Articolo 5 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 4Articolo 6
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21 aprile 1942
Art. 5. Onorari a carico del cliente.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri enunciati nell'articolo 3, si tiene conto del pregio dell'opera prestata e dell'esito della causa.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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