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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1357/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Volontaria Giurisdizione-Ufficio del Giudice Tutelare
Il Presidente del Tribunale in funzione di Giudice Tutelare, Dott. Giulio Giuntoli,
visto il ricorso che precede;
considerato che
“minore straniero non accompagnato”, giusto il disposto dell'art. 2 della legge n. 47/2017, è “il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”; considerato che, in base alle leggi vigenti, qualora non vi siano genitori esercenti la responsabilità genitoriale, legalmente responsabili per il minore sono il tutore, se vi sia stata nomina dello stesso nei casi previsti dalla legge, o coloro ai quali il minore sia stato affidato, con provvedimento formale, secondo la normativa vigente nell'ordinamento interno;
considerato che
in atti il ricorrente ha prodotto una dichiarazione notarile di affidamento, che non ha, nel nostro ordinamento, gli effetti di un provvedimento giudiziale di affidamento;
considerato che
la Corte di Cassazione con ordinanza n. 9199/2019, risolvendo il conflitto di competenza tra il Tribunale di Novara ed il Tribunale per i minorenni di Torino ha affermato che la competenza spetta al Tribunale per i Minorenni, sulla base della considerazione per cui
“la rappresentanza è quella “legale”, cioè prevista “in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”, il quale la conferisce ai soli genitori, ai quali non è consentito di delegarla in forma privatistica ad altri soggetti, neppure a prossimi parenti, qual è il fratello, mentre è consentita la partecipazione di costoro (genitori, parenti e affini) nel procedimento giurisdizionale previsto per la nomina del tutore (art. 348 c.c.)”; ritenuto che nel caso di specie il minore si trovi sul territorio italiano privo dei soggetti che, in base alle leggi vigenti, esercitano sullo stesso la responsabilità genitoriale;
Pagina 1 vista altresì l'esigenza di garantire l'uniformità di tutela, per tutti i minori stranieri privi in Italia di un soggetto che li rappresenti legalmente secondo le norme vigenti nell'ordinamento interno, da parte di un unico Tribunale territorialmente competente a conoscere di tali procedimenti;
p.q.m.
dichiara la propria incompetenza sul ricorso, per essere competente il Tribunale per i Minorenni di Genova.
Si comunichi a cura della Cancelleria
Massa, 06/06/2025
Il Presidente del Tribunale
dott. Giulio Giuntoli
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Volontaria Giurisdizione-Ufficio del Giudice Tutelare
Il Presidente del Tribunale in funzione di Giudice Tutelare, Dott. Giulio Giuntoli,
visto il ricorso che precede;
considerato che
“minore straniero non accompagnato”, giusto il disposto dell'art. 2 della legge n. 47/2017, è “il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”; considerato che, in base alle leggi vigenti, qualora non vi siano genitori esercenti la responsabilità genitoriale, legalmente responsabili per il minore sono il tutore, se vi sia stata nomina dello stesso nei casi previsti dalla legge, o coloro ai quali il minore sia stato affidato, con provvedimento formale, secondo la normativa vigente nell'ordinamento interno;
considerato che
in atti il ricorrente ha prodotto una dichiarazione notarile di affidamento, che non ha, nel nostro ordinamento, gli effetti di un provvedimento giudiziale di affidamento;
considerato che
la Corte di Cassazione con ordinanza n. 9199/2019, risolvendo il conflitto di competenza tra il Tribunale di Novara ed il Tribunale per i minorenni di Torino ha affermato che la competenza spetta al Tribunale per i Minorenni, sulla base della considerazione per cui
“la rappresentanza è quella “legale”, cioè prevista “in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”, il quale la conferisce ai soli genitori, ai quali non è consentito di delegarla in forma privatistica ad altri soggetti, neppure a prossimi parenti, qual è il fratello, mentre è consentita la partecipazione di costoro (genitori, parenti e affini) nel procedimento giurisdizionale previsto per la nomina del tutore (art. 348 c.c.)”; ritenuto che nel caso di specie il minore si trovi sul territorio italiano privo dei soggetti che, in base alle leggi vigenti, esercitano sullo stesso la responsabilità genitoriale;
Pagina 1 vista altresì l'esigenza di garantire l'uniformità di tutela, per tutti i minori stranieri privi in Italia di un soggetto che li rappresenti legalmente secondo le norme vigenti nell'ordinamento interno, da parte di un unico Tribunale territorialmente competente a conoscere di tali procedimenti;
p.q.m.
dichiara la propria incompetenza sul ricorso, per essere competente il Tribunale per i Minorenni di Genova.
Si comunichi a cura della Cancelleria
Massa, 06/06/2025
Il Presidente del Tribunale
dott. Giulio Giuntoli
Pagina 2