Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 12235/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Alessandra Aiello Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 5.3.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12235 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego di rinnovo protezione speciale TRA nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Marco Parte_1
Proto, lett.nte domicilia e sito a Caserta, viale dei Bersaglieri n.32, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 114 del 22.3.2023, notificato il 30.5.2023, rigettava l'istanza presentata il 3.11.2022 dal ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 21.3.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania. Con ricorso depositato il 31.5.2023 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: che era presente in Italia dal 2011, allorquando giungeva a Bergamo, provenendo dalla Spagna;
di essersi trasferito a Foggia, dove aveva iniziato a lavorare in modo irregolare come bracciante agricolo;
che negli anni tra il 2015 ed il 2017 si trasferiva a Castelvolturno, lavorando in modo irregolare come venditore ambulante, fino ad essere incluso, nel 2018, in un piano straordinario di emersione ed accompagnamento socio-lavorativo per immigrati e richiedenti protezione internazionale, appartenenti alla categoria di persone “Sfruttate, Vulnerabili e Irrimpatriabili”, concertato tra, da un lato, una rete di associazioni laiche e religiose, tra cui l'Ass.ne “Comitato per il Centro Sociale” di Caserta, la , l' Controparte_2 CP_3 Controparte_4
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; di avere present Controparte_6 uto il rigetto, non essendosi presentato dinanzi alla Commissione Territoriale, che lo aveva convocato, in quanto impegnato a lavorare come bracciante agricolo;
di avere prestato ed iniziato a prestare regolare attività di bracciante agricolo per tre imprese agricole, site nella provincia di Foggia, nei periodi dal 14.10.2022 al 31.12.2022 e dal 18.4.2023 al 30.6.2023, come da buste paga, comunicazioni di assunzione inviate all'INPS e contratto di lavoro, che produceva;
che le precarie condizioni oggettive del paese di origine non consentivano il suo rientro. Chiedeva, previo annullamento del provvedimento, di accertare il diritto alla protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 D. Lgs. 286/98 (come modificato dal D.L. 130/2020, convertito in Legge 173/2020, applicabile al caso di specie ex art. 15 D.L. 130/2020, art. 7 co. 2 D.L. 20/2023, circolare
– Commissione nazionale per il diritto di asilo n. 204 del 13.03.2023) Controparte_1 ettere gli atti alla Questura competente per il rilascio del relativo permesso di soggiorno ex art. 19 co.
1.2 D. Lgs. 286/98 e art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008. Fissata l'udienza per discutere e decidere, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150\11, della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
integrato il contraddittorio nei confronti del , questi si costituiva in giudizio e Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda e speciale. All'esito, con ordinanza collegiale del 20.6.2023, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare e fissava per il 28.5.2024 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte. Le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava l'udienza collegiale di discussione orale della causa per il 5.2.2025 ai sensi degli art. 281terdecies e 275bis c.p.c.. Il ricorrente insisteva nell'accoglimento delle sue conclusioni. Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda. Successivamente, con provvedimento regolarmente comunicato alle parti, il giudice revoca la suddetta ordinanza e fissava dinanzi a sè l'udienza del 5.3.2025 ai sensi dell'art. 281terdecies per la discussione orale della causa. All'udienza, presente parte ricorrente, al termine della discussione della causa il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio e gli rimetteva la decisione della causa. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale. Ad essa si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o pagina 2 di 11 qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere pagina 3 di 11 umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, è bene evidenziare che dalla lettura del parere negativo espresso dalla Commissione territoriale di Caserta, prodotto dal convenuto, e dal decreto questorile non si evince cenno alcuno all'effettuata valutazione delle condizioni oggettive del paese di origine del ricorrente. Esse, invero, ostacolano, all'attualità, in base alle fonti consultate d'ufficio, il rimpatrio del ricorrente perché lo espongono al rischio concreto di subire la grave deprivazione al di sotto della soglia minima, costitutiva della dignità umana. Secondo WFP, WFP The Gambia Country Brief, October - November 2024, pagina 4 di 11 pubblicato il 15.1.2025 su reliefweb (https://reliefweb.int/report/gambia/wfp-gambia- country-brief-october-november-2024), previa traduzione, … Il Gambia, il paese più piccolo dell'Africa continentale, è anche uno dei più densamente popolati. La sua economia è altamente esposta agli shock e si basa in gran parte su rimesse, turismo e agricoltura. L'agricoltura contribuisce al 25 percento del prodotto interno lordo del paese, impiega il 70 percento della popolazione ed è la fonte di sostentamento per l'80 percento della popolazione rurale. Tuttavia, il settore copre meno del 50 percento del fabbisogno alimentare nazionale, rendendo il paese altamente dipendente dalle importazioni e suscettibile alla volatilità dei prezzi. Di conseguenza, nonostante i miglioramenti nel corso degli anni, persistono alti livelli di insicurezza alimentare. Secondo l'ultima analisi di (novembre 2024), durante la Persona_1 prossima stagione magra (giugno-agosto 2025), si pre persone affronteranno una crisi alimentare, tra cui 236.000 persone nella fase di crisi (IPC 3) e nella fase di emergenza (IPC 4) (8.000 nella fase di emergenza), che necessitano di assistenza alimentare e nutrizionale... Secondo WFP, The Gambia country strategic plan (2024–2028), 28.2.2024, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia-country-strategic-plan-2024-2028, previa traduzione, Uno dei paesi più piccoli dell'Africa, il Gambia ha una popolazione di 2,6 milioni di abitanti, il 63% dei quali vive in aree urbane e il 44% ha meno di 14 anni. Il reddito pro capite è aumentato appena negli ultimi tre decenni, registrandosi a USD. 637 nel 1991 e 772 dollari nel 2021. Il tasso di povertà nazionale era del 53,4% nel 2020 e la povertà è concentrata principalmente nelle aree rurali, dove colpisce il 76% della popolazione. Quasi il 75% dei poveri e il 91% degli estremamente poveri sono agricoltori. L'economia del Gambia è altamente esposta agli shock e fa molto affidamento sulle rimesse, sul turismo e sull'agricoltura pluviale;
quest'ultimo contribuisce per il 25% al prodotto interno lordo, impiega il 70% della popolazione ed è la fonte di sostentamento per l'80% della popolazione rurale. Il paese è vulnerabile alle inondazioni fluviali, costiere e meteoriche e all'erosione costiera. L'insicurezza alimentare è aumentata dall'8% nel 2016 al 27% nel 2022. L'inflazione alimentare è stata in media del 14,5% nel 2022 ed è stata principalmente guidata dagli shock del mercato globale delle materie prime e dal deprezzamento della valuta locale. Il Gambia si è classificato 174esimo su 191 paesi nell'Indice di sviluppo umano nel 2022. Il tasso di iscrizione alla scuola primaria è rimasto stagnante durante gli anni 2000, ma è aumentato significativamente a partire dall'inizio degli anni 2010. La tendenza al rialzo ha coinciso con un rinnovato impegno da parte del governo ad aumentare la partecipazione all'istruzione, anche aumentando la copertura e la qualità del programma nazionale di alimentazione scolastica, sostenuto dal WFP. Il tasso netto di iscrizione alla scuola primaria è migliorato dal 65,8% nel 2013 all'81,5% nel 2021. Secondo Food United NationsGovernment of Controparte_7
Gambia, UN gramme in The Gambia National CP_8
Food Se rvey Report December 2023, 20.2.2024, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia-national-food-security-survey-report- december-2023, previa traduzione, Tre famiglie su dieci (29%) soffrono di insicurezza alimentare, con un aumento del 3% rispetto al 2022. Gli LGA di Basse, e hanno la più alta Persona_2 Per_3 prevalenza di famiglie con insicurezza alimentare (rispettivame % Le comunità locali con una minore prevalenza di insicurezza alimentare sono (18%), (25%) e Per_4 Per_5 Per_6
(27%). L'insicurezza alimentare è significativamente più elevata nelle zone rurali (52%) rispetto a quelle urbane (21%). Una famiglia su quattro continua ad affrontare difficoltà nel soddisfare il proprio fabbisogno alimentare, una situazione che persiste dal 2022. Dal 2021, sempre più famiglie spendono oltre il 65% del proprio budget mensile in cibo, spinte dall'aumento dei costi alimentari del Paese. Di conseguenza, le pagina 5 di 11 famiglie sono diventate economicamente più vulnerabili. Ciò sottolinea le ulteriori difficoltà che le famiglie incontrano nell'accesso al cibo. Rispetto al 2022, le famiglie di tutti gli enti locali hanno adottato meno frequentemente strategie per accedere al cibo. Gli alti prezzi dei prodotti alimentari e la perdita di posti di lavoro colpiscono più frequentemente le famiglie urbane rispetto a quelle rurali. Le aree rurali sono più soggette agli shock legati al clima e ai loro effetti sugli alloggi rispetto alle famiglie urbane. Secondo BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany), 17.1.2024, Briefing Notes Summary cit., previa traduzione, Citando il sondaggio sulla forza lavoro 2022- 2023 del governo gambiano, i media hanno riferito che il tasso di partecipazione alla forza lavoro della popolazione in età lavorativa è di circa il 44%. Il tasso di partecipazione alla forza lavoro è significativamente più basso nelle aree rurali che in quelle urbane e quello degli uomini è più alto di quello delle donne in tutte le fasce d'età. Secondo l'indagine, le donne costituiscono più della metà della popolazione inattiva, secondo il quale le donne sono inattive a causa dei loro doveri domestici e familiari o simili. Circa il 63% dell'occupazione totale è costituita da lavoro informale. La maggioranza dei giovani di fasce di età non specificate lavora in modo informale (84%), per lo più lavoratori autonomi. Le giovani donne stanno peggio dei giovani uomini nel settore informale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli al riguardo. Il tasso di disoccupazione dei giovani è tre volte superiore a quello degli adulti, e anche il loro tasso di occupazione è significativamente inferiore a quello degli adulti. Hanno difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro e a trovare posti di lavoro di qualità. Il 45% dei giovani non ha un lavoro né frequenta corsi di istruzione o formazione. L'indagine sulla forza lavoro è stata condotta in collaborazione con partner di sviluppo e altri 3, tra cui il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) e la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)…. Ulteriore aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e del costo della vita. Diverse persone della classe media hanno espresso in forma anonima a un giornale la paura di scivolare nella povertà. Secondo quanto riferito, i prezzi dei prodotti alimentari, già elevati in precedenza, sono aumentati ulteriormente, ponendo una minaccia esistenziale per molte persone. Si dice che anche la disoccupazione sia ulteriormente aumentata, perché ogni anno migliaia di persone si fanno strada nel mercato del lavoro in tensione. Si sostiene che la gente comune possa a malapena permettersi tre pasti al giorno. Secondo l'articolo di giornale, i segmenti più poveri della popolazione devono ancora beneficiare della ripresa dell'economia gambiana, nonostante gli aiuti di bilancio da parte dei donatori per attutire l'impatto economico della pandemia di COVID-19. Un altro rapporto apparso sui media evidenzia ulteriori aumenti dei prezzi degli alimenti di base e di altri beni essenziali. I venditori e i clienti del mercato hanno detto al mezzo che l'aumento del costo della vita sta rendendo le cose sempre più difficili per i membri comuni della popolazione. Chiedono al governo di adottare misure per ridurre il costo della vita nel paese. Secondo Gambia, dal periodo ottobre 2022, a quello di agosto Persona_7
2024, il piccolo vissuto e si prevede che vivrà una continua alternanza di situazioni di stress alimentare e di crisi alimentare (https://www.ipcinfo.org/ch/). Secondo WFP, Gambia: Annual Country Report 2022 - Country Strategic Plan 2019-2024, 31.3.2023, su ecoi.net, previa traduzione, Il Gambia ha affrontato le sfide della crisi alimentare globale e gli effetti persistenti della pandemia di COVID-19 e della crisi Russia-Ucraina, shock climatici come le piogge irregolari e intense che hanno causato inondazioni che hanno colpito i mezzi di sussistenza dei più vulnerabili. Anche l'afflusso di rifugiati e gli sfollamenti interni causati dall'insicurezza nella vicina provincia di Casamance in Senegal sono stati una sfida. Tuttavia, il WFP ha continuato a operare nonostante le sfide, fornendo assistenza tempestiva ai più vulnerabili e sostenendo il governo nazionale e le comunità nel rafforzare le loro capacità e resilienza in linea con i cinque risultati strategici del suo Piano pagina 6 di 11 strategico nazionale (CSP) 2019-2022. Nel quarto anno di attuazione del CSP, il WFP ha raggiunto più di 200.000 gambiani vulnerabili, il 52% dei quali erano donne. Da allora il CSP è stato prorogato per un ulteriore anno (dal 1° gennaio 2023 al 29 febbraio 2024) per essere allineato al nuovo piano di sviluppo nazionale (NDP 2023-2027) del governo del Gambia e al nuovo quadro di cooperazione allo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UNSDCF 2023-2027). Nel 2022, il WFP ha lanciato due importanti progetti di sviluppo multisettoriali e pluriennali: i) Parte_2 con il e la Banca africana
[...] Controparte_9 scolastica autoctona;
e ii) progetto rurale integrato di adattamento climatico e resilienza con il ministero dell'Ambiente, dei cambiamenti climatici e delle risorse naturali e il Fondo di adattamento climatico per rafforzare la resilienza climatica delle comunità e delle famiglie. Il WFP, in qualità di presidente del gruppo di lavoro per la gestione dei disastri inter-agenzia delle Nazioni Unite, è stato un leader attivo negli interventi di emergenza nazionale e nel coordinamento in risposta agli sfollamenti causati dal conflitto in Casamance e dalle inondazioni a livello nazionale. Il WFP ha anche svolto un ruolo cruciale nella produzione di prove nel settore della sicurezza alimentare. I risultati del sondaggio mVAM (Mobile Vulnerability and Mapping) del WFP dell'agosto 2022 hanno indicato che gli shock come l'aumento dei prezzi, le inondazioni e la bassa produzione agricola sono stati percepiti come i principali amplificatori dell'insicurezza alimentare nel paese. L'Indagine nazionale sulla sicurezza alimentare 2022 è stata condotta attraverso la leadership del WFP e il supporto al governo, alimentando tempestivamente l'esercizio di armonizzazione dei quadri del novembre 2022 e l'ultimo aggiornamento (gennaio 2023) della valutazione comune del paese che informa la progettazione del nuovo UNSDCF. Nel 2023, il WFP prevede di diversificare ulteriormente le proprie fonti di finanziamento per soddisfare le proprie esigenze, garantendo al contempo l'attuazione di qualità del CSP in stretta collaborazione con il governo e i partner per lo sviluppo. Lo farà anche il WFP costruire sulla sua solida base di prove per contribuire alla progettazione del nuovo UNSDCF e formulare il suo CSP di seconda generazione che inizierà nel 2024. Secondo WFP, 2023, 4.3.2023, pubblicato su ecoi.net, Parte_3 previa traduzione, Il tare incombente, la peggiore in un decennio. I risultati di H) del novembre 2022 hanno indicato che oltre 207.600 Persona_7 Pt_4 stavano vivendo livelli di crisi (fase 3) e di emergenza (fase 4) di insicurezza alimentare. Questo ha rappresentato un aumento di quasi 95.700 persone (53 per cento) rispetto al 2021. Durante la prossima stagione magra (da giugno ad agosto 2023), si prevede che 319.628 persone affronteranno alti livelli di insicurezza alimentare e avranno bisogno di assistenza di emergenza. Ciò rappresenta un aumento del 64% rispetto al dato del 2021 di 206.712. I fattori chiave del peggioramento della situazione della sicurezza alimentare e nutrizionale in Gambia sono i prezzi dei prodotti alimentari elevati (fortemente legati alla crisi Russia - Ucraina), la perdita di posti di lavoro e gli shock climatici che hanno portato alla diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie. Lo stato nutrizionale della popolazione è anche allarmante in Gambia, con l'arresto e lo spreco che interessano rispettivamente il 17,1% e il 10,3% della popolazione (National Nutrition Surveillance 2022), invertendo così i guadagni pre-pandemici. L'arresto e lo spreco sono gravi problemi di salute pubblica in Gambia e sono stati esacerbati dalla pandemia della COVID-19 e più recentemente dagli effetti negativi della crisi Russia-Ucraina. Secondo , BTI 2024 Country Report — Gambia. Gütersloh: Controparte_10
Bertelsmann g, 2024, 19.3.2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2105863/country_report_2024_GMB.pdf, che copre il periodo da febbraio 2021 a gennaio 2023, previa traduzione, La seconda tendenza principale pagina 7 di 11 riguarda le ripercussioni di due eventi chiave: la pandemia di COVID-19 e l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. Questi eventi hanno avuto implicazioni per l'economia gambiana. Sebbene il governo Barrow abbia mirato a migliorare la governance e le prestazioni economiche, gli impatti di questi fattori esterni hanno invertito o rallentato i progressi. Al momento, i godono di maggiore Pt_4 libertà, ma le loro condizioni economiche non sono necessariamente significa migliori rispetto a quelle di Jammeh. Un crescente senso di disillusione rispetto al ritmo delle riforme economiche e politiche ha portato ad un aumento delle tensioni. In effetti, alla fine del 2022 si è verificato un presunto tentativo di colpo di stato, che ha portato all'arresto di numerosi soldati e civili. I dettagli relativi a questo tentativo di colpo di stato rimangono poco chiari. Successivamente, otto soldati, due civili e un agente di polizia sono stati accusati di tradimento o altri reati. Queste due tendenze si sono manifestate nel contesto di numerosi disastri naturali, di un aumento delle controversie comunali – legate principalmente alla proprietà terriera – e di frequenti accuse di corruzione e cattiva gestione da parte del governo. …. Il Gambia rimane uno dei paesi più poveri del mondo, secondo la maggior parte dei parametri. Nel 2021, il Gambia si è classificato al 174° posto (su 191 paesi) nell'indice di sviluppo umano, senza miglioramenti significativi negli ultimi cinque anni. Ad eccezione della Guinea, tutti i paesi classificati sotto il Gambia hanno una storia recente di conflitto o sono in conflitto in corso. Si stima che questo punteggio sia sceso di 30 punti, a causa della disuguaglianza. Inoltre, i dati della Banca Mondiale indicano che il 44% della popolazione vive in povertà. Secondo il Global Multidimensional Poverty Index 2022, il 28% dei gambiani era a rischio di povertà multidimensionale, una delle percentuali più alte al mondo…. Esistono differenze significative nei tassi di povertà tra le varie regioni del paese. Nelle due aree urbane più importanti – e – il tasso di Per_6 Per_4 povertà era del 17% nel 2017, rispetto a un tasso medio del 70% nelle r te differenze riflettono la mancanza di infrastrutture, comprese strade, acqua ed elettricità, nonché un accesso limitato all'istruzione e all'assistenza sanitaria e una scarsità di opportunità di non sussistenza per i gambiani rurali (cfr. anche Country Report Gambia, 23.2.2022, , su ecoi.net; WFP, Controparte_10
World Food Programme, The Gambia, Country Brief, oi.net). Il Gambia è un paese povero anche rispetto agli altri paesi africani, in particolare rispetto al vicino Senegal. Il PIL pro capite del Gambia è di 1517 $ mentre quello del Senegal è di 3356 $, più del doppio. Dati simili sono anche raccolti dalle statistiche sui paesi meno sviluppati presentati dall'ONU nel 2018 (cfr. anche Rapporto Easo dicembre 2017 sul Gambia;
UNDP, Human development reports 2019, Gambia;
sulla povertà multidimensionale: Oxford Policy and human development initiative, UNCTAD, Statistical Tables on the Least Developed Countries, 2018; di recente, anche OHCHR, Office of the High Commissioner of Human Rights, Assisted return, reintegration and the human rights protection of migrants in Libya, 11.10.2022, https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-10/OHCHR-Report-on-assited-return- and-reintegration.pdf; WFP The Gambia Country Brief, November 2022, 12.1.2013 su reliefweb, https://reliefweb.int/report/gambia/wfp-gambia-country-brief-november-2022
). Secondo The Gambia National Food Security Survey Report December 2022, di FAO, Government of Gambia, UNCT Gambia e altri, pubblicato l'11.1.2023 su reliefweb, previa traduzione, Il paese sta affrontando una maggiore insicurezza alimentare dal 2021. Da allora, il tasso di insicurezza alimentare è raddoppiato, dal 13 al 26 per cento. Questo si traduce in ulteriori 317.700 persone in stato di insicurezza alimentare. Le persone si trovano ad affrontare gli effetti dell'aumento pagina 8 di 11 dell'inflazione: prezzi elevati dei prodotti alimentari e dei fattori di produzione agricoli e una conseguente mancanza di potere d'acquisto. L'impennata dei prezzi dei fertilizzanti chimici ha reso gli agricoltori particolarmente vulnerabili alla crisi dei prezzi. Questo ha aumentato il FES dal 2021 e ha spinto le famiglie a strategie dannose per farvi fronte, come l'accattonaggio e/o scavenging (richiesta a sconosciuti di soldi/ cibo), a causa della mancanza di cibo per soddisfare le loro esigenze più pressanti. Anche il consumo di cibo è peggiorato dal 2021 e ha spinto le famiglie a ridurre le dimensioni delle porzioni dei pasti. I gambiani hanno visto il loro potere d'acquisto ridotto a causa dell'inflazione crescente e dell'aumento dei costi alimentari e dei costi dei fattori di produzione agricoli, insieme alle frequenti perdite di posti di lavoro. Le famiglie delle LGA di , e hanno sistematicamente mostrato Per_8 Per_9 Per_3 Persona_2 una maggiore vulnerabil t i lt edendo attenzione e intervento. Le famiglie si affidano ancora al settore agricolo come principale fonte di reddito. Tuttavia, l'accesso alla terra non è concesso per tutti;
la dimensione di appezzamento è limitata a e (1,8 e 2,2 acri in Per_5 Per_8 media). I proprietari di un appezzamento di terra spesso non ha o, rappresentare un rischio di accesso in caso di disputa terreno. Secondo WFP, The Gambia Country Brief, marzo 2022, pubblicato su reliefweb il 28.4.2022 (https://reliefweb.int/report/gambia/wfp-gambia-country-brief-march-2022), previa traduzione, “Nonostante un ambiente promettente per il miglioramento sviluppo, crescita e stabilità, il Gambia si trova ad affrontare con la crescente insicurezza alimentare e nutrizionale dovuta a COVID-19, shock legati al clima, aumento dei costi alimentari e conflitto. I risultati della Sicurezza alimentare globale 2021 e Vulnerability Assessment (CFSVA) pubblicato nel febbraio 2022, rivelano i peggiori livelli di insicurezza alimentare in Gambia negli ultimi dieci anni (CFSVA 2011: 5%; CFSVA 2016: 8% e CFSVA 2021: 13,4%). I numeri IPC3+ sono i più alti degli ultimi cinque anni, raddoppiando rispetto agli anni precedenti. Si prevede che il numero di persone in IPC3+ raggiungerà le 207.000 durante la stagione magra 2022 (da giugno a settembre), con 200.000 in Fase 3 e 7.000 nella Fase 4. I risultati CFSVA 2021 mostrano anche un forte calo dello stato nutrizionale dei bambini di età inferiore ai cinque anni da allora 2019, con tassi di arresto della crescita al 18,6% (aumento dello 0,6%), tassi di deperimento al 9,2% (aumento del 4,1%) e sottopeso”. Secondo il rapporto OCHA al 31.10.21, West and Central Africa: Flooding Situation
- As of 31 October 2021, pubblicato su reliefweb il 6.11.2021 (https://reliefweb.int/report/benin/west-and-central-africa-flooding-situation-31-october- 2021), il Gambia è tra i paesi più colpiti dalle inondazioni. Si riporta che “In Gambia, dall'inizio della stagione delle piogge, tempeste e inondazioni improvvise hanno ucciso 12 persone e ne hanno colpite 109.000. Le perdite di scorte alimentari sono state significative, mentre le piogge irregolari hanno influenzato l'agricoltura, richiedendo una maggiore preparazione correlata alla sicurezza alimentare. È necessario anche un sostegno per la riabilitazione delle principali infrastrutture critiche come scuole e ospedali.”. Lo stesso si evince dal rapporto West and Central Africa: Flooding Situation Overview (January - December 2021) - As of 10 March 2022, medesima fonte, pubblicato il 18.3.2022 su reliefweb (https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/west-and- central-africa-flooding-situation-overview-january) e dal rapporto di Gambia: Pt_5
Flooding Snapshot (As of 23 August 2022), pubblicato su reliefweb il 30.8.2022 (https://reliefweb.int/report/gambia/gambia-flooding-snapshot-23-august-2022), secondo cui “Le inondazioni flash del 30 e 31 luglio sono le peggiori ad aver colpito il Gambia in quasi mezzo secolo. Secondo il Dipartimento delle risorse idriche, ''la quantità di pioggia registrata durante questo pagina 9 di 11 periodo è stata di 276 mm all'aeroporto internazionale di Yundum''. Ulteriori inondazioni si sono Per_6 verificate il 5 e 6 agosto e sono previste ulteriori forti piog Gambia che nel bacino del fiume che si estende fino al Senegal. Le valutazioni in corso hanno identificato almeno 47.104 persone che sono state direttamente colpite. Le periferie degli insediamenti urbani sono state le più colpite, tuttavia i bisogni sono molto elevati anche nelle aree rurali. Sono stati segnalati 7 decessi con molte più vite a rischio. Finora, in tutto il paese sono state documentate un totale di 4.186 famiglie colpite. Le regioni più colpite sono il Consiglio municipale di con 1” (cfr. anche The Gambia 2022 Flood Situational Report Per_4
No (03) 6th - 16th August, 2022, The Gambia Red Cross, 27.8.22, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia-2022-flood-situational-report-no-03-6th-16th- august-2022). L'iniziale percorso d'integrazione, dimostrato dall'attività lavorativa regolare come bracciante agricolo avviata alla fine del 2022, è proseguito nel 2023, come dimostrato dal deposito del CU 2023, e nel 2024, come provato dalla comunicazione di assunzione inviata all'INPS, riguardante il rapporto di lavoro costituito dal 16.10.2024 al 30.11.2024 alle dipendenze della Agrinfante soc. cooperativa, nonché delle buste paga di ottobre e novembre 2024. Il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, poiché interromperebbe il suo concreto percorso d'integrazione, lacerando anche i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della pagina 10 di 11 cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”. Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli, nella camera di consiglio del 7.3.2025 IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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