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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1295/2023 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. CARDAMONE ANGELO giusta procura in C.F._2
atti; attori contro
( rappresentata e difesa dall'avv. MAROZZI Controparte_1 C.F._3
SILVIO giusta procura in atti;
convenuta
in persona del l.r. pro RT
tempore, con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI GIANCARLO giusta procura in atti;
terzo chiamato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e deducevano di Parte_2 Parte_1 aver conferito mandato alle liti all'avv. al fine di proporre opposizione al decreto ingiuntivo CP
n.107/2012 con il quale era ingiunto, dalla alla società Polo Centralizzato Promozione Italia CP_3
srl ed ai garanti della stessa, tra cui gli odierni opponenti, di pagare la complessiva somma di euro
47.305,66. Aggiungevano che, tuttavia, l'opposizione a decreto ingiuntivo era proposta dall'avv. CP
esclusivamente in favore di uno dei garanti, e non anche in favore degli odierni Parte_3
attori che, pertanto, subivano – a loro insaputa – gli effetti del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per mancata opposizione nel termine di cui all'art. 647 c.p.c. Spiegavano, altresì, che nel pagina 1 di 8 corso del giudizio di opposizione l'avv. aggiornava gli odierni attori del corso del procedimento, CP
conducendo altresì, anche in loro nome, trattative stragiudiziali con la banca.
Benchè l'opposizione a decreto ingiuntivo fosse stata respinta e l'unico opponente, Parte_3
condannato alle spese legali, dopo la sentenza di primo grado la cessionaria di
[...] CP_3 accettava la proposta transattiva formulata dall'avv. solo per il Sig. CP Parte_3 specificando espressamente, nell'atto di accettazione, che “restano ferme le ragioni di essa cessionaria nei confronti dei soggetti coobbligati, nei danni dei quali verranno assunte le iniziative ritenute utili al recupero del residuo del credito vantato.”.
Pertanto, il solo sottoscriveva la transazione che prevedeva il pagamento della Parte_3
somma onnicomprensiva di euro 15.000,00 mentre gli altri due garanti, odierni attori, erano costretti –
a seguito del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per mancata opposizione – a subire gli atti esecutivi intrapresi dalla cessionaria della creditrice originaria.
Pertanto, gli odierni attori ritenevano che “qualora non vi fosse stata l'omissione, e quindi vi fosse stata, anche per loro, l'opposizione, gli attori avrebbero potuto ottenere il loro scopo che, al momento della ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo, era quello di ottenere l'annullamento dello stesso ovvero, almeno, la riduzione degli importi da corrispondere”; affermavano la sussistenza di un comportamento colposo dell'avv. nell'avere omesso di proporre, anche in loro favore, CP
l'opposizione che avrebbe dato loro la possibilità di transigere, nonostante la sentenza sfavorevole, come avvenuto per il sottolineavano, infatti, che la possibilità per Parte_3 Parte_3
di transigere era stata favorita dalla sua rinuncia alla proposizione dell'appello avverso la
[...]
sentenza di primo grado, possibilità non data agli odierni attori nei confronti dei quali, come si è visto, il decreto ingiuntivo passava subito in giudicato per mancata opposizione.
Pertanto, affermando la sussistenza di danni sia patrimoniali, sia non patrimoniali subiti a seguito del colposo comportamento della professionista, concludevano chiedendo di “a) Accertare e dichiarare che l'avv. non ha adempiuto alla propria obbligazione professionale;
b) Per Controparte_1
l'effetto, condannare l'avv. al pagamento dei danni procurati da tale Controparte_1
inadempimento e quantificati per il Sig. in euro 60.162,60- (derivanti quanto ad euro Parte_2
38.646,00- per il danno biologico, quanto ad euro 16.516,60- per il danno patrimoniale e quanto ad euro 5.000,00- forfetizzato, per il danno morale per l'iscrizione nei registri dei cattivi pagatori) e per il
Sig. in euro 46.706,20- (derivanti quanto ad euro 29.107,00- per il danno Parte_1
biologico, quanto ad euro 12.599,20- per il danno patrimoniale e quanto ad euro 5.000,00- forfetizzato, per il danno morale per l'iscrizione nei registri dei cattivi pagatori), ovvero nelle diverse
pagina 2 di 8 somme ritenute di giustizia;
c) Condannare l'avv. al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio”.
Si costituiva in giudizio la professionista chiedendo di poter chiamare in causa la Controparte_4
propria compagnia di assicurazioni;
eccepiva la prescrizione del diritto negando la sussistenza di ogni addebito nei propri confronti. Affermava, in particolare, l'assenza di qualunque mandato alle liti alla stessa conferito dagli odierni attori, sia l'assegna di ogni possibilità, per gli stessi, di ottenere un vantaggio a seguito dell'opposizioni. Negava, poi, la sussistenza dei danni lamentati e concludeva chiedendo di “a) respingere tutte le domande attrici, con ogni più opportuna statuizione e conseguenziale pronuncia, anche in punto di spese;
b) nella non concessa ipotesi che tali domande trovassero anche parziale accoglimento, salvo gravame, dichiarare la Parte_4 obbligata a tenere indenne l'avv. ponendo il Tribunale direttamente a
[...] CP
carico di detta Compagnia i relativi oneri di condanna, anche per spese di soccombenza verso gli attori o comunque condannandola a rimborsare alla convenuta tutto quanto ella fosse costretta a pagare loro per detti titoli;
c) condannare l' a rifonderle le spese di resistenza ex art. 1917 CP_2 comma 3° c.c., salvo le ulteriori di soccombenza se negasse la garanzia”.
Autorizzata la chiamata della compagnia di assicurazioni della professionista, si costituiva in giudizio la eccependo l'inoperatività della polizza, la RT RT decadenza dell'avv. dal diritto di ottenere l'indennizzo – per tardiva denuncia dello stesso – e, CP comunque, l'assenza di qualunque profilo di responsabilità dell'assicurata. Concludeva, dunque, chiedendo “in via principale: rigettare la domanda di manleva e di garanzia svolta nei confronti della terza chiamata dall'avvocato non RT CP sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “
[...]
” nr. 48079583 per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito: rigettare la domanda di Parte_5 manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti di CP RT
, previo rigetto delle domande svolte nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e
[...]
in diritto, non sussistendo profili di responsabilità professionale alla stessa riferibili in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio;
in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta nei confronti della terza chiamata RT
, statuire l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti delle condizioni di
[...] operatività del contratto di assicurazione prodotto in atti, compresi franchigie e massimali”.
Il procedimento era istruito mediante prove orali e, successivamente, chiamato all'udienza del 20 giugno 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – udienza poi sostituita con il deposito di note pagina 3 di 8 scritte ex art. 127 ter c.p.c. Pertanto, in quella sede, all'esito dell'esame delle note depositate dalle parti anche ai fini della discussione, era depositata la presente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
La domanda è infondata e, in quanto tale andrà rigettata.
Va innanzitutto dichiarata l'inutilità ed irrilevanza, ai fini della presente decisione, del documento depositato dalla parte convenuta in data 28.5.2025 trattandosi di documento il cui contenuto esula dall'oggetto del contendere oltre che neutro ai fini della decisione sull'attendibilità del teste.
Ciò posto, principiando con l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte convenuta è chiaro come la stessa si palesi infondata. Il danno lamentato dalle parti attrici, così come dalle stesse allegato, si è manifestato – ed è stato percepito dai danneggiati – successivamente al deposito della sentenza di primo grado, avvenuta il 28.8.2018, con la conseguenza che alcuna prescrizione può dirsi maturata prima di quella data poiché, trattandosi pacificamente di responsabilità contrattuale, la stessa si perfeziona con lo spirare del decimo anno.
Passando al merito, è noto che a seguito della violazione dei doveri derivanti dall'esercizio della professione legale, può sorgere la responsabilità professionale dell'avvocato con conseguente obbligo di risarcire i danni provocati al cliente. Tale responsabilità trova il suo fondamento generale nell'art. 1176 c.c., relativo alla diligenza nell'adempimento delle obbligazioni, e nell'art. 1218 c.c., che disciplina la responsabilità del debitore in caso di inadempimento. È altresì noto che il cliente che agisce per responsabilità professionale deve provare il danno subito e, soprattutto, dimostrare il nesso causale tra l'errore dell'avvocato e la perdita del diritto o del vantaggio che avrebbe potuto ottenere. In altri termini, non basta la sussistenza della violazione dell'obbligo di diligenza qualificata del professionista ma è necessario che il cliente-danneggiato dimostri che, in assenza dell'errore – e quale conseguenza immediata e diretta dello stesso - avrebbe avuto un vantaggio o avrebbe evitato un danno.
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa – anche a voler ammettere (ma, a ben vedere, la prova non è stata univocamente fornita) – che gli odierni attori abbiano conferito specifico mandato all'avv. al fine di proporre impugnazione avverso il decreto ingiuntivo n.107/2012, non si vede quale CP
danno gli stessi abbiano subito dalla mancata opposizione.
Innanzitutto, è pacifico che l'opposizione proposta da veniva respinta dal Parte_3
Tribunale e condannato al pagamento delle spese di giudizio della controparte. Parte_3
Può dirsi, quindi, che qualora anche e avessero impugnato il Parte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo 107/2012, lo stesso sarebbe comunque divenuto definitivo – stante, tra l'altro, la palese infondatezza dei motivi di opposizione, così come accertati dall'intestato Tribunale con la sentenza 826/18 – e, in più, al debito già portato dal decreto ingiuntivo, si sarebbe aggiunto il debito pagina 4 di 8 scaturente dalla condanna alle spese di lite sostenute dalla controparte, da sommarsi alle spese per i compensi dovuti allo stesso avvocato CP
Tuttavia - e ciò nonostante - sostengono gli odierni attori che, qualora l'avv. avesse CP
correttamente impugnato il decreto ingiuntivo in loro norme, anche a fronte del rigetto dell'opposizione, gli stessi avrebbero avuto la possibilità di transigere alle medesime condizioni di
[...]
pagando solamente il 22% dell'importo dovuto, a fronte della loro rinuncia a Parte_3
proporre appello.
L'assunto è privo di fondamento, logico, prima che giuridico.
Innanzitutto, non può non rilevarsi come l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo 107/12 fosse palesemente infondata, con la conseguenza – certamente evidente anche alla Banca – che l'eventuale appello non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere accolto. Da ciò discende che l'argomento speso dagli odierni attori e relativo alla possibilità, per di transigere Parte_3 potendo contare sul “potere” contrattuale dato dalla rinuncia all'appello si palesa assai debole, se non addirittura sganciato dalla realtà. È ovvio che nella transazione tra e la Banca le Parte_3 parti abbiano previsto che il primo rinunciasse all'appello, ma di certo non potrebbe dirsi, sulla base dell'evidenza, che tale fattore abbia indotto la banca a transigere.
Anzi, proprio sulla base dell'infondatezza dell'opposizione e della quasi certezza del rigetto anche dell'eventuale appello, potrebbe dirsi, effettuando un giudizio prognostico ex ante che – qualora la banca non avesse transatto la lite – avrebbe visto lievitare i costi posti a carico Parte_3
dello stesso, potendosi sostenere - sempre in base al citato giudizio ex ante - la maggiore razionalità della scelta di non opporre il decreto ingiuntivo, sulla base di quei motivi di opposizione.
Ma anche a voler abbracciare la tesi degli odierni attori – e, dunque, supporre che la mancata proposizione dell'opposizione ha precluso agli stessi la possibilità di transigere la lite - così come invece effettuato dall'unico opponente che, all'esito della transazione stipulata ha Parte_3
avuto la possibilità di pagare esclusivamente la somma di euro 15.000,00 (a fronte di un debito solidale iniziale, portato dal decreto ingiuntivo, di euro 47.305,66, ossia il 22% del dovuto – non si vede quale vantaggio economico avrebbero avuto gli odierni attori.
Sul punto, e affermavano che la condotta diligente dell'avv. Parte_2 Parte_1 CP
avrebbe evitato loro di subire l'esecuzione, avrebbe evitato il permanere dell'iscrizione dei loro nominativi nella centrale rischi oltre ad evitare i danni psichici e morali invece subiti. In particolare, sostenevano che “ad oggi, a seguito dell'atto di precetto notificato agli attori da parte della
Soc.cessionaria del credito ed a seguito del pignoramento presso terzi subito dal Sig. Parte_2
, circostanze mai contestate da controparte, la posizione di debito risulta la seguente: il Sig.
[...]
pagina 5 di 8 è debitore dell'importo di euro 32.305,66 - oltre interessi legali dal 2012 Parte_1
(47.305,66 – 15.000,00- pagate dal Sig. ) mentre il Sig. , Parte_3 Parte_2
nonostante come detto fosse stato esecutato e fossero stati assegnati euro 1.254,26- risulta debitore della complessiva somma di euro 42.350,26- perché aumentata per le spese giudiziali liquidate per il procedimento esecutivo”. Da ciò discende, sempre in base alla ricostruzione degli attori che “la mancata transazione li espone ad essere debitori, quanto al Sig. ad euro 25.198,41- Parte_1
(derivanti dalla sorte pari ad euro 32.305,66 – il 22% pari ad euro 7.107,24- quale somma dovuta per la transazione) oltre interessi e per il Sig. ad euro 33.033,20- (effettuando lo stesso Parte_2
conteggio). Tali somme, trattandosi di debito solidale, vengono ridotte del 50% e pertanto, il
[...]
ha un danno potenziale di euro 12.500,00- oltre interessi ed il , invece, un Parte_6 Parte_7
danno potenziale di euro 16.500,00” (così si legge a pag. 3 delle note depositate in data 18.6.2025).
Pertanto, in base alla stessa ricostruzione fornita dagli attori è facile evincere – diversamente da quanto desunto dagli stessi – come invero, anche a voler ammettere che la creditrice avesse sottoscritto con gli stessi una transazione alle medesime condizioni pattuite con – e dunque con il Parte_3
pagamento del 22% del debito portato dal decreto ingiuntivo, pari a 15.000 euro - la loro posizione debitoria non sarebbe migliorata così come invece dagli stessi prospettato.
Innanzitutto, infatti, non vi è alcuna prova che i debitori, odierni attori, avrebbero onorato l'accordo transattivo. L'unica certezza, allo stato, è infatti che gli stessi hanno un debito con la accertato CP_5
anche da titolo giudiziale, definitivo dal 2012 e mai pagato, nemmeno parzialmente. Ne discende che, anche nel caso in cui la banca avesse transatto il debito anche con gli odierni attori ed alle medesime condizioni del non è certo – ed invero nemmeno probabile dato l'andamento dei Parte_3
rapporti – che e , avrebbero chiuso ogni pendenza con la cessionaria Parte_1 Parte_2 dell'istituto di credito.
In secondo luogo, considerato il debito esistente al momento della transazione (dunque ridotto dell'importo di 15.000 euro pagati dal condebitore solidale a seguito della transazione) così come cristallizzato nell'atto di pignoramento presso terzi notificato a , pari a 39.593,25 euro Parte_2
- che era la somma precettata nel dicembre del 2020 e risultante dall'atto di pignoramento presso terzi
(sub 14) – e tenuto conto che, comunque, anche a seguito della transazione, come pure sostenuto dagli attori, gli stessi avrebbero dovuto sopportare i costi per il legale pari “ad euro 16.935,131 che, diviso per le tre parti avrebbe comportato un esborso pro capite di euro 5.645,04” (così si legge nella comparsa conclusionale degli attori del 18.6.2025), ne discende che l'esborso dagli stessi sopportato sarebbe stato, in solido, di euro 41.290,00 (15.000+15.000,00 per la transazione + spese legali
5.645,04*2), ossia circa 20.500 euro ciascuno, somma certamente maggiore rispetto alla somma portata pagina 6 di 8 dal precetto e dal successivo atto di pignoramento (pari, come visto, ad euro 39.593,25/2). Somma che, comunque, giova ribadire, i debitori non hanno pagato, facendo così lievitare i costi ed i “danni” che di certo non potrebbero essere oggi imputati all'avv. CP
In ogni caso, non è fuor d'opera sottolineare come, comunque, ad oggi, gli odierni attori non hanno sostenuto alcun esborso con la conseguenza che non potrebbe essere loro risarcito un lamentato danno
– non attuale – che non ha in concreto cagionato loro alcuna diminuzione patrimoniale;
in altre e più semplici parole, ad oggi, gli odierni attori non hanno subito alcun danno.
Allo stesso modo, non potrebbe riconoscersi agli stessi alcun danno derivante dalla segnalazione al
CRIF, tenuto conto che la stessa non potrebbe farsi discendere dal lamentato inadempimento imputato all'avv. bensì dal mancato pagamento – questo si imputabile agli attori - dei debiti già esistenti. CP
E nemmeno potrebbero riconoscersi gli allegati – ma non dimostrati – danni non patrimoniali tenuto conto del fatto che ex art. 1223 c.c., l'eventuale stato di disagio psicologico non potrebbe (a tutto voler concedere) essere direttamente ed immediatamente imputabile alla professionista bensì all'esistenza di una pregressa esposizione debitoria degli stessi, destinata a lievitare inevitabilmente nel tempo in assenza di puntuale adempimento.
Alla luce di quanto sopra la domanda andrà rigettata ciò comportando la superfluità di analizzare le eccezioni sollevate dalla III chiamata.
Le spese di lite sopportate dalla parte convenuta andranno poste, in omaggio al principio della soccombenza, a carico della parte attrice. Allo stesso modo, in forza del principio della causalità, parte attrice sarà tenuta a rimborsare le spese di lite sostenute dalla compagnia di assicurazioni chiamata in causa dalla convenuta in considerazione dell'esigenza di quest'ultima evocare in giudizio la stessa al fine di essere manlevata in caso di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1295 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda avanzata dalle parti attrici;
- condanna le parti attrici, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 11.997,00 per compensi professionali, euro 786,00 per spese documentate, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condanna le parti attrici, in solido tra loro, a rimborsare alla parte III chiamata le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 11.997,00 per compensi professionali, oltre al
15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 7 di 8 Ascoli Piceno, 25 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1295/2023 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. CARDAMONE ANGELO giusta procura in C.F._2
atti; attori contro
( rappresentata e difesa dall'avv. MAROZZI Controparte_1 C.F._3
SILVIO giusta procura in atti;
convenuta
in persona del l.r. pro RT
tempore, con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI GIANCARLO giusta procura in atti;
terzo chiamato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e deducevano di Parte_2 Parte_1 aver conferito mandato alle liti all'avv. al fine di proporre opposizione al decreto ingiuntivo CP
n.107/2012 con il quale era ingiunto, dalla alla società Polo Centralizzato Promozione Italia CP_3
srl ed ai garanti della stessa, tra cui gli odierni opponenti, di pagare la complessiva somma di euro
47.305,66. Aggiungevano che, tuttavia, l'opposizione a decreto ingiuntivo era proposta dall'avv. CP
esclusivamente in favore di uno dei garanti, e non anche in favore degli odierni Parte_3
attori che, pertanto, subivano – a loro insaputa – gli effetti del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per mancata opposizione nel termine di cui all'art. 647 c.p.c. Spiegavano, altresì, che nel pagina 1 di 8 corso del giudizio di opposizione l'avv. aggiornava gli odierni attori del corso del procedimento, CP
conducendo altresì, anche in loro nome, trattative stragiudiziali con la banca.
Benchè l'opposizione a decreto ingiuntivo fosse stata respinta e l'unico opponente, Parte_3
condannato alle spese legali, dopo la sentenza di primo grado la cessionaria di
[...] CP_3 accettava la proposta transattiva formulata dall'avv. solo per il Sig. CP Parte_3 specificando espressamente, nell'atto di accettazione, che “restano ferme le ragioni di essa cessionaria nei confronti dei soggetti coobbligati, nei danni dei quali verranno assunte le iniziative ritenute utili al recupero del residuo del credito vantato.”.
Pertanto, il solo sottoscriveva la transazione che prevedeva il pagamento della Parte_3
somma onnicomprensiva di euro 15.000,00 mentre gli altri due garanti, odierni attori, erano costretti –
a seguito del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per mancata opposizione – a subire gli atti esecutivi intrapresi dalla cessionaria della creditrice originaria.
Pertanto, gli odierni attori ritenevano che “qualora non vi fosse stata l'omissione, e quindi vi fosse stata, anche per loro, l'opposizione, gli attori avrebbero potuto ottenere il loro scopo che, al momento della ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo, era quello di ottenere l'annullamento dello stesso ovvero, almeno, la riduzione degli importi da corrispondere”; affermavano la sussistenza di un comportamento colposo dell'avv. nell'avere omesso di proporre, anche in loro favore, CP
l'opposizione che avrebbe dato loro la possibilità di transigere, nonostante la sentenza sfavorevole, come avvenuto per il sottolineavano, infatti, che la possibilità per Parte_3 Parte_3
di transigere era stata favorita dalla sua rinuncia alla proposizione dell'appello avverso la
[...]
sentenza di primo grado, possibilità non data agli odierni attori nei confronti dei quali, come si è visto, il decreto ingiuntivo passava subito in giudicato per mancata opposizione.
Pertanto, affermando la sussistenza di danni sia patrimoniali, sia non patrimoniali subiti a seguito del colposo comportamento della professionista, concludevano chiedendo di “a) Accertare e dichiarare che l'avv. non ha adempiuto alla propria obbligazione professionale;
b) Per Controparte_1
l'effetto, condannare l'avv. al pagamento dei danni procurati da tale Controparte_1
inadempimento e quantificati per il Sig. in euro 60.162,60- (derivanti quanto ad euro Parte_2
38.646,00- per il danno biologico, quanto ad euro 16.516,60- per il danno patrimoniale e quanto ad euro 5.000,00- forfetizzato, per il danno morale per l'iscrizione nei registri dei cattivi pagatori) e per il
Sig. in euro 46.706,20- (derivanti quanto ad euro 29.107,00- per il danno Parte_1
biologico, quanto ad euro 12.599,20- per il danno patrimoniale e quanto ad euro 5.000,00- forfetizzato, per il danno morale per l'iscrizione nei registri dei cattivi pagatori), ovvero nelle diverse
pagina 2 di 8 somme ritenute di giustizia;
c) Condannare l'avv. al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio”.
Si costituiva in giudizio la professionista chiedendo di poter chiamare in causa la Controparte_4
propria compagnia di assicurazioni;
eccepiva la prescrizione del diritto negando la sussistenza di ogni addebito nei propri confronti. Affermava, in particolare, l'assenza di qualunque mandato alle liti alla stessa conferito dagli odierni attori, sia l'assegna di ogni possibilità, per gli stessi, di ottenere un vantaggio a seguito dell'opposizioni. Negava, poi, la sussistenza dei danni lamentati e concludeva chiedendo di “a) respingere tutte le domande attrici, con ogni più opportuna statuizione e conseguenziale pronuncia, anche in punto di spese;
b) nella non concessa ipotesi che tali domande trovassero anche parziale accoglimento, salvo gravame, dichiarare la Parte_4 obbligata a tenere indenne l'avv. ponendo il Tribunale direttamente a
[...] CP
carico di detta Compagnia i relativi oneri di condanna, anche per spese di soccombenza verso gli attori o comunque condannandola a rimborsare alla convenuta tutto quanto ella fosse costretta a pagare loro per detti titoli;
c) condannare l' a rifonderle le spese di resistenza ex art. 1917 CP_2 comma 3° c.c., salvo le ulteriori di soccombenza se negasse la garanzia”.
Autorizzata la chiamata della compagnia di assicurazioni della professionista, si costituiva in giudizio la eccependo l'inoperatività della polizza, la RT RT decadenza dell'avv. dal diritto di ottenere l'indennizzo – per tardiva denuncia dello stesso – e, CP comunque, l'assenza di qualunque profilo di responsabilità dell'assicurata. Concludeva, dunque, chiedendo “in via principale: rigettare la domanda di manleva e di garanzia svolta nei confronti della terza chiamata dall'avvocato non RT CP sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “
[...]
” nr. 48079583 per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito: rigettare la domanda di Parte_5 manleva e garanzia formulata dall'avvocato nei confronti di CP RT
, previo rigetto delle domande svolte nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e
[...]
in diritto, non sussistendo profili di responsabilità professionale alla stessa riferibili in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio;
in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta nei confronti della terza chiamata RT
, statuire l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti delle condizioni di
[...] operatività del contratto di assicurazione prodotto in atti, compresi franchigie e massimali”.
Il procedimento era istruito mediante prove orali e, successivamente, chiamato all'udienza del 20 giugno 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – udienza poi sostituita con il deposito di note pagina 3 di 8 scritte ex art. 127 ter c.p.c. Pertanto, in quella sede, all'esito dell'esame delle note depositate dalle parti anche ai fini della discussione, era depositata la presente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
La domanda è infondata e, in quanto tale andrà rigettata.
Va innanzitutto dichiarata l'inutilità ed irrilevanza, ai fini della presente decisione, del documento depositato dalla parte convenuta in data 28.5.2025 trattandosi di documento il cui contenuto esula dall'oggetto del contendere oltre che neutro ai fini della decisione sull'attendibilità del teste.
Ciò posto, principiando con l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte convenuta è chiaro come la stessa si palesi infondata. Il danno lamentato dalle parti attrici, così come dalle stesse allegato, si è manifestato – ed è stato percepito dai danneggiati – successivamente al deposito della sentenza di primo grado, avvenuta il 28.8.2018, con la conseguenza che alcuna prescrizione può dirsi maturata prima di quella data poiché, trattandosi pacificamente di responsabilità contrattuale, la stessa si perfeziona con lo spirare del decimo anno.
Passando al merito, è noto che a seguito della violazione dei doveri derivanti dall'esercizio della professione legale, può sorgere la responsabilità professionale dell'avvocato con conseguente obbligo di risarcire i danni provocati al cliente. Tale responsabilità trova il suo fondamento generale nell'art. 1176 c.c., relativo alla diligenza nell'adempimento delle obbligazioni, e nell'art. 1218 c.c., che disciplina la responsabilità del debitore in caso di inadempimento. È altresì noto che il cliente che agisce per responsabilità professionale deve provare il danno subito e, soprattutto, dimostrare il nesso causale tra l'errore dell'avvocato e la perdita del diritto o del vantaggio che avrebbe potuto ottenere. In altri termini, non basta la sussistenza della violazione dell'obbligo di diligenza qualificata del professionista ma è necessario che il cliente-danneggiato dimostri che, in assenza dell'errore – e quale conseguenza immediata e diretta dello stesso - avrebbe avuto un vantaggio o avrebbe evitato un danno.
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa – anche a voler ammettere (ma, a ben vedere, la prova non è stata univocamente fornita) – che gli odierni attori abbiano conferito specifico mandato all'avv. al fine di proporre impugnazione avverso il decreto ingiuntivo n.107/2012, non si vede quale CP
danno gli stessi abbiano subito dalla mancata opposizione.
Innanzitutto, è pacifico che l'opposizione proposta da veniva respinta dal Parte_3
Tribunale e condannato al pagamento delle spese di giudizio della controparte. Parte_3
Può dirsi, quindi, che qualora anche e avessero impugnato il Parte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo 107/2012, lo stesso sarebbe comunque divenuto definitivo – stante, tra l'altro, la palese infondatezza dei motivi di opposizione, così come accertati dall'intestato Tribunale con la sentenza 826/18 – e, in più, al debito già portato dal decreto ingiuntivo, si sarebbe aggiunto il debito pagina 4 di 8 scaturente dalla condanna alle spese di lite sostenute dalla controparte, da sommarsi alle spese per i compensi dovuti allo stesso avvocato CP
Tuttavia - e ciò nonostante - sostengono gli odierni attori che, qualora l'avv. avesse CP
correttamente impugnato il decreto ingiuntivo in loro norme, anche a fronte del rigetto dell'opposizione, gli stessi avrebbero avuto la possibilità di transigere alle medesime condizioni di
[...]
pagando solamente il 22% dell'importo dovuto, a fronte della loro rinuncia a Parte_3
proporre appello.
L'assunto è privo di fondamento, logico, prima che giuridico.
Innanzitutto, non può non rilevarsi come l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo 107/12 fosse palesemente infondata, con la conseguenza – certamente evidente anche alla Banca – che l'eventuale appello non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere accolto. Da ciò discende che l'argomento speso dagli odierni attori e relativo alla possibilità, per di transigere Parte_3 potendo contare sul “potere” contrattuale dato dalla rinuncia all'appello si palesa assai debole, se non addirittura sganciato dalla realtà. È ovvio che nella transazione tra e la Banca le Parte_3 parti abbiano previsto che il primo rinunciasse all'appello, ma di certo non potrebbe dirsi, sulla base dell'evidenza, che tale fattore abbia indotto la banca a transigere.
Anzi, proprio sulla base dell'infondatezza dell'opposizione e della quasi certezza del rigetto anche dell'eventuale appello, potrebbe dirsi, effettuando un giudizio prognostico ex ante che – qualora la banca non avesse transatto la lite – avrebbe visto lievitare i costi posti a carico Parte_3
dello stesso, potendosi sostenere - sempre in base al citato giudizio ex ante - la maggiore razionalità della scelta di non opporre il decreto ingiuntivo, sulla base di quei motivi di opposizione.
Ma anche a voler abbracciare la tesi degli odierni attori – e, dunque, supporre che la mancata proposizione dell'opposizione ha precluso agli stessi la possibilità di transigere la lite - così come invece effettuato dall'unico opponente che, all'esito della transazione stipulata ha Parte_3
avuto la possibilità di pagare esclusivamente la somma di euro 15.000,00 (a fronte di un debito solidale iniziale, portato dal decreto ingiuntivo, di euro 47.305,66, ossia il 22% del dovuto – non si vede quale vantaggio economico avrebbero avuto gli odierni attori.
Sul punto, e affermavano che la condotta diligente dell'avv. Parte_2 Parte_1 CP
avrebbe evitato loro di subire l'esecuzione, avrebbe evitato il permanere dell'iscrizione dei loro nominativi nella centrale rischi oltre ad evitare i danni psichici e morali invece subiti. In particolare, sostenevano che “ad oggi, a seguito dell'atto di precetto notificato agli attori da parte della
Soc.cessionaria del credito ed a seguito del pignoramento presso terzi subito dal Sig. Parte_2
, circostanze mai contestate da controparte, la posizione di debito risulta la seguente: il Sig.
[...]
pagina 5 di 8 è debitore dell'importo di euro 32.305,66 - oltre interessi legali dal 2012 Parte_1
(47.305,66 – 15.000,00- pagate dal Sig. ) mentre il Sig. , Parte_3 Parte_2
nonostante come detto fosse stato esecutato e fossero stati assegnati euro 1.254,26- risulta debitore della complessiva somma di euro 42.350,26- perché aumentata per le spese giudiziali liquidate per il procedimento esecutivo”. Da ciò discende, sempre in base alla ricostruzione degli attori che “la mancata transazione li espone ad essere debitori, quanto al Sig. ad euro 25.198,41- Parte_1
(derivanti dalla sorte pari ad euro 32.305,66 – il 22% pari ad euro 7.107,24- quale somma dovuta per la transazione) oltre interessi e per il Sig. ad euro 33.033,20- (effettuando lo stesso Parte_2
conteggio). Tali somme, trattandosi di debito solidale, vengono ridotte del 50% e pertanto, il
[...]
ha un danno potenziale di euro 12.500,00- oltre interessi ed il , invece, un Parte_6 Parte_7
danno potenziale di euro 16.500,00” (così si legge a pag. 3 delle note depositate in data 18.6.2025).
Pertanto, in base alla stessa ricostruzione fornita dagli attori è facile evincere – diversamente da quanto desunto dagli stessi – come invero, anche a voler ammettere che la creditrice avesse sottoscritto con gli stessi una transazione alle medesime condizioni pattuite con – e dunque con il Parte_3
pagamento del 22% del debito portato dal decreto ingiuntivo, pari a 15.000 euro - la loro posizione debitoria non sarebbe migliorata così come invece dagli stessi prospettato.
Innanzitutto, infatti, non vi è alcuna prova che i debitori, odierni attori, avrebbero onorato l'accordo transattivo. L'unica certezza, allo stato, è infatti che gli stessi hanno un debito con la accertato CP_5
anche da titolo giudiziale, definitivo dal 2012 e mai pagato, nemmeno parzialmente. Ne discende che, anche nel caso in cui la banca avesse transatto il debito anche con gli odierni attori ed alle medesime condizioni del non è certo – ed invero nemmeno probabile dato l'andamento dei Parte_3
rapporti – che e , avrebbero chiuso ogni pendenza con la cessionaria Parte_1 Parte_2 dell'istituto di credito.
In secondo luogo, considerato il debito esistente al momento della transazione (dunque ridotto dell'importo di 15.000 euro pagati dal condebitore solidale a seguito della transazione) così come cristallizzato nell'atto di pignoramento presso terzi notificato a , pari a 39.593,25 euro Parte_2
- che era la somma precettata nel dicembre del 2020 e risultante dall'atto di pignoramento presso terzi
(sub 14) – e tenuto conto che, comunque, anche a seguito della transazione, come pure sostenuto dagli attori, gli stessi avrebbero dovuto sopportare i costi per il legale pari “ad euro 16.935,131 che, diviso per le tre parti avrebbe comportato un esborso pro capite di euro 5.645,04” (così si legge nella comparsa conclusionale degli attori del 18.6.2025), ne discende che l'esborso dagli stessi sopportato sarebbe stato, in solido, di euro 41.290,00 (15.000+15.000,00 per la transazione + spese legali
5.645,04*2), ossia circa 20.500 euro ciascuno, somma certamente maggiore rispetto alla somma portata pagina 6 di 8 dal precetto e dal successivo atto di pignoramento (pari, come visto, ad euro 39.593,25/2). Somma che, comunque, giova ribadire, i debitori non hanno pagato, facendo così lievitare i costi ed i “danni” che di certo non potrebbero essere oggi imputati all'avv. CP
In ogni caso, non è fuor d'opera sottolineare come, comunque, ad oggi, gli odierni attori non hanno sostenuto alcun esborso con la conseguenza che non potrebbe essere loro risarcito un lamentato danno
– non attuale – che non ha in concreto cagionato loro alcuna diminuzione patrimoniale;
in altre e più semplici parole, ad oggi, gli odierni attori non hanno subito alcun danno.
Allo stesso modo, non potrebbe riconoscersi agli stessi alcun danno derivante dalla segnalazione al
CRIF, tenuto conto che la stessa non potrebbe farsi discendere dal lamentato inadempimento imputato all'avv. bensì dal mancato pagamento – questo si imputabile agli attori - dei debiti già esistenti. CP
E nemmeno potrebbero riconoscersi gli allegati – ma non dimostrati – danni non patrimoniali tenuto conto del fatto che ex art. 1223 c.c., l'eventuale stato di disagio psicologico non potrebbe (a tutto voler concedere) essere direttamente ed immediatamente imputabile alla professionista bensì all'esistenza di una pregressa esposizione debitoria degli stessi, destinata a lievitare inevitabilmente nel tempo in assenza di puntuale adempimento.
Alla luce di quanto sopra la domanda andrà rigettata ciò comportando la superfluità di analizzare le eccezioni sollevate dalla III chiamata.
Le spese di lite sopportate dalla parte convenuta andranno poste, in omaggio al principio della soccombenza, a carico della parte attrice. Allo stesso modo, in forza del principio della causalità, parte attrice sarà tenuta a rimborsare le spese di lite sostenute dalla compagnia di assicurazioni chiamata in causa dalla convenuta in considerazione dell'esigenza di quest'ultima evocare in giudizio la stessa al fine di essere manlevata in caso di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1295 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda avanzata dalle parti attrici;
- condanna le parti attrici, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 11.997,00 per compensi professionali, euro 786,00 per spese documentate, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condanna le parti attrici, in solido tra loro, a rimborsare alla parte III chiamata le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 11.997,00 per compensi professionali, oltre al
15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 7 di 8 Ascoli Piceno, 25 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
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