Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RE A BBLICA ITALI PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 990 R.G.L. del 2022,
promossa
DA
,nato a [...] il [...] ed ivi residente nel C.so Vitt. Emanuele Parte_1
rappresentato e difeso congiuntamente eC.F. 1 n. 17 (Codice Fiscale
,
disgiuntamente dall'Avv. Angelo Urrico e dall'Avv. Adriano Falsone (Codice fiscale
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Gela,C.F. 2
Via Tevere n. 135;
- opponente -
CONTRO P. IVA. n. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
con sede legale in Gela, Via Venezia, n.444, rappresentata e difesa dall'avv. Marzio Salvi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Siracusa, Via Germania n. 11;
- opposto-
A seguito dell'udienza del 21.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con lo scambio di note di trattazione scritta, per la quale si dà atto che la parte resistente ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
ex art. 429 c.p.c., completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 1'08.08.2022, il ricorrente in epigrafe, premettendo di essere stato assunto dalla CP_1 in data 27.12.2005 e con decorrenza dal 1.1.2006 con contratto a tempo indeterminato con la mansione di tappezziere, operaio terzo livello CCNL Tessili Abbigliamento
Industria con sede di lavoro in Gela, conveniva in giudizio la società datoriale chiedendo venisse dichiarata la nullità, l'illegittimità o in subordine l'inefficacia del licenziamento per giusta causa comunicatogli con lettera del data 20.01.2022, deducendo la violazione dell'art. 7 comma 1 L. n.
300/1970, il difetto dell'addotta giusta causa di licenziamento nonché, in via gradata, il difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata.
Con memoria depositata in data 23.05.2023 si costituiva in giudizio la società convenuta, deducendo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva dunque il rigetto.
All'udienza del 06.06.2023 veniva esperito il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo;
indi la causa, a seguito dell'ammissione delle istanze istruttorie, veniva decisa a seguito dell'udienza del 21.05.2025.
Tanto chiarito, rileva il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere come peraltro congiuntamente richiesto da entrambe le parti del giudizio -in ragione dell'intervenuta stipula di un accordo in sede protetta (ITL di Caltanissetta) a definizione dell'oggetto del presente giudizio (cfr. note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in data
05.03.2024 e dalla resistente in data 12.03.2024).
Vale evidenziare sul punto che, secondo l'autorevole insegnamento della Corte di
Cassazione, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile - trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971, istitutiva dei
TAR - costituisce il riflesso processuale del venir meno, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, della ragion d'essere sostanziale della lite.
E' quindi un'ipotesi di estinzione del giudizio da pronunciare, eventualmente anche d'ufficio, ogniqualvolta venga ritualmente acquisita o concordemente ammessa la sopravvenienza – rispetto al momento dell'instaurazione del processo - di una situazione che faccia venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione (cfr. ex multis Cass. civile, n. 14775/2004; Cass. Civ., n. 4714/2006).
L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ. Sez. III, n. 2567/2007).
Giacché sulla base delle allegazioni di entrambe le parti in ordine all'intervenuta stipula dell'accordo in sede protetta di cui sopra risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha precisato che
"La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del 07/05/2009).
Pertanto, avendo le parti congiuntamente richiesto la compensazione delle spese di lite di tale giudizio, se ne dispone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
-
Così deciso in Gela il 09.06.2025
Il Giudice
Giulia Polizzi