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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo in data 02.01.2024, al n. 3 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 1096/2023 del Tribunale di Arezzo, emessa il 19.11.2023 e pubblicata il 21.11.2023, nell'ambito del procedimento n.
720/2021 R.G.; promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelita Cosentino ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Città di Castello (PG) Viale Sempione
n. 28, giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Controparte_1 C.F._3
Coresi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via N. Aggiunti n.
62, giusta procura in atti;
APPELLATA
all'udienza del 21/10/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. In data 15 marzo 2021, e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato loro, in data 8 marzo 2021, da
[...]
al fine di ottenere il pagamento delle somme a lei dovute a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia minore , a seguito della separazione da Per_1 Persona_2 figlio degli opponenti.
Gli opponenti eccepivano l'inidoneità del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, ritenuto riferibile esclusivamente al padre della minore e non ai nonni paterni;
contestavano altresì la natura controversa del diritto di credito azionato, in quanto oggetto di altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo (RG n. 584/2019).
In data in data 23 agosto 2021 la convenuta si costituiva in primo grado, deducendo di aver rinunciato all'atto di precetto, pur ribadendo di non aver mai rinunciato al credito sottostante. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti alle spese, oltre al riconoscimento di una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1096/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il 21 novembre 2023, riteneva cessata la materia del contendere e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 oltre accessori di legge, applicando il principio della soccombenza virtuale.
II. Con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2023, e Parte_1 [...]
proponevano appello avverso la citata sentenza, sulla base dei seguenti motivi: Parte_2 fuorvianza della motivazione in ordine all'oggetto del giudizio di opposizione;
omessa valutazione della tardiva costituzione della controparte;
erronea applicazione del principio della soccombenza virtuale;
mancata considerazione della rinuncia al precetto quale causa estintiva del procedimento.
Si costituiva in appello , eccependo preliminarmente la tardività Controparte_1 dell'impugnazione, in quanto la notifica della sentenza è avvenuta il 21 novembre 2023, mentre l'atto di citazione era stato notificato il 23 dicembre 2023, oltre il termine breve di impugnazione;
nel merito, l'appellata contestava integralmente i motivi di gravame.
Chiedeva pertanto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto dello stesso con conferma della sentenza impugnata.
III. All'udienza del 21.10.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, la causa era decisa mediante la pubblicazione della presente sentenza.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello è stato proposto tardivamente. Invero, la sentenza appellata risulta essere stata notificata ai sigg.ri e Parte_1
, presso il loro procuratore, in data 22.11.2023 (cfr. pec di accettazione Parte_2
e consegna allegate dagli stessi appellanti). Tuttavia, l'atto di citazione in appello è stato notificato al procuratore di soltanto in data 23.12.2023, dunque oltre Controparte_1 il termine di 30 giorni previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c.
La circostanza risulta comprovata dalla pec di avvenuta consegna della notificazione prodotta dalla parte appellata, nonché dalla mancata contestazione della stessa dagli appellanti.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi (vista la pronuncia in rito) di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da e , nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna le parti appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 21.10.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo in data 02.01.2024, al n. 3 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 1096/2023 del Tribunale di Arezzo, emessa il 19.11.2023 e pubblicata il 21.11.2023, nell'ambito del procedimento n.
720/2021 R.G.; promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelita Cosentino ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Città di Castello (PG) Viale Sempione
n. 28, giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Controparte_1 C.F._3
Coresi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via N. Aggiunti n.
62, giusta procura in atti;
APPELLATA
all'udienza del 21/10/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. In data 15 marzo 2021, e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato loro, in data 8 marzo 2021, da
[...]
al fine di ottenere il pagamento delle somme a lei dovute a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia minore , a seguito della separazione da Per_1 Persona_2 figlio degli opponenti.
Gli opponenti eccepivano l'inidoneità del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, ritenuto riferibile esclusivamente al padre della minore e non ai nonni paterni;
contestavano altresì la natura controversa del diritto di credito azionato, in quanto oggetto di altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo (RG n. 584/2019).
In data in data 23 agosto 2021 la convenuta si costituiva in primo grado, deducendo di aver rinunciato all'atto di precetto, pur ribadendo di non aver mai rinunciato al credito sottostante. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti alle spese, oltre al riconoscimento di una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1096/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il 21 novembre 2023, riteneva cessata la materia del contendere e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 oltre accessori di legge, applicando il principio della soccombenza virtuale.
II. Con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2023, e Parte_1 [...]
proponevano appello avverso la citata sentenza, sulla base dei seguenti motivi: Parte_2 fuorvianza della motivazione in ordine all'oggetto del giudizio di opposizione;
omessa valutazione della tardiva costituzione della controparte;
erronea applicazione del principio della soccombenza virtuale;
mancata considerazione della rinuncia al precetto quale causa estintiva del procedimento.
Si costituiva in appello , eccependo preliminarmente la tardività Controparte_1 dell'impugnazione, in quanto la notifica della sentenza è avvenuta il 21 novembre 2023, mentre l'atto di citazione era stato notificato il 23 dicembre 2023, oltre il termine breve di impugnazione;
nel merito, l'appellata contestava integralmente i motivi di gravame.
Chiedeva pertanto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto dello stesso con conferma della sentenza impugnata.
III. All'udienza del 21.10.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, la causa era decisa mediante la pubblicazione della presente sentenza.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello è stato proposto tardivamente. Invero, la sentenza appellata risulta essere stata notificata ai sigg.ri e Parte_1
, presso il loro procuratore, in data 22.11.2023 (cfr. pec di accettazione Parte_2
e consegna allegate dagli stessi appellanti). Tuttavia, l'atto di citazione in appello è stato notificato al procuratore di soltanto in data 23.12.2023, dunque oltre Controparte_1 il termine di 30 giorni previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c.
La circostanza risulta comprovata dalla pec di avvenuta consegna della notificazione prodotta dalla parte appellata, nonché dalla mancata contestazione della stessa dagli appellanti.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi (vista la pronuncia in rito) di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da e , nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna le parti appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 21.10.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani