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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2779/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Elisabetta ORSINI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 con l'avv. Antonella PIETROBON,
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “che codesto On. Tribunale, a parziale modifica della sentenza n. 4049 pubblicata il
14/12/2015 emessa nella causa civile iscritta la RG 10046/2013 RG, Voglia:
- revocare l'obbligo di concorso al mantenimento di da parte del padre, sig. e ciò a decorrere dal mese Parte_3 Parte_1 di maggio 2025
- prendere atto che le parti hanno convenuto che il debito maturato per omesso aggiornamento ISTAT dall'anno 2015, pari a complessivi E. 2.179,74, sarà assolto da mediante rate di pari importo a decorrere da maggio 2025 e fino a Parte_1 ottobre 2025.”; Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i coniugi divorziati ricorrenti, dato atto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne (il quale percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.550,00 e vive Pt_3 assieme alla madre), hanno concordemente chiesto l'adozione dei provvedimenti di cui in dispositivo a modifica delle condizioni economiche di divorzio stabilite con sentenza di questo Tribunale n. 4049/2015 pubbl. in data 14/12/2015;
considerato che
all'udienza fissata innanzi al Giudice relatore, mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51
c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per il 24/9/2025, le parti hanno confermato tali conclusioni, chiedendone concordemente l'accoglimento;
ritenuto che
non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle conclusioni congiuntamente presentate dalle parti, in quanto esse appaiono conformi alla legge e indicano compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
PRENDE ATTO degli accordi tra i ricorrenti;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate a modifica delle condizioni stabilite con sentenza di divorzio n. 4049/2015 pubbl. in data 14/12/2015 di questo Tribunale, provvedendo in conformità alle conclusioni presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e di seguito integralmente riprodotte:
“-revocare l'obbligo di concorso al mantenimento di da parte del padre, sig. e ciò a decorrere dal Parte_3 Parte_1 mese di maggio 2025;
-prendere atto che le parti hanno convenuto che il debito maturato per omesso aggiornamento ISTAT dall'anno 2015, pari a complessivi E. 2.179,74, sarà assolto da mediante rate di pari importo a decorrere da maggio 2025 e fino a Parte_1 ottobre 2025.”;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Elisabetta ORSINI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 con l'avv. Antonella PIETROBON,
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “che codesto On. Tribunale, a parziale modifica della sentenza n. 4049 pubblicata il
14/12/2015 emessa nella causa civile iscritta la RG 10046/2013 RG, Voglia:
- revocare l'obbligo di concorso al mantenimento di da parte del padre, sig. e ciò a decorrere dal mese Parte_3 Parte_1 di maggio 2025
- prendere atto che le parti hanno convenuto che il debito maturato per omesso aggiornamento ISTAT dall'anno 2015, pari a complessivi E. 2.179,74, sarà assolto da mediante rate di pari importo a decorrere da maggio 2025 e fino a Parte_1 ottobre 2025.”; Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i coniugi divorziati ricorrenti, dato atto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne (il quale percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.550,00 e vive Pt_3 assieme alla madre), hanno concordemente chiesto l'adozione dei provvedimenti di cui in dispositivo a modifica delle condizioni economiche di divorzio stabilite con sentenza di questo Tribunale n. 4049/2015 pubbl. in data 14/12/2015;
considerato che
all'udienza fissata innanzi al Giudice relatore, mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51
c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per il 24/9/2025, le parti hanno confermato tali conclusioni, chiedendone concordemente l'accoglimento;
ritenuto che
non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle conclusioni congiuntamente presentate dalle parti, in quanto esse appaiono conformi alla legge e indicano compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
PRENDE ATTO degli accordi tra i ricorrenti;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate a modifica delle condizioni stabilite con sentenza di divorzio n. 4049/2015 pubbl. in data 14/12/2015 di questo Tribunale, provvedendo in conformità alle conclusioni presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e di seguito integralmente riprodotte:
“-revocare l'obbligo di concorso al mantenimento di da parte del padre, sig. e ciò a decorrere dal Parte_3 Parte_1 mese di maggio 2025;
-prendere atto che le parti hanno convenuto che il debito maturato per omesso aggiornamento ISTAT dall'anno 2015, pari a complessivi E. 2.179,74, sarà assolto da mediante rate di pari importo a decorrere da maggio 2025 e fino a Parte_1 ottobre 2025.”;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero