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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2121/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
CO TT Presidente
LA ON Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2121/2023 promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA 40 20122 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. CATTANEO PAOLA AUGUSTA ADELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
Impugnante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA SERBELLONI, 7/9 20064 GORGONZOLA presso lo studio dell'avv. ZURLO
AR UC, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
Resistente
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così ritenere e giudicare:
pagina 1 di 20 i - nullità del lodo per violazione dell'art. 829 co 1 n. 11 cpc – motivazione contraddittoria per avere pronunciato la condanna di al pagamento della somma di € 152.509,91 (+ 36.014,00 già Parte_1 trattenuti dal condominio) (e quindi in totale 188.523,91 non espressamente riportati nel dispositivo) richiamando in motivazione l'obbligo di buona fede nell'esecuzione e inoltre richiamando le norme sulle agevolazioni fiscali nella realizzazione dei lavori da eseguirsi, ma senza indicarne le conseguenze sulla pronuncia di condanna rendendola così contradditoria e ineseguibile.
ii - nullità del lodo per violazione dell'art. 829 co 1 n. 11 cpc – motivazione contraddittoria per avere gli arbitri travisato le prove ritenendo sussistente una contestazione dell'opera in realtà mai avvenuta con riferimento specifico al tetto pag. 36 37 e quindi rigettando l'eccezione di prescrizione;
perché dalle motivazioni del lodo emerge una confusione tra le vicende che hanno ad oggetto le questioni decise nel secondo lodo non definitivo (i vizi e difetti dei parapetti) e quelle che riguardano il tetto e i rispettivi comportamenti di accettazione o meno dell'opera; perché il lodo confonde le contestazioni che sono sempre state esclusivamente limitate ai parapetti con quelle riguardanti il tetto che non ci sono mai state giungendo per tale via a negare la decadenza del condomino dalla denuncia dei vizi.
iii - nullità del lodo per violazione dell'art. 829 co 1 n. 9 cpc per non avere rispettato i principi del contraddittorio per avere il collegio, nonostante al procedimento fossero state applicate per accordo tra le parti le norme del codice di rito, consentito l'introduzione di un nuovo thema decidendum da parte del nonostante fossero spirati i termini per l'introduzione di domande nuove CP_1 iv - nullità del lodo per violazione dell'art. 829 co 1 n. 4 cpc per aver pronunciato oltre i limiti della convenzione arbitrale v - nullità del lodo per violazione dell'art. 829 co 1 n. 9 cpc per non avere rispettato i principi del contraddittorio per aver fondato il proprio giudizio su una ctu nulla perché inquinata dall'intervento di un terzo (tecnico di Brianza plastica) mai accettata ed anzi esplicitamente osteggiata da parte attrice.
Per l'effetto e in riforma
DICHIARARE l'inammissibilità della domanda proposta dal in data 18.09.2020 e meglio CP_1 precisata nelle memorie 13.4.21 e 20.4.21 in quanto tardiva ed estranea al thema decidendum
RESPINGERE tutte le domande del riferite alla copertura del tetto Controparte_2 dell'edificio, perché inammissibili, improponibili, infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti pagina 2 di 20 RESPINGERE tutte le altre domande del perché parimenti infondate in Controparte_2 fatto e in diritto
In subordine
DISPORRE la rinnovazione della CTU disposta con ordinanza 26.04.21 perché affetta da nullità come esposto in atti e perché comunque incompleta, nominando altro tecnico competente in materia.
RESPINGERE ogni richiesta istruttoria avversa, e ove ammesse si chiede di essere autorizzati alla prova contraria, E RESPINGERE tutte le domande del – Controparte_2 CP_2 dichiara di NON accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, tardive e Parte_1 improcedibili.
Con vittoria per tutte le fasi dell'arbitrato di spese e compensi legali, compensi degli arbitri, dei Ctu e
Ctp, oltre oneri di legge.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria domanda, deduzione, eccezione, istanza ed emessa ogni occorrenda pronuncia, statuizione e declaratoria del caso,
(I) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
i. RIGETTARE integralmente l'impugnazione proposta da contro il lodo arbitrale reso Parte_1 tra le parti il 16.01.2023 e sottoscritto in pari data, dal Collegio composto dagli avv.ti Marco Terenghi
(Presidente), Roberto Mattioni e Giulio Di Matteo (co-arbitri), per tutte le ragioni di inammissibilità ed infondatezza illustrate in atti, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del presente giudizio di impugnazione in vittoria del Condominio NA IN di OD (MI);
ii. RIGETTARE tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni illustrate in atti;
iii. CONFERMARE il lodo arbitrale reso tra le parti il 16.01.2023 e sottoscritto in pari data, dal
Collegio composto dagli avv.ti Marco Terenghi (Presidente), Roberto Mattioni e Giulio Di Matteo (co- arbitri), e le statuizioni in esso contenute, per tutte le ragioni illustrate in atti, adottando ogni conseguente statuizione a tutela del di OD (MI). Controparte_2
(II) IN VIA SUBORDINATA, NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI IN CUI FOSSERO
RIGETTATE LE SUPERIORI CONCLUSIONI:
(A) NEL MERITO ED ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE
pagina 3 di 20 ACCERTATA E DICHIARATA l'errata esecuzione da parte dell'attrice in persona del Parte_1 proprio legale rappresentante pro tempore, delle opere di cui all'appalto per cui è causa con specifico riferimento a tutte quelle inerenti alla copertura del tetto dell'edificio in cui insta il
[...]
a fronte dei vizi e difetti denunciati dal convenuto: CP_2 CP_1 iv. DICHIARARE che il costo complessivo di tutti gli interventi necessari per l'eliminazione dei suddetti vizi e difetti e per il ripristino a regola d'arte della copertura del tetto in cui insta il ammonta alla somma complessiva di € 188.523,91 (compresa iva e cassa Controparte_2 di previdenza), ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
v. AUTORIZZARE il convenuto a trattenere definitivamente la somma di € 32.740,00 al CP_1 netto di iva (pari ad € 36.014,00 iva inclusa), onde imputarla quale “acconto” della somma determinata come alla precedente lettera iv.;
E PER L'EFFETTO vi. NNRE, anche ex art. 1669 c.c., l'attrice in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del convenuto NA IN di CP_1
OD (MI), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, della somma di
€ 152.509,91 (compresa iva), quale differenza tra l'importo di € 188.523,91 di cui al superiore punto iv. rispetto al successivo punto v., ovvero di quella somma che risulterà quale differenza tra quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per quanto riportato al superiore punto iv., rispetto al successivo punto v.; il tutto oltre rivalutazione monetaria sulla somma di € 152.509,91 iva inclusa, dal 20.05.2022 alla data di deposito dell'emananda sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di deposito dell'emananda sentenza al saldo, ovvero il tutto oltre rivalutazione monetaria sulla somma che risulterà quale differenza tra quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per quanto riportato al superiore punto iv., rispetto al successivo punto v., dal dovuto alla data di deposito dell'emananda sentenza ed oltre interessi legali su detta somma rivalutata dalla data di deposito dell'emananda sentenza al saldo.
(B) IN VIA ISTRUTTORIA
-Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1)Vero che in data 24.07.2020, nel sottotetto del condominio di OD (MI),
[...]
ang. Via IN 12, affluiva acqua piovana? Parte_2
pagina 4 di 20 2)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 nel sottotetto del condominio di OD
(MI), S.S. NA Superiore 183 ang. Via IN 12 percolava acqua dai camini lungo i tubi di esalazione?
3)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 nel sottotetto del condominio di OD
(MI), ang. Via IN 12, fluiva acqua dal perimetro dello stesso locale, in Parte_2 prossimità della gronda, verso l'interno?
4)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 lo stato dei luoghi del sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. NA Superiore 183 ang. Via IN 12 si presentava come da fotografie che si rammostrano (DOC08_FASCICOLO_Documenti_58_ All2_ fotografie -da pagina due a pagina sei-)?
5)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 lo stato dei luoghi del sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. NA Superiore 183 ang. Via IN 12 si presentava come da filmato che si rammostra (DOC08_FASCICOLO_Documenti_58_ All.3) _filmato _ piacentini)?
6)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 nel sottotetto del condominio di OD
(MI), ang. Via IN 12 si vedeva la luce dell'ambiente esterno Parte_2 attraverso le forometrie degli sbocchi nei comignoli dei tubi di esalazione?
7)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 nel sottotetto del condominio di OD
(MI), ang. Via IN 12 si vedeva la luce dell'ambiente esterno Parte_2 Parte_2 attraverso il perimetro dello stesso locale in prossimità della gronda?
8)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 percolava acqua negli appartamenti di proprietà (dalla cappa della cucina e dai lampadari), (dai lampadari), Pt_3 Tes_1 Tes_2
(dai caloriferi, dallo scaldabagno e dal soffitto), (dal soffitto) e (dal Tes_3 Testimone_4 soffitto), ubicati nel condominio di OD (MI), 183 ang. Via IN, Parte_2 come da fotografie e filmati che si rammostrano
(DOC08_FASCICOLO_Documenti_58_All2_fotografie -intero- e
DOC08_FASCICOLO_Documenti_58_ All3 -intero-)?
9)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 era la prima volta che l'impresa
[...] veniva chiamata dall'amministratore del Condominio di OD Parte_4
(MI), S.S. NA Superiore 183 ang. Via IN, per effettuare le operazioni di aspirazione dell'acqua nel locale sottotetto?
pagina 5 di 20 10)Vero che in data 12.08.2020 la società nella persona del geometra Parte_1 [...]
, effettuava un sopralluogo presso il locale sottotetto e sulla copertura del tetto del CP_3 condominio di OD (MI), ang. Via IN 12? Parte_2
11)Vero che durante il sopralluogo del 12.08.2020, effettuato dalla società nella Parte_1 persona del geometra presso il locale sottotetto e sulla copertura del tetto del Controparte_3 condominio di OD (MI), S.S. NA Superiore 183 ang. Via IN 12, lo stato dei luoghi si presentava come da fotografie che si rammostrano
(DOC08_FASCICOLO_Documenti_58_All2_fotografie -da pagina uno a pagina sei-) e come da filmato che si rammostra (DOC08_FASCICOLO_Documenti_58_ All.3_filmato_ piacentini)?
12)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 nel sottotetto del condominio di OD
(MI), S.S. NA Superiore 177 ang. Via Roma 25 affluiva acqua piovana?
13)Vero che nel 1998 nel condominio di OD (MI), Superiore 177 ang. Via Roma Parte_2
25, venivano eseguiti interventi di rifacimento della copertura del tetto comportanti il posizionamento di pannelli isolanti isotec ed il rialzo di gronda?
14)Vero che in seguito all'allagamento nel sottotetto del condominio di OD (MI), Pt_2 [...]
ang. Via IN 12 ed alle infiltrazioni agli appartamenti sottostanti, avvenuti il Parte_2
24.07.2020, l'ing. svolgeva verifiche tecniche sulla copertura del tetto del Condominio Persona_1 di OD (MI)? CP_1
15)Vero che all'esito delle verifiche sulla copertura del tetto del di Controparte_1
OD (MI), eseguite in seguito all'allagamento del 24.07.2020, l'ing. redigeva la Persona_1 relazione che si rammostra e che viene confermata nel contenuto
(DOC08_FASCICOLO_Documenti_59)?
16)Vero che in seguito all'allagamento nel sottotetto del condominio di OD (MI), Pt_2 [...]
ang. Via IN 12 ed alle infiltrazioni agli appartamenti sottostanti, avvenuti il Parte_2
24.07.2020, l'arch. svolgeva verifiche tecniche sulla copertura del tetto del Testimone_5 [...]
e del I)? Controparte_4 Controparte_5
17)Vero che all'esito delle verifiche tecniche sulla copertura del tetto del Controparte_1 di OD (MI) e del di OD (MI), eseguite in seguito Controparte_5 all'allagamento nel sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. 183 ang. Via Parte_2
IN 12 ed alle infiltrazioni agli appartamenti sottostanti, avvenuti il 24.07.2020, l'arch. Tes_5
pagina 6 di 20 redigeva la relazione che si rammostra e che viene confermata nel contenuto Tes_5
(DOC08_FASCICOLO_Documenti_63)?
18)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD, in data 16.09.2021, nel sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. Superiore 183 ang. Via IN 12 affluiva CP_2 acqua piovana?
19)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, nel sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. Superiore 183 ang. Via IN 12 CP_2 percolava acqua dai camini lungo i tubi di esalazione?
20)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, nel sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. Superiore 183 ang. Via IN 12 fluiva CP_2 acqua dal perimetro dello stesso locale, in prossimità della gronda, verso l'interno?
21)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, lo stato dei luoghi del sottotetto del condominio di OD (MI), 183 ang. Via Parte_2
IN 12 si presentava come da fotografie che si rammostrano
(DOC08_FASCICOLO_Documenti_65)?
22)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, nel sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. NA Superiore 183 ang. Via IN 12 si vedeva la luce dell'ambiente esterno attraverso le forometrie degli sbocchi nei comignoli dei tubi di esalazione?
23)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, nel sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. NA Superiore 183 ang. Via IN 12 si vedeva la luce dell'ambiente esterno attraverso il perimetro dello stesso locale in prossimità della gronda?
24)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, percolava acqua nell'appartamento di proprietà (dal soffitto del soggiorno e dallo scaldabagno nel Tes_2 cavedio della cucina) ubicato nel condominio di OD (MI), S.S. ang. Via CP_2 Parte_2
IN, come da fotografie e filmato che si rammostrano (DOC08_FASCICOLO_Documenti_66_67)?
25)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, percolava acqua nell'appartamento di proprietà (dal soffitto del soggiorno) ubicato nel condominio di Tes_3
OD (MI), 183 ang. Via IN, come da fotografia che si rammostra Parte_2
(DOC08_FASCICOLO_Documenti_68)?
pagina 7 di 20 26)Vero che in data 01.10.2021 la società nelle persone del geometra e Parte_1 Persona_2 del geometra effettuava un sopralluogo presso il locale sottotetto del condominio di Controparte_3
OD (MI), 183 ang. Via IN 12? Parte_2
27)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, nel sottotetto del condominio di OD (MI), 177 ang. Via Roma 25 affluiva Parte_2 acqua piovana?
28)Vero che nel 1998 nel condominio di OD (MI), S.S. NA Superiore 177 ang. Via Roma
25, venivano eseguiti interventi di rifacimento della copertura del tetto comportanti il posizionamento di pannelli isolanti isotec ed il rialzo di gronda?
29)Vero che, in seguito all'allagamento nel sottotetto del condominio di OD (MI), Pt_2 [...]
ang. Via IN 12 ed alle infiltrazioni agli appartamenti sottostanti, avvenuti il Parte_2
16.09.2021, l'arch. svolgeva verifiche tecniche sulla copertura del tetto del Condominio Testimone_5
OD (MI)? Controparte_1
30)Vero che all'esito delle verifiche sulla copertura del tetto del di Controparte_1
OD (MI), eseguite in seguito all'allagamento nel sottotetto ed alle infiltrazioni agli appartamenti sottostanti del 16.09.2021, l'arch. redigeva la relazione che si rammostra Testimone_5
e che viene confermata nel contenuto (DOC08_FASCICOLO_Documenti_72)?
Si indicano a testi: (sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13); (sui Testimone_6 Parte_4 capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12); (sui capitoli 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, CP_6
27); (sui capitoli 10, 11, 26); (sui capitoli 12, 13, 27, 28); Controparte_3 Testimone_7 Per_1
(sui capitoli 14, 15); (sui capitoli 16, 17, 21, 22, 23, 26, 29, 30);
[...] Testimone_5 [...]
(sui capitoli 18, 19, 20, 24, 25). Controparte_7
-Sia disposta consulenza tecnica d'ufficio, affinché, esaminati gli atti ed i documenti relativi all'appalto per cui è causa, esperita ogni opportuna indagine, valutata la documentazione contrattuale con i relativi allegati ed integrazioni e comunque tutta quella versata in atti, sia accertata la mancata corretta esecuzione, anche con riferimento alla regola dell'arte, degli interventi e/o dei lavori afferenti al rifacimento delle coperture del tetto, ed a quanto ad essi annesso e connesso;
quindi, alla luce degli allagamenti ed infiltrazioni d'acqua lamentati dal di OD (MI), e Controparte_2 riscontrata la presenza dei vizi e dei difetti da questo contestati, ne siano accertate le relative cause, vengano indicate le opere necessarie per la loro completa eliminazione, e le attività e le modalità necessarie per il raggiungimento di detto scopo, anche avuto riguardo alle vigenti norme di legge in pagina 8 di 20 materia, con la quantificazione, in tutti i casi, dei relativi costi, e ancora, sia determinata l'entità dei conseguenti danni.
(C)IN OGNI CA
NNRE la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento di tutte le spese e dei compensi legali, di cui si chiede la liquidazione, relativi a tutte le fasi dell'arbitrato e al presente giudizio, nonché a rifondere al convenuto tutte le spese, CP_1 compresi i compensi legali, maggiorati del rimborso forfetario, di IVA, e di CPA, quelli a favore degli
Arbitri, le spese dei CTU e dei CTP, che il convenuto ha sostenuto e/o sosterrà per effetto CP_1
e/o in conseguenza del procedimento arbitrale e del presente giudizio, e così, quanto alle spese già sostenute dal a favore degli Arbitri, dei CTU e dei CTP, a rifondere al la CP_1 CP_1 somma di € 41.921,67 - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali - che, non contestata né contestabile, si precisa come segue:
€ 22.734,01 per i compensi pagati al Collegio Arbitrale (DOC20a, 20b, 20c; DOC21a, 21b, 21c)
€ 1.825,42 per i compensi del CTU geom. (DOC22a) Persona_3
€ 5.764,50 per i compensi del CTP p.i. (DOC23a) Persona_4
€ 11.597,74 per i compensi del CTP arch. (DOC23b) Testimone_5
Con ogni più ampia riserva nel merito ed istruttoria e comunque con riserva di ulteriormente dedurre, instare, produrre, capitolare, indicare testi e richiedere ulteriori C.T.U., formulando opposizione alle avverse istanze, anche di prova diretta e/o contraria, e sull'ammissione dei capitoli di prova che controparte dovesse formulare e chiedendo, nel caso in cui gli stessi fossero invece ammessi, in tutto o in parte, l'ammissione della prova contraria sui medesimi capitoli, con i succitati testi.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Collegio Arbitrale costituito ad iniziativa di (da qui anche solo o Parte_1 Parte_1
l'Appaltatrice o l'impugnante) per ottenere il pagamento dal Condominio NA IN di
OD (da qui anche solo il Condominio o il committente o il resistente) del corrispettivo di un contratto di appalto stipulato fra le parti il 4.5.2016, ha definito un articolato giudizio, nel quale i contendenti hanno sollevato plurime eccezioni e svolto domande reciproche, mediante la pronuncia di due lodi non definitivi nel 2019 e nel 2021 e di un lodo definitivo emesso il 16.1.2023.
Il Collegio Arbitrale, in sintesi, con il lodo definitivo emesso il 16.1.2023, deliberato all'unanimità:
pagina 9 di 20 -ha ribadito che la decisione del procedimento arbitrale doveva aver luogo secondo diritto e non secondo equità (come già indicato nel primo lodo non definitivo del 18.1.2019)
-ha ritenuto che il richiamo alle norme di diritto riguardasse il diritto sostanziale e non il diritto processuale, ferma, in ogni caso, la garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa
-pur ritenendo la decisione assorbita nel secondo lodo non definitivo, ha riaffermato, quindi,
l'ammissibilità (già dichiarata con il lodo non definitivo del 2.4.2021) della domanda nuova introdotta dal in corso di giudizio (nella consapevolezza che sarebbe stata inammissibile, in quanto CP_1
Contr mutatio libelli, in un giudizio davanti alla ), domanda nuova relativa alla non corretta esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto condominiale
-ha respinto l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, sollevata dall'appaltatrice, escludendo che fosse stata acquisita la prova di una accettazione tacita delle opere da parte del , sia in CP_1 generale che con specifico riferimento al rifacimento del tetto, affetto da vizi occulti, e ritenendo che la denuncia del fosse tempestiva rispetto alla scoperta dei vizi CP_1
-ha respinto l'eccezione di nullità della ctu, sollevata dall'appaltatrice, escludendo che il ctu:
--avesse esaminato fatti non dedotti
--avesse consultato un esperto terzo senza il consenso delle parti
--avesse formulato il proprio giudizio sulla base di informazioni ricevute dal terzo e non conosciute dai consulenti di parte
--avesse acquisito un documento (manuale di posa dei pannelli) senza esservi autorizzato
--non avesse competenze tecniche necessarie per espletare l'incarico
-ha ritenuto che fra le parti fosse intervenuto un accordo modificativo dell'appalto, avente ad oggetto un intervento sul tetto destinato a garantire la finalità di copertura e la complessiva salvaguardia dell'edificio da eventi atmosferici
-ha ritenuto che non vi fosse prova in concreto di approvazione da parte della direzione lavori del peraltro inidonea, anche ove provata, ad esonerare da responsabilità l'appaltatore che non CP_1 fosse, come non era stata nel caso di specie, nudus minister, eterodiretto dal committente Parte_1
-ha ritenuto che gli eventi atmosferici che avevano causato allagamenti non fossero riconducibili a caso fortuito o forza maggiore
-ha ritenuto la posa dei pannelli isolanti non correttamente eseguita dall'Appaltatrice
-ha ritenuto che la causa degli allagamenti non fosse il malfunzionamento della rete urbana di drenaggio ma il mancato esatto adempimento degli obblighi dell'Appaltatrice
pagina 10 di 20 -ha, quindi, respinto la domanda di adempimento formulata dall'Appaltatrice, accogliendo, invece, la domanda del di condanna dell'Appaltatrice al pagamento della somma necessaria per CP_1 porre rimedio ai vizi accertati
-ha determinato tale somma, riducendo l'importo complessivo indicato dal ctu (215.000,00 comprensivo di IVA), mediante l'esclusione di euro 8.479,33, indicati dal ctu per “imprevisti”
-ha ulteriormente ridotto, rispetto al computo effettuato dal ctu, il costo di nolo del ponteggio, ritenendo che le modifiche normative intervenute nelle more sul c.d. superbonus 110 % potessero avere un impatto in diminuzione sui prezzi
-ha tenuto conto di quanto già trattenuto dall'appaltatrice, da scomputare secondo dati omogenei
-ha ridotto i compensi professionali in proporzione al ridotto importo dei lavori
-ha considerato altri costi indicati dal ctu ed ha, infine, determinato in euro 152.509,91 (compresa IVA) oltre rivalutazione dal 20.5.2022 la somma residua che doveva versare al Parte_1 CP_9
[...
escluso la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del CP_1
-ha precisato in motivazione che il principio di buona fede a carico dei contraenti vale anche nella fase di esecuzione delle decisioni arbitrali “e ciò anche in relazione alla possibile operatività di effetti favorevoli derivanti dalla fruizione di eventuali agevolazioni fiscali nella realizzazione dei lavori da eseguirsi”
-ha regolato le spese legali, ricordando che con il primo lodo non definitivo era stata respinta l'eccezione di invalidità della clausola arbitrale sollevata dal , con il secondo lodo non CP_1 definitivo era stata accolta parzialmente la domanda di adempimento proposta dall'appaltatrice e rilevando che con il lodo definitivo veniva accolta la domanda risarcitoria del ed ha, CP_1 quindi, ritenuto che sussistesse soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione integrale
-ha posto le spese di ctu a carico dell'appaltatrice e le spese di arbitrato a carico di entrambe le parti, in misura eguale.
Il lodo definitivo (e non anche i due lodi non definitivi, v. epigrafe dell'atto di impugnazione) è stato impugnato davanti a questa Corte da sulla base di cinque motivi. Parte_1
Il si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 11 di 20 Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'impugnazione del lodo non possa essere accolta.
Sui singoli motivi di impugnazione, come di seguito rubricati e sintetizzati, va, infatti, osservato quanto segue.
I MOTIVO: NULLITÀ DEL LODO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 829 co 1 n. 11 – MOTIVAZIONE
CONTRADDITTORIA PER AVERE PRONUNCIATO LA NN DI AL Parte_1
PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 152.509,91 (+ 36.014,00 GIÀ TRATTENUTI DAL
CONDOMINIO) (E QUINDI IN TOTALE 188.523,91 NON ESPRESSAMENTE RIPORTATI NEL
DISPOSITIVO) RICHIAMANDO IN MOTIVAZIONE L'OBBLIGO DI CP_10
NELL'ESECUZIONE E INOLTRE RICHIAMANDO LE NORME SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI
NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI, MA SENZA INDICARNE LE
CONSEGUENZE SULLA PRONUNCIA DI NN CONTRADDITORIA Controparte_11
E INESEGUIBILE. ritiene, in sintesi, che il lodo sia affetto da contraddittorietà che lo renderebbe ineseguibile Parte_1 poiché, a fronte del richiamo in motivazione alla buona fede in fase di esecuzione, non specifica in quale modo tale richiamo (che l'impugnante ritiene si riferisca al bonus fiscale che consente di ottenere il risparmio del 50% del costo dei lavori) si rifletta concretamente sull'importo dovuto e come CP_12 possa giovarsi di eventuali riduzioni.
Ritiene la Corte che la doglianza sia estranea all'ipotesi prevista dall'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c., secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza.
La contraddittorietà di cui all'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c., infatti, “…va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale…” (Cass. 291/21; id.
2747/21).
È pur vero che nel lodo qui impugnato non viene esplicitato in quale modo la parte obbligata potrebbe far valere il mancato rispetto della buona fede dell'avversario in fase di esecuzione, ma ciò non evidenzia una contraddizione tra motivazione e dispositivo, contraddizione che, nonostante pagina 12 di 20 l'impugnante vi insista anche in comparsa conclusionale, in realtà non sussiste, posto che i calcoli effettuati in motivazione corrispondono all'importo indicato in dispositivo.
Né tale omissione rende la motivazione incomprensibile.
Gli Arbitri, infatti, così come hanno ritenuto di ridurre l'importo che il ctu aveva stimato per l'esecuzione delle opere, tenendo conto di una modifica normativa, intervenuta nelle more del giudizio arbitrale e che, a loro avviso, avrebbe inciso in diminuzione sui costi (e di ciò, ovviamente, Parte_1 non si duole), hanno ipotizzato che il potesse beneficiare, in fase di esecuzione, del bonus CP_1 fiscale, di cui, però, nell'incertezza sul riassetto normativo, non era possibile valutare l'an e il quantum, sicchè hanno inserito, come obiter dictum, il richiamo alla buona fede quale invito ad un comportamento corretto.
Tale invito non ha, tuttavia, incidenza immediata sull'esecuzione del lodo, anche perché, come condivisibilmente osserva il nella memoria di replica, “Il collocamento della frase nelle CP_1 cinque righe finali del paragrafo dedicato a tale determinazione ed il tenore letterale utilizzato dal
Collegio nell' “incipit” (“Il Collegio ricorda alle parti…”) non lasciano alcun dubbio sulla funzione di mero richiamo dell'espressione in parola e sulla sua estraneità dalle ragioni di fatto e di diritto che fondano la decisione”.
II MOTIVO NULLITÀ DEL LODO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 829 co 1 n. 11 – MOTIVAZIONE
CONTRADDITTORIA PER AVERE GLI ARBITRI TRAVISATO LE PROVE RITENENDO
SUSSISTENTE UNA CONTESTAZIONE DELL'OPERA IN REALTÀ MAI AVVENUTA CON
RIFERIMENTO SPECIFICO AL TETTO PAG. 36 37 E QUINDI RIGETTANDO L'ECCEZIONE DI
PRESCRIZIONE
DALLE MOTIVAZIONI DEL LODO EMERGE UNA CONFUSIONE TRA LE VICENDE CHE HANNO
AD OGGETTO LE QUESTIONI DECISE NEL SECONDO LODO NON DEFINITIVO (I VIZI E
DIFETTI DEI PARAPETTI) E QUELLE CHE RIGUARDANO IL TETTO E I RISPETTIVI
COMPORTAMENTI DI ACCETTAZIONE O MENO DELL'OPERA.
IL LODO CONFONDE LE CONTESTAZIONI CHE SONO SEMPRE STATE ESCLUSIVAMENTE
LIMITATE AI PARAPETTI CON QUELLE RIGUARDANTI IL TETTO CHE NON CI SONO MAI
STATE GIUNGENDO PER TALE VIA A NEGARE LA DECADENZA DEL CONDOMINO DALLA
DENUNCIA DEI VIZI.
pagina 13 di 20 Ritiene la Corte che neppure tale motivo possa essere accolto.
Come si può desumere dalla stessa rubrica e dalla sintesi del motivo che ne fa l'impugnante, la doglianza è volta ad ottenere una inammissibile valutazione, in fase rescindente, del materiale probatorio raccolto, per pervenire ad una decisione diversa da quella degli Arbitri in punto decadenza dalla denuncia dei vizi.
L'impugnante, con tale motivo, non denuncia, infatti, una pretesa contraddizione tra motivazione e dispositivo o una motivazione carente, bensì censura la valutazione dei documenti in atti, che, secondo gli Arbitri, non provano un'accettazione tacita dell'opera (e quindi non implicano decadenza dalla denuncia dei vizi), mentre secondo l'impugnante evidenziano doglianze esclusivamente riferite ai parapetti e non anche al tetto, e, quindi, proverebbero un'accettazione delle parti dell'opera diverse dai parapetti.
Una tale valutazione da parte della Corte sarebbe possibile, tuttavia, solo in fase rescissoria, dopo l'annullamento del lodo per vizi accertati nella fase rescindente.
Va ricordato, infatti, che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, poiché ammessa solo per determinati vizi in procedendo e per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui alla norma citata.
L'impugnazione per nullità non dà luogo, pertanto, ad un giudizio di appello che autorizzi in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente soltanto, in una prima fase, il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertare se sussista o non sussista taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando (v. Cass. 9387/18 “Il giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali si compone di due fasi. Nella prima, rescindente, non è consentito alla Corte d'appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo il giudice dell'impugnazione limitarsi ad accertare eventuali cause di nullità del lodo, che possono essere dichiarate soltanto in conseguenza di determinati errori "in procedendo", nonché per inosservanza delle regole di diritto, nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c.”).
Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, quindi, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo iudicium rescissorium.
Nella fase rescindente non è consentito, pertanto, valutare i fatti dedotti e le prove acquisite nel procedimento arbitrale (“La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove pagina 14 di 20 acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo” Cass. 16553/20).
III MOTIVO NULLITA' DEL LODO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 829 CO 1 N. 9 PER NON
AVERE RISPETTATO I PRINCIPI DEL CONTRADDITTORIO
IL COLLEGIO, NONOSTANTE AL PROCEDIMENTO STATE APPLICATE PER TACITO CP_13
ACCORDO TRA LE PARTI (BASTI RICORDARE LA PRECISAZIONE DI PARTE CONVENUTA
NELLA MEMORIA DEL 15MAGGIO 202° QUANDO RICORDAVA CHE PARTE ATTRICE AVEVA
GIÀ DEPOSITATO LA PROPRIA MEMORIA CON CIÒ CONSUMANDO IL TERMINE E L'
ESPLICITO RICHIAMO DEL COLLEGIO NELLE ORDINANZE DEL 11.03.2020 E DEL 15.04.2020)
LE NORME DEL CODICE DI RITO, HA CONSENTITO L'INTRODUZIONE DI UN NUOVO CP_14
DECIDENDUM NONOSTANTE Controparte_15
[...]
Con questo motivo viene lamentata la violazione del contraddittorio per aver gli Arbitri ritenuto ammissibile una domanda nuova e, quindi, per non aver osservato le norme del codice di rito relative alle preclusioni, nonostante, secondo l'impugnante, vi fosse fra le parti un tacito accordo per l'applicazione delle norme processuali.
La doglianza viene poi riferita (e sviluppata nel motivo successivo) all'avere gli Arbitri deciso su una domanda non solo nuova ma altresì non rientrante nella “competenza” arbitrale, come definita con gli atti introduttivi.
Il resistente eccepisce il giudicato formatosi sull'ammissibilità della domanda, già CP_1 dichiarata con il secondo lodo non definitivo, non impugnato.
La decisione di ammissibilità della domanda, prima di essere nuovamente motivata e ribadita nel lodo definitivo, qui impugnato, era stata, infatti, espressamente dichiarata nel secondo lodo non definitivo, a seguito di ampia motivazione (v. pagg. 75/84 lodo 2.4.2021).
Ritiene la Corte che il motivo, pur prescindendo dall'eccepita inammissibilità, sia infondato.
Si deve, preliminarmente, rilevare che con il secondo lodo non definitivo gli Arbitri, oltre a decidere nel merito sulla originaria domanda di adempimento dell'Appaltatrice, avevano espressamente dichiarato ammissibile la domanda risarcitoria del relativa al rifacimento del tetto, CP_1 disponendo per la prosecuzione dell'istruttoria su tale nuova domanda.
pagina 15 di 20 Con il lodo definitivo qui impugnato gli Arbitri si sono, quindi, pronunciati nel merito di tale domanda risarcitoria, dopo aver richiamato il (secondo) lodo non definitivo sulla questione dell'ammissibilità.
Nel dispositivo del lodo definitivo qui impugnato si legge, infatti, che il Collegio Arbitrale: “considera assorbita nel secondo lodo non definitivo, e comunque rigetta, la domanda in via preliminare di rito di avente ad oggetto l'inammissibilità della domanda proposta dal ”, mentre Parte_1 CP_1 in motivazione, prima delle ragioni di merito, si leggono nuovamente le ragioni per le quali gli Arbitri ritengono ammissibile la domanda risarcitoria del . CP_1
Ad avviso della Corte, la decisione degli Arbitri in punto ammissibilità della domanda si sottrae alle censure svolte da Parte_1
Il Collegio Arbitrale su tale domanda del non ha negato la necessità del rispetto del CP_1 contraddittorio e lo ha, infatti, ampiamente garantito (avendo concesso alle parti molteplici termini per il deposito di memorie e avendole fatte interloquire sulle questioni sia di rito che di merito).
Gli Arbitri hanno, invece, ritenuto, garantendo ampiamente la difesa delle parti sul punto, ammissibile una domanda che, per la sua novità, non lo sarebbe stata in un giudizio davanti al giudice, ritenendo che il giudizio arbitrale secondo diritto non implichi ex se il necessario richiamo a tutte le norme processuali e che, nella fattispecie, non vi fosse un vincolo in tal senso indicato dalle parti.
La decisione è conforme all'orientamento di legittimità, essendosi la S.C. così pronunciata, proprio con riferimento alle domande nuove proposte in sede arbitrale: “Nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il rispetto del principio del contraddittorio” (Cass. 28189/20).
Nella fattispecie, a differenza di quanto ritiene non si ravvisa alcun vincolo posto dalle parti Parte_1 all'osservanza del codice di rito e, quindi, delle preclusioni alla formulazione di nuove domande.
Non è rilevante, a tal fine, l'osservanza da parte del Collegio Arbitrale di regole codicistiche in altri passaggi della controversia, avendo comunque gli Arbitri espressamente escluso che il procedimento dovesse essere regolato dalle norme del codice di rito, ferma la garanzia del contraddittorio e della difesa.
In ogni caso, il vincolo deve provenire dalle parti e, posta la pacifica mancanza di tale vincolo nella clausola compromissoria, lo stesso non può desumersi, tacitamente, dalle eccezioni procedurali che entrambe le parti hanno sollevato nel corso del giudizio: per applicare regole procedurali che avrebbero pagina 16 di 20 conseguenze nel caso di mancato rispetto e per vincolare, quindi, gli Arbitri all'osservanza delle norme del codice di rito, è necessaria, infatti, una manifestazione di volontà espressa e inequivoca che, nel caso di specie, manca (v. Cass.3917/11 “Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, nel conferimento dell'incarico arbitrale”).
IV MOTIVO NULLITA' DEL LODO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 829 CO 1 N. 4 PER AVER
PRONUNCIATO OLTRE I LIMITI DELLA CONVENZIONE ARBITRALE
Il motivo è connesso al precedente, nel senso che l'impugnante ritiene che gli Arbitri non avessero il potere di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria relativa al rifacimento del manto di copertura, non avendo essa impugnante accettato il contraddittorio.
In memoria di replica alla conclusionale l'impugnante aggiunge che la responsabilità dell'appaltatore è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, quindi, a titolo extracontrattuale e ciò impedirebbe di ricondurre la domanda alla clausola compromissoria.
Ritiene la Corte che il motivo sia in parte infondato e in parte inammissibile.
Come gli Arbitri hanno osservato, il loro potere di decidere sulla domanda, dopo aver risolto la questione dell'ammissibilità, derivava dalla clausola compromissoria, riferita a tutte le controversie derivanti dal contratto di appalto.
La clausola compromissoria contenuta nell'art. 24 del contratto di appalto (doc. 1 deferisce, Parte_1 infatti, ad Arbitri “qualunque contestazione sorta fra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e non composta amichevolmente”.
Gli Arbitri sono stati chiamati inizialmente a decidere sulla domanda di esatto adempimento e di condanna al pagamento del corrispettivo proposta dall'Appaltatrice e, con riferimento alla copertura del tetto, hanno accertato che l'Appaltatrice non aveva correttamente adempiuto ed hanno, quindi, respinto la sua domanda di pagamento, accogliendo, invece, la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dal Condominio dopo il verificarsi di episodi di allagamento nel corso del giudizio arbitrale.
Dal lodo si desume che la responsabilità che gli Arbitri hanno attribuito all'Appaltatrice è, per un verso, di tipo contrattuale, poiché derivante “da errori nell'esecuzione delle opere, che si pongono in diretta connessione causale con l'inidoneità della copertura a svolgere il suo fondamentale ruolo di pagina 17 di 20 protezione dalle intemperie meteoriche e, come tali, concretizzanti inadempimento contrattuale nei termini denunciati dalla committente e rilevati dal ctu” (pag. 75 lodo).
Sotto questo profilo, la domanda rientra, quindi, pienamente nella convenzione di arbitrato e il motivo di doglianza si rivela infondato.
La garanzia riconosciuta al è stata, tuttavia, ricondotta dagli Arbitri anche all'art. 1669 c.c. CP_1 poiché “i vizi attengono a edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata” e poiché i gravi difetti di costruzione ex art. 1669 c.c. non sarebbero solo quelli che attengono alla stabilità dell'edificio ma anche quelli che incidono sul godimento, quali le infiltrazioni (v. pag. 78 lodo).
E pure il nelle proprie conclusioni davanti agli Arbitri aveva richiamato anche l'art. 1669 CP_1
c.c. (v. pag. 20 lodo).
Sotto questo profilo, la domanda risarcitoria del Condominio potrebbe, quindi, astrattamente esorbitare dalla convenzione di arbitrato.
Purtuttavia, si deve rilevare che il motivo di impugnazione, sotto tale profilo, risulta inammissibile ai sensi dell'art. 817 u.c. c.p.c. nel corso del procedimento arbitrale ha, infatti, eccepito l'inammissibilità della domanda Parte_1 risarcitoria riconvenzionale del in relazione al manto di copertura per la ragione di rito CP_1 della novità della stessa, ma non ha eccepito davanti agli Arbitri che tale domanda esorbitava dai limiti della convenzione arbitrale per la natura aquiliana della responsabilità.
Nel lodo, infatti, gli Arbitri si sono pronunciati sulla propria competenza, rilevando che erano stati chiamati (da a decidere sulla regolare esecuzione del contratto e che ciò determinava Parte_1
l'astratta riconducibilità della nuova domanda del Condominio alla clausola compromissoria, senza fare riferimento a contestazioni di sull'esorbitanza di tale domanda dai limiti della convenzione Parte_1 arbitrale (v. pag. 32 lodo).
solo nella memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria (v. pag. 6) nel presente Parte_1 giudizio di impugnazione, ha introdotto (all'evidenza tardivamente) il riferimento alla natura aquiliana della responsabilità ex art. 1669 c.c., che implicherebbe l'incompetenza degli Arbitri e che, secondo la sua tesi difensiva, gli stessi avrebbero dovuto dichiarare “non potendo la parte eccepire l'incompetenza ai sensi dell'art. 817 c.p.c.”.
pagina 18 di 20 Non è chiaro per quale ragione la parte non avrebbe potuto eccepire l'incompetenza ai sensi dell'art. 817 c.p.c., mentre è evidente che l'eccezione non è stata sollevata nel corso dell'arbitrato:
l'impugnazione del lodo per questo motivo non è, quindi, ammessa ai sensi dell'art. 817 cit.
V MOTIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 829 CO 1 N. 9 PER NON AVERE RISPETTATO I PRINCIPI
DEL CONTRADDITTORIO
PER AVER FONDATO IL PROPRIO GIUDIZIO SU UNA CTU NULLA Controparte_16
PERCHÉ INQUINATA DALL'INTRVENTO DI UN TERZO ( ) MAI Controparte_17
ACCETTATA ED ANZI ESPLICITAMENTE OSTEGGIATA DA PARTE ATTRICE.
Con questo motivo l'impugnante, oltre a criticare le conclusioni del ctu nominato dagli Arbitri che, secondo la sua tesi, non avrebbe avuto la competenza necessaria per l'accertamento richiesto, eccepisce la nullità della ctu espletata per la violazione del contraddittorio, che deriverebbe da un colloquio che il ctu avrebbe avuto con un tecnico estraneo al giudizio senza il coinvolgimento dei consulenti di parte.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Non viene, infatti, chiarito, né in fase arbitrale nella quale è stato concesso contraddittorio sul punto, né in sede di impugnazione, in quale modo il colloquio con questo tecnico avrebbe inficiato i risultati della ctu e quale sarebbe il pregiudizio patito dall'impugnante, direttamente riconducibile a tale vizio (v. pagg. 43/45 lodo “Dalla lettura della consulenza, infatti, non emerge una sola informazione tratta dal colloquio intervenuto con il tecnico della , come, del resto, attesta anche il contenuto Controparte_17 di tutti gli atti di la quale si duole solo dell'evento in sé, senza segnalare quali, delle Parte_1 eventuali informazioni ottenute dal consulente, avrebbe costituito elemento di determinazione del suo giudizio… In ogni caso, si evidenzia come alle parti, nel corso dell'udienza del 15.12.2021, sia stato concesso il potere di formulare richieste al c.t.u. nonché di contraddire, successivamente, con il deposito delle note 14.1.2022 e 21.1.2022… si rileva, da un lato, l'assenza di ogni collegamento causale tra l'irregolarità denunciata e il contenuto della relazione peritale, e, dall'altro, che dopo la celebrazione dell'udienza 15.12.2021 e dopo la concessione dei termini per il deposito di memorie non si scorge più alcuna violazione delle regole di confronto processuale, avendo le parti potuto raffrontarsi su ogni aspetto, procedurale e di merito, riguardante la questione in esame”.
L'argomento difensivo utilizzato dall'impugnante, secondo cui “gli arbitri sostengono che questi (i vizi di procedura) dovrebbero aver avuto un qualche effetto sulla consulenza stessa, ma sembrano ignorare pagina 19 di 20 che non si potrà mai conoscere il livello di condizionamento che il ctu ha subito a seguito del ricorso al parere del tecnico di e proprio per questo la CTU avrebbe dovuto essere annullata Controparte_17
e il tecnico sostituito” non risulta idoneo a suffragare la tesi della nullità, non potendosi dichiarare la nullità di una consulenza tecnica per l'irritualità dell'acquisizione di informazioni, se non si conoscono le ragioni per le quali le informazioni irritualmente acquisite sono state decisive nella valutazione del ctu (v., su questione analoga, con riferimento all'utilizzo di documenti irritualmente prodotti Cass.
11572/18 “La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della consulenza tecnica d'ufficio causata dall'utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l'onere di specificare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d'ufficio”).
In ogni caso, e il rilievo è assorbente, gli Arbitri hanno motivato il lodo richiamando la ctu ma anche altre prove, quali i documenti prodotti, ed hanno valutato tutte le contestazioni delle parti, alle quali hanno ampiamente consentito di esporre le loro difese.
L'impugnazione, quindi, deve essere respinta.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte impugnante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle
Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'impugnazione;
-condanna l'impugnante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Milano il 28.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA ON CO TT
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
CO TT Presidente
LA ON Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2121/2023 promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA 40 20122 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. CATTANEO PAOLA AUGUSTA ADELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
Impugnante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA SERBELLONI, 7/9 20064 GORGONZOLA presso lo studio dell'avv. ZURLO
AR UC, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
Resistente
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così ritenere e giudicare:
pagina 1 di 20 i - nullità del lodo per violazione dell'art. 829 co 1 n. 11 cpc – motivazione contraddittoria per avere pronunciato la condanna di al pagamento della somma di € 152.509,91 (+ 36.014,00 già Parte_1 trattenuti dal condominio) (e quindi in totale 188.523,91 non espressamente riportati nel dispositivo) richiamando in motivazione l'obbligo di buona fede nell'esecuzione e inoltre richiamando le norme sulle agevolazioni fiscali nella realizzazione dei lavori da eseguirsi, ma senza indicarne le conseguenze sulla pronuncia di condanna rendendola così contradditoria e ineseguibile.
ii - nullità del lodo per violazione dell'art. 829 co 1 n. 11 cpc – motivazione contraddittoria per avere gli arbitri travisato le prove ritenendo sussistente una contestazione dell'opera in realtà mai avvenuta con riferimento specifico al tetto pag. 36 37 e quindi rigettando l'eccezione di prescrizione;
perché dalle motivazioni del lodo emerge una confusione tra le vicende che hanno ad oggetto le questioni decise nel secondo lodo non definitivo (i vizi e difetti dei parapetti) e quelle che riguardano il tetto e i rispettivi comportamenti di accettazione o meno dell'opera; perché il lodo confonde le contestazioni che sono sempre state esclusivamente limitate ai parapetti con quelle riguardanti il tetto che non ci sono mai state giungendo per tale via a negare la decadenza del condomino dalla denuncia dei vizi.
iii - nullità del lodo per violazione dell'art. 829 co 1 n. 9 cpc per non avere rispettato i principi del contraddittorio per avere il collegio, nonostante al procedimento fossero state applicate per accordo tra le parti le norme del codice di rito, consentito l'introduzione di un nuovo thema decidendum da parte del nonostante fossero spirati i termini per l'introduzione di domande nuove CP_1 iv - nullità del lodo per violazione dell'art. 829 co 1 n. 4 cpc per aver pronunciato oltre i limiti della convenzione arbitrale v - nullità del lodo per violazione dell'art. 829 co 1 n. 9 cpc per non avere rispettato i principi del contraddittorio per aver fondato il proprio giudizio su una ctu nulla perché inquinata dall'intervento di un terzo (tecnico di Brianza plastica) mai accettata ed anzi esplicitamente osteggiata da parte attrice.
Per l'effetto e in riforma
DICHIARARE l'inammissibilità della domanda proposta dal in data 18.09.2020 e meglio CP_1 precisata nelle memorie 13.4.21 e 20.4.21 in quanto tardiva ed estranea al thema decidendum
RESPINGERE tutte le domande del riferite alla copertura del tetto Controparte_2 dell'edificio, perché inammissibili, improponibili, infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti pagina 2 di 20 RESPINGERE tutte le altre domande del perché parimenti infondate in Controparte_2 fatto e in diritto
In subordine
DISPORRE la rinnovazione della CTU disposta con ordinanza 26.04.21 perché affetta da nullità come esposto in atti e perché comunque incompleta, nominando altro tecnico competente in materia.
RESPINGERE ogni richiesta istruttoria avversa, e ove ammesse si chiede di essere autorizzati alla prova contraria, E RESPINGERE tutte le domande del – Controparte_2 CP_2 dichiara di NON accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, tardive e Parte_1 improcedibili.
Con vittoria per tutte le fasi dell'arbitrato di spese e compensi legali, compensi degli arbitri, dei Ctu e
Ctp, oltre oneri di legge.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria domanda, deduzione, eccezione, istanza ed emessa ogni occorrenda pronuncia, statuizione e declaratoria del caso,
(I) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
i. RIGETTARE integralmente l'impugnazione proposta da contro il lodo arbitrale reso Parte_1 tra le parti il 16.01.2023 e sottoscritto in pari data, dal Collegio composto dagli avv.ti Marco Terenghi
(Presidente), Roberto Mattioni e Giulio Di Matteo (co-arbitri), per tutte le ragioni di inammissibilità ed infondatezza illustrate in atti, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del presente giudizio di impugnazione in vittoria del Condominio NA IN di OD (MI);
ii. RIGETTARE tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni illustrate in atti;
iii. CONFERMARE il lodo arbitrale reso tra le parti il 16.01.2023 e sottoscritto in pari data, dal
Collegio composto dagli avv.ti Marco Terenghi (Presidente), Roberto Mattioni e Giulio Di Matteo (co- arbitri), e le statuizioni in esso contenute, per tutte le ragioni illustrate in atti, adottando ogni conseguente statuizione a tutela del di OD (MI). Controparte_2
(II) IN VIA SUBORDINATA, NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI IN CUI FOSSERO
RIGETTATE LE SUPERIORI CONCLUSIONI:
(A) NEL MERITO ED ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE
pagina 3 di 20 ACCERTATA E DICHIARATA l'errata esecuzione da parte dell'attrice in persona del Parte_1 proprio legale rappresentante pro tempore, delle opere di cui all'appalto per cui è causa con specifico riferimento a tutte quelle inerenti alla copertura del tetto dell'edificio in cui insta il
[...]
a fronte dei vizi e difetti denunciati dal convenuto: CP_2 CP_1 iv. DICHIARARE che il costo complessivo di tutti gli interventi necessari per l'eliminazione dei suddetti vizi e difetti e per il ripristino a regola d'arte della copertura del tetto in cui insta il ammonta alla somma complessiva di € 188.523,91 (compresa iva e cassa Controparte_2 di previdenza), ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
v. AUTORIZZARE il convenuto a trattenere definitivamente la somma di € 32.740,00 al CP_1 netto di iva (pari ad € 36.014,00 iva inclusa), onde imputarla quale “acconto” della somma determinata come alla precedente lettera iv.;
E PER L'EFFETTO vi. NNRE, anche ex art. 1669 c.c., l'attrice in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del convenuto NA IN di CP_1
OD (MI), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, della somma di
€ 152.509,91 (compresa iva), quale differenza tra l'importo di € 188.523,91 di cui al superiore punto iv. rispetto al successivo punto v., ovvero di quella somma che risulterà quale differenza tra quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per quanto riportato al superiore punto iv., rispetto al successivo punto v.; il tutto oltre rivalutazione monetaria sulla somma di € 152.509,91 iva inclusa, dal 20.05.2022 alla data di deposito dell'emananda sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di deposito dell'emananda sentenza al saldo, ovvero il tutto oltre rivalutazione monetaria sulla somma che risulterà quale differenza tra quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per quanto riportato al superiore punto iv., rispetto al successivo punto v., dal dovuto alla data di deposito dell'emananda sentenza ed oltre interessi legali su detta somma rivalutata dalla data di deposito dell'emananda sentenza al saldo.
(B) IN VIA ISTRUTTORIA
-Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1)Vero che in data 24.07.2020, nel sottotetto del condominio di OD (MI),
[...]
ang. Via IN 12, affluiva acqua piovana? Parte_2
pagina 4 di 20 2)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 nel sottotetto del condominio di OD
(MI), S.S. NA Superiore 183 ang. Via IN 12 percolava acqua dai camini lungo i tubi di esalazione?
3)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 nel sottotetto del condominio di OD
(MI), ang. Via IN 12, fluiva acqua dal perimetro dello stesso locale, in Parte_2 prossimità della gronda, verso l'interno?
4)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 lo stato dei luoghi del sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. NA Superiore 183 ang. Via IN 12 si presentava come da fotografie che si rammostrano (DOC08_FASCICOLO_Documenti_58_ All2_ fotografie -da pagina due a pagina sei-)?
5)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 lo stato dei luoghi del sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. NA Superiore 183 ang. Via IN 12 si presentava come da filmato che si rammostra (DOC08_FASCICOLO_Documenti_58_ All.3) _filmato _ piacentini)?
6)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 nel sottotetto del condominio di OD
(MI), ang. Via IN 12 si vedeva la luce dell'ambiente esterno Parte_2 attraverso le forometrie degli sbocchi nei comignoli dei tubi di esalazione?
7)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 nel sottotetto del condominio di OD
(MI), ang. Via IN 12 si vedeva la luce dell'ambiente esterno Parte_2 Parte_2 attraverso il perimetro dello stesso locale in prossimità della gronda?
8)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 percolava acqua negli appartamenti di proprietà (dalla cappa della cucina e dai lampadari), (dai lampadari), Pt_3 Tes_1 Tes_2
(dai caloriferi, dallo scaldabagno e dal soffitto), (dal soffitto) e (dal Tes_3 Testimone_4 soffitto), ubicati nel condominio di OD (MI), 183 ang. Via IN, Parte_2 come da fotografie e filmati che si rammostrano
(DOC08_FASCICOLO_Documenti_58_All2_fotografie -intero- e
DOC08_FASCICOLO_Documenti_58_ All3 -intero-)?
9)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 era la prima volta che l'impresa
[...] veniva chiamata dall'amministratore del Condominio di OD Parte_4
(MI), S.S. NA Superiore 183 ang. Via IN, per effettuare le operazioni di aspirazione dell'acqua nel locale sottotetto?
pagina 5 di 20 10)Vero che in data 12.08.2020 la società nella persona del geometra Parte_1 [...]
, effettuava un sopralluogo presso il locale sottotetto e sulla copertura del tetto del CP_3 condominio di OD (MI), ang. Via IN 12? Parte_2
11)Vero che durante il sopralluogo del 12.08.2020, effettuato dalla società nella Parte_1 persona del geometra presso il locale sottotetto e sulla copertura del tetto del Controparte_3 condominio di OD (MI), S.S. NA Superiore 183 ang. Via IN 12, lo stato dei luoghi si presentava come da fotografie che si rammostrano
(DOC08_FASCICOLO_Documenti_58_All2_fotografie -da pagina uno a pagina sei-) e come da filmato che si rammostra (DOC08_FASCICOLO_Documenti_58_ All.3_filmato_ piacentini)?
12)Vero che in occasione del temporale del 24.07.2020 nel sottotetto del condominio di OD
(MI), S.S. NA Superiore 177 ang. Via Roma 25 affluiva acqua piovana?
13)Vero che nel 1998 nel condominio di OD (MI), Superiore 177 ang. Via Roma Parte_2
25, venivano eseguiti interventi di rifacimento della copertura del tetto comportanti il posizionamento di pannelli isolanti isotec ed il rialzo di gronda?
14)Vero che in seguito all'allagamento nel sottotetto del condominio di OD (MI), Pt_2 [...]
ang. Via IN 12 ed alle infiltrazioni agli appartamenti sottostanti, avvenuti il Parte_2
24.07.2020, l'ing. svolgeva verifiche tecniche sulla copertura del tetto del Condominio Persona_1 di OD (MI)? CP_1
15)Vero che all'esito delle verifiche sulla copertura del tetto del di Controparte_1
OD (MI), eseguite in seguito all'allagamento del 24.07.2020, l'ing. redigeva la Persona_1 relazione che si rammostra e che viene confermata nel contenuto
(DOC08_FASCICOLO_Documenti_59)?
16)Vero che in seguito all'allagamento nel sottotetto del condominio di OD (MI), Pt_2 [...]
ang. Via IN 12 ed alle infiltrazioni agli appartamenti sottostanti, avvenuti il Parte_2
24.07.2020, l'arch. svolgeva verifiche tecniche sulla copertura del tetto del Testimone_5 [...]
e del I)? Controparte_4 Controparte_5
17)Vero che all'esito delle verifiche tecniche sulla copertura del tetto del Controparte_1 di OD (MI) e del di OD (MI), eseguite in seguito Controparte_5 all'allagamento nel sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. 183 ang. Via Parte_2
IN 12 ed alle infiltrazioni agli appartamenti sottostanti, avvenuti il 24.07.2020, l'arch. Tes_5
pagina 6 di 20 redigeva la relazione che si rammostra e che viene confermata nel contenuto Tes_5
(DOC08_FASCICOLO_Documenti_63)?
18)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD, in data 16.09.2021, nel sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. Superiore 183 ang. Via IN 12 affluiva CP_2 acqua piovana?
19)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, nel sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. Superiore 183 ang. Via IN 12 CP_2 percolava acqua dai camini lungo i tubi di esalazione?
20)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, nel sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. Superiore 183 ang. Via IN 12 fluiva CP_2 acqua dal perimetro dello stesso locale, in prossimità della gronda, verso l'interno?
21)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, lo stato dei luoghi del sottotetto del condominio di OD (MI), 183 ang. Via Parte_2
IN 12 si presentava come da fotografie che si rammostrano
(DOC08_FASCICOLO_Documenti_65)?
22)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, nel sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. NA Superiore 183 ang. Via IN 12 si vedeva la luce dell'ambiente esterno attraverso le forometrie degli sbocchi nei comignoli dei tubi di esalazione?
23)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, nel sottotetto del condominio di OD (MI), S.S. NA Superiore 183 ang. Via IN 12 si vedeva la luce dell'ambiente esterno attraverso il perimetro dello stesso locale in prossimità della gronda?
24)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, percolava acqua nell'appartamento di proprietà (dal soffitto del soggiorno e dallo scaldabagno nel Tes_2 cavedio della cucina) ubicato nel condominio di OD (MI), S.S. ang. Via CP_2 Parte_2
IN, come da fotografie e filmato che si rammostrano (DOC08_FASCICOLO_Documenti_66_67)?
25)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, percolava acqua nell'appartamento di proprietà (dal soffitto del soggiorno) ubicato nel condominio di Tes_3
OD (MI), 183 ang. Via IN, come da fotografia che si rammostra Parte_2
(DOC08_FASCICOLO_Documenti_68)?
pagina 7 di 20 26)Vero che in data 01.10.2021 la società nelle persone del geometra e Parte_1 Persona_2 del geometra effettuava un sopralluogo presso il locale sottotetto del condominio di Controparte_3
OD (MI), 183 ang. Via IN 12? Parte_2
27)Vero che, in occasione delle piogge cadute sul Comune di OD in data 16.09.2021, nel sottotetto del condominio di OD (MI), 177 ang. Via Roma 25 affluiva Parte_2 acqua piovana?
28)Vero che nel 1998 nel condominio di OD (MI), S.S. NA Superiore 177 ang. Via Roma
25, venivano eseguiti interventi di rifacimento della copertura del tetto comportanti il posizionamento di pannelli isolanti isotec ed il rialzo di gronda?
29)Vero che, in seguito all'allagamento nel sottotetto del condominio di OD (MI), Pt_2 [...]
ang. Via IN 12 ed alle infiltrazioni agli appartamenti sottostanti, avvenuti il Parte_2
16.09.2021, l'arch. svolgeva verifiche tecniche sulla copertura del tetto del Condominio Testimone_5
OD (MI)? Controparte_1
30)Vero che all'esito delle verifiche sulla copertura del tetto del di Controparte_1
OD (MI), eseguite in seguito all'allagamento nel sottotetto ed alle infiltrazioni agli appartamenti sottostanti del 16.09.2021, l'arch. redigeva la relazione che si rammostra Testimone_5
e che viene confermata nel contenuto (DOC08_FASCICOLO_Documenti_72)?
Si indicano a testi: (sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13); (sui Testimone_6 Parte_4 capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12); (sui capitoli 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, CP_6
27); (sui capitoli 10, 11, 26); (sui capitoli 12, 13, 27, 28); Controparte_3 Testimone_7 Per_1
(sui capitoli 14, 15); (sui capitoli 16, 17, 21, 22, 23, 26, 29, 30);
[...] Testimone_5 [...]
(sui capitoli 18, 19, 20, 24, 25). Controparte_7
-Sia disposta consulenza tecnica d'ufficio, affinché, esaminati gli atti ed i documenti relativi all'appalto per cui è causa, esperita ogni opportuna indagine, valutata la documentazione contrattuale con i relativi allegati ed integrazioni e comunque tutta quella versata in atti, sia accertata la mancata corretta esecuzione, anche con riferimento alla regola dell'arte, degli interventi e/o dei lavori afferenti al rifacimento delle coperture del tetto, ed a quanto ad essi annesso e connesso;
quindi, alla luce degli allagamenti ed infiltrazioni d'acqua lamentati dal di OD (MI), e Controparte_2 riscontrata la presenza dei vizi e dei difetti da questo contestati, ne siano accertate le relative cause, vengano indicate le opere necessarie per la loro completa eliminazione, e le attività e le modalità necessarie per il raggiungimento di detto scopo, anche avuto riguardo alle vigenti norme di legge in pagina 8 di 20 materia, con la quantificazione, in tutti i casi, dei relativi costi, e ancora, sia determinata l'entità dei conseguenti danni.
(C)IN OGNI CA
NNRE la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento di tutte le spese e dei compensi legali, di cui si chiede la liquidazione, relativi a tutte le fasi dell'arbitrato e al presente giudizio, nonché a rifondere al convenuto tutte le spese, CP_1 compresi i compensi legali, maggiorati del rimborso forfetario, di IVA, e di CPA, quelli a favore degli
Arbitri, le spese dei CTU e dei CTP, che il convenuto ha sostenuto e/o sosterrà per effetto CP_1
e/o in conseguenza del procedimento arbitrale e del presente giudizio, e così, quanto alle spese già sostenute dal a favore degli Arbitri, dei CTU e dei CTP, a rifondere al la CP_1 CP_1 somma di € 41.921,67 - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali - che, non contestata né contestabile, si precisa come segue:
€ 22.734,01 per i compensi pagati al Collegio Arbitrale (DOC20a, 20b, 20c; DOC21a, 21b, 21c)
€ 1.825,42 per i compensi del CTU geom. (DOC22a) Persona_3
€ 5.764,50 per i compensi del CTP p.i. (DOC23a) Persona_4
€ 11.597,74 per i compensi del CTP arch. (DOC23b) Testimone_5
Con ogni più ampia riserva nel merito ed istruttoria e comunque con riserva di ulteriormente dedurre, instare, produrre, capitolare, indicare testi e richiedere ulteriori C.T.U., formulando opposizione alle avverse istanze, anche di prova diretta e/o contraria, e sull'ammissione dei capitoli di prova che controparte dovesse formulare e chiedendo, nel caso in cui gli stessi fossero invece ammessi, in tutto o in parte, l'ammissione della prova contraria sui medesimi capitoli, con i succitati testi.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Collegio Arbitrale costituito ad iniziativa di (da qui anche solo o Parte_1 Parte_1
l'Appaltatrice o l'impugnante) per ottenere il pagamento dal Condominio NA IN di
OD (da qui anche solo il Condominio o il committente o il resistente) del corrispettivo di un contratto di appalto stipulato fra le parti il 4.5.2016, ha definito un articolato giudizio, nel quale i contendenti hanno sollevato plurime eccezioni e svolto domande reciproche, mediante la pronuncia di due lodi non definitivi nel 2019 e nel 2021 e di un lodo definitivo emesso il 16.1.2023.
Il Collegio Arbitrale, in sintesi, con il lodo definitivo emesso il 16.1.2023, deliberato all'unanimità:
pagina 9 di 20 -ha ribadito che la decisione del procedimento arbitrale doveva aver luogo secondo diritto e non secondo equità (come già indicato nel primo lodo non definitivo del 18.1.2019)
-ha ritenuto che il richiamo alle norme di diritto riguardasse il diritto sostanziale e non il diritto processuale, ferma, in ogni caso, la garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa
-pur ritenendo la decisione assorbita nel secondo lodo non definitivo, ha riaffermato, quindi,
l'ammissibilità (già dichiarata con il lodo non definitivo del 2.4.2021) della domanda nuova introdotta dal in corso di giudizio (nella consapevolezza che sarebbe stata inammissibile, in quanto CP_1
Contr mutatio libelli, in un giudizio davanti alla ), domanda nuova relativa alla non corretta esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto condominiale
-ha respinto l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, sollevata dall'appaltatrice, escludendo che fosse stata acquisita la prova di una accettazione tacita delle opere da parte del , sia in CP_1 generale che con specifico riferimento al rifacimento del tetto, affetto da vizi occulti, e ritenendo che la denuncia del fosse tempestiva rispetto alla scoperta dei vizi CP_1
-ha respinto l'eccezione di nullità della ctu, sollevata dall'appaltatrice, escludendo che il ctu:
--avesse esaminato fatti non dedotti
--avesse consultato un esperto terzo senza il consenso delle parti
--avesse formulato il proprio giudizio sulla base di informazioni ricevute dal terzo e non conosciute dai consulenti di parte
--avesse acquisito un documento (manuale di posa dei pannelli) senza esservi autorizzato
--non avesse competenze tecniche necessarie per espletare l'incarico
-ha ritenuto che fra le parti fosse intervenuto un accordo modificativo dell'appalto, avente ad oggetto un intervento sul tetto destinato a garantire la finalità di copertura e la complessiva salvaguardia dell'edificio da eventi atmosferici
-ha ritenuto che non vi fosse prova in concreto di approvazione da parte della direzione lavori del peraltro inidonea, anche ove provata, ad esonerare da responsabilità l'appaltatore che non CP_1 fosse, come non era stata nel caso di specie, nudus minister, eterodiretto dal committente Parte_1
-ha ritenuto che gli eventi atmosferici che avevano causato allagamenti non fossero riconducibili a caso fortuito o forza maggiore
-ha ritenuto la posa dei pannelli isolanti non correttamente eseguita dall'Appaltatrice
-ha ritenuto che la causa degli allagamenti non fosse il malfunzionamento della rete urbana di drenaggio ma il mancato esatto adempimento degli obblighi dell'Appaltatrice
pagina 10 di 20 -ha, quindi, respinto la domanda di adempimento formulata dall'Appaltatrice, accogliendo, invece, la domanda del di condanna dell'Appaltatrice al pagamento della somma necessaria per CP_1 porre rimedio ai vizi accertati
-ha determinato tale somma, riducendo l'importo complessivo indicato dal ctu (215.000,00 comprensivo di IVA), mediante l'esclusione di euro 8.479,33, indicati dal ctu per “imprevisti”
-ha ulteriormente ridotto, rispetto al computo effettuato dal ctu, il costo di nolo del ponteggio, ritenendo che le modifiche normative intervenute nelle more sul c.d. superbonus 110 % potessero avere un impatto in diminuzione sui prezzi
-ha tenuto conto di quanto già trattenuto dall'appaltatrice, da scomputare secondo dati omogenei
-ha ridotto i compensi professionali in proporzione al ridotto importo dei lavori
-ha considerato altri costi indicati dal ctu ed ha, infine, determinato in euro 152.509,91 (compresa IVA) oltre rivalutazione dal 20.5.2022 la somma residua che doveva versare al Parte_1 CP_9
[...
escluso la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del CP_1
-ha precisato in motivazione che il principio di buona fede a carico dei contraenti vale anche nella fase di esecuzione delle decisioni arbitrali “e ciò anche in relazione alla possibile operatività di effetti favorevoli derivanti dalla fruizione di eventuali agevolazioni fiscali nella realizzazione dei lavori da eseguirsi”
-ha regolato le spese legali, ricordando che con il primo lodo non definitivo era stata respinta l'eccezione di invalidità della clausola arbitrale sollevata dal , con il secondo lodo non CP_1 definitivo era stata accolta parzialmente la domanda di adempimento proposta dall'appaltatrice e rilevando che con il lodo definitivo veniva accolta la domanda risarcitoria del ed ha, CP_1 quindi, ritenuto che sussistesse soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione integrale
-ha posto le spese di ctu a carico dell'appaltatrice e le spese di arbitrato a carico di entrambe le parti, in misura eguale.
Il lodo definitivo (e non anche i due lodi non definitivi, v. epigrafe dell'atto di impugnazione) è stato impugnato davanti a questa Corte da sulla base di cinque motivi. Parte_1
Il si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 11 di 20 Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'impugnazione del lodo non possa essere accolta.
Sui singoli motivi di impugnazione, come di seguito rubricati e sintetizzati, va, infatti, osservato quanto segue.
I MOTIVO: NULLITÀ DEL LODO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 829 co 1 n. 11 – MOTIVAZIONE
CONTRADDITTORIA PER AVERE PRONUNCIATO LA NN DI AL Parte_1
PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 152.509,91 (+ 36.014,00 GIÀ TRATTENUTI DAL
CONDOMINIO) (E QUINDI IN TOTALE 188.523,91 NON ESPRESSAMENTE RIPORTATI NEL
DISPOSITIVO) RICHIAMANDO IN MOTIVAZIONE L'OBBLIGO DI CP_10
NELL'ESECUZIONE E INOLTRE RICHIAMANDO LE NORME SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI
NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI, MA SENZA INDICARNE LE
CONSEGUENZE SULLA PRONUNCIA DI NN CONTRADDITORIA Controparte_11
E INESEGUIBILE. ritiene, in sintesi, che il lodo sia affetto da contraddittorietà che lo renderebbe ineseguibile Parte_1 poiché, a fronte del richiamo in motivazione alla buona fede in fase di esecuzione, non specifica in quale modo tale richiamo (che l'impugnante ritiene si riferisca al bonus fiscale che consente di ottenere il risparmio del 50% del costo dei lavori) si rifletta concretamente sull'importo dovuto e come CP_12 possa giovarsi di eventuali riduzioni.
Ritiene la Corte che la doglianza sia estranea all'ipotesi prevista dall'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c., secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza.
La contraddittorietà di cui all'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c., infatti, “…va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale…” (Cass. 291/21; id.
2747/21).
È pur vero che nel lodo qui impugnato non viene esplicitato in quale modo la parte obbligata potrebbe far valere il mancato rispetto della buona fede dell'avversario in fase di esecuzione, ma ciò non evidenzia una contraddizione tra motivazione e dispositivo, contraddizione che, nonostante pagina 12 di 20 l'impugnante vi insista anche in comparsa conclusionale, in realtà non sussiste, posto che i calcoli effettuati in motivazione corrispondono all'importo indicato in dispositivo.
Né tale omissione rende la motivazione incomprensibile.
Gli Arbitri, infatti, così come hanno ritenuto di ridurre l'importo che il ctu aveva stimato per l'esecuzione delle opere, tenendo conto di una modifica normativa, intervenuta nelle more del giudizio arbitrale e che, a loro avviso, avrebbe inciso in diminuzione sui costi (e di ciò, ovviamente, Parte_1 non si duole), hanno ipotizzato che il potesse beneficiare, in fase di esecuzione, del bonus CP_1 fiscale, di cui, però, nell'incertezza sul riassetto normativo, non era possibile valutare l'an e il quantum, sicchè hanno inserito, come obiter dictum, il richiamo alla buona fede quale invito ad un comportamento corretto.
Tale invito non ha, tuttavia, incidenza immediata sull'esecuzione del lodo, anche perché, come condivisibilmente osserva il nella memoria di replica, “Il collocamento della frase nelle CP_1 cinque righe finali del paragrafo dedicato a tale determinazione ed il tenore letterale utilizzato dal
Collegio nell' “incipit” (“Il Collegio ricorda alle parti…”) non lasciano alcun dubbio sulla funzione di mero richiamo dell'espressione in parola e sulla sua estraneità dalle ragioni di fatto e di diritto che fondano la decisione”.
II MOTIVO NULLITÀ DEL LODO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 829 co 1 n. 11 – MOTIVAZIONE
CONTRADDITTORIA PER AVERE GLI ARBITRI TRAVISATO LE PROVE RITENENDO
SUSSISTENTE UNA CONTESTAZIONE DELL'OPERA IN REALTÀ MAI AVVENUTA CON
RIFERIMENTO SPECIFICO AL TETTO PAG. 36 37 E QUINDI RIGETTANDO L'ECCEZIONE DI
PRESCRIZIONE
DALLE MOTIVAZIONI DEL LODO EMERGE UNA CONFUSIONE TRA LE VICENDE CHE HANNO
AD OGGETTO LE QUESTIONI DECISE NEL SECONDO LODO NON DEFINITIVO (I VIZI E
DIFETTI DEI PARAPETTI) E QUELLE CHE RIGUARDANO IL TETTO E I RISPETTIVI
COMPORTAMENTI DI ACCETTAZIONE O MENO DELL'OPERA.
IL LODO CONFONDE LE CONTESTAZIONI CHE SONO SEMPRE STATE ESCLUSIVAMENTE
LIMITATE AI PARAPETTI CON QUELLE RIGUARDANTI IL TETTO CHE NON CI SONO MAI
STATE GIUNGENDO PER TALE VIA A NEGARE LA DECADENZA DEL CONDOMINO DALLA
DENUNCIA DEI VIZI.
pagina 13 di 20 Ritiene la Corte che neppure tale motivo possa essere accolto.
Come si può desumere dalla stessa rubrica e dalla sintesi del motivo che ne fa l'impugnante, la doglianza è volta ad ottenere una inammissibile valutazione, in fase rescindente, del materiale probatorio raccolto, per pervenire ad una decisione diversa da quella degli Arbitri in punto decadenza dalla denuncia dei vizi.
L'impugnante, con tale motivo, non denuncia, infatti, una pretesa contraddizione tra motivazione e dispositivo o una motivazione carente, bensì censura la valutazione dei documenti in atti, che, secondo gli Arbitri, non provano un'accettazione tacita dell'opera (e quindi non implicano decadenza dalla denuncia dei vizi), mentre secondo l'impugnante evidenziano doglianze esclusivamente riferite ai parapetti e non anche al tetto, e, quindi, proverebbero un'accettazione delle parti dell'opera diverse dai parapetti.
Una tale valutazione da parte della Corte sarebbe possibile, tuttavia, solo in fase rescissoria, dopo l'annullamento del lodo per vizi accertati nella fase rescindente.
Va ricordato, infatti, che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, poiché ammessa solo per determinati vizi in procedendo e per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui alla norma citata.
L'impugnazione per nullità non dà luogo, pertanto, ad un giudizio di appello che autorizzi in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente soltanto, in una prima fase, il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertare se sussista o non sussista taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando (v. Cass. 9387/18 “Il giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali si compone di due fasi. Nella prima, rescindente, non è consentito alla Corte d'appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo il giudice dell'impugnazione limitarsi ad accertare eventuali cause di nullità del lodo, che possono essere dichiarate soltanto in conseguenza di determinati errori "in procedendo", nonché per inosservanza delle regole di diritto, nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c.”).
Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, quindi, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo iudicium rescissorium.
Nella fase rescindente non è consentito, pertanto, valutare i fatti dedotti e le prove acquisite nel procedimento arbitrale (“La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove pagina 14 di 20 acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo” Cass. 16553/20).
III MOTIVO NULLITA' DEL LODO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 829 CO 1 N. 9 PER NON
AVERE RISPETTATO I PRINCIPI DEL CONTRADDITTORIO
IL COLLEGIO, NONOSTANTE AL PROCEDIMENTO STATE APPLICATE PER TACITO CP_13
ACCORDO TRA LE PARTI (BASTI RICORDARE LA PRECISAZIONE DI PARTE CONVENUTA
NELLA MEMORIA DEL 15MAGGIO 202° QUANDO RICORDAVA CHE PARTE ATTRICE AVEVA
GIÀ DEPOSITATO LA PROPRIA MEMORIA CON CIÒ CONSUMANDO IL TERMINE E L'
ESPLICITO RICHIAMO DEL COLLEGIO NELLE ORDINANZE DEL 11.03.2020 E DEL 15.04.2020)
LE NORME DEL CODICE DI RITO, HA CONSENTITO L'INTRODUZIONE DI UN NUOVO CP_14
DECIDENDUM NONOSTANTE Controparte_15
[...]
Con questo motivo viene lamentata la violazione del contraddittorio per aver gli Arbitri ritenuto ammissibile una domanda nuova e, quindi, per non aver osservato le norme del codice di rito relative alle preclusioni, nonostante, secondo l'impugnante, vi fosse fra le parti un tacito accordo per l'applicazione delle norme processuali.
La doglianza viene poi riferita (e sviluppata nel motivo successivo) all'avere gli Arbitri deciso su una domanda non solo nuova ma altresì non rientrante nella “competenza” arbitrale, come definita con gli atti introduttivi.
Il resistente eccepisce il giudicato formatosi sull'ammissibilità della domanda, già CP_1 dichiarata con il secondo lodo non definitivo, non impugnato.
La decisione di ammissibilità della domanda, prima di essere nuovamente motivata e ribadita nel lodo definitivo, qui impugnato, era stata, infatti, espressamente dichiarata nel secondo lodo non definitivo, a seguito di ampia motivazione (v. pagg. 75/84 lodo 2.4.2021).
Ritiene la Corte che il motivo, pur prescindendo dall'eccepita inammissibilità, sia infondato.
Si deve, preliminarmente, rilevare che con il secondo lodo non definitivo gli Arbitri, oltre a decidere nel merito sulla originaria domanda di adempimento dell'Appaltatrice, avevano espressamente dichiarato ammissibile la domanda risarcitoria del relativa al rifacimento del tetto, CP_1 disponendo per la prosecuzione dell'istruttoria su tale nuova domanda.
pagina 15 di 20 Con il lodo definitivo qui impugnato gli Arbitri si sono, quindi, pronunciati nel merito di tale domanda risarcitoria, dopo aver richiamato il (secondo) lodo non definitivo sulla questione dell'ammissibilità.
Nel dispositivo del lodo definitivo qui impugnato si legge, infatti, che il Collegio Arbitrale: “considera assorbita nel secondo lodo non definitivo, e comunque rigetta, la domanda in via preliminare di rito di avente ad oggetto l'inammissibilità della domanda proposta dal ”, mentre Parte_1 CP_1 in motivazione, prima delle ragioni di merito, si leggono nuovamente le ragioni per le quali gli Arbitri ritengono ammissibile la domanda risarcitoria del . CP_1
Ad avviso della Corte, la decisione degli Arbitri in punto ammissibilità della domanda si sottrae alle censure svolte da Parte_1
Il Collegio Arbitrale su tale domanda del non ha negato la necessità del rispetto del CP_1 contraddittorio e lo ha, infatti, ampiamente garantito (avendo concesso alle parti molteplici termini per il deposito di memorie e avendole fatte interloquire sulle questioni sia di rito che di merito).
Gli Arbitri hanno, invece, ritenuto, garantendo ampiamente la difesa delle parti sul punto, ammissibile una domanda che, per la sua novità, non lo sarebbe stata in un giudizio davanti al giudice, ritenendo che il giudizio arbitrale secondo diritto non implichi ex se il necessario richiamo a tutte le norme processuali e che, nella fattispecie, non vi fosse un vincolo in tal senso indicato dalle parti.
La decisione è conforme all'orientamento di legittimità, essendosi la S.C. così pronunciata, proprio con riferimento alle domande nuove proposte in sede arbitrale: “Nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il rispetto del principio del contraddittorio” (Cass. 28189/20).
Nella fattispecie, a differenza di quanto ritiene non si ravvisa alcun vincolo posto dalle parti Parte_1 all'osservanza del codice di rito e, quindi, delle preclusioni alla formulazione di nuove domande.
Non è rilevante, a tal fine, l'osservanza da parte del Collegio Arbitrale di regole codicistiche in altri passaggi della controversia, avendo comunque gli Arbitri espressamente escluso che il procedimento dovesse essere regolato dalle norme del codice di rito, ferma la garanzia del contraddittorio e della difesa.
In ogni caso, il vincolo deve provenire dalle parti e, posta la pacifica mancanza di tale vincolo nella clausola compromissoria, lo stesso non può desumersi, tacitamente, dalle eccezioni procedurali che entrambe le parti hanno sollevato nel corso del giudizio: per applicare regole procedurali che avrebbero pagina 16 di 20 conseguenze nel caso di mancato rispetto e per vincolare, quindi, gli Arbitri all'osservanza delle norme del codice di rito, è necessaria, infatti, una manifestazione di volontà espressa e inequivoca che, nel caso di specie, manca (v. Cass.3917/11 “Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, nel conferimento dell'incarico arbitrale”).
IV MOTIVO NULLITA' DEL LODO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 829 CO 1 N. 4 PER AVER
PRONUNCIATO OLTRE I LIMITI DELLA CONVENZIONE ARBITRALE
Il motivo è connesso al precedente, nel senso che l'impugnante ritiene che gli Arbitri non avessero il potere di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria relativa al rifacimento del manto di copertura, non avendo essa impugnante accettato il contraddittorio.
In memoria di replica alla conclusionale l'impugnante aggiunge che la responsabilità dell'appaltatore è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, quindi, a titolo extracontrattuale e ciò impedirebbe di ricondurre la domanda alla clausola compromissoria.
Ritiene la Corte che il motivo sia in parte infondato e in parte inammissibile.
Come gli Arbitri hanno osservato, il loro potere di decidere sulla domanda, dopo aver risolto la questione dell'ammissibilità, derivava dalla clausola compromissoria, riferita a tutte le controversie derivanti dal contratto di appalto.
La clausola compromissoria contenuta nell'art. 24 del contratto di appalto (doc. 1 deferisce, Parte_1 infatti, ad Arbitri “qualunque contestazione sorta fra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e non composta amichevolmente”.
Gli Arbitri sono stati chiamati inizialmente a decidere sulla domanda di esatto adempimento e di condanna al pagamento del corrispettivo proposta dall'Appaltatrice e, con riferimento alla copertura del tetto, hanno accertato che l'Appaltatrice non aveva correttamente adempiuto ed hanno, quindi, respinto la sua domanda di pagamento, accogliendo, invece, la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dal Condominio dopo il verificarsi di episodi di allagamento nel corso del giudizio arbitrale.
Dal lodo si desume che la responsabilità che gli Arbitri hanno attribuito all'Appaltatrice è, per un verso, di tipo contrattuale, poiché derivante “da errori nell'esecuzione delle opere, che si pongono in diretta connessione causale con l'inidoneità della copertura a svolgere il suo fondamentale ruolo di pagina 17 di 20 protezione dalle intemperie meteoriche e, come tali, concretizzanti inadempimento contrattuale nei termini denunciati dalla committente e rilevati dal ctu” (pag. 75 lodo).
Sotto questo profilo, la domanda rientra, quindi, pienamente nella convenzione di arbitrato e il motivo di doglianza si rivela infondato.
La garanzia riconosciuta al è stata, tuttavia, ricondotta dagli Arbitri anche all'art. 1669 c.c. CP_1 poiché “i vizi attengono a edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata” e poiché i gravi difetti di costruzione ex art. 1669 c.c. non sarebbero solo quelli che attengono alla stabilità dell'edificio ma anche quelli che incidono sul godimento, quali le infiltrazioni (v. pag. 78 lodo).
E pure il nelle proprie conclusioni davanti agli Arbitri aveva richiamato anche l'art. 1669 CP_1
c.c. (v. pag. 20 lodo).
Sotto questo profilo, la domanda risarcitoria del Condominio potrebbe, quindi, astrattamente esorbitare dalla convenzione di arbitrato.
Purtuttavia, si deve rilevare che il motivo di impugnazione, sotto tale profilo, risulta inammissibile ai sensi dell'art. 817 u.c. c.p.c. nel corso del procedimento arbitrale ha, infatti, eccepito l'inammissibilità della domanda Parte_1 risarcitoria riconvenzionale del in relazione al manto di copertura per la ragione di rito CP_1 della novità della stessa, ma non ha eccepito davanti agli Arbitri che tale domanda esorbitava dai limiti della convenzione arbitrale per la natura aquiliana della responsabilità.
Nel lodo, infatti, gli Arbitri si sono pronunciati sulla propria competenza, rilevando che erano stati chiamati (da a decidere sulla regolare esecuzione del contratto e che ciò determinava Parte_1
l'astratta riconducibilità della nuova domanda del Condominio alla clausola compromissoria, senza fare riferimento a contestazioni di sull'esorbitanza di tale domanda dai limiti della convenzione Parte_1 arbitrale (v. pag. 32 lodo).
solo nella memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria (v. pag. 6) nel presente Parte_1 giudizio di impugnazione, ha introdotto (all'evidenza tardivamente) il riferimento alla natura aquiliana della responsabilità ex art. 1669 c.c., che implicherebbe l'incompetenza degli Arbitri e che, secondo la sua tesi difensiva, gli stessi avrebbero dovuto dichiarare “non potendo la parte eccepire l'incompetenza ai sensi dell'art. 817 c.p.c.”.
pagina 18 di 20 Non è chiaro per quale ragione la parte non avrebbe potuto eccepire l'incompetenza ai sensi dell'art. 817 c.p.c., mentre è evidente che l'eccezione non è stata sollevata nel corso dell'arbitrato:
l'impugnazione del lodo per questo motivo non è, quindi, ammessa ai sensi dell'art. 817 cit.
V MOTIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 829 CO 1 N. 9 PER NON AVERE RISPETTATO I PRINCIPI
DEL CONTRADDITTORIO
PER AVER FONDATO IL PROPRIO GIUDIZIO SU UNA CTU NULLA Controparte_16
PERCHÉ INQUINATA DALL'INTRVENTO DI UN TERZO ( ) MAI Controparte_17
ACCETTATA ED ANZI ESPLICITAMENTE OSTEGGIATA DA PARTE ATTRICE.
Con questo motivo l'impugnante, oltre a criticare le conclusioni del ctu nominato dagli Arbitri che, secondo la sua tesi, non avrebbe avuto la competenza necessaria per l'accertamento richiesto, eccepisce la nullità della ctu espletata per la violazione del contraddittorio, che deriverebbe da un colloquio che il ctu avrebbe avuto con un tecnico estraneo al giudizio senza il coinvolgimento dei consulenti di parte.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Non viene, infatti, chiarito, né in fase arbitrale nella quale è stato concesso contraddittorio sul punto, né in sede di impugnazione, in quale modo il colloquio con questo tecnico avrebbe inficiato i risultati della ctu e quale sarebbe il pregiudizio patito dall'impugnante, direttamente riconducibile a tale vizio (v. pagg. 43/45 lodo “Dalla lettura della consulenza, infatti, non emerge una sola informazione tratta dal colloquio intervenuto con il tecnico della , come, del resto, attesta anche il contenuto Controparte_17 di tutti gli atti di la quale si duole solo dell'evento in sé, senza segnalare quali, delle Parte_1 eventuali informazioni ottenute dal consulente, avrebbe costituito elemento di determinazione del suo giudizio… In ogni caso, si evidenzia come alle parti, nel corso dell'udienza del 15.12.2021, sia stato concesso il potere di formulare richieste al c.t.u. nonché di contraddire, successivamente, con il deposito delle note 14.1.2022 e 21.1.2022… si rileva, da un lato, l'assenza di ogni collegamento causale tra l'irregolarità denunciata e il contenuto della relazione peritale, e, dall'altro, che dopo la celebrazione dell'udienza 15.12.2021 e dopo la concessione dei termini per il deposito di memorie non si scorge più alcuna violazione delle regole di confronto processuale, avendo le parti potuto raffrontarsi su ogni aspetto, procedurale e di merito, riguardante la questione in esame”.
L'argomento difensivo utilizzato dall'impugnante, secondo cui “gli arbitri sostengono che questi (i vizi di procedura) dovrebbero aver avuto un qualche effetto sulla consulenza stessa, ma sembrano ignorare pagina 19 di 20 che non si potrà mai conoscere il livello di condizionamento che il ctu ha subito a seguito del ricorso al parere del tecnico di e proprio per questo la CTU avrebbe dovuto essere annullata Controparte_17
e il tecnico sostituito” non risulta idoneo a suffragare la tesi della nullità, non potendosi dichiarare la nullità di una consulenza tecnica per l'irritualità dell'acquisizione di informazioni, se non si conoscono le ragioni per le quali le informazioni irritualmente acquisite sono state decisive nella valutazione del ctu (v., su questione analoga, con riferimento all'utilizzo di documenti irritualmente prodotti Cass.
11572/18 “La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della consulenza tecnica d'ufficio causata dall'utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l'onere di specificare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d'ufficio”).
In ogni caso, e il rilievo è assorbente, gli Arbitri hanno motivato il lodo richiamando la ctu ma anche altre prove, quali i documenti prodotti, ed hanno valutato tutte le contestazioni delle parti, alle quali hanno ampiamente consentito di esporre le loro difese.
L'impugnazione, quindi, deve essere respinta.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte impugnante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle
Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'impugnazione;
-condanna l'impugnante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Milano il 28.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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