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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 865/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 865/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VOLPE VALENTINA Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. MAROTTI LUIGI Controparte_1
Resistente
Controparte_2
Resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. presentava ricorso in data 22.10.2022 avverso e Parte_1 Controparte_3 al fine di accertare l'intervenuta prescrizione della Controparte_2 cartella di pagamento n. 06220210008604946000 relativa all'anno 2009 e notificata a mezzo pec in data
11.10.2022.
Parte ricorrente deduceva che l' per la provincia di Lucca gli aveva notificato, in Controparte_4 data 11 ottobre 2022, la cartella di pagamento di cui sopra, relativa a contributi previdenziali evasi maggiorati delle sanzioni di legge, per l'anno 2009 e che le somme rivendicate dall' , Controparte_4 per conto della , erano relative ad annualità molto risalenti nel tempo (2009), risultando estinti CP_2
i crediti per intervenuta prescrizione quinquennale, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9, legge
335/1995.
Concludeva chiedendo “1) nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per i motivi di cui in narrativa, della pretesa della cassa forense di cui alla cartella di pagamento n. 06220210008604946000 2) in
1 ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite”.
L' si costituiva eccependo, in primis, il difetto di legittimazione passiva Controparte_3 dell' in quanto mero soggetto autorizzato a ricevere il pagamento e non anche titolare del diritto di CP_5 credito. In secondo luogo, eccepiva che la prescrizione non sarebbe intervenuta poiché: la prescrizione era decennale e non quinquennale, essendo esclusi i contributi previdenziali di cui la è creditrice CP_2 dall'applicazione dell'art. 3, comma 9, legge 335/1995 secondo quanto stabilito dall'art. 66 della legge
247/2012; la prescrizione era stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in ragione della pandemia da covid 19, con l'art.68 del d.l. 18/2020, e “considerati i 541 giorni di sospensione Covid 19, non è quindi maturata alcuna estinzione per prescrizione dei crediti opposti. E' pacifico che, ove il termine sia scaduto nel periodo di sospensione, essendo rimasto il computo medio tempore sospeso, esso riprende a decorrere a far data dalla cessazione della sospensione. Ed analoga regola vale anche per l'ipotesi in cui la scadenza del termine si collochi dopo la fine della sospensione: in tal caso dovranno essere aggiunti i giorni medio tempore sospesi”.
Concludeva chiedendo “In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta nei confronti di tutte le domande ad ogni titolo presentate ex adverso volte alla CP_3 contestazione nell'an del credito, sia a titolo originario che per sua asserita prescrizione. Ed in ipotesi di accoglimento della domanda a tali titoli, condannare l'ente impositore Parte_2
a rilevare indenne dalle conseguenze del presente procedimento,
[...] Controparte_3 ivi comprese le spese di lite. Nel merito rigettare ogni domanda ex adverso in quanto infondata in punto di fatto ed in diritto. Con condanna di controparte soccombente alle spese di lite da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
La , stante la regolarità delle notifiche, non si costituiva Controparte_2
e rimaneva pertanto contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito di trattazione cartolare è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La questione che si pone è relativa all'intervenuta prescrizione del diritto di credito di
[...]
nei confronti del sig. fatto tramite l'Agenzia dell'Entrate – Parte_3 Parte_1
Riscossione, con cartella di pagamento n. 06220210008604946000 relativa all'anno 2009 e notificata a mezzo pec in data 11.10.2022 per una somma pari a Euro 354,20.
In relazione al termine quinquennale di prescrizione per i contributi oggetto della presente controversia, come espressamente previsto dall'art. 66 della legge n. 247/2022 “La disciplina in materia di prescrizione
2 dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Pertanto il termine di Controparte_2 prescrizione è quello ordinario decennale.
Il credito derivante da contributi previdenziali non adempiuti dal sig. per l'anno 2009, emersi Parte_1 dalla dichiarazione dallo stesso presentata entro il termine del 31.10.2010, è stato notificato allo stesso con cartella di pagamento di cui sopra in data 11.10.2022.
Il credito si sarebbe prescritto in data 31.10.2020; tuttavia nel corso dell'anno 2020 accadeva la pandemia da Covid 19 e, di conseguenza, con l'art. 67 del d.l. 18/2020 venivano “sospesi i termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” che, con successive modificazioni, venivano estesi fino al 31 agosto 2021. Alla luce dei dati temporali di cui sopra, la prescrizione - che come detto sarebbe dovuta intervenire il 31.10.2020 – veniva sospesa dal 08.03.2020 sino al 31.08.2021, per poi riprendere il proprio decorso a partire dal 01.09.2021 rimanendo da decorrere il termine dal 08.03.2020 al 31.10.2020 per un totale di 237 giorni a partire dal 01.09.2021.
Tenuto conto di quanto sopra, considerato che sino alla data del 26.04.2022 non interveniva alcun valido atto interruttivo, il credito oggetto della presente controversia risulta prescritto.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza;
le stesse vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti, atteso che su gravava comunque l'onere di notificare Controparte_3 correttamente entro i termini la cartella di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 06220210008604946000;
- Condanna altresì le parti resistenti in solido tra loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 648,70 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 29 marzo 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
3 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 865/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VOLPE VALENTINA Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. MAROTTI LUIGI Controparte_1
Resistente
Controparte_2
Resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. presentava ricorso in data 22.10.2022 avverso e Parte_1 Controparte_3 al fine di accertare l'intervenuta prescrizione della Controparte_2 cartella di pagamento n. 06220210008604946000 relativa all'anno 2009 e notificata a mezzo pec in data
11.10.2022.
Parte ricorrente deduceva che l' per la provincia di Lucca gli aveva notificato, in Controparte_4 data 11 ottobre 2022, la cartella di pagamento di cui sopra, relativa a contributi previdenziali evasi maggiorati delle sanzioni di legge, per l'anno 2009 e che le somme rivendicate dall' , Controparte_4 per conto della , erano relative ad annualità molto risalenti nel tempo (2009), risultando estinti CP_2
i crediti per intervenuta prescrizione quinquennale, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9, legge
335/1995.
Concludeva chiedendo “1) nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per i motivi di cui in narrativa, della pretesa della cassa forense di cui alla cartella di pagamento n. 06220210008604946000 2) in
1 ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite”.
L' si costituiva eccependo, in primis, il difetto di legittimazione passiva Controparte_3 dell' in quanto mero soggetto autorizzato a ricevere il pagamento e non anche titolare del diritto di CP_5 credito. In secondo luogo, eccepiva che la prescrizione non sarebbe intervenuta poiché: la prescrizione era decennale e non quinquennale, essendo esclusi i contributi previdenziali di cui la è creditrice CP_2 dall'applicazione dell'art. 3, comma 9, legge 335/1995 secondo quanto stabilito dall'art. 66 della legge
247/2012; la prescrizione era stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in ragione della pandemia da covid 19, con l'art.68 del d.l. 18/2020, e “considerati i 541 giorni di sospensione Covid 19, non è quindi maturata alcuna estinzione per prescrizione dei crediti opposti. E' pacifico che, ove il termine sia scaduto nel periodo di sospensione, essendo rimasto il computo medio tempore sospeso, esso riprende a decorrere a far data dalla cessazione della sospensione. Ed analoga regola vale anche per l'ipotesi in cui la scadenza del termine si collochi dopo la fine della sospensione: in tal caso dovranno essere aggiunti i giorni medio tempore sospesi”.
Concludeva chiedendo “In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta nei confronti di tutte le domande ad ogni titolo presentate ex adverso volte alla CP_3 contestazione nell'an del credito, sia a titolo originario che per sua asserita prescrizione. Ed in ipotesi di accoglimento della domanda a tali titoli, condannare l'ente impositore Parte_2
a rilevare indenne dalle conseguenze del presente procedimento,
[...] Controparte_3 ivi comprese le spese di lite. Nel merito rigettare ogni domanda ex adverso in quanto infondata in punto di fatto ed in diritto. Con condanna di controparte soccombente alle spese di lite da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
La , stante la regolarità delle notifiche, non si costituiva Controparte_2
e rimaneva pertanto contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito di trattazione cartolare è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La questione che si pone è relativa all'intervenuta prescrizione del diritto di credito di
[...]
nei confronti del sig. fatto tramite l'Agenzia dell'Entrate – Parte_3 Parte_1
Riscossione, con cartella di pagamento n. 06220210008604946000 relativa all'anno 2009 e notificata a mezzo pec in data 11.10.2022 per una somma pari a Euro 354,20.
In relazione al termine quinquennale di prescrizione per i contributi oggetto della presente controversia, come espressamente previsto dall'art. 66 della legge n. 247/2022 “La disciplina in materia di prescrizione
2 dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Pertanto il termine di Controparte_2 prescrizione è quello ordinario decennale.
Il credito derivante da contributi previdenziali non adempiuti dal sig. per l'anno 2009, emersi Parte_1 dalla dichiarazione dallo stesso presentata entro il termine del 31.10.2010, è stato notificato allo stesso con cartella di pagamento di cui sopra in data 11.10.2022.
Il credito si sarebbe prescritto in data 31.10.2020; tuttavia nel corso dell'anno 2020 accadeva la pandemia da Covid 19 e, di conseguenza, con l'art. 67 del d.l. 18/2020 venivano “sospesi i termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” che, con successive modificazioni, venivano estesi fino al 31 agosto 2021. Alla luce dei dati temporali di cui sopra, la prescrizione - che come detto sarebbe dovuta intervenire il 31.10.2020 – veniva sospesa dal 08.03.2020 sino al 31.08.2021, per poi riprendere il proprio decorso a partire dal 01.09.2021 rimanendo da decorrere il termine dal 08.03.2020 al 31.10.2020 per un totale di 237 giorni a partire dal 01.09.2021.
Tenuto conto di quanto sopra, considerato che sino alla data del 26.04.2022 non interveniva alcun valido atto interruttivo, il credito oggetto della presente controversia risulta prescritto.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza;
le stesse vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti, atteso che su gravava comunque l'onere di notificare Controparte_3 correttamente entro i termini la cartella di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 06220210008604946000;
- Condanna altresì le parti resistenti in solido tra loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 648,70 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 29 marzo 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
3 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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