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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30555/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
Romaniello;
- OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
quale mandataria di (P.IVA ) e di (P. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Cavaliere;
P.IVA_3
- OPPOSTA
in persona del procuratore speciale dott.ssa Parte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Cavaliere;
CP_5
- TERZA INTERVENUTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
in qualità di mandataria di chiedeva e otteneva la emissione del CP_1 Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 7490/2022 nei confronti della in qualità di debitrice Controparte_6
principale, e di in qualità di fideiussore, per la somma di euro 72.867,16 Parte_1
(limitatamente ad euro 20.959,14 per il fideiussore), a titolo di pagamento dei canoni insoluti del contratto di locazione finanziaria n. 2080955 concesso alla società
[...]
in data 25/5/2008 e del contratto di locazione Controparte_7
finanziaria del 14/9/2012.
, in qualità di fideiussore per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal solo Parte_1
contratto n. 2080955, con atto di opposizione avverso il suddetto decreto, preliminarmente deduceva la improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della mediazione e, nel merito, eccepiva la intervenuta liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. in quanto era stata omessa la comunicazione nei suoi confronti della sopravvenuta morosità del garantito.
Eccepiva, altresì, la prescrizione del credito vantato da Controparte_7
In qualità di mandataria della cessionaria del credito di Controparte_3 Controparte_7
si costituiva la , la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, ovvero, in caso di
[...] CP_1
revoca del suddetto decreto, di accertare la somma dovuta dal nei confronti della Parte_1
CP_1
In corso di causa, si costituiva, ai sensi dell'art. 111, comma III, c.p.c., Parte_2
quale società incorporante la con atto di fusione del 23/11/2022, che dava atto
[...] CP_1 di dell'intervenuta cessione del credito e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
A fronte di ciò, l'opponente, nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., eccepiva la carenza di prova della titolarità del credito vantato e della intervenuta cessione del credito in favore della terza intervenuta.
Alla prima udienza del 15/03/2024, preso atto della regolarità della notifica dell'opposizione nei confronti della società opposta, veniva dichiarata la contumacia di quest'ultima e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
All'udienza del 28/1/2025 la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo n. 7490/2022 per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 9/11/2022 e l'atto di citazione in opposizione notificato il 19/12/2022.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo in ragione dell'omesso esperimento del tentativo di mediazione, si rileva che la domanda monitoria, avendo ad oggetto la escussione della garanzia fideiussoria per il pagamento di canoni locatizi insoluti, non è soggetta alla condizione del preventivo tentativo di mediazione. Occorre osservare, invero, che l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 fissa tale obbligo solo per determinate materie tassativamente indicate, tra cui non rientra il contratto di cui è causa.
Invero, secondo giurisprudenza consolidata, la fideiussione, stante la sua funzione autonoma e specifica di «garanzia», non può intendersi ricompresa tra i contratti bancari e finanziari, il cui riferimento nell'art 5 cit. contiene un chiaro richiamo alla normativa dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. 385/1993), oltre che alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinati nel TUF (D.lgs. 58/1998) (cfr. Cass. civile, sez. I, 16/10/2024, n. 26821); né essere ricondotta, in virtù della sua accessorietà al leasing, ai contratti di locazione, attesa la natura pacificamente autonoma della locazione finanziaria rispetto al negozio di cui agli artt. 1571 ss. c.c..
Ne consegue, pertanto, la irrilevanza di qualsivoglia contestazione in ordine alla illegittimità del verbale di mediazione negativo depositato in data 20.09.2024 e 4.10.2024 dalla Parte_2 nonché al mancato perfezionamento della notifica dello stesso, non spiegando la mediazione alcuna incidenza in punto di procedibilità della domanda monitoria de qua.
Parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione e titolarità attiva del credito azionato di CP_1
e di per difetto di prova dell'intervenuta cessione del credito
[...] Parte_2
oggetto di causa.
Sul punto, si impone preliminarmente una precisazione.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla.
Diversamente, per la legittimatio ad causam, ciò che rileva è la prospettazione offerta dall'istante, il quale nell'atto introduttivo del giudizio deve indicare, quanto meno implicitamente, sé medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva;
ove ciò non avvenga, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi).
Alla luce di tanto, si può osservare che, nel caso di specie, la legittimazione ad agire deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della opposta, di aver agito CP_1
quale mandataria del cessionario del credito oggetto di causa.
Ciò vale altresì per la parte interventrice la quale in data 23 novembre 2022, con atto Parte_2 per notaio (n. 75095 rep. e n. 15653 raccolta) incorporava per fusione Persona_1 CP_1
Sul punto, giova precisare che, come graniticamente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione
(cfr. sent. 21970/2021), la fusione per incorporazione non prospetta una mera vicenda modificativa, ricorrendo bensì una vera e propria dissoluzione della società incorporata. Ne discende, pertanto che tale operazione societaria produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti in essa fusi.
In ragione del subentro omnicomprensivo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive delle società incorporate da parte della società incorporante in esito della fusione, questa va assimilata alla successione universale mortis causa fra persone fisiche. In via di principio, perciò, alla fusione sopraggiunta in corso di giudizio troverebbe applicazione il regime dell'art. 110 c.p.c., e non già quello di cui all'art. 111 c.p.c. indicato dall'interventrice; e, tuttavia, senza interruzione del processo prevedendo l'art. 2504-bis c.c. la prosecuzione dell'incorporante in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate «anche processuali» senza soluzione di continuità.
In ordine alla titolarità del diritto sostanziale, deve evidenziarsi che sia in sede CP_1
monitoria, sia nel presente giudizio, agiva in qualità di mandataria di quale Controparte_3
cessionaria dei crediti di titolarità della (Gazzetta Ufficiale n. Controparte_8
74/2017), società che con atto di fusione per notar del 29/07/2016 (Rep. 52672 e Persona_2
Racc. 26249) ha incorporato la , nonché nella Controparte_7
qualità di mandataria di titolare della proprietà dei beni oggetto di leasing e Controparte_4 dei crediti derivanti dall'esercizio del diritto di opzione, equo compenso, indennizzi e penali, in virtù di cessione, per atto a rogito del Notaio del 20/06/2017, rep. 2979 ai Persona_3 sensi dell'art. 58 T.U.B., di tutti i beni, le passività e rapporti giuridici relativi a contratti di leasing risolti ovvero sciolti ex art. 72 quater L.F. alla data del 30/04/2017 di titolarità della
[...]
(cfr. G.U. n. 74 del 24/06/2017), società che con atto di fusione per notar Controparte_8
del 29/07/2016 Rep. 52672, Racc. 26249 ha incorporato la Persona_2 [...]
. Controparte_7
Alla luce della documentazione in atti, deve, pertanto, ritenersi che e poi CP_1 [...]
non abbiano provato la titolarità attiva del credito, risultando mere mandatarie Parte_2
di e di come da procura del 5/7/2028 e del 6/8/2021. CP_3 Controparte_4
Nel presente giudizio, quindi, la titolarità attiva del credito deve essere riconosciuta in capo a quale cessionaria del credito vantato da CP_3 Controparte_7 nei confronti di e di .
[...] Controparte_6 Parte_1
Con atto per notar del 29/07/2016 Rep. 52672, Racc. 26249, Persona_2 [...]
incorporava, giusta fusione, Controparte_9 Controparte_10
e, pertanto, diveniva titolare di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni precedentemente CP_7
facenti capo alla stessa.
Ebbene la mediante una operazione di Controparte_9
cartolarizzazione, cedeva i crediti derivanti dai contratti di leasing alla società Controparte_3
come è possibile evincere dalla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 2017.
Difatti, in conformità a quanto disposto dall'art. 58 T.U.B., nell'estratto del 24/06/2017 si pubblicava la comunicazione dell'avvenuta cessione in blocco e pro soluto dei beni e rapporti giuridici rispondenti ai criteri individuati nel contratto di cessione ed in esso specificamente indicati.
Tale prova può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione della titolarità dei crediti oggetto di giudizio, in difetto di contestazione da parte dell'opponente dei criteri indicati nell'atto di avviso di cessione dei crediti in blocco per individuare quelli ceduti.
Sul punto, la Suprema Corte, con orientamento assolutamente condivisibile, ha ritenuto che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n.
31188/2017).
Del resto, la qualità della parte istante e la produzione di tutti i documenti giustificativi del credito, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti per presumere, a norma degli artt. 2721 e 2729
c.c., che il rapporto oggetto di causa fosse incluso nella cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 2017 (Cass. n. 21821/2023).
Con un ulteriore motivo di opposizione, l'opponente invocava la liberazione del garante, a norma dell'art. 1956 c.c., per avere la continuato ad erogare credito alla Controparte_7 [...]
o comunque omesso di risolvere per tempo il rapporto, pur consapevole del Controparte_6 peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultima.
Secondo la prospettazione di parte, in particolare, la non gli aveva Controparte_7
dato alcuna comunicazione circa la intervenuta morosità della e, nonostante Controparte_6 assumesse in sede di ricorso che la società debitrice si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni 'sin dal canone n. 43', si decideva a risolvere il contratto di locazione finanziaria oggetto di causa solo in data 2/12/2013, quando la stessa aveva già maturato un debito complessivo di euro 20.959,14.
Anche tale deduzione non coglie nel segno.
In diritto, occorre premettere che, al fine dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c., debbono sussistere tanto l'elemento oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento, successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenute rispetto all'epoca della prestazione della garanzia, quanto l'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle predette condizioni (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 10870/2005).
Trasfondendo tali principi nel caso di specie, si osserva come parte opponente non abbia fornito alcuna prova in proposito, non avendo dimostrato che il concedente avesse coscienza della dedotta situazione di impotenza finanziaria in cui versava la né tale prova può farsi Controparte_6
discendere dalla mera condizione di morosità, ove non venga dimostrato che quest'ultimo avesse valutato tale morosità come conseguenza di un mutamento delle condizioni patrimoniali dell'utilizzatore tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Inoltre, è appena il caso di evidenziare che era socio della e, in Parte_1 Controparte_6
ragione di tale qualità, può ragionevolmente presumersi che fosse pienamente consapevole delle condizioni economiche e patrimoniali della debitrice principale, all'epoca in cui risale il mancato pagamento dei canoni e le conseguenti concessioni di credito da parte del locatore.
Ed, invero, è principio consolidato quello per cui, in presenza di un rapporto qualificato tra fideiussore e garantito, l'autorizzazione del garante può essere ritenuta tacitamente concessa laddove emerga, anche in via presuntiva, che quest'ultimo era a conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito. In tali ipotesi, dunque, ove il fideiussore-socio chieda di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice che rigetti tale richiesta fondando il proprio convincimento sulla presunzione che costui, conoscendo la situazione economica della società, avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli. Difatti, in siffatta ipotesi, le prerogative spettanti al socio di ispezionare i libri sociali, esaminare lo stato patrimoniale ed ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari, consentono al fideiussore, da un lato, di essere pienamente informato sulla situazione debitoria della società garantita;
dall'altro, di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (ad esempio, mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione) (cfr. ex multis, Cass. Civ., n. 2911/16; Corte appello, Ancona, sez. I , 11/10/2024
, n. 1472).
Da ultimo, non può neppure sottacersi che, in forza della fideiussione sottoscritta dall'opponente, quest'ultimo era comunque onerato di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi dei suoi rapporti con la banca.
Pertanto, la parte ingiunta non può dolersi di non aver ricevuto dalla Controparte_7 alcuna notizia circa l'esposizione debitoria della né in ragione della qualità di Controparte_6
socio ricoperta, può lamentare di avere ignorato, senza colpa, quale fosse la reale situazione patrimoniale della debitrice.
Quanto appena evidenziato, dunque, importa il rigetto del motivo di opposizione formulato dall'opponente, ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Da ultimo, il Signore si doleva nell'atto di opposizione della intervenuta prescrizione dei crediti azionati nel giudizio monitorio, sul presupposto della applicabilità al caso di specie del regime derogatorio di cui all'art. 2948 c.c..
In particolare, secondo l'opponente, i crediti derivanti da un contratto di locazione finanziaria rientrano nella previsione di cui al n. 3 del citato articolo, il quale fa riferimento a 'ogni altro corrispettivo di locazioni': individuando, pertanto, il dies a quo nella data della risoluzione del contratto (risalente al 2.12.2013), il termine di prescrizione quinquennale risulterebbe ampiamente spirato al momento della domanda monitoria (risalente al 8.09.2022).
Le medesime considerazioni svolte a proposito della non estendibilità in via analogia dell'art. 5,
d.lgs. 28/2010 ai contratti di locazione finanziaria, stante la autonomia di tale figura negoziale rispetto a quella di cui agli artt. 1571 ss. c.c., inducono a ritenere che per i crediti oggetto di giudizio operi il termine ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
Pertanto, ritenuto applicabile al caso di specie il termine decennale, il quale decorrere a partire dalla data di risoluzione del contratto – momento in cui matura e può esser fatto valere il diritto al pagamento dei canoni residui ai sensi dell'art. 2935 c.c. –, dalle allegazioni delle parti risulta che, al momento della notifica della domanda di ingiunzione (intervenuta il 19.10.2022), detto termine non era ancora spirato. Alla luce di tutto quanto esposto, la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 7490/2022 depositato dal Tribunale di
Napoli in data 17/10/2021;
2) Condanna parte opponente a pagare a parte opposta le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.376,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 11/4/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Roberta Di Filippo (magistrato ordinario in tirocinio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30555/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
Romaniello;
- OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
quale mandataria di (P.IVA ) e di (P. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Cavaliere;
P.IVA_3
- OPPOSTA
in persona del procuratore speciale dott.ssa Parte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Cavaliere;
CP_5
- TERZA INTERVENUTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
in qualità di mandataria di chiedeva e otteneva la emissione del CP_1 Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 7490/2022 nei confronti della in qualità di debitrice Controparte_6
principale, e di in qualità di fideiussore, per la somma di euro 72.867,16 Parte_1
(limitatamente ad euro 20.959,14 per il fideiussore), a titolo di pagamento dei canoni insoluti del contratto di locazione finanziaria n. 2080955 concesso alla società
[...]
in data 25/5/2008 e del contratto di locazione Controparte_7
finanziaria del 14/9/2012.
, in qualità di fideiussore per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal solo Parte_1
contratto n. 2080955, con atto di opposizione avverso il suddetto decreto, preliminarmente deduceva la improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della mediazione e, nel merito, eccepiva la intervenuta liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. in quanto era stata omessa la comunicazione nei suoi confronti della sopravvenuta morosità del garantito.
Eccepiva, altresì, la prescrizione del credito vantato da Controparte_7
In qualità di mandataria della cessionaria del credito di Controparte_3 Controparte_7
si costituiva la , la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, ovvero, in caso di
[...] CP_1
revoca del suddetto decreto, di accertare la somma dovuta dal nei confronti della Parte_1
CP_1
In corso di causa, si costituiva, ai sensi dell'art. 111, comma III, c.p.c., Parte_2
quale società incorporante la con atto di fusione del 23/11/2022, che dava atto
[...] CP_1 di dell'intervenuta cessione del credito e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
A fronte di ciò, l'opponente, nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., eccepiva la carenza di prova della titolarità del credito vantato e della intervenuta cessione del credito in favore della terza intervenuta.
Alla prima udienza del 15/03/2024, preso atto della regolarità della notifica dell'opposizione nei confronti della società opposta, veniva dichiarata la contumacia di quest'ultima e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
All'udienza del 28/1/2025 la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo n. 7490/2022 per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 9/11/2022 e l'atto di citazione in opposizione notificato il 19/12/2022.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo in ragione dell'omesso esperimento del tentativo di mediazione, si rileva che la domanda monitoria, avendo ad oggetto la escussione della garanzia fideiussoria per il pagamento di canoni locatizi insoluti, non è soggetta alla condizione del preventivo tentativo di mediazione. Occorre osservare, invero, che l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 fissa tale obbligo solo per determinate materie tassativamente indicate, tra cui non rientra il contratto di cui è causa.
Invero, secondo giurisprudenza consolidata, la fideiussione, stante la sua funzione autonoma e specifica di «garanzia», non può intendersi ricompresa tra i contratti bancari e finanziari, il cui riferimento nell'art 5 cit. contiene un chiaro richiamo alla normativa dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. 385/1993), oltre che alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinati nel TUF (D.lgs. 58/1998) (cfr. Cass. civile, sez. I, 16/10/2024, n. 26821); né essere ricondotta, in virtù della sua accessorietà al leasing, ai contratti di locazione, attesa la natura pacificamente autonoma della locazione finanziaria rispetto al negozio di cui agli artt. 1571 ss. c.c..
Ne consegue, pertanto, la irrilevanza di qualsivoglia contestazione in ordine alla illegittimità del verbale di mediazione negativo depositato in data 20.09.2024 e 4.10.2024 dalla Parte_2 nonché al mancato perfezionamento della notifica dello stesso, non spiegando la mediazione alcuna incidenza in punto di procedibilità della domanda monitoria de qua.
Parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione e titolarità attiva del credito azionato di CP_1
e di per difetto di prova dell'intervenuta cessione del credito
[...] Parte_2
oggetto di causa.
Sul punto, si impone preliminarmente una precisazione.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla.
Diversamente, per la legittimatio ad causam, ciò che rileva è la prospettazione offerta dall'istante, il quale nell'atto introduttivo del giudizio deve indicare, quanto meno implicitamente, sé medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva;
ove ciò non avvenga, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi).
Alla luce di tanto, si può osservare che, nel caso di specie, la legittimazione ad agire deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della opposta, di aver agito CP_1
quale mandataria del cessionario del credito oggetto di causa.
Ciò vale altresì per la parte interventrice la quale in data 23 novembre 2022, con atto Parte_2 per notaio (n. 75095 rep. e n. 15653 raccolta) incorporava per fusione Persona_1 CP_1
Sul punto, giova precisare che, come graniticamente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione
(cfr. sent. 21970/2021), la fusione per incorporazione non prospetta una mera vicenda modificativa, ricorrendo bensì una vera e propria dissoluzione della società incorporata. Ne discende, pertanto che tale operazione societaria produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti in essa fusi.
In ragione del subentro omnicomprensivo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive delle società incorporate da parte della società incorporante in esito della fusione, questa va assimilata alla successione universale mortis causa fra persone fisiche. In via di principio, perciò, alla fusione sopraggiunta in corso di giudizio troverebbe applicazione il regime dell'art. 110 c.p.c., e non già quello di cui all'art. 111 c.p.c. indicato dall'interventrice; e, tuttavia, senza interruzione del processo prevedendo l'art. 2504-bis c.c. la prosecuzione dell'incorporante in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate «anche processuali» senza soluzione di continuità.
In ordine alla titolarità del diritto sostanziale, deve evidenziarsi che sia in sede CP_1
monitoria, sia nel presente giudizio, agiva in qualità di mandataria di quale Controparte_3
cessionaria dei crediti di titolarità della (Gazzetta Ufficiale n. Controparte_8
74/2017), società che con atto di fusione per notar del 29/07/2016 (Rep. 52672 e Persona_2
Racc. 26249) ha incorporato la , nonché nella Controparte_7
qualità di mandataria di titolare della proprietà dei beni oggetto di leasing e Controparte_4 dei crediti derivanti dall'esercizio del diritto di opzione, equo compenso, indennizzi e penali, in virtù di cessione, per atto a rogito del Notaio del 20/06/2017, rep. 2979 ai Persona_3 sensi dell'art. 58 T.U.B., di tutti i beni, le passività e rapporti giuridici relativi a contratti di leasing risolti ovvero sciolti ex art. 72 quater L.F. alla data del 30/04/2017 di titolarità della
[...]
(cfr. G.U. n. 74 del 24/06/2017), società che con atto di fusione per notar Controparte_8
del 29/07/2016 Rep. 52672, Racc. 26249 ha incorporato la Persona_2 [...]
. Controparte_7
Alla luce della documentazione in atti, deve, pertanto, ritenersi che e poi CP_1 [...]
non abbiano provato la titolarità attiva del credito, risultando mere mandatarie Parte_2
di e di come da procura del 5/7/2028 e del 6/8/2021. CP_3 Controparte_4
Nel presente giudizio, quindi, la titolarità attiva del credito deve essere riconosciuta in capo a quale cessionaria del credito vantato da CP_3 Controparte_7 nei confronti di e di .
[...] Controparte_6 Parte_1
Con atto per notar del 29/07/2016 Rep. 52672, Racc. 26249, Persona_2 [...]
incorporava, giusta fusione, Controparte_9 Controparte_10
e, pertanto, diveniva titolare di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni precedentemente CP_7
facenti capo alla stessa.
Ebbene la mediante una operazione di Controparte_9
cartolarizzazione, cedeva i crediti derivanti dai contratti di leasing alla società Controparte_3
come è possibile evincere dalla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 2017.
Difatti, in conformità a quanto disposto dall'art. 58 T.U.B., nell'estratto del 24/06/2017 si pubblicava la comunicazione dell'avvenuta cessione in blocco e pro soluto dei beni e rapporti giuridici rispondenti ai criteri individuati nel contratto di cessione ed in esso specificamente indicati.
Tale prova può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione della titolarità dei crediti oggetto di giudizio, in difetto di contestazione da parte dell'opponente dei criteri indicati nell'atto di avviso di cessione dei crediti in blocco per individuare quelli ceduti.
Sul punto, la Suprema Corte, con orientamento assolutamente condivisibile, ha ritenuto che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n.
31188/2017).
Del resto, la qualità della parte istante e la produzione di tutti i documenti giustificativi del credito, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti per presumere, a norma degli artt. 2721 e 2729
c.c., che il rapporto oggetto di causa fosse incluso nella cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 2017 (Cass. n. 21821/2023).
Con un ulteriore motivo di opposizione, l'opponente invocava la liberazione del garante, a norma dell'art. 1956 c.c., per avere la continuato ad erogare credito alla Controparte_7 [...]
o comunque omesso di risolvere per tempo il rapporto, pur consapevole del Controparte_6 peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultima.
Secondo la prospettazione di parte, in particolare, la non gli aveva Controparte_7
dato alcuna comunicazione circa la intervenuta morosità della e, nonostante Controparte_6 assumesse in sede di ricorso che la società debitrice si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni 'sin dal canone n. 43', si decideva a risolvere il contratto di locazione finanziaria oggetto di causa solo in data 2/12/2013, quando la stessa aveva già maturato un debito complessivo di euro 20.959,14.
Anche tale deduzione non coglie nel segno.
In diritto, occorre premettere che, al fine dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c., debbono sussistere tanto l'elemento oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento, successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenute rispetto all'epoca della prestazione della garanzia, quanto l'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle predette condizioni (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 10870/2005).
Trasfondendo tali principi nel caso di specie, si osserva come parte opponente non abbia fornito alcuna prova in proposito, non avendo dimostrato che il concedente avesse coscienza della dedotta situazione di impotenza finanziaria in cui versava la né tale prova può farsi Controparte_6
discendere dalla mera condizione di morosità, ove non venga dimostrato che quest'ultimo avesse valutato tale morosità come conseguenza di un mutamento delle condizioni patrimoniali dell'utilizzatore tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Inoltre, è appena il caso di evidenziare che era socio della e, in Parte_1 Controparte_6
ragione di tale qualità, può ragionevolmente presumersi che fosse pienamente consapevole delle condizioni economiche e patrimoniali della debitrice principale, all'epoca in cui risale il mancato pagamento dei canoni e le conseguenti concessioni di credito da parte del locatore.
Ed, invero, è principio consolidato quello per cui, in presenza di un rapporto qualificato tra fideiussore e garantito, l'autorizzazione del garante può essere ritenuta tacitamente concessa laddove emerga, anche in via presuntiva, che quest'ultimo era a conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito. In tali ipotesi, dunque, ove il fideiussore-socio chieda di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice che rigetti tale richiesta fondando il proprio convincimento sulla presunzione che costui, conoscendo la situazione economica della società, avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli. Difatti, in siffatta ipotesi, le prerogative spettanti al socio di ispezionare i libri sociali, esaminare lo stato patrimoniale ed ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari, consentono al fideiussore, da un lato, di essere pienamente informato sulla situazione debitoria della società garantita;
dall'altro, di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (ad esempio, mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione) (cfr. ex multis, Cass. Civ., n. 2911/16; Corte appello, Ancona, sez. I , 11/10/2024
, n. 1472).
Da ultimo, non può neppure sottacersi che, in forza della fideiussione sottoscritta dall'opponente, quest'ultimo era comunque onerato di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi dei suoi rapporti con la banca.
Pertanto, la parte ingiunta non può dolersi di non aver ricevuto dalla Controparte_7 alcuna notizia circa l'esposizione debitoria della né in ragione della qualità di Controparte_6
socio ricoperta, può lamentare di avere ignorato, senza colpa, quale fosse la reale situazione patrimoniale della debitrice.
Quanto appena evidenziato, dunque, importa il rigetto del motivo di opposizione formulato dall'opponente, ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Da ultimo, il Signore si doleva nell'atto di opposizione della intervenuta prescrizione dei crediti azionati nel giudizio monitorio, sul presupposto della applicabilità al caso di specie del regime derogatorio di cui all'art. 2948 c.c..
In particolare, secondo l'opponente, i crediti derivanti da un contratto di locazione finanziaria rientrano nella previsione di cui al n. 3 del citato articolo, il quale fa riferimento a 'ogni altro corrispettivo di locazioni': individuando, pertanto, il dies a quo nella data della risoluzione del contratto (risalente al 2.12.2013), il termine di prescrizione quinquennale risulterebbe ampiamente spirato al momento della domanda monitoria (risalente al 8.09.2022).
Le medesime considerazioni svolte a proposito della non estendibilità in via analogia dell'art. 5,
d.lgs. 28/2010 ai contratti di locazione finanziaria, stante la autonomia di tale figura negoziale rispetto a quella di cui agli artt. 1571 ss. c.c., inducono a ritenere che per i crediti oggetto di giudizio operi il termine ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
Pertanto, ritenuto applicabile al caso di specie il termine decennale, il quale decorrere a partire dalla data di risoluzione del contratto – momento in cui matura e può esser fatto valere il diritto al pagamento dei canoni residui ai sensi dell'art. 2935 c.c. –, dalle allegazioni delle parti risulta che, al momento della notifica della domanda di ingiunzione (intervenuta il 19.10.2022), detto termine non era ancora spirato. Alla luce di tutto quanto esposto, la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 7490/2022 depositato dal Tribunale di
Napoli in data 17/10/2021;
2) Condanna parte opponente a pagare a parte opposta le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.376,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 11/4/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Roberta Di Filippo (magistrato ordinario in tirocinio)