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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6173 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere all'esito della trattazione scritta disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 25 settembre 2025, e della successiva camera di consiglio;
sciogliendo la riserva pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1659/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. (c.f. ), con sede legale in Santa Maria Parte_2 C.F._1
a Vico (CE), alla via N. Valletta, 35 nonché per , nato a [...] Parte_2
OT (BN) il 01.01.1958 (c.f. ), residente in [...]de' OT (BN) alla C.F._1
Contrada Castrone, n. 25, entrambi rappresentati dall'Avv. Sergio Longhi (c.f.
), con studio in Napoli alla via Francesco Verrotti n. 6, PEC C.F._2
e-mail: , fax Email_1 Email_2
081.5587673, giusta mandato in calce al ricorso
Appellanti
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, (codice fiscale fax 081-4979313, P.IVA_3 posta certificata: servizio polisweb:ADS80030620639), Email_3 domiciliataria alla via A. Diaz, n. 11
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 253/2022 pubblicata il 18.01.2022
FATTO E DIRITTO
1 Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere respinse l'opposizione proposta dagli odierni appellanti all'ordinanza ingiunzione n. 1/2017 con la quale il aveva comminato loro la sanzione di euro Controparte_1
2.000,00, così quantificata ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.Lgs. n. 297/2005, per le violazioni accertate e contestate con il verbale n. 003742 del 7.05.2012.
A fondamento della propria decisione il primo giudice rilevò che con l'ordinanza opposta era stata contestata la violazione dell'art. 13 lett. b del Reg. CE 2081/92 (il quale, pur essendo stato abrogato, era stato successivamente richiamato dal regolamento CE n. 510/2006 che, all'art. 13 lettera b, aveva sanzionato la medesima condotta) ed evidnziò che la condotta contestata consisteva nella violazione della disciplina a tutela dei “nomi registrati” contro <qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tjpo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili>>. Aggiunse che la normativa nazionale si era adeguata a quella comunitaria, con l'art. 2 comma 2 del d.lgs. 297/2004, il quale prevedeva <<…chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila>>.
Ciò posto, il primo giudice ritenne che le diciture “pomodorini del piennolo e Pt_3
“pomodorini del piennolo” riportate sulle confezioni rinvenute presso la ditta opponente, configurassero la violazione delle norme appena richiamate, in quanto evocavano inequivocabilmente la denominazione di origine protetta ”, Parte_4 riconosciuta con Reg. n. 1238 dell'11.12.2009. In particolare, il giudice di prima istanza, ritenne del tutto irrilevante il fatto che, nelle diciture sanzionate, non ci fosse il riferimento al , in quanto, Pt_4 la giurisprudenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo, era pacifica nel ritenere che la nozione di
“evocazione” si riferisce all'ipotesi in cui il termine designato per realizzare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione. La Corte ha altresì precisato che può esservi “evocazione” di una D.O.P. anche «in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa, e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa» (Corte di Giustizia, 4/03/1999).
2 Ritenne inoltre irrilevante il fatto che la dicitura sanzionata fosse riportata tra gli ingredienti, essendo l'unica dicitura che indicava il contenuto della confezione.
Sulla scorta di tali argomenti, quindi, respinse il ricorso.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_5 [...]
i quali hanno dedotto che il primo giudice aveva errato nell'interpretazione della Parte_2 normativa ed aveva anche travisato i fatti, interpretando erroneamente il contenuto dei verbali di contestazione. Hanno chiesto, quindi, accogliersi l'opposizione con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si è costituito il in epigrafe CP_1 che ha resistito al gravame di cui ha chiesto disporsi il rigetto.
Nelle more il procedimento, originariamente assegnato alla Sezione Civile di questa Corte di
Appello, era scardinato dal ruolo dell'originario assegnatario ed era riassegnato alla scrivente con decreto del giorno 11.02.2025 che ne ha disposto il rinvio all'udienza del 25.09.2025 (sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dallo scambio delle note delle parti).
Acquisite le note di trattazione, all'esito della camera di consiglio ed a scioglimento della riserva la Corte ha respinto il gravame per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente occorre disattendere le eccezioni di nullità dell'ordinanza ingiunzione derivanti dalla mancata audizione dell'interessato (censura sollevata in prime cure e riproposta in questa sede). Al riguardo occorre rilevare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è il rapporto e non l'atto amministrativo.
Se, quindi, è pacifico nella giurisprudenza, ed anche in dottrina, che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice siccome si tratta di un giudizio solo su di un rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno, appare ineludibile l'esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell'atto, e risultino da tanto condizionate, più intensamente o meno, a seconda dei profili che si vogliano assumere a parametro del giudizio sull'atto, e conducano ad abuso del mezzo processuale che potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell'atto.
Se a tanto si aggiunge la constatazione secondo cui la tutela del presunto trasgressore, anche nel caso in cui l'ordinanza ingiunzione opposta non abbia espressamente motivato sulle deduzioni difensive svolte nella fase amministrativa è comunque piena, atteso che ognuna delle stesse deduzioni può essere proposta al giudice, deve concludersi nel senso che il difetto di motivazione in ordine alle predette deduzioni non sia funzionale all'oggetto dell'accertamento e, quindi del giudizio, anche in quanto il presunto trasgressore che impugni direttamente il verbale, nei casi in cui sia
3 ammesso il pagamento in misura ridotta, e che non ha certo la possibilità di presentare scritti difensivi, non è per questo meno garantito.
E' stato affermato con concisa, ma completa esposizione delle ragioni che ne sono alla base, la tesi secondo cui nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, potendo, successivamente, l'eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 5891 del 2004).
Deve pertanto, in applicazione dei suindicati concetti affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.
Dall'applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte è giunta ad escludere che la tutela del trasgressore sia lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale. Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto (cfr. Cass.civ. SS.UU. 28.01.2010 n. 1786).
Deve quindi essere disatteso il motivo di gravame con cui si censura il rigetto dell'eccezione sollevata in merito alla correttezza dell'iter procedimentale.
Giungendo all'esame del merito, appare opportuno rammentare che l'art. 2, comma 2, del
D.Lgs. 19/11/2004, n. 297 stabilisce che “Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta,
o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali
4 genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila”.
La predetta norma detta disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n.
2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Sul punto corre obbligo precisare che l'art 13 lett. B del Reg (CE)
510/2006 ha sostituto la disciplina dettata dal Reg (CEE) n. 2081/92 (di cui il D.lgs. n. 297/2004 costituisce applicazione, come detto) sancendo, per quanto qui rileva, che:
“
1. Le denominazioni registrate sono tutelate
contro
:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali
«genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità
o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.Se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che
è considerato generico, l'uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).
2. Le denominazioni protette non possono diventare generiche…”.
La predetta normativa e quella recante la disciplina dell'etichettatura a tutela del consumatore, hanno ambiti e finalità differenti: pertanto, la correttezza dell'operato del produttore o di chi commercializza i prodotti impone il rispetto sia della normativa a tutela del consumatore che di quella a tutela delle denominazioni protette. A tal fine l'operatore dovrà adottare gli accorgimenti necessari ad evitare che la condotta posta in essere risulti (apparentemente) rispettosa di una normativa e violativa dell'altra.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non esiste una varietà di pomodoro “del piennolo” (che non è “varietà vegetale peculiare”), sicchè la società opponente poteva limitarsi ad indicare che il prodotto era a base di pomodoro: indicando, invece, quale ingrediente “pomodoro del piennolo campano”, ha volutamente evocato una denominazione protetta
5 ( ”, riconosciuta ai sensi del Reg. CE n. 510/2006 con Parte_4
Regolamento n. 1238 dell'11/12/2009 pubblicato sulla GUCE del 17.12.2009), incorrendo nella contestata violazione.
Ad ogni modo, la normativa a tutela del consumo richiede che venga indicato il luogo di origine e provenienza dei prodotti alimentari commercializzati, ciò che evidentemente non implica la necessità che venga indicata la “varietà” dell'ingrediente (volendo per assurdo accedere alla teoria di controparte secondo cui il “piennolo” sarebbe una varietà vegetale autonoma) ma solo da dove questo provenga: sicchè era sufficiente l'indicazione che si trattasse di pomodoro coltivato e trasformato in Campania.
Né, infine, appare dirimente quanto dedotto da controparte circa l'omissione (nella lista degli ingredienti) del termine “del Vesuvio”, come richiederebbe la DO: infatti, la normativa europea tutela la denominazione protetta anche contro l'evocazione che si verifica quando la dizione utilizzata è idonea a “riportare alla mente” la DO (e ciò, secondo la più recente disciplina europea) anche quanto il nome registrato sia usurpato mediante indicazione negli ingredienti (cfr. art. 13 lettera b)Regolamento n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012.
Quanto all'ulteriore censura secondo cui la dizione usata sarebbe generica e/o tradizionale e quindi non proteggibile, pare all'esponente difesa sia sufficiente richiamare il disposto di cui all'art. 3, comma 1, del REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 secondo cui : “Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Ai fini del presente regolamento, si intende per
«denominazione divenuta generica» il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente prodotto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare nella
Comunità”.
La registrazione della D.O.P. “ ” esclude a monte che Parte_4 possa parlarsi di denominazione generica: diversamente, non sarebbe stata registrata;
inoltre, è onere di controparte dimostrare che si tratti di denominazione divenuta generica.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1 lettera c D.Lgs. n. 297/2004 (norma che esclude la violazione quando la denominazione di origine protetta è contenuta negli ingredienti), si deve rilevare che la contestazione è stata sollevata solo in grado di appello e, comunque, non risulta pertinente atteso che non si verte in materia di prodotti composti, elaborati o trasformati (cui si applica l'esclusione invocata) in quanto l'oggetto delle etichettature era la semplice passata di pomodoro che non può dirsi prodotto composto o trasformato ma una semplice “spremitura del pomodoro” con la conseguenza che tra gli ingredienti può essere indicato solo il territorio di provenienza del pomodoro stesso.
6 Per tutti questi motivi, che assorbono e superano ogni ulteriore questione, l'opposizione va rigettata con conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività svolte.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti al pagamento in favore del delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi euro 962,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere all'esito della trattazione scritta disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 25 settembre 2025, e della successiva camera di consiglio;
sciogliendo la riserva pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1659/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. (c.f. ), con sede legale in Santa Maria Parte_2 C.F._1
a Vico (CE), alla via N. Valletta, 35 nonché per , nato a [...] Parte_2
OT (BN) il 01.01.1958 (c.f. ), residente in [...]de' OT (BN) alla C.F._1
Contrada Castrone, n. 25, entrambi rappresentati dall'Avv. Sergio Longhi (c.f.
), con studio in Napoli alla via Francesco Verrotti n. 6, PEC C.F._2
e-mail: , fax Email_1 Email_2
081.5587673, giusta mandato in calce al ricorso
Appellanti
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, (codice fiscale fax 081-4979313, P.IVA_3 posta certificata: servizio polisweb:ADS80030620639), Email_3 domiciliataria alla via A. Diaz, n. 11
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 253/2022 pubblicata il 18.01.2022
FATTO E DIRITTO
1 Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere respinse l'opposizione proposta dagli odierni appellanti all'ordinanza ingiunzione n. 1/2017 con la quale il aveva comminato loro la sanzione di euro Controparte_1
2.000,00, così quantificata ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.Lgs. n. 297/2005, per le violazioni accertate e contestate con il verbale n. 003742 del 7.05.2012.
A fondamento della propria decisione il primo giudice rilevò che con l'ordinanza opposta era stata contestata la violazione dell'art. 13 lett. b del Reg. CE 2081/92 (il quale, pur essendo stato abrogato, era stato successivamente richiamato dal regolamento CE n. 510/2006 che, all'art. 13 lettera b, aveva sanzionato la medesima condotta) ed evidnziò che la condotta contestata consisteva nella violazione della disciplina a tutela dei “nomi registrati” contro <qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tjpo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili>>. Aggiunse che la normativa nazionale si era adeguata a quella comunitaria, con l'art. 2 comma 2 del d.lgs. 297/2004, il quale prevedeva <<…chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila>>.
Ciò posto, il primo giudice ritenne che le diciture “pomodorini del piennolo e Pt_3
“pomodorini del piennolo” riportate sulle confezioni rinvenute presso la ditta opponente, configurassero la violazione delle norme appena richiamate, in quanto evocavano inequivocabilmente la denominazione di origine protetta ”, Parte_4 riconosciuta con Reg. n. 1238 dell'11.12.2009. In particolare, il giudice di prima istanza, ritenne del tutto irrilevante il fatto che, nelle diciture sanzionate, non ci fosse il riferimento al , in quanto, Pt_4 la giurisprudenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo, era pacifica nel ritenere che la nozione di
“evocazione” si riferisce all'ipotesi in cui il termine designato per realizzare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione. La Corte ha altresì precisato che può esservi “evocazione” di una D.O.P. anche «in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa, e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa» (Corte di Giustizia, 4/03/1999).
2 Ritenne inoltre irrilevante il fatto che la dicitura sanzionata fosse riportata tra gli ingredienti, essendo l'unica dicitura che indicava il contenuto della confezione.
Sulla scorta di tali argomenti, quindi, respinse il ricorso.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_5 [...]
i quali hanno dedotto che il primo giudice aveva errato nell'interpretazione della Parte_2 normativa ed aveva anche travisato i fatti, interpretando erroneamente il contenuto dei verbali di contestazione. Hanno chiesto, quindi, accogliersi l'opposizione con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si è costituito il in epigrafe CP_1 che ha resistito al gravame di cui ha chiesto disporsi il rigetto.
Nelle more il procedimento, originariamente assegnato alla Sezione Civile di questa Corte di
Appello, era scardinato dal ruolo dell'originario assegnatario ed era riassegnato alla scrivente con decreto del giorno 11.02.2025 che ne ha disposto il rinvio all'udienza del 25.09.2025 (sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dallo scambio delle note delle parti).
Acquisite le note di trattazione, all'esito della camera di consiglio ed a scioglimento della riserva la Corte ha respinto il gravame per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente occorre disattendere le eccezioni di nullità dell'ordinanza ingiunzione derivanti dalla mancata audizione dell'interessato (censura sollevata in prime cure e riproposta in questa sede). Al riguardo occorre rilevare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è il rapporto e non l'atto amministrativo.
Se, quindi, è pacifico nella giurisprudenza, ed anche in dottrina, che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice siccome si tratta di un giudizio solo su di un rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno, appare ineludibile l'esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell'atto, e risultino da tanto condizionate, più intensamente o meno, a seconda dei profili che si vogliano assumere a parametro del giudizio sull'atto, e conducano ad abuso del mezzo processuale che potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell'atto.
Se a tanto si aggiunge la constatazione secondo cui la tutela del presunto trasgressore, anche nel caso in cui l'ordinanza ingiunzione opposta non abbia espressamente motivato sulle deduzioni difensive svolte nella fase amministrativa è comunque piena, atteso che ognuna delle stesse deduzioni può essere proposta al giudice, deve concludersi nel senso che il difetto di motivazione in ordine alle predette deduzioni non sia funzionale all'oggetto dell'accertamento e, quindi del giudizio, anche in quanto il presunto trasgressore che impugni direttamente il verbale, nei casi in cui sia
3 ammesso il pagamento in misura ridotta, e che non ha certo la possibilità di presentare scritti difensivi, non è per questo meno garantito.
E' stato affermato con concisa, ma completa esposizione delle ragioni che ne sono alla base, la tesi secondo cui nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, potendo, successivamente, l'eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 5891 del 2004).
Deve pertanto, in applicazione dei suindicati concetti affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.
Dall'applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte è giunta ad escludere che la tutela del trasgressore sia lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale. Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto (cfr. Cass.civ. SS.UU. 28.01.2010 n. 1786).
Deve quindi essere disatteso il motivo di gravame con cui si censura il rigetto dell'eccezione sollevata in merito alla correttezza dell'iter procedimentale.
Giungendo all'esame del merito, appare opportuno rammentare che l'art. 2, comma 2, del
D.Lgs. 19/11/2004, n. 297 stabilisce che “Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta,
o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali
4 genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila”.
La predetta norma detta disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n.
2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Sul punto corre obbligo precisare che l'art 13 lett. B del Reg (CE)
510/2006 ha sostituto la disciplina dettata dal Reg (CEE) n. 2081/92 (di cui il D.lgs. n. 297/2004 costituisce applicazione, come detto) sancendo, per quanto qui rileva, che:
“
1. Le denominazioni registrate sono tutelate
contro
:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali
«genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità
o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.Se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che
è considerato generico, l'uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).
2. Le denominazioni protette non possono diventare generiche…”.
La predetta normativa e quella recante la disciplina dell'etichettatura a tutela del consumatore, hanno ambiti e finalità differenti: pertanto, la correttezza dell'operato del produttore o di chi commercializza i prodotti impone il rispetto sia della normativa a tutela del consumatore che di quella a tutela delle denominazioni protette. A tal fine l'operatore dovrà adottare gli accorgimenti necessari ad evitare che la condotta posta in essere risulti (apparentemente) rispettosa di una normativa e violativa dell'altra.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non esiste una varietà di pomodoro “del piennolo” (che non è “varietà vegetale peculiare”), sicchè la società opponente poteva limitarsi ad indicare che il prodotto era a base di pomodoro: indicando, invece, quale ingrediente “pomodoro del piennolo campano”, ha volutamente evocato una denominazione protetta
5 ( ”, riconosciuta ai sensi del Reg. CE n. 510/2006 con Parte_4
Regolamento n. 1238 dell'11/12/2009 pubblicato sulla GUCE del 17.12.2009), incorrendo nella contestata violazione.
Ad ogni modo, la normativa a tutela del consumo richiede che venga indicato il luogo di origine e provenienza dei prodotti alimentari commercializzati, ciò che evidentemente non implica la necessità che venga indicata la “varietà” dell'ingrediente (volendo per assurdo accedere alla teoria di controparte secondo cui il “piennolo” sarebbe una varietà vegetale autonoma) ma solo da dove questo provenga: sicchè era sufficiente l'indicazione che si trattasse di pomodoro coltivato e trasformato in Campania.
Né, infine, appare dirimente quanto dedotto da controparte circa l'omissione (nella lista degli ingredienti) del termine “del Vesuvio”, come richiederebbe la DO: infatti, la normativa europea tutela la denominazione protetta anche contro l'evocazione che si verifica quando la dizione utilizzata è idonea a “riportare alla mente” la DO (e ciò, secondo la più recente disciplina europea) anche quanto il nome registrato sia usurpato mediante indicazione negli ingredienti (cfr. art. 13 lettera b)Regolamento n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012.
Quanto all'ulteriore censura secondo cui la dizione usata sarebbe generica e/o tradizionale e quindi non proteggibile, pare all'esponente difesa sia sufficiente richiamare il disposto di cui all'art. 3, comma 1, del REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 secondo cui : “Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Ai fini del presente regolamento, si intende per
«denominazione divenuta generica» il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente prodotto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare nella
Comunità”.
La registrazione della D.O.P. “ ” esclude a monte che Parte_4 possa parlarsi di denominazione generica: diversamente, non sarebbe stata registrata;
inoltre, è onere di controparte dimostrare che si tratti di denominazione divenuta generica.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1 lettera c D.Lgs. n. 297/2004 (norma che esclude la violazione quando la denominazione di origine protetta è contenuta negli ingredienti), si deve rilevare che la contestazione è stata sollevata solo in grado di appello e, comunque, non risulta pertinente atteso che non si verte in materia di prodotti composti, elaborati o trasformati (cui si applica l'esclusione invocata) in quanto l'oggetto delle etichettature era la semplice passata di pomodoro che non può dirsi prodotto composto o trasformato ma una semplice “spremitura del pomodoro” con la conseguenza che tra gli ingredienti può essere indicato solo il territorio di provenienza del pomodoro stesso.
6 Per tutti questi motivi, che assorbono e superano ogni ulteriore questione, l'opposizione va rigettata con conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività svolte.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti al pagamento in favore del delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi euro 962,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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