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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 915/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ); Parte_1 C.F._1
), in persona del l. r. p. t.; Controparte_1 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'avv. BELLI MICHELE e RUFFO FEDERICA, elettivamente domiciliati presso il relativo studio in VLE BERENINI 43123
PARMA ITALIA;
RICORRENTI contro
Controparte_2
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dalla dott. MASELLI ADRIANA e dall'avv. GRAMAZIO PAOLO, elettivamente domiciliato C/O IT P.ZZA MATTEOTTI 9 43125 CP_3
PARMA; CONVENUTO nonché nei confronti di
( ), rappresentato e difeso dall'avv. GIROLDI VALERIA, CP_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliato C/O 43100 PARMA;
CP_4
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per le parti ricorrenti:
«Ciò premesso, si confida che questo Ill.mo Tribunale, previa autorizzazione alla chiamata del terzo per le ragioni sopra esposte e fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c., CP_4 nonché previa adozione dell'ordine di cui all'art. 6, comma 8, d.lgs. 150/2011 e con notifica del presente ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza anche nei confronti del terzo ogni contraria istanza disattesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni: CP_4
- previa sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato e previo accertamento dell'inesistenza, per le ragioni di cui sopra, delle violazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, dichiarare nulla, illegittima o come meglio, e per l'effetto annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione stessa, emessa dall'IT di
Parma-Reggio Emilia, n. 68/2023, con ogni conseguente statuizione in merito a ogni altro provvedimento conseguenziale e/o accessorio adottato anche dalla terza chiamata e da ogni altro Ente;
CP_4
- comunque respingere le domande tutte proposte nei confronti degli opponenti in quanto infondate, non provate, illegittime o come meglio;
- conseguentemente, condannare IT di Parma-Reggio Emilia a corrispondere a l'importo complessivo di € 962,95, versati da Controparte_1
a seguito della notificazione del verbale di accertamento Controparte_1
n. PR00000/2022-008-01/02 del 31/05/2022 (doc. all. n.2);
Pag. 2 di 14 - con vittoria di spese, diritti ed onorari».
Per l' : Controparte_5
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
Per CP_4
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per le motivazioni argomentate in premessa
In via riconvenzionale, previa fissazione di udienza ex art 418 cpc ,
2. accertata e dichiarata la fondatezza delle pretese dell'istituto come accertate e contestate nel VERBALE UNICO Dl ACCERTAMENTO e NOTIFICAZIONE N.
PROOOOO/2022-008-01/02 del 31/05/2022 prodotto sub 1 a formare parte integrante della presente memoria e cui integralmente si rinvia con conseguente debenza delle somme intimate con diffida redatta sulla base di tale verbale, pari ad € 17.177,55 di cui € 10.598,46 a titolo di contributi periodo ed € 6.579,09 a titolo di accessori l'Ill.mo
Tribunale adito voglia condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento delle somme di € 17.177,55 come specificate per capitale ed accessori, oltre successive maturate e maturande per i medesimi titoli fino al saldo in subordine
3. accertata la fondatezza delle contestazioni e delle pretese dell'istituto, alla luce della natura subordinata del rapporto intrattenuto dalla ricorrente con e Parte_2 dell'avvenuto svolgimento di prestazione lavorativa nei giorni di sabato per le ore e da parte dei lavoratori indicati nel verbale sub 1 nonché in parte narrativa sub R,
Pag. 3 di 14 condannare al pagamento delle pedisseque somme Controparte_1 intimate nella diffida in atti a titolo di contributi, sanzioni ed accessori, come per legge
4. ovvero condannarla al pagamento delle diverse somme, superiori o inferiori, che risulteranno dovute ex lege all'esito del giudizio
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.10.2023, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. Controparte_1
68/2023 dell' , con la Controparte_5 quale era stato ingiunto loro, nelle rispettive qualità di trasgressore e di obbligata solidale, il pagamento di complessivi € 971,68 (importo da cui è già stata detratta la somma pagata dall'azienda a fronte della diffida dell'IT) a titolo di sanzioni amministrative irrogate per la violazione delle seguenti disposizioni:
i. art. 39, co. 1, 2 e 7 d.l. 112/2008, per avere omesso di registrare nel libro unico del lavoro i dati del prestatore di lavoro nei mesi Parte_2 da ottobre 2020 sino ad aprile 2021, per un periodo complessivo di n.7 mesi, nonché per aver registrato infedelmente nel libro unico, per i lavoratori , e le Persona_1 Persona_2 Parte_3 retribuzioni dovute nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2021, omettendo le giornate di sabato ii. art. 4 bis, co. 2, primo periodo, d.lgs. 181/2000, per avere omesso di consegnare al lavoratore la prescritta dichiarazione di Parte_4 assunzione alle dipendenze della con rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato decorrente dal 26/10/2020, con inquadramento nel livello 3 del CCNL applicato all'azienda e orario di lavoro a tempo pieno;
iii. art. 21, co. 1 l. 264/1949, per avere omesso di comunicare, con le modalità prescritte, la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente
, avvenuta in data 30/04/21; Parte_4
Pag. 4 di 14 iv. art. 9 bis, co. 2, 2 bis e 2 ter d.l..510/1996, per non avere effettuato la comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore PT
, entro il giorno antecedente l'inizio dell'attività, avvenuto, sulla
[...] base delle risultanze dell'accertamento, in data 26/10/21 (prima giornata sul registro di cantiere).
2. I ricorrenti hanno altresì chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di CP_4
al fine di rendere a esso opponibile l'emananda sentenza, dato che il verbale di accertamento posto a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta ha anche previsto la debenza di contributi e sanzioni per la posizione del lavoratore impiegato irregolarmente PT
3. L' si è costituito in Controparte_6 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. Con ordinanza del 24.1.2024, è stata autorizzata la chiamata in causa di CP_4
l'ente si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e formulando domanda riconvenzionale di condanna della società ricorrente al pagamento di € 17.177,55 a titolo di contributi omessi e sanzioni.
5. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
6. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
8. La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la qualificazione del contratto di subappalto stipulato tra e l'impresa Controparte_1 individuale di , avente a oggetto l'«esecuzione dei lavori di Parte_4 muratura in blocchi Isotex e opere di carpenteria» nel cantiere di sito in CP_1
ON Terme, che secondo gli enti accertatori dissimulerebbe un rapporto di lavoro subordinato.
Pag. 5 di 14 9. Come noto, ai fini dell'accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro che, a dispetto della formale qualificazione come lavoro autonomo o parasubordinato, si sia svolto sul piano fattuale nelle modalità del lavoro subordinato, l'indice principale che deve essere preso in considerazione è
l'eterodirezione dell'attività lavorativa da parte dell'imprenditore, ossia il potere di quest'ultimo di determinare le modalità concrete, dal punto di vista spaziale, temporale e operativo, dell'espletamento della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
10. Indici sussidiari di identificazione dei caratteri della subordinazione in un determinato rapporto di lavoro sono poi la continuità della disponibilità della prestazione, l'osservanza di orari di lavoro prefissati, il carattere fisso della retribuzione, l'utilizzo di mezzi di produzione del datore di lavoro e l'esercizio da parte del datore del potere disciplinare nei confronti del sottoposto.
11. È quindi necessario accertare se IT, su cui grava l'onere di provare la fondatezza delle violazioni contestate alla società ricorrente (Cass. 10 agosto 2007, n. 19615), abbia dimostrato la natura subordinata del rapporto di lavoro tra e il sig. CP_1
PT
12. In proposito, è opportuno richiamare il consolidato principio per cui l'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertante in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio (v. a es. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre 2022, n. 36573).
13. Occorre quindi esaminare le risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
14. Il teste figlio del ricorrente, ha riferito quanto segue: Testimone_1
Pag. 6 di 14 «Sono impiegato tecnico della dal 2000 circa. CP_1
Confermo che l'impresa ha realizzato i lavori di posa della muratura portante in PT blocchi Isotex presso il cantiere di ON. Noi abbiamo fatto un contratto con perché lavorasse da solo e ha lavorato sul cantiere da solo, senza collaborazione PT di dipendenti . Io mi reco anche sui cantieri e ho visto lavorare il sig. a CP_1 PT
ON.
Confermo che ha fatto per il 90% la posa dei blocchi Isotex e per il 10% altre PT due lavorazioni: i lavori in carpenteria per la realizzazione di travi in calcestruzzo di copertura tetti bassi, e a realizzazione di travi in calcestruzzo di copertura tetti alti e posa cornicioni prefabbricati: più precisamente ha fatto la preparazione della posa dei cornicioni, ossia la messa in opera di puntelli in ferro a sostegno provvisorio del cornicione.
Confermo che ha fatto da solo anche la realizzazione delle armature di sostegno PT dei solai.
Confermo che per l'esecuzione dei suddetti lavori, il signor doveva recarsi in PT cantiere negli orari di apertura dello stesso e, all'inizio e alla fine di ogni nuova attività
(ossia circa tre volte a settimana), si rapportava con me in quanto referente dell'impresa subcommittente, per un aggiornamento ed un coordinamento sui lavori già svolti e quelli in corso di esecuzione.
decideva autonomamente le concrete modalità di realizzazione degli incarichi PT affidati: io a es. tracciavo i muri e lui autonomamente posava i blocchi in Isotex.
Confermo che utilizzava i suoi strumenti di lavoro, ossia martello, scalpello, PT metro a piombo, livella e cazzuole, mentre noi fornivamo i materiali di costruzione.
Confermo che il suo nominativo era segnato sul registro del cantiere per avere contezza di tutte le persone sul cantiere per motivi di sicurezza;
era stata una richiesta della
Direzione lavori.
Conosco il sig. non era proprio il capo-cantiere ma era l'uomo più di esperienza, Per_1 quindi lo incaricavo di dare informazioni sul cantiere se non potevo recarmi personalmente. Non dava direttive sul lavoro a gliele davo io, al PT Per_1 massimo riferiva.
I dipendenti presenti sul cantiere facevano attività diverse da quelle di a CP_1 PT esempio servizi elettrici e idraulici. Confermo che dopo che ha finito i suoi lavori PT
Pag. 7 di 14 ha terminato i suoi rapporti con , ma il cantiere è rimasto aperto per un discreto CP_1 tempo successivamente.
Non so se dopo il lavoro per noi, abbia lavorato per altre società; so che prima PT ha lavorato per altre imprese ma non so quali.
ADR quando dico che davo le direttive a intendo che io facevo i tracciamenti e PT lui eseguiva la posa.
ADR a quanto so non utilizzava attrezzatura strumentale dell'impresa; non PT serviva altro per i blocchi Isotex.
ADR il capo cantiere ero io;
nel senso che io ero il geometra che dicevo ai miei cosa dovevano fare e tracciavo le pareti al che eseguiva le pareti. Questo perché gli PT operai non sono in grado di leggere i disegni.
ADR se c'era da correggere il lavoro del sig. in teoria dovevo farlo io, ma non è PT mai successo che ci fosse bisogno di correggere, ha lavorato bene.
ADR la casa di ON aveva un piano terra e un piano rialzato;
AL preparava i ponteggi che erano usati anche da però quando lui lavorava lavorava in PT autonomia».
15. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Per_1
«Lavoro per dal 2013; sono muratore, carpentiere, ferraiolo. CP_1
Ho lavorato sul cantiere di ON nel 2020; lì ho conosciuto il sig. Confermo PT che ha realizzato i lavori di posa della muratura portante in blocchi Isotex;
noi dipendenti facevamo i tracciamenti e lui posava i blocchi. Nel suo lavoro non collaborava CP_1 con noi dipendenti di . CP_1
Confermo che poi ha fatto la realizzazione di travi in calcestruzzo di copertura tetti bassi, nonché la realizzazione di travi in calcestruzzo di copertura tetti alti e posa cornicioni prefabbricati. Ha fatto anche la realizzazione delle armature di sostegno dei solai, lavorando da solo.
Confermo che veniva in cantiere quando era aperto e circa tre volte a settimana si rapportava con il referente di , per il coordinamento sui CP_1 Testimone_1 lavori. Gli incarichi venivano dati a da poi se chiedeva PT Pt_1 PT qualcosa che non aveva capito chiedeva a me. Poi sul lavoro decideva autonomamente come fare le opere. Quanto all'orario, stava sul cantiere le otto ore di apertura, poi dipendeva quanti giorni ci metteva a fare il lavoro.
Pag. 8 di 14 Confermo che usava i suoi strumenti come martello, scalpello, metro a piombo, PT livella e cazzuole;
il materiale da costruzione era fornito da . CP_1
Confermo che il suo nome era segnato nel registro di cantiere per motivi di sicurezza.
Confermo che avevo il ruolo di capo-cantiere, nel senso che se non c'era lo Pt_1 chiamavo e gli chiedevo cosa dovevo dire di fare agli operai. Come ho detto prima poi diceva a che incarico doveva fare e io gli davo precisazioni se non Pt_1 PT aveva capito.
Confermo che io e gli altri dipendenti di facevamo attività diverse da quelle di CP_1 come la realizzazione dei ponteggi. Non facevamo i servizi elettrici, quelli lo PT facevano gli elettricisti. aceva altre cose da solo come ho detto. PT
Dopo che ha finito ha smesso di venire in cantiere ma il cantiere è rimasto attivo PT ancora per diversi mesi. Non so se dopo l'incarico con noi ha lavorato per altre società.
Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni.
ADR il sig. veniva sul cantiere di ON per tre-quattro volte a settimana: si Pt_1 tratteneva circa una-due ore, non tutta la giornata.
ADR il lavoro di era la posa dei blocchi: li posava a secco sui tracciamenti che PT avevano fatto io. Pt_1
ADR il sig. sava i ponteggi preparati da noi quando doveva alzare il muro». PT
16. Il teste ha riferito quanto segue: Per_2
«Lavoro per dal 2011: sono muratore e gruista. CP_1
Ho lavorato sul cantiere di ON nel 2020. Sul cantiere ho conosciuto il sig. PT
Confermo che ha fatto la posa della muratura portante in blocchi Isotex. Il sig. PT faceva i tracciamenti e lui posava i blocchi sui tracciamenti. Nella posa dei Pt_1 blocchi non collaboravano con lui dipendenti di . CP_1
Non mi risulta che realizzasse anche le travi in calcestruzzo;
interveniva per le lavorazioni in Isotex in quanto esperto di quelle. Non ricordo se ha fatto l'armatura di sostegno dei solai.
Per eseguire i lavori si recava in cantiere nei suoi orari di apertura;
si coordinava PT con Gruppini circa tre volte a settimana sui lavori svolti. posava i blocchi dove PT gli diceva Pt_1
Pag. 9 di 14 usava i suoi strumenti: martello, scalpello, metro a piombo, livella e cazzuole. I PT materiali da costruzione erano forniti da . CP_1
Non so se il suo nominativo fosse sul registro del cantiere.
è quello con più esperienza, quindi è quello a cui ci riferiamo quando abbiamo Per_1 dubbi, fermo che le indicazioni vengono date da di solito. Non ricordo che Tes_1 abbia dato indicazioni di lavoro a sentiva per i Per_1 PT PT Tes_1 lavori.
Confermo che io e gli altri dipendenti di facevamo lavori diversi da quelli di CP_1
a esempio i ponteggi e i servizi elettrici e idraulici. Dopo che ha finito i PT PT suoi lavori ha smesso di venire in cantiere;
il cantiere è andato avanti per un po', non ricordo quanto.
Non so se bbia avuto incarichi da altre società dopo i lavori con noi». PT
Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni.
ADR veniva circa tre-quattro volte a settimana e si tratteneva il tempo per darci Pt_1 le indicazioni, quindi mezz'ora – un'ora.
Perso er lavorare usava i ponteggi predisposti da ». PT CP_1
17. Il teste a reso le seguenti dichiarazioni: PT
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Preciso che Per_
e facevano altre cose da me;
io facevo solo i lavori dei muri e qualche Per_1 piccolo lavoro di carpenteria che mi diceva io facevo quello che mi diceva Tes_1
mi rivolgevo a solo quando non c'era in cantiere ed Tes_1 Per_1 Tes_1
contattava per chiedere cosa fare. Per_1 Tes_1
veniva in cantiere due-tre volte a settimana o anche quattro. Veniva per CP_7 dare le indicazioni a tutti, non solo a me.
Per_ ADR per lavorare ho usato anche i ponteggi preparati da e un altro ragazzo.
ADR andavo anche ai piani superiori per posare i blocchi Isotex;
la gru li sollevava e li posava ai piani superiori».
18. Il teste a riferito quanto segue: Pt_3
Pag. 10 di 14 «Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Preciso che era il capo-squadra, Per_1 quello con più esperienza a cui chiedevo cosa fare in caso di dubbi. Anche
gli altri operai si rivolgevano per dubbi a , non ricordavo se ciò valesse per Per_1
PT
ADR confermo che i blocchi Isotex venivano portati con la gru al piano superiore;
la gru era manovrata da . si occupava di posare i blocchi Isotex anche Persona_2 PT ai piani superiori.
ADR non ricordo quanto spesso venisse e in cantiere o quanto si trattenesse». Pt_1
19. Il teste infine, ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_2
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Preciso che non ho incrociato sul cantiere di ON il sig. come ho detto venivo PT saltuariamente a quel cantiere».
20. Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria testimoniale, non si ritiene raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e CP_1
. Parte_4
21. Gli operai di hanno infatti riferito che non era adibito alle loro CP_1 PT
stesse lavorazioni, occupandosi invece in autonomia dei lavori di muratura portante in blocchi Isotex e di altre attività correlate, come carpenteria e armature di sostegno.
22. È stato poi chiarito che non riceveva direttive di lavoro dall'operaio più PT esperto, piuttosto, era in qualità di Persona_1 Testimone_1 referente della subappaltatrice, che affidava a gli incarichi da svolgere PT senza interferire sulle concrete modalità di esecuzione degli stessi. In particolare, si occupava di fare i tracciamenti dei muri su cui poi posava i Pt_1 PT blocchi, sicché le fasi di lavorazione restavano nettamente separate.
23. Anche lo stesso ha chiarito meglio quanto dichiarato in sede ispettiva, PT
confermando anch'egli che era ad affidargli gli incarichi da svolgere e Pt_1 che si riferiva a solo per chiarimenti o confronti sulle modalità operative Per_1 delle lavorazioni quando non era in cantiere. Pt_1
Pag. 11 di 14 24. È poi emerso che era presente con discreta frequenza in cantiere – Pt_1
almeno tre volte alla settimana – in modo da fornire regolari istruzioni a PT
e da farsi rendicontare le attività svolte da quest'ultimo.
25. Né risulta dirimente il fatto che fosse annotato nel registro del cantiere, PT
dato che ciò era dovuto alla necessità di dare conto di tutte le persone che accedevano al cantiere per motivi di sicurezza.
26. Anche la frequentazione del cantiere da parte di negli stessi orari dei PT
dipendenti di non comporta di per sé un rapporto di subordinazione, CP_1 essendo spiegabile semplicemente in ragione della necessità di svolgere le lavorazioni negli orari di apertura del cantiere. Al contrario, risulta invece indicativo di una carenza di tale subordinazione il fatto che, una volta terminate le lavorazioni a lui affidate, abbia smesso di recarsi sul cantiere, nonostante PT lo stesso sia poi rimasto attivo per diversi mesi.
27. È invero emerso che abbia usato i ponteggi montati dagli operai di PT
e che collaborasse con gli stessi per la posa dei blocchi al piano superiore CP_1 della villa, dato che gli stessi venivano sollevati a tale altezza mediante la gru manovrata da Tuttavia, ciò non è sufficiente di per sé a fondare una Per_2 subordinazione, trattandosi di mero coordinamento tra maestranze impiegate a vario titolo sullo stesso cantiere.
28. In definitiva, non risulta dunque raggiunta la prova di una sottoposizione del lavoro di alla costante e sistematica eterodirezione di;
deve PT CP_1 pertanto essere annullata l'ordinanza-ingiunzione opposta nella parte in cui viene sanzionato l'impiego irregolare dell'operaio.
29. Per lo stesso motivo, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di CP_4
dato che l'esistenza di un obbligo contributivo presuppone l'imputazione giuridica all'impresa del rapporto di lavoro relativo.
30. Deve altresì annullarsi la sanzione irrogata per l'infedele registrazione sul LUL delle ore di lavoro svolto dai dipendenti e in sede Per_1 Per_2 Pt_3 ispettiva, infatti, e avevano dichiarato di non aver lavorato il Per_1 Per_2
Pag. 12 di 14 sabato, mentre aveva riferito di aver lavorato il sabato solo in caso di Pt_3 urgenza, precisando altresì di avere lavorato poco nel cantiere di ON
Terme; tali dichiarazioni sono poi state integralmente confermate nel corso dell'escussione testimoniale svoltasi nel presente giudizio.
31. In applicazione dell'art. 6 co. 12 d.lgs. 150/2011, l'ordinanza-ingiunzione opposta
è quindi annullata integralmente.
32. È pacifico tra le parti che la società opponente abbia provveduto al pagamento di
€ 962,95 a fronte della diffida ex art. 13 d.lgs. 124/2004 notificata dall'IT (la sanzione è stata poi nondimeno applicata a motivo della mancata successiva regolarizzazione dei rapporti di lavoro da parte dell'impresa); IT deve pertanto essere condannato alla restituzione in favore di di tale Controparte_8 importo, essendo venuto meno il titolo che aveva giustificato il pagamento.
33. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
si precisa che IT è condannata alla rifusione delle spese di lite della domanda principale, mentre a quella delle spese della domanda riconvenzionale, stante il loro CP_4 diverso valore e il conseguente diverso scaglione di riferimento ex D.M. 55/2014.
È liquidato un unico importo in favore di entrambi gli opponenti, stante l'unicità della rispettiva difesa tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 68/2023 dell'
[...]
Controparte_5
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da CP_4
3. condanna l' Controparte_5
alla restituzione a di € 962,95; Controparte_1
Pag. 13 di 14 4. condanna l' al Controparte_5
pagamento in favore di e di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite della domanda principale, che liquida in € 500,00 complessivi, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi;
5. condanna al pagamento in favore di e di CP_4 Parte_1 [...]
delle spese di lite della domanda principale, che liquida in € CP_1
3.500,00 complessivi, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 10/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ); Parte_1 C.F._1
), in persona del l. r. p. t.; Controparte_1 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'avv. BELLI MICHELE e RUFFO FEDERICA, elettivamente domiciliati presso il relativo studio in VLE BERENINI 43123
PARMA ITALIA;
RICORRENTI contro
Controparte_2
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dalla dott. MASELLI ADRIANA e dall'avv. GRAMAZIO PAOLO, elettivamente domiciliato C/O IT P.ZZA MATTEOTTI 9 43125 CP_3
PARMA; CONVENUTO nonché nei confronti di
( ), rappresentato e difeso dall'avv. GIROLDI VALERIA, CP_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliato C/O 43100 PARMA;
CP_4
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per le parti ricorrenti:
«Ciò premesso, si confida che questo Ill.mo Tribunale, previa autorizzazione alla chiamata del terzo per le ragioni sopra esposte e fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c., CP_4 nonché previa adozione dell'ordine di cui all'art. 6, comma 8, d.lgs. 150/2011 e con notifica del presente ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza anche nei confronti del terzo ogni contraria istanza disattesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni: CP_4
- previa sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato e previo accertamento dell'inesistenza, per le ragioni di cui sopra, delle violazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, dichiarare nulla, illegittima o come meglio, e per l'effetto annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione stessa, emessa dall'IT di
Parma-Reggio Emilia, n. 68/2023, con ogni conseguente statuizione in merito a ogni altro provvedimento conseguenziale e/o accessorio adottato anche dalla terza chiamata e da ogni altro Ente;
CP_4
- comunque respingere le domande tutte proposte nei confronti degli opponenti in quanto infondate, non provate, illegittime o come meglio;
- conseguentemente, condannare IT di Parma-Reggio Emilia a corrispondere a l'importo complessivo di € 962,95, versati da Controparte_1
a seguito della notificazione del verbale di accertamento Controparte_1
n. PR00000/2022-008-01/02 del 31/05/2022 (doc. all. n.2);
Pag. 2 di 14 - con vittoria di spese, diritti ed onorari».
Per l' : Controparte_5
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
Per CP_4
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per le motivazioni argomentate in premessa
In via riconvenzionale, previa fissazione di udienza ex art 418 cpc ,
2. accertata e dichiarata la fondatezza delle pretese dell'istituto come accertate e contestate nel VERBALE UNICO Dl ACCERTAMENTO e NOTIFICAZIONE N.
PROOOOO/2022-008-01/02 del 31/05/2022 prodotto sub 1 a formare parte integrante della presente memoria e cui integralmente si rinvia con conseguente debenza delle somme intimate con diffida redatta sulla base di tale verbale, pari ad € 17.177,55 di cui € 10.598,46 a titolo di contributi periodo ed € 6.579,09 a titolo di accessori l'Ill.mo
Tribunale adito voglia condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento delle somme di € 17.177,55 come specificate per capitale ed accessori, oltre successive maturate e maturande per i medesimi titoli fino al saldo in subordine
3. accertata la fondatezza delle contestazioni e delle pretese dell'istituto, alla luce della natura subordinata del rapporto intrattenuto dalla ricorrente con e Parte_2 dell'avvenuto svolgimento di prestazione lavorativa nei giorni di sabato per le ore e da parte dei lavoratori indicati nel verbale sub 1 nonché in parte narrativa sub R,
Pag. 3 di 14 condannare al pagamento delle pedisseque somme Controparte_1 intimate nella diffida in atti a titolo di contributi, sanzioni ed accessori, come per legge
4. ovvero condannarla al pagamento delle diverse somme, superiori o inferiori, che risulteranno dovute ex lege all'esito del giudizio
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.10.2023, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. Controparte_1
68/2023 dell' , con la Controparte_5 quale era stato ingiunto loro, nelle rispettive qualità di trasgressore e di obbligata solidale, il pagamento di complessivi € 971,68 (importo da cui è già stata detratta la somma pagata dall'azienda a fronte della diffida dell'IT) a titolo di sanzioni amministrative irrogate per la violazione delle seguenti disposizioni:
i. art. 39, co. 1, 2 e 7 d.l. 112/2008, per avere omesso di registrare nel libro unico del lavoro i dati del prestatore di lavoro nei mesi Parte_2 da ottobre 2020 sino ad aprile 2021, per un periodo complessivo di n.7 mesi, nonché per aver registrato infedelmente nel libro unico, per i lavoratori , e le Persona_1 Persona_2 Parte_3 retribuzioni dovute nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2021, omettendo le giornate di sabato ii. art. 4 bis, co. 2, primo periodo, d.lgs. 181/2000, per avere omesso di consegnare al lavoratore la prescritta dichiarazione di Parte_4 assunzione alle dipendenze della con rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato decorrente dal 26/10/2020, con inquadramento nel livello 3 del CCNL applicato all'azienda e orario di lavoro a tempo pieno;
iii. art. 21, co. 1 l. 264/1949, per avere omesso di comunicare, con le modalità prescritte, la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente
, avvenuta in data 30/04/21; Parte_4
Pag. 4 di 14 iv. art. 9 bis, co. 2, 2 bis e 2 ter d.l..510/1996, per non avere effettuato la comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore PT
, entro il giorno antecedente l'inizio dell'attività, avvenuto, sulla
[...] base delle risultanze dell'accertamento, in data 26/10/21 (prima giornata sul registro di cantiere).
2. I ricorrenti hanno altresì chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di CP_4
al fine di rendere a esso opponibile l'emananda sentenza, dato che il verbale di accertamento posto a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta ha anche previsto la debenza di contributi e sanzioni per la posizione del lavoratore impiegato irregolarmente PT
3. L' si è costituito in Controparte_6 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. Con ordinanza del 24.1.2024, è stata autorizzata la chiamata in causa di CP_4
l'ente si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e formulando domanda riconvenzionale di condanna della società ricorrente al pagamento di € 17.177,55 a titolo di contributi omessi e sanzioni.
5. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
6. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
8. La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la qualificazione del contratto di subappalto stipulato tra e l'impresa Controparte_1 individuale di , avente a oggetto l'«esecuzione dei lavori di Parte_4 muratura in blocchi Isotex e opere di carpenteria» nel cantiere di sito in CP_1
ON Terme, che secondo gli enti accertatori dissimulerebbe un rapporto di lavoro subordinato.
Pag. 5 di 14 9. Come noto, ai fini dell'accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro che, a dispetto della formale qualificazione come lavoro autonomo o parasubordinato, si sia svolto sul piano fattuale nelle modalità del lavoro subordinato, l'indice principale che deve essere preso in considerazione è
l'eterodirezione dell'attività lavorativa da parte dell'imprenditore, ossia il potere di quest'ultimo di determinare le modalità concrete, dal punto di vista spaziale, temporale e operativo, dell'espletamento della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
10. Indici sussidiari di identificazione dei caratteri della subordinazione in un determinato rapporto di lavoro sono poi la continuità della disponibilità della prestazione, l'osservanza di orari di lavoro prefissati, il carattere fisso della retribuzione, l'utilizzo di mezzi di produzione del datore di lavoro e l'esercizio da parte del datore del potere disciplinare nei confronti del sottoposto.
11. È quindi necessario accertare se IT, su cui grava l'onere di provare la fondatezza delle violazioni contestate alla società ricorrente (Cass. 10 agosto 2007, n. 19615), abbia dimostrato la natura subordinata del rapporto di lavoro tra e il sig. CP_1
PT
12. In proposito, è opportuno richiamare il consolidato principio per cui l'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertante in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio (v. a es. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre 2022, n. 36573).
13. Occorre quindi esaminare le risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
14. Il teste figlio del ricorrente, ha riferito quanto segue: Testimone_1
Pag. 6 di 14 «Sono impiegato tecnico della dal 2000 circa. CP_1
Confermo che l'impresa ha realizzato i lavori di posa della muratura portante in PT blocchi Isotex presso il cantiere di ON. Noi abbiamo fatto un contratto con perché lavorasse da solo e ha lavorato sul cantiere da solo, senza collaborazione PT di dipendenti . Io mi reco anche sui cantieri e ho visto lavorare il sig. a CP_1 PT
ON.
Confermo che ha fatto per il 90% la posa dei blocchi Isotex e per il 10% altre PT due lavorazioni: i lavori in carpenteria per la realizzazione di travi in calcestruzzo di copertura tetti bassi, e a realizzazione di travi in calcestruzzo di copertura tetti alti e posa cornicioni prefabbricati: più precisamente ha fatto la preparazione della posa dei cornicioni, ossia la messa in opera di puntelli in ferro a sostegno provvisorio del cornicione.
Confermo che ha fatto da solo anche la realizzazione delle armature di sostegno PT dei solai.
Confermo che per l'esecuzione dei suddetti lavori, il signor doveva recarsi in PT cantiere negli orari di apertura dello stesso e, all'inizio e alla fine di ogni nuova attività
(ossia circa tre volte a settimana), si rapportava con me in quanto referente dell'impresa subcommittente, per un aggiornamento ed un coordinamento sui lavori già svolti e quelli in corso di esecuzione.
decideva autonomamente le concrete modalità di realizzazione degli incarichi PT affidati: io a es. tracciavo i muri e lui autonomamente posava i blocchi in Isotex.
Confermo che utilizzava i suoi strumenti di lavoro, ossia martello, scalpello, PT metro a piombo, livella e cazzuole, mentre noi fornivamo i materiali di costruzione.
Confermo che il suo nominativo era segnato sul registro del cantiere per avere contezza di tutte le persone sul cantiere per motivi di sicurezza;
era stata una richiesta della
Direzione lavori.
Conosco il sig. non era proprio il capo-cantiere ma era l'uomo più di esperienza, Per_1 quindi lo incaricavo di dare informazioni sul cantiere se non potevo recarmi personalmente. Non dava direttive sul lavoro a gliele davo io, al PT Per_1 massimo riferiva.
I dipendenti presenti sul cantiere facevano attività diverse da quelle di a CP_1 PT esempio servizi elettrici e idraulici. Confermo che dopo che ha finito i suoi lavori PT
Pag. 7 di 14 ha terminato i suoi rapporti con , ma il cantiere è rimasto aperto per un discreto CP_1 tempo successivamente.
Non so se dopo il lavoro per noi, abbia lavorato per altre società; so che prima PT ha lavorato per altre imprese ma non so quali.
ADR quando dico che davo le direttive a intendo che io facevo i tracciamenti e PT lui eseguiva la posa.
ADR a quanto so non utilizzava attrezzatura strumentale dell'impresa; non PT serviva altro per i blocchi Isotex.
ADR il capo cantiere ero io;
nel senso che io ero il geometra che dicevo ai miei cosa dovevano fare e tracciavo le pareti al che eseguiva le pareti. Questo perché gli PT operai non sono in grado di leggere i disegni.
ADR se c'era da correggere il lavoro del sig. in teoria dovevo farlo io, ma non è PT mai successo che ci fosse bisogno di correggere, ha lavorato bene.
ADR la casa di ON aveva un piano terra e un piano rialzato;
AL preparava i ponteggi che erano usati anche da però quando lui lavorava lavorava in PT autonomia».
15. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Per_1
«Lavoro per dal 2013; sono muratore, carpentiere, ferraiolo. CP_1
Ho lavorato sul cantiere di ON nel 2020; lì ho conosciuto il sig. Confermo PT che ha realizzato i lavori di posa della muratura portante in blocchi Isotex;
noi dipendenti facevamo i tracciamenti e lui posava i blocchi. Nel suo lavoro non collaborava CP_1 con noi dipendenti di . CP_1
Confermo che poi ha fatto la realizzazione di travi in calcestruzzo di copertura tetti bassi, nonché la realizzazione di travi in calcestruzzo di copertura tetti alti e posa cornicioni prefabbricati. Ha fatto anche la realizzazione delle armature di sostegno dei solai, lavorando da solo.
Confermo che veniva in cantiere quando era aperto e circa tre volte a settimana si rapportava con il referente di , per il coordinamento sui CP_1 Testimone_1 lavori. Gli incarichi venivano dati a da poi se chiedeva PT Pt_1 PT qualcosa che non aveva capito chiedeva a me. Poi sul lavoro decideva autonomamente come fare le opere. Quanto all'orario, stava sul cantiere le otto ore di apertura, poi dipendeva quanti giorni ci metteva a fare il lavoro.
Pag. 8 di 14 Confermo che usava i suoi strumenti come martello, scalpello, metro a piombo, PT livella e cazzuole;
il materiale da costruzione era fornito da . CP_1
Confermo che il suo nome era segnato nel registro di cantiere per motivi di sicurezza.
Confermo che avevo il ruolo di capo-cantiere, nel senso che se non c'era lo Pt_1 chiamavo e gli chiedevo cosa dovevo dire di fare agli operai. Come ho detto prima poi diceva a che incarico doveva fare e io gli davo precisazioni se non Pt_1 PT aveva capito.
Confermo che io e gli altri dipendenti di facevamo attività diverse da quelle di CP_1 come la realizzazione dei ponteggi. Non facevamo i servizi elettrici, quelli lo PT facevano gli elettricisti. aceva altre cose da solo come ho detto. PT
Dopo che ha finito ha smesso di venire in cantiere ma il cantiere è rimasto attivo PT ancora per diversi mesi. Non so se dopo l'incarico con noi ha lavorato per altre società.
Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni.
ADR il sig. veniva sul cantiere di ON per tre-quattro volte a settimana: si Pt_1 tratteneva circa una-due ore, non tutta la giornata.
ADR il lavoro di era la posa dei blocchi: li posava a secco sui tracciamenti che PT avevano fatto io. Pt_1
ADR il sig. sava i ponteggi preparati da noi quando doveva alzare il muro». PT
16. Il teste ha riferito quanto segue: Per_2
«Lavoro per dal 2011: sono muratore e gruista. CP_1
Ho lavorato sul cantiere di ON nel 2020. Sul cantiere ho conosciuto il sig. PT
Confermo che ha fatto la posa della muratura portante in blocchi Isotex. Il sig. PT faceva i tracciamenti e lui posava i blocchi sui tracciamenti. Nella posa dei Pt_1 blocchi non collaboravano con lui dipendenti di . CP_1
Non mi risulta che realizzasse anche le travi in calcestruzzo;
interveniva per le lavorazioni in Isotex in quanto esperto di quelle. Non ricordo se ha fatto l'armatura di sostegno dei solai.
Per eseguire i lavori si recava in cantiere nei suoi orari di apertura;
si coordinava PT con Gruppini circa tre volte a settimana sui lavori svolti. posava i blocchi dove PT gli diceva Pt_1
Pag. 9 di 14 usava i suoi strumenti: martello, scalpello, metro a piombo, livella e cazzuole. I PT materiali da costruzione erano forniti da . CP_1
Non so se il suo nominativo fosse sul registro del cantiere.
è quello con più esperienza, quindi è quello a cui ci riferiamo quando abbiamo Per_1 dubbi, fermo che le indicazioni vengono date da di solito. Non ricordo che Tes_1 abbia dato indicazioni di lavoro a sentiva per i Per_1 PT PT Tes_1 lavori.
Confermo che io e gli altri dipendenti di facevamo lavori diversi da quelli di CP_1
a esempio i ponteggi e i servizi elettrici e idraulici. Dopo che ha finito i PT PT suoi lavori ha smesso di venire in cantiere;
il cantiere è andato avanti per un po', non ricordo quanto.
Non so se bbia avuto incarichi da altre società dopo i lavori con noi». PT
Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni.
ADR veniva circa tre-quattro volte a settimana e si tratteneva il tempo per darci Pt_1 le indicazioni, quindi mezz'ora – un'ora.
Perso er lavorare usava i ponteggi predisposti da ». PT CP_1
17. Il teste a reso le seguenti dichiarazioni: PT
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Preciso che Per_
e facevano altre cose da me;
io facevo solo i lavori dei muri e qualche Per_1 piccolo lavoro di carpenteria che mi diceva io facevo quello che mi diceva Tes_1
mi rivolgevo a solo quando non c'era in cantiere ed Tes_1 Per_1 Tes_1
contattava per chiedere cosa fare. Per_1 Tes_1
veniva in cantiere due-tre volte a settimana o anche quattro. Veniva per CP_7 dare le indicazioni a tutti, non solo a me.
Per_ ADR per lavorare ho usato anche i ponteggi preparati da e un altro ragazzo.
ADR andavo anche ai piani superiori per posare i blocchi Isotex;
la gru li sollevava e li posava ai piani superiori».
18. Il teste a riferito quanto segue: Pt_3
Pag. 10 di 14 «Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Preciso che era il capo-squadra, Per_1 quello con più esperienza a cui chiedevo cosa fare in caso di dubbi. Anche
gli altri operai si rivolgevano per dubbi a , non ricordavo se ciò valesse per Per_1
PT
ADR confermo che i blocchi Isotex venivano portati con la gru al piano superiore;
la gru era manovrata da . si occupava di posare i blocchi Isotex anche Persona_2 PT ai piani superiori.
ADR non ricordo quanto spesso venisse e in cantiere o quanto si trattenesse». Pt_1
19. Il teste infine, ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_2
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Preciso che non ho incrociato sul cantiere di ON il sig. come ho detto venivo PT saltuariamente a quel cantiere».
20. Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria testimoniale, non si ritiene raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e CP_1
. Parte_4
21. Gli operai di hanno infatti riferito che non era adibito alle loro CP_1 PT
stesse lavorazioni, occupandosi invece in autonomia dei lavori di muratura portante in blocchi Isotex e di altre attività correlate, come carpenteria e armature di sostegno.
22. È stato poi chiarito che non riceveva direttive di lavoro dall'operaio più PT esperto, piuttosto, era in qualità di Persona_1 Testimone_1 referente della subappaltatrice, che affidava a gli incarichi da svolgere PT senza interferire sulle concrete modalità di esecuzione degli stessi. In particolare, si occupava di fare i tracciamenti dei muri su cui poi posava i Pt_1 PT blocchi, sicché le fasi di lavorazione restavano nettamente separate.
23. Anche lo stesso ha chiarito meglio quanto dichiarato in sede ispettiva, PT
confermando anch'egli che era ad affidargli gli incarichi da svolgere e Pt_1 che si riferiva a solo per chiarimenti o confronti sulle modalità operative Per_1 delle lavorazioni quando non era in cantiere. Pt_1
Pag. 11 di 14 24. È poi emerso che era presente con discreta frequenza in cantiere – Pt_1
almeno tre volte alla settimana – in modo da fornire regolari istruzioni a PT
e da farsi rendicontare le attività svolte da quest'ultimo.
25. Né risulta dirimente il fatto che fosse annotato nel registro del cantiere, PT
dato che ciò era dovuto alla necessità di dare conto di tutte le persone che accedevano al cantiere per motivi di sicurezza.
26. Anche la frequentazione del cantiere da parte di negli stessi orari dei PT
dipendenti di non comporta di per sé un rapporto di subordinazione, CP_1 essendo spiegabile semplicemente in ragione della necessità di svolgere le lavorazioni negli orari di apertura del cantiere. Al contrario, risulta invece indicativo di una carenza di tale subordinazione il fatto che, una volta terminate le lavorazioni a lui affidate, abbia smesso di recarsi sul cantiere, nonostante PT lo stesso sia poi rimasto attivo per diversi mesi.
27. È invero emerso che abbia usato i ponteggi montati dagli operai di PT
e che collaborasse con gli stessi per la posa dei blocchi al piano superiore CP_1 della villa, dato che gli stessi venivano sollevati a tale altezza mediante la gru manovrata da Tuttavia, ciò non è sufficiente di per sé a fondare una Per_2 subordinazione, trattandosi di mero coordinamento tra maestranze impiegate a vario titolo sullo stesso cantiere.
28. In definitiva, non risulta dunque raggiunta la prova di una sottoposizione del lavoro di alla costante e sistematica eterodirezione di;
deve PT CP_1 pertanto essere annullata l'ordinanza-ingiunzione opposta nella parte in cui viene sanzionato l'impiego irregolare dell'operaio.
29. Per lo stesso motivo, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di CP_4
dato che l'esistenza di un obbligo contributivo presuppone l'imputazione giuridica all'impresa del rapporto di lavoro relativo.
30. Deve altresì annullarsi la sanzione irrogata per l'infedele registrazione sul LUL delle ore di lavoro svolto dai dipendenti e in sede Per_1 Per_2 Pt_3 ispettiva, infatti, e avevano dichiarato di non aver lavorato il Per_1 Per_2
Pag. 12 di 14 sabato, mentre aveva riferito di aver lavorato il sabato solo in caso di Pt_3 urgenza, precisando altresì di avere lavorato poco nel cantiere di ON
Terme; tali dichiarazioni sono poi state integralmente confermate nel corso dell'escussione testimoniale svoltasi nel presente giudizio.
31. In applicazione dell'art. 6 co. 12 d.lgs. 150/2011, l'ordinanza-ingiunzione opposta
è quindi annullata integralmente.
32. È pacifico tra le parti che la società opponente abbia provveduto al pagamento di
€ 962,95 a fronte della diffida ex art. 13 d.lgs. 124/2004 notificata dall'IT (la sanzione è stata poi nondimeno applicata a motivo della mancata successiva regolarizzazione dei rapporti di lavoro da parte dell'impresa); IT deve pertanto essere condannato alla restituzione in favore di di tale Controparte_8 importo, essendo venuto meno il titolo che aveva giustificato il pagamento.
33. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
si precisa che IT è condannata alla rifusione delle spese di lite della domanda principale, mentre a quella delle spese della domanda riconvenzionale, stante il loro CP_4 diverso valore e il conseguente diverso scaglione di riferimento ex D.M. 55/2014.
È liquidato un unico importo in favore di entrambi gli opponenti, stante l'unicità della rispettiva difesa tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 68/2023 dell'
[...]
Controparte_5
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da CP_4
3. condanna l' Controparte_5
alla restituzione a di € 962,95; Controparte_1
Pag. 13 di 14 4. condanna l' al Controparte_5
pagamento in favore di e di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite della domanda principale, che liquida in € 500,00 complessivi, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi;
5. condanna al pagamento in favore di e di CP_4 Parte_1 [...]
delle spese di lite della domanda principale, che liquida in € CP_1
3.500,00 complessivi, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 10/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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