare, il Collegio ha affermato che la prescrizione aveva cominciato il suo corso dal 16.6.2010, data di scadenza per il versamento della contribuzione anno 2009, e che il primo atto interruttivo della prescrizione, costituito da un invito al pagamento datato 11.6.15, era stato notificato al contribuente solo in data 30.6.15.
5) Avverso la sentenza di appello IN ha proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza n° 31545/22, ha annullato la sentenza n° 1384/19, avendo rilevato quanto segue: Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16 giugno 2010, senza tener conto del differimento al 6 luglio 2010, sancito dall'art. 1, comma 1, del d.P.C.m. 10 giugno 2010. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata, in relazione al profilo preliminare dell'individuazione del dies a quo della prescrizione. Restano assorbiti gli ulteriori profili, dedotti con il motivo di ricorso.
5.1) In particolare, la Corte di Cassazione ha fissato il seguente principio di diritto: “Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, primo comma, n. 8, cod. civ.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo».
6) IN ha tempestivamente riassunto il processo, concludendo nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, tenuto conto dei principi di diritto enunciati nell' ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 31545/22 meglio indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello spiegato dall'INPS con ricorso depositato il 27/7/2017, rigettare l'opposizione proposta da perché infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto con declaratoria dell'obbligo in capo allo stesso di iscrizione alla gestione separata a far data dall'1/1/2009 e condanna al versamento dei contributi dovuti per come accertati in relazione a detto anno e richiesti con l'avviso di addebito 334 2016 00063256 02. Con vittoria di spese e competenze dei tre precedenti gradi di giudizio, ivi compreso quello di Cassazione, nonché del presente giudizio in riassunzione.”
7) si è costituito concludendo nei seguenti termini “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1 Appello adita, rigettata ogni contraria istanza – eccezione e difesa, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dall'IN con il ricorso depositato il 27.07.2017 con applicazione del principio enunciato dalla S. Corte di Cassazione con la sentenza n. 31545/2022, accertare e dichiarare non dovuti gli accessori pretesi dall'IN, ivi comprese le sanzioni richieste, per insussistenza dei presupposti per come esplicitato in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di addebito emesso dalla ricorrente nella parte relativa alla irrogazione delle sanzioni ivi determinate stante l'insussistenza di un comportamento doloso e colposo dello stesso ricorrente e alla luce della pronuncia della Corte Costituzione di illegittimità dell'art. 18, c. 12, d.l. 98/2011; - con compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
8) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) L'appello che IN ha proposto in data 28.7.17, non 27.7.17, deve essere accolto nei limiti di seguito chiariti.
10) Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nel caso di specie la pretesa contributiva in favore della Gestione separata IN anno 2009 è fondata atteso che, da un lato, è pacifico il ha versato in tale anno ad il solo contributo integrativo e, dall'altro, che CP_1 CP_2 la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all' , alla quale versano CP_2 esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in quanto secondo la “ratio” dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass. 30344/17; Cass. 32166/18; Cass. 5826/21).
11) Quanto alla eccezione di prescrizione, alla luce del principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 31545/22, vincolante in questa sede, il diritto al versamento della contribuzione per l'anno 2009, azionato con l'avviso di addebito n° 33420160006325602, non è estinto per prescrizione quinquennale.
12) Al riguardo, si rileva che il corso della prescrizione non è cominciato il 16.6.10, bensì il 6.7.11, dovendosi tener conto del differimento per il versamento della contribuzione anno 2009, in assenza di ulteriori sanzioni, disposta dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, emanato in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
13) Nel caso di specie, è documentale che il corso della prescrizione è stato tempestivamente interrotto da IN attraverso la notifica di un invito al pagamento in data 30.6.15, come del resto già definitivamente accertato con la sentenza di appello n° 1384/19.
14) Trattandosi di annualità di imposta 2009, come tale anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 18, comma 12, DL n° 98/11, le sanzioni civili di cui all'avviso di addebito opposto non sono invece dovute dovendosi applicare la recente pronuncia n° 55/2024 della Corte Costituzionale con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla c.d. , per essere CP_2 contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 6 del 1981, e tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro – nell'esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità e assurta a regola di diritto vivente –, pur genuinamente di interpretazione autentica, ribalta la precedente interpretazione restrittiva dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 ledendo il legittimo affidamento dei destinatari nella certezza delle situazioni giuridiche. In sintesi, l'affidamento dell'ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima della disposizione censurata, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell'ambito applicativo della disposizione interpretata, anteriormente all'entrata in vigore della disposizione interpretativa, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza. La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata deve essere operata, anche in riferimento alla categoria degli ingegneri e degli architetti – dopo quanto già affermato per gli avvocati del libero foro –, mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
15) In definitiva, la sentenza di primo grado seve essere riformata e, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'IN, deve essere condannato al pagamento della Controparte_1 contribuzione di cui all'avviso di addebito opposto, pari ad euro 4.229,77, oltre i soli interessi legali dal dovuto al soddisfo.
16) In considerazione delle pronunce di legittimità e di costituzionalità sopravvenute in corso di causa a chiarimento delle questioni riferite all'an della pretesa contributiva e delle sanzioni civili, le spese di tutti i gradi di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, giusta sentenza della Corte di Cassazione n° 31545/22, sull'appello proposto dall'IN avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1218/17, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) annulla l'avviso di addebito n° 33420160006325602000; b) condanna al pagamento della contribuzione in favore della Gestione Separata Controparte_1 IN per l'anno di imposta 2009, pari ad euro 4.229,77, oltre i soli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 30.5.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale