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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI CA RE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g.2611 dell'anno 2021 (cui sono stati riuniti i giudizi n.r.g.2615/2021 e 2642/2021)
OGGETTO
Riconoscimento indennità Agente unico
TRA
(cf. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
rapp.ti e difesi giusta procure rilasciate su foglio separato dai ricorsi Parte_3 introduttivi telematici, dall'Avv. GUAGLIONE CATERINO ANNA (cf.
) ed elett.te dom.to presso il suo studio. C.F._2 ricorrenti
E
(cf. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. TUSSINO GIOVANNA (c. f.
) che la rapp.ta e difende in virtù di procure rilasciate su foglio C.F._3 separato dalle memorie di costituzione e risposta telematiche. resistente
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorsi introduttivi. Per la parte resistente: come da memorie di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 29/04/2021 e successivamente riuniti parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di essere stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, dalla società (subentrata alla Controparte_1 dichiarata fallita) in data 30.05.2012 con la qualifica di operatore di esercizio CP_2 posizione 4 parametro "183" nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale come previsto dal
CCNL Autoferrotranvieri del 27 .11.2000 e s.m.i.; di essere stato impiegato, fin dalla data 1 di assunzione, sia come conducente di autobus di linea per il trasporto pubblico locale nella provincia di Caserta sia anche per la bigliettazione e controllo dei biglietti a bordo dell'automezzo; che, invero, ad ogni inizio turno veniva regolarmente munito di emettitrice di biglietti e a fine turno versava l'incasso dei biglietti venduti redigendo apposito documento presso il deposito dei Bus sito in Marcianise;
che tale doppia mansione qualificata come "agente unico" dal CCNL Autoferrotranvieri del 23.07.1976, art.48 A,B,C, veniva imposta in assenza della prevista concertazione sindacale in merito alle modalità e alle misure di sicurezza da adottare per l'espletamento della bigliettazione a bordo del bus.
Tanto premesso, lamentava che per la predetta mansione non era mai stata riconosciuta l'indennità di "Agente Unico" prevista dalla Legge Regionale Campania n. 13/ 84, dalla
Delibera Giunta della Campania del 02.12.1986 n. 9240 e dall'accordo sindacale regionale del 15 marzo 1988; che il CCNL Autoferrotranvieri del 26 aprile 2013, allegato 6, prevedeva un incentivo a favore dell'operatore di esercizio adibito anche alla bigliettazione a bordo del Bus, incentivo da calcolarsi con accordo aziendale oppure, in assenza di tale accordo in misura pari ad una percentuale dei biglietti emessi;
che con accordo aziendale Cont del 18.01.2014, la società riconosceva a tutti gli operatori di esercizio per la bigliettazione a bordo con emettitrice di biglietti un'indennità netta di € 13,27 per prestazione effettiva di guida di almeno 15 giorni mensili, € 26,54 per prestazione effettiva di guida di almeno 20 giorni mensili, € 39,81 per prestazione effettiva di guida di oltre
20 giorni mensili;
che tale indennità veniva riconosciuta nelle more di un accordo definitivo da concertare con le OO.SS, accordo definitivo che non veniva realizzato per responsabilità dell' azienda che disertava gli incontri con le OO.SS; che la predetta indennità gli veniva corrisposta solo per il mese di febbraio 2014; che la bigliettazione a bordo con emettitrice di biglietti era stata regolarmente effettuata da esso ricorrente, senza soluzione di continuità, con decorrenza 18.01.2014 fino al 20 novembre 2020 Cont allorquando con l'Ordine di Servizio n. 187 del 19.11.2020 la sospendeva l'attività di bigliettazione a bordo causa covid 19. Allegava specifico conteggio dell'indennità spettantegli.
Tanto premesso, gli istanti assumevano di vantare il diritto ad ottenere dalla convenuta il pagamento delle indennità previste dalla normativa in materia di operatore di esercizio che svolge anche la bigliettazione a bordo del bus, così come calcolata nell'allegato conteggio, per il periodo dal 18.01.2014 al 19.11.2020. Concludeva, pertanto, chiedendo condannarsi la al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.751,64 in favore di ciascun ricorrente, in virtù dell'applicazione dell'accordo aziendale del 18.01.2014, e/o, comunque, in virtù del
2 CCNL del 26 aprile 2013, allegato 6, del CCNL del 28 novembre 2015, art. 36, e del
CCNL del 05.04.2017, art.64; in subordine al pagamento della somma di € 1.430,17, in virtù della legge regionale Campania n.13 / 1984, della Delibera Giunta Regionale
Campania n. 9240/86 e ccnl del 18 novembre 1988. Spese vinte, con attribuzione.
Si costituiva la società resistente, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione del ricorso ex art 10 RD 148/31 e la prescrizione quinquennale di tutti i presunti e contestati crediti vantati sino alla data del
22.07.2016. Nel merito, deduceva la genericità e l'infondatezza della domanda stante l'efficacia temporanea dell'accordo del 2014 e l'intervenuta disdetta da parte delle OS stipulanti. In ogni caso contestava i conteggi prodotti da controparte, in quanto comprensivi di una serie di numeri del tutto disancorati dalla realtà e privi di qualsiasi oggettivo riscontro. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, sospendersi ovvero dichiararsi improcedibile il ricorso per assenza del reclamo gerarchico;
in ogni caso, rigettarsi il ricorso introduttivo perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite
Disposti vari rinvii della causa dal precedente magistrato titolare del procedimento, all'esito del suo trasferimento preso altro Ufficio Giudiziario questo
Presidente di Sezione ne disponeva la riassegnazione a sé medesimo.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Le domande sono infondate e devono essere respinte. Cont
Oggetto del giudizio è la condanna di al pagamento delle somme indicate, previo accertamento del proprio diritto ad ottenere le indennità previste dall'accordo aziendale del 18.01.2014, e/o, comunque, in virtù del CCNL del 26 aprile
2013, allegato 6, del CCNL del 28 novembre 2015, art. 36, e del CCNL del
05.04.2017, art.64.
Le norme collettive invocate sono tutte dello stesso tenore letterale e, a parere della giudicante sono inidonee a fondare il diritto dell'istante. Sono condivise, al riguardo, le argomentazioni già sposate dal Tribunale di Napoli nei numerosi precedenti giurisprudenziali in atti (ex plurimis sent. n. 5479/19; 5480/19; 8128/2019) che in questa sede si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Con riguardo all'accordo nazionale del 26.4.2013 e successivo accordo aziendale, invero, non si traggono elementi utili a ritenere sussistente il diritto del ricorrente, stante l'inequivoco tenore temporaneo dello stesso. Invero, nel predetto accordo
3 nazionale del 26.4.2013, al fine di contrasto dell'evasione tariffaria, le parti sociali hanno previsto, per le attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio,
l'utilizzo “in via ordinaria dei lavoratori per i quali tali mansioni sono ricomprese nella rispettiva attuale declaratoria del profilo di cui all'art. 2 lett. B) CCNL 27 novembre 1000 e s.m.i.. Per l'operatore di esercizio le predette attività sono svolte a bordo durante lo svolgimento delle mansioni tipiche della qualifica, limitatamente al controllo a vista ed alla vendita dei titoli di viaggio e secondo la procedura relazione aziendale di cui al successivo paragrafo 4 ed applicando i trattamenti economici aziendali di cui al successivo paragrafo 5”.
Il paragrafo 5 stabiliva, a sua volta, che: “in relazione all'attuazione delle iniziative di cui al precedente paragrafo 4, ai lavoratori interessati è riconosciuto con accordo aziendale un incentivo economico:
a) Calcolato sul valore della maggiorazione applicata alla vendita a bordo dei titolo di viaggio per il personale utilizzato ai sensi del precedente paragrafo 2. In assenza di detto accordo aziendale, per le utilizzazioni di cui al precedente paragrafo 4, lett a) tale incentivo è fissato dal presente CCNL nel 50% di detta maggiorazione;
…”
In data 18.1.2014 è stato sottoscritto, in relazione al caso che ci occupa, il relativo accordo aziendale che prevedeva:
“nelle more di meglio approfondire la problematica…l'Azienda propone, temporaneamente, il riconoscimento, a tutti gli operatori di esercizio, per la bigliettazione a bordo con emettitrice, un'indennità netta di
- EURO 13,27 per prestazione effettiva di guida di almeno 15 giorni mensili
- EURO 26,54 per prestazione effettiva di guida di almeno 20 giorni Mensili
-EURO 13,27 per prestazione effettiva di guida di oltre i 20 giorni mensili.”
Nell'accordo aziendale si legge testualmente che tale indennità è riconosciuta
“temporaneamente”, nelle more della definizione di un accordo alla presenza dell' e per la cui realizzazione ci si dà un termine massimo di un mese durante CP_3 il quale saranno calendarizzati incontri con le OO.SS. da concordare.
Orbene, stante il tenore letterale del verbale e non essendo intervenuto nel mese successivo alcun ulteriore accordo, è chiaro che l'indennità non può continuare ad essere riconosciuta.
D'altro canto, con nota del 16 aprile 2014 (in prod. parte resistente), le OO.SS comunicavano la propria disdetta al predetto verbale del 18 gennaio 2014.
Nemmeno convincono le asserzioni del ricorrente ribadite in sede di discussione
4 orale, laddove ipotizza l'ultrattività del verbale del 18.01.14, in ragione del mancato raggiungimento di un ulteriore accordo.
In disparte le considerazioni in ordine alla possibilità di ultrattività di un accordo dal contenuto chiaramente eccezionale e derogatorio, espressamente qualificato dai contraenti come “temporaneo”, va comunque rilevato che la contrattazione collettiva è chiara nello stabilire che, “In assenza di detto accordo aziendale, per le utilizzazioni di cui al precedente paragrafo 4, lett a) tale incentivo è fissato dal presente CCNL nel
50% di detta maggiorazione”.
Orbene, è incontestato tra le parti in causa che la vendita a bordo avvenga senza l'applicazione di alcuna maggiorazione rispetto al prezzo di vendita dei biglietti a terra e online, sicchè nulla è dovuto ai ricorrenti in ossequio alla previsione contrattuale.
Parimenti infondata è la condanna al pagamento delle somme, richieste in via subordinata, a titolo di cd. indennità agente unico, di cui alla Legge Regione Campania
n. 13/1984 e successiva delibera giunta regionale Campania n. 9240 del 02.12.1986.
Rileva, in via preliminare, il Tribunale come tale richiesta sia oltremodo generica, non essendo indicata neppure la previsione specifica della legge regionale n. 13/84 che fonderebbe il diritto a percepire l'agognata indennità. A ciò si aggiunga che non è versata in atti la delibera della Giunta citata in ricorso che avrebbe stabilito l'ammontare dell'emolumento richiesto.
Malgrado le gravi lacune assertive appena individuate e facendo applicazione del principio iura novit curia, deve, tuttavia, aggiungersi che l'indennità di agente unico richiesta era prevista dall'art. 4 della Legge Regione Campania n. 16/83, così come modificato dall'art. 3 della Legge Regione Campania n. 13/84. Entrambi i testi normativi, tuttavia, risultano abrogati, rispettivamente dalla Legge Regionale n.
29/2012 art. 2 e dalla Legge Regionale n. 3/2002, art. 51.
In particolare, le predette fonti normative regionali prevedevano che “ogni nuova istituzione o variazione dell'indennità per agente unico deve essere contenuta nei limiti massimi ammissibili che la Giunta regionale determina (...) entro il 31 dicembre di ciascuno anno per l'anno successivo”. Ne consegue che l'omessa allegazione della delibera della Giunta Regionale, quand'anche le disposizioni normative richiamate fossero state applicabili al ricorrente (cosa che, come si è detto, non è), rende impossibile al Tribunale verificare l'entità dell'indennità richiesta.
Sul punto, preme rilevare che la produzione di parte, benché indichi in foliario l'estratto della legge regionale e la delibera della Giunta, è priva dei predetti
5 documenti, così come dei cedolini paga relativi all'intero periodo oggetto di domanda.
L'omessa produzione della delibera, nonché la mancanza dei fogli paga e, comunque,
l'omessa indicazione dei turni effettivamente svolti nel periodo oggetto di causa, comporta la stringente necessità di rigettare la richiesta, in assenza di prova in ordine agli elementi costitutivi del diritto richiesto. Non può parimenti ritenersi ammissibile, stante le preclusioni del rito lavoro, il deposito dei citati documenti a un anno di distanza rispetto al deposito dell'atto introduttivo, in assenza di qualsivoglia ragione di carattere ostativo per cui è da accogliersi l'eccezione di tardività formulata sul punto dalla resistente.
Per come si legge anche nel documento alla pagina 11 della produzione, di cui non si conosce la fonte (non si comprende se si tratti di CCNL o altro) l'indennità di Agente
Unico è inscindibilmente connessa con la “effettivapresenza e prestazione lavorativa”, in ordine alla quale mancano del tutto allegazioni di sorta in ricorso.
Ad abundantiam, preme sottolineare come la richiesta infondata anche alla luce delle nuove declaratorie contrattuali, approvate a far data dal novembre 2000 dalle parti sociali. La disamina delle nuove declaratorie, allegate alla produzione di parte resistente, rende agevolmente evincibile come nelle mansioni dell'operatore di esercizio sia compresa la vendita ed il controllo dei biglietti.
Le domande, pertanto, vanno respinte.
Le spese di lite considerata la complessità e la controvertibilità delle questioni sottese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con separati ricorsi, riuniti i giudizi così Controparte_1 provvede:
• Rigetta le domande;
• Dichiara compensate le spese processuali tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI CA RE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g.2611 dell'anno 2021 (cui sono stati riuniti i giudizi n.r.g.2615/2021 e 2642/2021)
OGGETTO
Riconoscimento indennità Agente unico
TRA
(cf. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
rapp.ti e difesi giusta procure rilasciate su foglio separato dai ricorsi Parte_3 introduttivi telematici, dall'Avv. GUAGLIONE CATERINO ANNA (cf.
) ed elett.te dom.to presso il suo studio. C.F._2 ricorrenti
E
(cf. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. TUSSINO GIOVANNA (c. f.
) che la rapp.ta e difende in virtù di procure rilasciate su foglio C.F._3 separato dalle memorie di costituzione e risposta telematiche. resistente
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorsi introduttivi. Per la parte resistente: come da memorie di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 29/04/2021 e successivamente riuniti parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di essere stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, dalla società (subentrata alla Controparte_1 dichiarata fallita) in data 30.05.2012 con la qualifica di operatore di esercizio CP_2 posizione 4 parametro "183" nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale come previsto dal
CCNL Autoferrotranvieri del 27 .11.2000 e s.m.i.; di essere stato impiegato, fin dalla data 1 di assunzione, sia come conducente di autobus di linea per il trasporto pubblico locale nella provincia di Caserta sia anche per la bigliettazione e controllo dei biglietti a bordo dell'automezzo; che, invero, ad ogni inizio turno veniva regolarmente munito di emettitrice di biglietti e a fine turno versava l'incasso dei biglietti venduti redigendo apposito documento presso il deposito dei Bus sito in Marcianise;
che tale doppia mansione qualificata come "agente unico" dal CCNL Autoferrotranvieri del 23.07.1976, art.48 A,B,C, veniva imposta in assenza della prevista concertazione sindacale in merito alle modalità e alle misure di sicurezza da adottare per l'espletamento della bigliettazione a bordo del bus.
Tanto premesso, lamentava che per la predetta mansione non era mai stata riconosciuta l'indennità di "Agente Unico" prevista dalla Legge Regionale Campania n. 13/ 84, dalla
Delibera Giunta della Campania del 02.12.1986 n. 9240 e dall'accordo sindacale regionale del 15 marzo 1988; che il CCNL Autoferrotranvieri del 26 aprile 2013, allegato 6, prevedeva un incentivo a favore dell'operatore di esercizio adibito anche alla bigliettazione a bordo del Bus, incentivo da calcolarsi con accordo aziendale oppure, in assenza di tale accordo in misura pari ad una percentuale dei biglietti emessi;
che con accordo aziendale Cont del 18.01.2014, la società riconosceva a tutti gli operatori di esercizio per la bigliettazione a bordo con emettitrice di biglietti un'indennità netta di € 13,27 per prestazione effettiva di guida di almeno 15 giorni mensili, € 26,54 per prestazione effettiva di guida di almeno 20 giorni mensili, € 39,81 per prestazione effettiva di guida di oltre
20 giorni mensili;
che tale indennità veniva riconosciuta nelle more di un accordo definitivo da concertare con le OO.SS, accordo definitivo che non veniva realizzato per responsabilità dell' azienda che disertava gli incontri con le OO.SS; che la predetta indennità gli veniva corrisposta solo per il mese di febbraio 2014; che la bigliettazione a bordo con emettitrice di biglietti era stata regolarmente effettuata da esso ricorrente, senza soluzione di continuità, con decorrenza 18.01.2014 fino al 20 novembre 2020 Cont allorquando con l'Ordine di Servizio n. 187 del 19.11.2020 la sospendeva l'attività di bigliettazione a bordo causa covid 19. Allegava specifico conteggio dell'indennità spettantegli.
Tanto premesso, gli istanti assumevano di vantare il diritto ad ottenere dalla convenuta il pagamento delle indennità previste dalla normativa in materia di operatore di esercizio che svolge anche la bigliettazione a bordo del bus, così come calcolata nell'allegato conteggio, per il periodo dal 18.01.2014 al 19.11.2020. Concludeva, pertanto, chiedendo condannarsi la al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.751,64 in favore di ciascun ricorrente, in virtù dell'applicazione dell'accordo aziendale del 18.01.2014, e/o, comunque, in virtù del
2 CCNL del 26 aprile 2013, allegato 6, del CCNL del 28 novembre 2015, art. 36, e del
CCNL del 05.04.2017, art.64; in subordine al pagamento della somma di € 1.430,17, in virtù della legge regionale Campania n.13 / 1984, della Delibera Giunta Regionale
Campania n. 9240/86 e ccnl del 18 novembre 1988. Spese vinte, con attribuzione.
Si costituiva la società resistente, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione del ricorso ex art 10 RD 148/31 e la prescrizione quinquennale di tutti i presunti e contestati crediti vantati sino alla data del
22.07.2016. Nel merito, deduceva la genericità e l'infondatezza della domanda stante l'efficacia temporanea dell'accordo del 2014 e l'intervenuta disdetta da parte delle OS stipulanti. In ogni caso contestava i conteggi prodotti da controparte, in quanto comprensivi di una serie di numeri del tutto disancorati dalla realtà e privi di qualsiasi oggettivo riscontro. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, sospendersi ovvero dichiararsi improcedibile il ricorso per assenza del reclamo gerarchico;
in ogni caso, rigettarsi il ricorso introduttivo perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite
Disposti vari rinvii della causa dal precedente magistrato titolare del procedimento, all'esito del suo trasferimento preso altro Ufficio Giudiziario questo
Presidente di Sezione ne disponeva la riassegnazione a sé medesimo.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Le domande sono infondate e devono essere respinte. Cont
Oggetto del giudizio è la condanna di al pagamento delle somme indicate, previo accertamento del proprio diritto ad ottenere le indennità previste dall'accordo aziendale del 18.01.2014, e/o, comunque, in virtù del CCNL del 26 aprile
2013, allegato 6, del CCNL del 28 novembre 2015, art. 36, e del CCNL del
05.04.2017, art.64.
Le norme collettive invocate sono tutte dello stesso tenore letterale e, a parere della giudicante sono inidonee a fondare il diritto dell'istante. Sono condivise, al riguardo, le argomentazioni già sposate dal Tribunale di Napoli nei numerosi precedenti giurisprudenziali in atti (ex plurimis sent. n. 5479/19; 5480/19; 8128/2019) che in questa sede si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Con riguardo all'accordo nazionale del 26.4.2013 e successivo accordo aziendale, invero, non si traggono elementi utili a ritenere sussistente il diritto del ricorrente, stante l'inequivoco tenore temporaneo dello stesso. Invero, nel predetto accordo
3 nazionale del 26.4.2013, al fine di contrasto dell'evasione tariffaria, le parti sociali hanno previsto, per le attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio,
l'utilizzo “in via ordinaria dei lavoratori per i quali tali mansioni sono ricomprese nella rispettiva attuale declaratoria del profilo di cui all'art. 2 lett. B) CCNL 27 novembre 1000 e s.m.i.. Per l'operatore di esercizio le predette attività sono svolte a bordo durante lo svolgimento delle mansioni tipiche della qualifica, limitatamente al controllo a vista ed alla vendita dei titoli di viaggio e secondo la procedura relazione aziendale di cui al successivo paragrafo 4 ed applicando i trattamenti economici aziendali di cui al successivo paragrafo 5”.
Il paragrafo 5 stabiliva, a sua volta, che: “in relazione all'attuazione delle iniziative di cui al precedente paragrafo 4, ai lavoratori interessati è riconosciuto con accordo aziendale un incentivo economico:
a) Calcolato sul valore della maggiorazione applicata alla vendita a bordo dei titolo di viaggio per il personale utilizzato ai sensi del precedente paragrafo 2. In assenza di detto accordo aziendale, per le utilizzazioni di cui al precedente paragrafo 4, lett a) tale incentivo è fissato dal presente CCNL nel 50% di detta maggiorazione;
…”
In data 18.1.2014 è stato sottoscritto, in relazione al caso che ci occupa, il relativo accordo aziendale che prevedeva:
“nelle more di meglio approfondire la problematica…l'Azienda propone, temporaneamente, il riconoscimento, a tutti gli operatori di esercizio, per la bigliettazione a bordo con emettitrice, un'indennità netta di
- EURO 13,27 per prestazione effettiva di guida di almeno 15 giorni mensili
- EURO 26,54 per prestazione effettiva di guida di almeno 20 giorni Mensili
-EURO 13,27 per prestazione effettiva di guida di oltre i 20 giorni mensili.”
Nell'accordo aziendale si legge testualmente che tale indennità è riconosciuta
“temporaneamente”, nelle more della definizione di un accordo alla presenza dell' e per la cui realizzazione ci si dà un termine massimo di un mese durante CP_3 il quale saranno calendarizzati incontri con le OO.SS. da concordare.
Orbene, stante il tenore letterale del verbale e non essendo intervenuto nel mese successivo alcun ulteriore accordo, è chiaro che l'indennità non può continuare ad essere riconosciuta.
D'altro canto, con nota del 16 aprile 2014 (in prod. parte resistente), le OO.SS comunicavano la propria disdetta al predetto verbale del 18 gennaio 2014.
Nemmeno convincono le asserzioni del ricorrente ribadite in sede di discussione
4 orale, laddove ipotizza l'ultrattività del verbale del 18.01.14, in ragione del mancato raggiungimento di un ulteriore accordo.
In disparte le considerazioni in ordine alla possibilità di ultrattività di un accordo dal contenuto chiaramente eccezionale e derogatorio, espressamente qualificato dai contraenti come “temporaneo”, va comunque rilevato che la contrattazione collettiva è chiara nello stabilire che, “In assenza di detto accordo aziendale, per le utilizzazioni di cui al precedente paragrafo 4, lett a) tale incentivo è fissato dal presente CCNL nel
50% di detta maggiorazione”.
Orbene, è incontestato tra le parti in causa che la vendita a bordo avvenga senza l'applicazione di alcuna maggiorazione rispetto al prezzo di vendita dei biglietti a terra e online, sicchè nulla è dovuto ai ricorrenti in ossequio alla previsione contrattuale.
Parimenti infondata è la condanna al pagamento delle somme, richieste in via subordinata, a titolo di cd. indennità agente unico, di cui alla Legge Regione Campania
n. 13/1984 e successiva delibera giunta regionale Campania n. 9240 del 02.12.1986.
Rileva, in via preliminare, il Tribunale come tale richiesta sia oltremodo generica, non essendo indicata neppure la previsione specifica della legge regionale n. 13/84 che fonderebbe il diritto a percepire l'agognata indennità. A ciò si aggiunga che non è versata in atti la delibera della Giunta citata in ricorso che avrebbe stabilito l'ammontare dell'emolumento richiesto.
Malgrado le gravi lacune assertive appena individuate e facendo applicazione del principio iura novit curia, deve, tuttavia, aggiungersi che l'indennità di agente unico richiesta era prevista dall'art. 4 della Legge Regione Campania n. 16/83, così come modificato dall'art. 3 della Legge Regione Campania n. 13/84. Entrambi i testi normativi, tuttavia, risultano abrogati, rispettivamente dalla Legge Regionale n.
29/2012 art. 2 e dalla Legge Regionale n. 3/2002, art. 51.
In particolare, le predette fonti normative regionali prevedevano che “ogni nuova istituzione o variazione dell'indennità per agente unico deve essere contenuta nei limiti massimi ammissibili che la Giunta regionale determina (...) entro il 31 dicembre di ciascuno anno per l'anno successivo”. Ne consegue che l'omessa allegazione della delibera della Giunta Regionale, quand'anche le disposizioni normative richiamate fossero state applicabili al ricorrente (cosa che, come si è detto, non è), rende impossibile al Tribunale verificare l'entità dell'indennità richiesta.
Sul punto, preme rilevare che la produzione di parte, benché indichi in foliario l'estratto della legge regionale e la delibera della Giunta, è priva dei predetti
5 documenti, così come dei cedolini paga relativi all'intero periodo oggetto di domanda.
L'omessa produzione della delibera, nonché la mancanza dei fogli paga e, comunque,
l'omessa indicazione dei turni effettivamente svolti nel periodo oggetto di causa, comporta la stringente necessità di rigettare la richiesta, in assenza di prova in ordine agli elementi costitutivi del diritto richiesto. Non può parimenti ritenersi ammissibile, stante le preclusioni del rito lavoro, il deposito dei citati documenti a un anno di distanza rispetto al deposito dell'atto introduttivo, in assenza di qualsivoglia ragione di carattere ostativo per cui è da accogliersi l'eccezione di tardività formulata sul punto dalla resistente.
Per come si legge anche nel documento alla pagina 11 della produzione, di cui non si conosce la fonte (non si comprende se si tratti di CCNL o altro) l'indennità di Agente
Unico è inscindibilmente connessa con la “effettivapresenza e prestazione lavorativa”, in ordine alla quale mancano del tutto allegazioni di sorta in ricorso.
Ad abundantiam, preme sottolineare come la richiesta infondata anche alla luce delle nuove declaratorie contrattuali, approvate a far data dal novembre 2000 dalle parti sociali. La disamina delle nuove declaratorie, allegate alla produzione di parte resistente, rende agevolmente evincibile come nelle mansioni dell'operatore di esercizio sia compresa la vendita ed il controllo dei biglietti.
Le domande, pertanto, vanno respinte.
Le spese di lite considerata la complessità e la controvertibilità delle questioni sottese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con separati ricorsi, riuniti i giudizi così Controparte_1 provvede:
• Rigetta le domande;
• Dichiara compensate le spese processuali tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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