Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PUB
TRIBUNALE DI IN-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11 giugno 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 2446/2023, alle ore 11,15 è comparso l'Avv. Giunta Antonino, per parte appellante, nonché l'Avv. Sergio Arcidiacono per parte appellata, i quali discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
tanto premesso
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza dell'11 giungo 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in grado d'appello al R.G. 2446/2023 tra in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Pt_1 Parte_1
,
,Piazza Unione Europea - Palazzo Municipale, c.f. elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Pt_1 Via Industriale is. K n. 56 presso lo studio dell'Avv. Antonino
Giunta dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
appellante e
23/04/1982 (C.F.
, IN (ME) il Controparte_1 nato a
), in proprio nella qualità di rappresentante legale della ditta C.F. 1
elettivamente domiciliata in viale Europa individuale Controparte_2
n.83M is. 47B presso e nello studio dell'Avv. Sergio Arcidiacono, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellata
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 giugno 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1Con atto di appello ritualmente notificato, il proponeva davanti a questo Tribunale, appello avverso la sentenza n. 1186/2022, emessa dal Giudice di
Pace di Pt_1 in data 01/12/2022, depositata in cancelleria in data 15.12.2022, non notificata, con cui era stata accolta l'opposizione proposta da Controparte_1 al verbale n. 1070895/2022/S dell'01/09/2022 di contravvenzione al Codice Stradale.
In particolare, l'appellante esponeva che, con il verbale suddetto, elevato dalla Polizia
Municipale di Pt_1 era stato contestato alla CP_1 la violazione degli articoli la violazione dell'art. 23, comma 4 e 11, del vigente Codice della Strada, per “avere installato all'interno della vetrina ma visibile da strada pubblica un impianto pubblicitario a messaggio variabile senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 19 c.1 del vigente regolamento - fatto accertato in data 26/08/2022", con la sanzione pecuniaria comminata pari ad euro 430,00 ai sensi del vigente C.d.S.
L'odierno appellante riferiva che la CP_1 aveva proposto opposizione e che il
Giudice di Pace aveva accolto le sue richieste, annullando il provvedimento opposto e condannando il alla rifusione delle spese del giudizio. Parte_1 Il Pt_1 presenta quindi appello alla sentenza n. 1186/2022, lamentando:
l'errore di fatto sulla natura dell'impianto pubblicitario;
l'erronea motivazione sulla dichiarata insussistenza della violazione di cui all'art. 23 del codice della strada;
l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 51 del DPR 495/92 (Regolamento attuazione CDS); la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 20 del Piano Generale degli Impianti del Comune di Pt_1 Chiedeva, quindi, la riforma integrale della sentenza e la conferma del verbale di contestazione.
Chiedeva altresì la modifica del capo sulle spese di lite del primo grado di giudizio, stante la fondatezza del presente gravame e la rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Si costituiva l'appellato, il quale preliminarmente rilevava l'inammissibilità dell'appello per aver il Pt_1 introdotto domande nuove, sottolineava altresì la carenza di elemento soggettivo da parte del soggetto sanzionato ex art. 3 della L 689/1981, l'inapplicabilità dell'art. 19 del CUP, nonché la mancata violazione dell'art. 23 CdS e chiedeva la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi.
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'appello, con rigetto delle eccezioni del convenuto, in aderenza al principio giurisprudenziale secondo cui:
"Nel rito del lavoro, la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione". (Cass. Civ. Sez. L-, Ordinanza n. 2271 del 02/02/2021).
Nel merito occorre preliminarmente individuare il quadro normativo di riferimento della sanzione oggi contestata.
L'art. 23, comma 4, CdS che stabilisce che: "La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale."
Il relativo Regolamento di Attuazione (DPR 495/1992 all'art. 51 comma 4) stabilisce le specifiche distanze che l'impianto deve avere dai segnali stradali, dalle intersezioni e dai semafori. La deroga, richiamata dagli appellati e riportata al comma 6 del medesimo articolo prevede che "Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale." وو
Ancora, il regolamento adottato dal Comune di Pt_1 n. 395 del 31/07/2021 prevede:
“ART. 19 - CASI DI IMPLICITO POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE - Il possesso dell'autorizzazione comunale è implicito nell'attestazione dell'avvenuto pagamento, se dovuto, di cui all'art. 31 del presente regolamento, nei casi di: [omissis] h) pubblicità ordinaria, luminosa o illuminata, effettuata per conto proprio all'interno dei luoghi aperti al pubblico attraverso: impianti pubblicitari a messaggio variabile(es. rotor, led wall, etc...) diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuata su schermi o pareti riflettenti collocati all'interno di attività commerciali, purché non visibili dall'esterno. [omissis] Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria sia visibile dall'esterno, la collocazione è subordinata alla produzione: 1) dell'atto di disponibilità del sito, se si tratta di esposizione pubblicitaria conto terzi;
2) del modello di conformità (fornito dall'amministrazione) firmato da professionista abilitato;
3) del preventivo parere vincolante del SERVIZIO MOBILITA' Pt_2 espresso ai sensi del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
4) del parere della
Soprintendenza BB. CC., per le aree sottoposte a vincolo." È dunque chiaro che la deroga non si applica alla distanza con le intersezioni e pertanto l'impianto pubblicitario, pur essendo collocato in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posto in aderenza al fabbricato, non rispetta la distanza minima dall'intersezione. Tale dato emerge dal diniego di nulla osta emesso dal Servizio
Gestione Pubblicità e Affissioni emesso su parere negativo del Servizio di Mobilità Urbana con prot. n. 106352 del 20/04/2022 ed allegato in atti dal Pt_1
Ultimo argomento dirimente riguarda l'identificazione dell'impianto come impianto di servizio o impianto pubblicitario.
L'art. 47 del Regolamento di Attuazione al C.d.S. (DPR n. 495/1992) rubricato
"Definizione di mezzi pubblicitari", elenca e distingue insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, striscioni, locandine, stendardi e impianti di pubblicità.
Il TAR Catania con la sentenza n. 2085/2022 ha fornito alcune delucidazioni sulla definizione di insegna di esercizio, richiamando l'art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada definisce "insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa". Per insegna di esercizio, quindi, deve intendersi l'insegna che risulti installata sulla sede dell'attività per individuare l'azienda nella sua dislocazione fisica e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l'attività produttiva dell'impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell'impresa medesima, nel rispetto del dettato dell'art. 47 del D.P.R.
n. 495 del 1992, quanto a dimensioni e luminosità.
Nel caso di specie occorre verificare se l'impianto, definito "pubblicitario a messaggio variabile” dal verbale oggetto di contestazione, sia effettivamente tale e pertanto se la sanzione sia o meno fondata.
Va preliminarmente ricordato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il verbale redatto da un pubblico ufficiale gode della cosiddetta efficacia fidefaciente ai sensi dell'art. 2700 c.c., in base al quale l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Da ciò ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova delle sole circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà; è riservato al giudizio di querela di falso, invece, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alternazione nel verbale della realtà di accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent.
17355/09).
Altro principio di cui tenere conto è che è onere dell'Ente amministrativo che ha provveduto all'erogazione della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata
("invero, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è l'Amministrazione che viene a rivestire dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice: se
- - l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (ex plurimis Cassazione Civile, Sez. V, 1999, n. 5095).
Nel caso di specie, l'Amministrazione, ha fornito tale prova che emerge dalla relazione di servizio del 02/09/2022 nonché dalla ulteriore documentazione in atti, senza contare l'efficacia fidefaciente del verbale oggetto di causa.
Per tutto quanto sopra, l'appello va accolto e, a riforma della sentenza n. 1186/2022, emessa dal Giudice di Pace di Pt_1 in data 01/12/2022, depositata in cancelleria in data 15.12.2022 e non notificata, conferma il verbale n.1070895/2022/S dell'01/09/2022 di contravvenzione al Codice Stradale, elevato dalla Polizia
Municipale di Pt_1
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, per quelle relative al primo grado non ci si pronunzia, in considerazione del fatto che l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di stare in giudizio avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, comma 4, L. n. 689/1981 (Cass. Civ., sez II, n. 18066/2007). Si condanna, invece, Controparte_1 alla rifusione in favore del Parte_1 delle spese processuali per il presente grado di giudizio, che si quantificano in € 232,00, il tutto oltre oneri e accessori, se dovuti, e spese generali, come per legge, oltre a contributo unificato se versato
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto dal Parte_1 e, a riforma della sentenza n. 1186/2022, emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 01/12/2022, depositata in cancelleria in data 15.12.2022 e non notificata, conferma il verbale n.1070895/2022/S dell'01/09/2022 di contravvenzione al Codice Stradale, elevato dalla Polizia
Municipale di Pt_1 Controparte_1- Non provvede sulle spese del primo grado di giudizio, e condanna alla rifusione in favore del delle spese processuali per il presente Parte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 232,00, il tutto oltre oneri e accessori, se dovuti, e spese generali, come per legge, oltre a contributo unificato se versato.
Così deciso in Messina, il 11 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.