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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1272/2022
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: diritto bancario nel procedimento iscritto al n. 1272 /2022 promosso da:
(P.I/C.F. ) in persona del suo legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1 pro tempore e per essa (P.I/C.F. quale società incorporata CP_1 P.IVA_2 in (C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Procuratore Speciale (C.F. ), nato a [...] il CP_3 C.F._1
9/11/1974, giusta procura rilasciata da il Controparte_2
21/10/2022, rappresentato e difeso dagli Avvocati Pesenti Marco (C.F.
- PEC e Concio C.F._2 Email_1
Francesco (C.F. PEC CodiceFiscale_3
, con domicilio eletto in Via XII Ottobre 12, Email_2 giusta procura in calce all'atto di appello appellantecontro
(C.F. , nato a RAPALLO (GE) in [...] Controparte_4 C.F._4
28/08/1953, rappresentato e difeso dall' Avvocato Queirolo Silvano (C.F.
– PEC , con domicilio eletto C.F._5 Email_3 in Rapallo Via Della Liberta' 61/11, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 15/5/2024 nelle forme della trattazione scritta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni diversa e contraria istanza, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 2680/2022 (R.g. n. 9389/2020) emessa dal Tribunale di Genova in data 25.11.2022 e notificata all'appellante a mezzo pec in data 1.12.2022, così giudicare:
In via preliminare:
- per tutti i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza oggi appellata.
In via principale:
- per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1375/2020 (R.G. n. 2388/2020) emesso in data
05/06/2020 dal Tribunale di Genova.
In via subordinata:
- nell'eventualità in cui il decreto ingiuntivo n. 1375/2020 (R.G. n. 2388/2020) emesso da Tribunale di Genova non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque il Sig. al pagamento, in favore della odierna Controparte_4 appellante, dell'importo euro 148.750,07, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di appello.
Il tutto, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante ex D.M. 55/14, con diritto altresì alla restituzione, in favore di
[...]
delle somme che dovessero essere pagate dalla stessa all'appellata a Parte_1 titolo di spese legali liquidate in forza della sentenza di primo grado”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello,
- rigettare l'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza Parte_1
25/11/2022 n. 2680 del Tribunale di Genova in quanto i motivi di gravame dedotti dalla società appellante sono da ritenere palesemente infondati sia in fatto che in diritto;
- in via subordinata, previo esame delle eccezioni, domande ed istanze istruttorie formulate dall'appellato nel corso del primo grado del giudizio sulle quali il Tribunale di Genova ha omesso di decidere e specificamente riproposte nel presente grado del giudizio:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della società convenuta, odierna appellante, stante l'omessa prova in ordine alla titolarità del credito vantato nei confronti dell'Ing. Controparte_4
pag. 2/11 - ammettere i seguenti capitoli di prova per testi, dedotti dall'attore in memoria
11/4/2022 ex art. 183, sesto comma n. 2, c.p.c., con i testi ivi indicati:
1)- Vero che, nell'anno 2006 la Auto Rally s.r.l., e per essa il signor al Controparte_4 tempo dell'apertura della Filiale di Recco della , venne Controparte_5 contattato dall'allora Direttore, Dott. il quale propose al signor Testimone_1 di diventare cliente della filiale e dunque l'apertura di un conto Controparte_4 corrente.
2)- Vero che il conto corrente n. 67 venne effettivamente aperto in data 9/5/2006 a nome della Controparte_6
3)- Vero che, in data, 6/6/2006 la signora dell'Agenzia MPS di Recco a Testimone_2 fronte della richiesta dell'apertura di una linea di credito a favore della CP_6 richiese al la sottoscrizione della fideiussione predisposta secondo lo
[...] CP_4 schema standard allegato che Le si rammostra e di cui alla produzione. sub. 7).
4)- Vero che, in tale occasione, non venne fornita al Sig. alcuna Controparte_4 spiegazione in ordine al modello sottoposto alla sua firma e che gli fu semplicemente riferito che si trattava di un modello standard di fideiussione a garanzia della linea di credito richiesta dalla Controparte_6
- autorizzare ex art. 210 c.p.c., come già richiesto dall'attore in memoria 11/4/2022 ex art. 183, sesto comma n. 2, c.p.c., l'esibizione in giudizio del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato nell'anno 2006 da parte dei seguenti Istituti di Credito, o di altri e diversi meglio visti a ritenuti, cui rivolgere l'ordine di esibizione, e precisamente: - - Controparte_5 Controparte_7 [...]
- - - Banca Popolare - CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
BNL Gruppo BNP Paribas - Banco BPM s.p.a.;
- rimettere, pertanto, la causa in istruttoria per l'espletamento dei suddetti mezzi istruttori;
- dichiarare tenuta e condannare la società appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, di tutti gli esborsi e del compenso professionale anche del secondo grado del giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
(da ora , cessionaria del credito di Parte_1 Parte_1 [...]
otteneva dal Tribunale di Genova il Decreto Ingiuntivo n. Controparte_5
1375/2020 per 148.750,07 euro, oltre interessi e spese, nei confronti di CP_4
pag. 3/11 quale fideiussore di Auto Rally s.r.l.. Il credito garantito originava dal saldo CP_4 passivo di due conti correnti formalmente accesi il 12/11/2007 da Auto Rally s.r.l., società di cui era socio e amministratore unico (cfr. pag. 21 appello). Controparte_4 si opponeva al Decreto Ingiuntivo e allegava che “il conto Controparte_4 corrente n. 67 venne effettivamente aperto in data 9/5/2006 a nome della CP_6
e che in data, 6/6/2006 la signora dell'Agenzia MPS di Recco a
[...] Testimone_2 fronte della richiesta dell'apertura di una linea di credito a favore della CP_6 richiese … la sottoscrizione della fideiussione predisposta secondo lo schema
[...] standard allegato … di cui alla produzione sub. 7” (cfr. pagg. 15 e 16 comparsa di appello).
L'opponente lamentava la “nullità della garanzia fideiussoria e/o di clausole della stessa in particolare dell'art. 6) in relazione al provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'Italia e degli artt. 33 commi 1 e 2, lett. t), del Codice del Consumo e conseguente illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.” (cfr. pag. 3 citazione in opposizione). formulava quindi le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettate tutte le avversarie istanze e domande,
-annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo n. 1375, emesso dal Tribunale di Genova in data 1/6/2020 e notificato in data 24/9/2020;
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della società convenuta, stante l'omessa prova in ordine alla titolarità del credito vantato nei confronti del Sig.
Controparte_4
-accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 2) –6) –8) contenute nella fideiussione omnibus oggetto del presente giudizio per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge antitrust n. 287/1990 e/o per violazione di norma imperativa di legge ex art. 1418 e/o 1419 cod. civ.;
-previo accertamento e declaratoria della nullità, in particolare della clausola n. 6) contenuta nella fideiussione omnibus oggetto del presente giudizio, dichiarare
l'intervenuta decadenza, ex art. 1957 cod. civ., della società convenuta da qualsivoglia azione nei confronti dell'odierno attore e la conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria per il titolo di cui è causa;
-in via subordinata, ammettere i capitoli di prova per testi dedotti dall'attore in memoria 11/4/2022 ex art. 183, sesto comma n. 2, c.p.c., con i testi ivi indicati”.
* * *
pag. 4/11 Si costituiva che nominava quale propria procuratrice che Parte_1 CP_1
a sua volta nominava propria procuratrice Controparte_12
(da ora e contestava la “asserita nullità della
[...] CP_12 fideiussione” (cfr. pag. 9 comparsa di primo grado), difettando la prova dell'intesa concorrenziale a monte e della conseguente violazione a valle della disciplina antitrust e sostenendo che non era mai maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. invocata da controparte (cfr. ibidem pag. 6 e ss.). formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
-in via preliminare: fissare un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs 28/2010; confermare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1375/2020 - RG 2388/2020, attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. e respingere le richieste effettuate da controparte;
-in via principale: respingere le domande di parte opponente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1375/2020 - RG 2388/2020;
-in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che l'odierna titolare del credito, é Parte_1 creditrice del signor dell'importo di € Euro 148.750,07, oltre gli Controparte_4 interessi calcolati al tasso convenzionale, e per l'effetto emettere sentenza di pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia;
-in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e del procedimento monitorio”.
* * *
Il Tribunale di Genova riteneva la causa documentale, non istruiva il giudizio e concludeva affermando che la fideiussione era conforme allo schema ABI e nello specifico veniva in rilievo la presenza di quelle clausole oggetto di censura secondo cui
“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
Il Tribunale di Genova riteneva, quindi, che fosse decaduta dalla Parte_1 possibilità di escutere il fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite.
* * *
pag. 5/11
2. Sul giudizio di appello.
e per essa (da Parte_1 Controparte_2 ora ), per essere stata incorporata da quest'ultima, proponeva CP_2 CP_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2680/2022 pubblicata il
25/11/2022 e formulava due censure per avere erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto applicabile la nota della Banca d'Italia n. 55/2005, dichiarando la nullità parziale della fideiussione, e per avere erroneamente applicato la decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
Si costituiva che eccepiva il difetto di legittimazione attiva Controparte_4 dell'appellante e chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensiva. Parte appellata, nel merito, contestava la fondatezza delle due censure e, in subordine domandava, in caso di accoglimento delle doglianze di controparte, l'istruzione del giudizio richiamando le prove già dedotte in primo grado e non ammesse.
La Corte d'Appello rigettava l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e all'udienza di precisazione delle conclusioni, rilevato che entrambe le parti avevano precisato le rispettive conclusioni, tratteneva la causa a decisione e concedeva i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
* * *
3. Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellante.
Parte appellata ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'appellante per non essere stata provata la cessione del credito.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La Corte osserva che l'appellante ha correttamente prodotto la certificazione che attesta che il credito vantato nei confronti di è rientrato CP_6 Controparte_13 nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco -ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n.
130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385-, conclusa in data 20/12/2017 tra e la società (odierna Controparte_14 Parte_1 appellante). Tale operazione è stata resa nota mediante la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda parte, n. 151 del 23/12/2017 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio ). Parte opposta, odierna appellante, ha poi documentato la Pt_1 cessione anche con la dichiarazione di cessione proveniente dal cedente,
[...]
in data 3/3/2022, prodotta tempestivamente in primo grado Controparte_15 con la memoria istruttoria ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n.2 c.p.c. (cfr. doc. 1
, memoria 183 c.p.c.). Pt_1
pag. 6/11 attraverso i documenti prodotti in giudizio, ha quindi pienamente Parte_1 provato di essere cessionaria del credito di cui si discute (Cass. Ord. 17944/2023; Cass.
Ord. 20495/2020) e la relativa eccezione va rigettata.
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante, con la prima censura, si duole del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto la nullità parziale della fideiussione perché redatta in conformità allo schema ABI e pertanto in conflitto con la normativa antitrust, in applicazione della nota Banca D'Italia n. 55/2005.
sostiene (i) che la fideiussione per cui è causa non sarebbe stata redatta in CP_2 conformità allo schema ABI e non sarebbe, quindi, il frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, (ii) che non sarebbe comunque applicabile la nota Banca D'Italia n. 55/2005 e (iii) che non avrebbe provato Controparte_4
l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte e, di conseguenza, l'illiceità della fideiussione, quale contratto a valle. contesta quanto affermato da controparte, chiede la conferma Controparte_4 della sentenza impugnata e, ove necessario, l'istruzione della causa in ordine all'esistenza di una intesa antitrust a monte.
La prima doglianza è fondata.
La nota della Banca D'Italia n. 55/2005, “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990 … possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate” (Cass.
13846/2019), ma prende in considerazione i soli contratti di fideiussione omnibus e le intese anticoncorrenziali intercorse tra diversi istituti di credito tra il 2003 e il 2005. La fideiussione di cui si discute è stata sottoscritta da in data 6/6/2006, Controparte_4 come dallo stesso affermato nelle proprie difese (cfr. pagg. 15 e 16 comparsa di appello). Risulta, quindi, non utilizzabile nel caso di specie a fini probatori la nota della
Banca D'Italia n. 55/2005 perché relativa a un periodo di tempo diverso da quello in cui
è stata sottoscritta la fideiussione di cui si discute. Grava, quindi, su parte attrice in opposizione, odierna appellata, l'onere di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale a monte e la predisposizione del contratto di fideiussione quale effetto di tale accordo antitrust.
pag. 7/11 ha chiesto di poter provare tale accordo domandando anche di Controparte_4 procedere con ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti di diversi istituti di credito ma, come si vedrà esaminando la seconda doglianza di appello, tutte le diverse istanze istruttorie sono superflue e quindi inammissibili.
* * *
5. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante, con la seconda censura, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
afferma di avere promosso le proprie istanze entro il termine semestrale di CP_2 decadenza e di averle coltivate con diligenza nel rispetto del contratto di fideiussione perché aveva chiesto il rientro con raccomandata Controparte_15
5/6/2009 e poi era stato domandato il pagamento, in via solidale, al fideiussore con raccomandata 10/12/2014. afferma, invece, l'infondatezza della seconda censura Controparte_4 richiamando la giurisprudenza del Supremo Collegio secondo cui l'articolo 1957 c.c.
“nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no…” (Cass. Ord. n. 24296/2017). La raccomandata inviata da sarebbe, pertanto, da sola non sufficiente ai fini Controparte_5 interruttivi della decadenza di cui all'articolo 1957 c.c.
La seconda censura è fondata. ha invocato la nullità parziale del contratto di fideiussione in Controparte_4 relazione alla clausola n. 6 dello stesso che deroga al termine di cui all'articolo 1957
c.c.. Tale clausola, infatti, dispone “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”.
La Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 41994/2021 ha affermato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle
pag. 8/11 dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Risulta da quanto esposto che, ove si ritenesse provata l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale a monte e fosse provata la conclusione della fideiussione per cui è causa in virtù di tale accordo antitrust, la nullità parziale colpirebbe la clausola N. 6 indicata come tale dall'opponente odierno appellato. Il contratto di fideiussione continuerebbe a produrre i propri effetti, operando da un lato la disciplina ordinaria di cui all'art. 1957 c.c. e dall'altro le restanti clausole concordate tra le parti nel contratto.
Le parti, all'articolo 7 del contratto di fideiussione, hanno pattuito: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, e ogni altro accessorio. …”. Questa clausola, pur non configurando un contratto autonomo di garanzia in senso proprio, prevede che sorga in capo al fideiussore l'obbligazione al pagamento di quanto dovuto dal debitore principale in caso di semplice richiesta scritta.
La Corte di Cassazione a tale riguardo ha affermato che “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363
c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. 22346/2017).
originaria creditrice, ha comunicato con Controparte_5 raccomandata 5/6/2009 alla debitrice principale Auto Rallye s.r.l. in liquidazione la sussistenza di un'esposizione complessiva pari a 102.618,96 euro, oltre interessi, preannunciando iniziative a tutela del proprio credito (cfr. doc. 4 e ha poi CP_4 inviato al fideiussore richiesta di pagamento con la raccomandata 10/12/2014
pag. 9/11 esercitando il diritto previsto dall'articolo 7 del contratto (cfr. doc. 9 Parte_1 fascicolo monitorio).
è, quindi, tenuto al pagamento di quanto richiestogli risultando Controparte_4 irrilevante che sia o meno provata l'esistenza di una eventuale intesa anticoncorrenziale, giacché, anche in tal caso, opererebbe la previsione di cui all'articolo 7 del contratto di fideiussione da interpretare nel generale contesto del sinallagma e alla luce dell'articolo
1957 c.c., come indicato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia da ultimo richiamata, il cui termine decadenziale risulta interrotto dalla raccomandata sopra indicata.
Quanto esposto rende superflua qualsiasi prova in relazione all'esistenza o meno di intese anticoncorrenziali e comporta la riforma della sentenza impugnata, con condanna di al pagamento di 148.750,07 euro, oltre interessi e spese come Controparte_4 liquidate nel decreto ingiuntivo dalla notifica dello stesso al saldo.
* * *
6. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. La riforma integrale della sentenza impugnata comporta una nuova pronuncia in punto spese per i due gradi di giudizio. Va applicato il principio di soccombenza giacché sono state accolte tutte le censure avanzate dall'appellante e risulta interamente soccombente. Controparte_4
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum
(148.750,07 euro), nei valori medi (scaglione fino a 260.000,00 euro), come segue
(Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019):
-fase monitoria: come in decreto ingiuntivo;
-primo grado: fase di studio 2.552,00 euro, fase introduttiva 1.628,00 euro, fase trattazione 5.670,00 euro, fase decisoria 4.253,00 euro (totale 14.103,00 euro).
-secondo grado: fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello propostO da Parte_1
e per essa quale società incorporata in
[...] CP_1 [...] nei confronti di Controparte_2 Controparte_4
pag. 10/11
1. ACCOGLIE
l'appello proposto da parte appellante, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
2. CONDANNA al pagamento di 148.750,07 euro, oltre interessi e spese come Controparte_4 liquidate nel decreto ingiuntivo dalla notifica dello stesso al saldo;
3. CONDANNA la parte appellata a rifondere a favore della parte appellante le spese legali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in 14.103,00 euro a titolo di compensi e per il presente grado in 14.317,00 euro a titolo di compensi e in 1.165,50 euro a tiolo di esposti, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), per entrambi i gradi, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa,
C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 29/1/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1272/2022
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: diritto bancario nel procedimento iscritto al n. 1272 /2022 promosso da:
(P.I/C.F. ) in persona del suo legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1 pro tempore e per essa (P.I/C.F. quale società incorporata CP_1 P.IVA_2 in (C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Procuratore Speciale (C.F. ), nato a [...] il CP_3 C.F._1
9/11/1974, giusta procura rilasciata da il Controparte_2
21/10/2022, rappresentato e difeso dagli Avvocati Pesenti Marco (C.F.
- PEC e Concio C.F._2 Email_1
Francesco (C.F. PEC CodiceFiscale_3
, con domicilio eletto in Via XII Ottobre 12, Email_2 giusta procura in calce all'atto di appello appellantecontro
(C.F. , nato a RAPALLO (GE) in [...] Controparte_4 C.F._4
28/08/1953, rappresentato e difeso dall' Avvocato Queirolo Silvano (C.F.
– PEC , con domicilio eletto C.F._5 Email_3 in Rapallo Via Della Liberta' 61/11, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 15/5/2024 nelle forme della trattazione scritta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni diversa e contraria istanza, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 2680/2022 (R.g. n. 9389/2020) emessa dal Tribunale di Genova in data 25.11.2022 e notificata all'appellante a mezzo pec in data 1.12.2022, così giudicare:
In via preliminare:
- per tutti i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza oggi appellata.
In via principale:
- per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1375/2020 (R.G. n. 2388/2020) emesso in data
05/06/2020 dal Tribunale di Genova.
In via subordinata:
- nell'eventualità in cui il decreto ingiuntivo n. 1375/2020 (R.G. n. 2388/2020) emesso da Tribunale di Genova non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque il Sig. al pagamento, in favore della odierna Controparte_4 appellante, dell'importo euro 148.750,07, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di appello.
Il tutto, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante ex D.M. 55/14, con diritto altresì alla restituzione, in favore di
[...]
delle somme che dovessero essere pagate dalla stessa all'appellata a Parte_1 titolo di spese legali liquidate in forza della sentenza di primo grado”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello,
- rigettare l'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza Parte_1
25/11/2022 n. 2680 del Tribunale di Genova in quanto i motivi di gravame dedotti dalla società appellante sono da ritenere palesemente infondati sia in fatto che in diritto;
- in via subordinata, previo esame delle eccezioni, domande ed istanze istruttorie formulate dall'appellato nel corso del primo grado del giudizio sulle quali il Tribunale di Genova ha omesso di decidere e specificamente riproposte nel presente grado del giudizio:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della società convenuta, odierna appellante, stante l'omessa prova in ordine alla titolarità del credito vantato nei confronti dell'Ing. Controparte_4
pag. 2/11 - ammettere i seguenti capitoli di prova per testi, dedotti dall'attore in memoria
11/4/2022 ex art. 183, sesto comma n. 2, c.p.c., con i testi ivi indicati:
1)- Vero che, nell'anno 2006 la Auto Rally s.r.l., e per essa il signor al Controparte_4 tempo dell'apertura della Filiale di Recco della , venne Controparte_5 contattato dall'allora Direttore, Dott. il quale propose al signor Testimone_1 di diventare cliente della filiale e dunque l'apertura di un conto Controparte_4 corrente.
2)- Vero che il conto corrente n. 67 venne effettivamente aperto in data 9/5/2006 a nome della Controparte_6
3)- Vero che, in data, 6/6/2006 la signora dell'Agenzia MPS di Recco a Testimone_2 fronte della richiesta dell'apertura di una linea di credito a favore della CP_6 richiese al la sottoscrizione della fideiussione predisposta secondo lo
[...] CP_4 schema standard allegato che Le si rammostra e di cui alla produzione. sub. 7).
4)- Vero che, in tale occasione, non venne fornita al Sig. alcuna Controparte_4 spiegazione in ordine al modello sottoposto alla sua firma e che gli fu semplicemente riferito che si trattava di un modello standard di fideiussione a garanzia della linea di credito richiesta dalla Controparte_6
- autorizzare ex art. 210 c.p.c., come già richiesto dall'attore in memoria 11/4/2022 ex art. 183, sesto comma n. 2, c.p.c., l'esibizione in giudizio del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato nell'anno 2006 da parte dei seguenti Istituti di Credito, o di altri e diversi meglio visti a ritenuti, cui rivolgere l'ordine di esibizione, e precisamente: - - Controparte_5 Controparte_7 [...]
- - - Banca Popolare - CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
BNL Gruppo BNP Paribas - Banco BPM s.p.a.;
- rimettere, pertanto, la causa in istruttoria per l'espletamento dei suddetti mezzi istruttori;
- dichiarare tenuta e condannare la società appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, di tutti gli esborsi e del compenso professionale anche del secondo grado del giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
(da ora , cessionaria del credito di Parte_1 Parte_1 [...]
otteneva dal Tribunale di Genova il Decreto Ingiuntivo n. Controparte_5
1375/2020 per 148.750,07 euro, oltre interessi e spese, nei confronti di CP_4
pag. 3/11 quale fideiussore di Auto Rally s.r.l.. Il credito garantito originava dal saldo CP_4 passivo di due conti correnti formalmente accesi il 12/11/2007 da Auto Rally s.r.l., società di cui era socio e amministratore unico (cfr. pag. 21 appello). Controparte_4 si opponeva al Decreto Ingiuntivo e allegava che “il conto Controparte_4 corrente n. 67 venne effettivamente aperto in data 9/5/2006 a nome della CP_6
e che in data, 6/6/2006 la signora dell'Agenzia MPS di Recco a
[...] Testimone_2 fronte della richiesta dell'apertura di una linea di credito a favore della CP_6 richiese … la sottoscrizione della fideiussione predisposta secondo lo schema
[...] standard allegato … di cui alla produzione sub. 7” (cfr. pagg. 15 e 16 comparsa di appello).
L'opponente lamentava la “nullità della garanzia fideiussoria e/o di clausole della stessa in particolare dell'art. 6) in relazione al provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'Italia e degli artt. 33 commi 1 e 2, lett. t), del Codice del Consumo e conseguente illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.” (cfr. pag. 3 citazione in opposizione). formulava quindi le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettate tutte le avversarie istanze e domande,
-annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo n. 1375, emesso dal Tribunale di Genova in data 1/6/2020 e notificato in data 24/9/2020;
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della società convenuta, stante l'omessa prova in ordine alla titolarità del credito vantato nei confronti del Sig.
Controparte_4
-accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 2) –6) –8) contenute nella fideiussione omnibus oggetto del presente giudizio per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge antitrust n. 287/1990 e/o per violazione di norma imperativa di legge ex art. 1418 e/o 1419 cod. civ.;
-previo accertamento e declaratoria della nullità, in particolare della clausola n. 6) contenuta nella fideiussione omnibus oggetto del presente giudizio, dichiarare
l'intervenuta decadenza, ex art. 1957 cod. civ., della società convenuta da qualsivoglia azione nei confronti dell'odierno attore e la conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria per il titolo di cui è causa;
-in via subordinata, ammettere i capitoli di prova per testi dedotti dall'attore in memoria 11/4/2022 ex art. 183, sesto comma n. 2, c.p.c., con i testi ivi indicati”.
* * *
pag. 4/11 Si costituiva che nominava quale propria procuratrice che Parte_1 CP_1
a sua volta nominava propria procuratrice Controparte_12
(da ora e contestava la “asserita nullità della
[...] CP_12 fideiussione” (cfr. pag. 9 comparsa di primo grado), difettando la prova dell'intesa concorrenziale a monte e della conseguente violazione a valle della disciplina antitrust e sostenendo che non era mai maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. invocata da controparte (cfr. ibidem pag. 6 e ss.). formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
-in via preliminare: fissare un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs 28/2010; confermare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1375/2020 - RG 2388/2020, attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. e respingere le richieste effettuate da controparte;
-in via principale: respingere le domande di parte opponente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1375/2020 - RG 2388/2020;
-in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che l'odierna titolare del credito, é Parte_1 creditrice del signor dell'importo di € Euro 148.750,07, oltre gli Controparte_4 interessi calcolati al tasso convenzionale, e per l'effetto emettere sentenza di pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia;
-in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e del procedimento monitorio”.
* * *
Il Tribunale di Genova riteneva la causa documentale, non istruiva il giudizio e concludeva affermando che la fideiussione era conforme allo schema ABI e nello specifico veniva in rilievo la presenza di quelle clausole oggetto di censura secondo cui
“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
Il Tribunale di Genova riteneva, quindi, che fosse decaduta dalla Parte_1 possibilità di escutere il fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite.
* * *
pag. 5/11
2. Sul giudizio di appello.
e per essa (da Parte_1 Controparte_2 ora ), per essere stata incorporata da quest'ultima, proponeva CP_2 CP_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2680/2022 pubblicata il
25/11/2022 e formulava due censure per avere erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto applicabile la nota della Banca d'Italia n. 55/2005, dichiarando la nullità parziale della fideiussione, e per avere erroneamente applicato la decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
Si costituiva che eccepiva il difetto di legittimazione attiva Controparte_4 dell'appellante e chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensiva. Parte appellata, nel merito, contestava la fondatezza delle due censure e, in subordine domandava, in caso di accoglimento delle doglianze di controparte, l'istruzione del giudizio richiamando le prove già dedotte in primo grado e non ammesse.
La Corte d'Appello rigettava l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e all'udienza di precisazione delle conclusioni, rilevato che entrambe le parti avevano precisato le rispettive conclusioni, tratteneva la causa a decisione e concedeva i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
* * *
3. Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellante.
Parte appellata ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'appellante per non essere stata provata la cessione del credito.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La Corte osserva che l'appellante ha correttamente prodotto la certificazione che attesta che il credito vantato nei confronti di è rientrato CP_6 Controparte_13 nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco -ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n.
130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385-, conclusa in data 20/12/2017 tra e la società (odierna Controparte_14 Parte_1 appellante). Tale operazione è stata resa nota mediante la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda parte, n. 151 del 23/12/2017 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio ). Parte opposta, odierna appellante, ha poi documentato la Pt_1 cessione anche con la dichiarazione di cessione proveniente dal cedente,
[...]
in data 3/3/2022, prodotta tempestivamente in primo grado Controparte_15 con la memoria istruttoria ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n.2 c.p.c. (cfr. doc. 1
, memoria 183 c.p.c.). Pt_1
pag. 6/11 attraverso i documenti prodotti in giudizio, ha quindi pienamente Parte_1 provato di essere cessionaria del credito di cui si discute (Cass. Ord. 17944/2023; Cass.
Ord. 20495/2020) e la relativa eccezione va rigettata.
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante, con la prima censura, si duole del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto la nullità parziale della fideiussione perché redatta in conformità allo schema ABI e pertanto in conflitto con la normativa antitrust, in applicazione della nota Banca D'Italia n. 55/2005.
sostiene (i) che la fideiussione per cui è causa non sarebbe stata redatta in CP_2 conformità allo schema ABI e non sarebbe, quindi, il frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, (ii) che non sarebbe comunque applicabile la nota Banca D'Italia n. 55/2005 e (iii) che non avrebbe provato Controparte_4
l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte e, di conseguenza, l'illiceità della fideiussione, quale contratto a valle. contesta quanto affermato da controparte, chiede la conferma Controparte_4 della sentenza impugnata e, ove necessario, l'istruzione della causa in ordine all'esistenza di una intesa antitrust a monte.
La prima doglianza è fondata.
La nota della Banca D'Italia n. 55/2005, “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990 … possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate” (Cass.
13846/2019), ma prende in considerazione i soli contratti di fideiussione omnibus e le intese anticoncorrenziali intercorse tra diversi istituti di credito tra il 2003 e il 2005. La fideiussione di cui si discute è stata sottoscritta da in data 6/6/2006, Controparte_4 come dallo stesso affermato nelle proprie difese (cfr. pagg. 15 e 16 comparsa di appello). Risulta, quindi, non utilizzabile nel caso di specie a fini probatori la nota della
Banca D'Italia n. 55/2005 perché relativa a un periodo di tempo diverso da quello in cui
è stata sottoscritta la fideiussione di cui si discute. Grava, quindi, su parte attrice in opposizione, odierna appellata, l'onere di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale a monte e la predisposizione del contratto di fideiussione quale effetto di tale accordo antitrust.
pag. 7/11 ha chiesto di poter provare tale accordo domandando anche di Controparte_4 procedere con ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti di diversi istituti di credito ma, come si vedrà esaminando la seconda doglianza di appello, tutte le diverse istanze istruttorie sono superflue e quindi inammissibili.
* * *
5. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante, con la seconda censura, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
afferma di avere promosso le proprie istanze entro il termine semestrale di CP_2 decadenza e di averle coltivate con diligenza nel rispetto del contratto di fideiussione perché aveva chiesto il rientro con raccomandata Controparte_15
5/6/2009 e poi era stato domandato il pagamento, in via solidale, al fideiussore con raccomandata 10/12/2014. afferma, invece, l'infondatezza della seconda censura Controparte_4 richiamando la giurisprudenza del Supremo Collegio secondo cui l'articolo 1957 c.c.
“nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no…” (Cass. Ord. n. 24296/2017). La raccomandata inviata da sarebbe, pertanto, da sola non sufficiente ai fini Controparte_5 interruttivi della decadenza di cui all'articolo 1957 c.c.
La seconda censura è fondata. ha invocato la nullità parziale del contratto di fideiussione in Controparte_4 relazione alla clausola n. 6 dello stesso che deroga al termine di cui all'articolo 1957
c.c.. Tale clausola, infatti, dispone “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”.
La Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 41994/2021 ha affermato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle
pag. 8/11 dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Risulta da quanto esposto che, ove si ritenesse provata l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale a monte e fosse provata la conclusione della fideiussione per cui è causa in virtù di tale accordo antitrust, la nullità parziale colpirebbe la clausola N. 6 indicata come tale dall'opponente odierno appellato. Il contratto di fideiussione continuerebbe a produrre i propri effetti, operando da un lato la disciplina ordinaria di cui all'art. 1957 c.c. e dall'altro le restanti clausole concordate tra le parti nel contratto.
Le parti, all'articolo 7 del contratto di fideiussione, hanno pattuito: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, e ogni altro accessorio. …”. Questa clausola, pur non configurando un contratto autonomo di garanzia in senso proprio, prevede che sorga in capo al fideiussore l'obbligazione al pagamento di quanto dovuto dal debitore principale in caso di semplice richiesta scritta.
La Corte di Cassazione a tale riguardo ha affermato che “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363
c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. 22346/2017).
originaria creditrice, ha comunicato con Controparte_5 raccomandata 5/6/2009 alla debitrice principale Auto Rallye s.r.l. in liquidazione la sussistenza di un'esposizione complessiva pari a 102.618,96 euro, oltre interessi, preannunciando iniziative a tutela del proprio credito (cfr. doc. 4 e ha poi CP_4 inviato al fideiussore richiesta di pagamento con la raccomandata 10/12/2014
pag. 9/11 esercitando il diritto previsto dall'articolo 7 del contratto (cfr. doc. 9 Parte_1 fascicolo monitorio).
è, quindi, tenuto al pagamento di quanto richiestogli risultando Controparte_4 irrilevante che sia o meno provata l'esistenza di una eventuale intesa anticoncorrenziale, giacché, anche in tal caso, opererebbe la previsione di cui all'articolo 7 del contratto di fideiussione da interpretare nel generale contesto del sinallagma e alla luce dell'articolo
1957 c.c., come indicato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia da ultimo richiamata, il cui termine decadenziale risulta interrotto dalla raccomandata sopra indicata.
Quanto esposto rende superflua qualsiasi prova in relazione all'esistenza o meno di intese anticoncorrenziali e comporta la riforma della sentenza impugnata, con condanna di al pagamento di 148.750,07 euro, oltre interessi e spese come Controparte_4 liquidate nel decreto ingiuntivo dalla notifica dello stesso al saldo.
* * *
6. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. La riforma integrale della sentenza impugnata comporta una nuova pronuncia in punto spese per i due gradi di giudizio. Va applicato il principio di soccombenza giacché sono state accolte tutte le censure avanzate dall'appellante e risulta interamente soccombente. Controparte_4
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum
(148.750,07 euro), nei valori medi (scaglione fino a 260.000,00 euro), come segue
(Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019):
-fase monitoria: come in decreto ingiuntivo;
-primo grado: fase di studio 2.552,00 euro, fase introduttiva 1.628,00 euro, fase trattazione 5.670,00 euro, fase decisoria 4.253,00 euro (totale 14.103,00 euro).
-secondo grado: fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello propostO da Parte_1
e per essa quale società incorporata in
[...] CP_1 [...] nei confronti di Controparte_2 Controparte_4
pag. 10/11
1. ACCOGLIE
l'appello proposto da parte appellante, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
2. CONDANNA al pagamento di 148.750,07 euro, oltre interessi e spese come Controparte_4 liquidate nel decreto ingiuntivo dalla notifica dello stesso al saldo;
3. CONDANNA la parte appellata a rifondere a favore della parte appellante le spese legali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in 14.103,00 euro a titolo di compensi e per il presente grado in 14.317,00 euro a titolo di compensi e in 1.165,50 euro a tiolo di esposti, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), per entrambi i gradi, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa,
C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 29/1/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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