Articolo 1 della Legge 30 marzo 1961, n. 263
Articolo 2
Versione
7 maggio 1961
Art. 1.
Il limite massimo complessivo di lire 80 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 935 , e' stabilito in lire 120 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.
Entrata in vigore il 7 maggio 1961