Ordinanza collegiale 12 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 19 gennaio 2024
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01916/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01005/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Vicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Questura di -OMISSIS- e l’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di AT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa misura cautelare,
- del provvedimento tacito di silenzio rigetto, maturato decorsi 90 giorni dalla presentazione di ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, avvenuta in data 19.12.2022, avverso il decreto Cat.A.11/Imm./Div.P.A.S.Prot.n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della provincia di -OMISSIS- il 22.09.2022 e notificato il 21.11.2022;
- del presupposto e connesso decreto Cat.A.11/imm./Div. P.A.S. Prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della provincia di -OMISSIS- il 22.09.2022 e notificato il 21.11.2022 con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, avanzata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di -OMISSIS- e dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso rito silenzio, esperito ai sensi degli artt. 31 e 117 cpa, notificato via PEC il 10 maggio 2023 e depositato il 5 giugno 2023, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe affidando il ricorso ai seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto eccesso di potere;
2. Vizio di motivazione con riferimento anche alla asserita assenza di produzione di memorie e/o documenti difensivi pertinenti; il provvedimento sarebbe nullo in quanto mancante di motivazione in ordine alla valutazione della produzione documentale del ricorrente, trasmessa il 22 settembre 2022, riguardante la sua dichiarazione dei redditi, per un totale di 5.949,00 euro;
3. Violazione di legge; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; il provvedimento sarebbe nullo per errata valutazione della normativa relativa al rilascio del rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato nonché per eccesso di potere circa il rigetto del chiesto rinnovo per insussistenza dei redditi; al riguardo, che i redditi del ricorrente fossero sufficienti al proprio sostentamento sarebbe pacifico, discostandosi di pochi euro dal minimo previsto dal legislatore, che nel 2021 si attestava a 5.983,64 euro (a fronte dei 5.949,00 euro dichiarati dal ricorrente);
4. Erronea applicazione dell’art. 4 co. 3 e 5 co. 5 del d. lgs 286/98; vizio di motivazione circa il livello di attuale inserimento sociale del cittadino extracomunitario; eccesso di potere per difetto di istruttoria; l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare il concreto inserimento sociale del ricorrente in Italia;
5. Omessa traduzione del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in lingua comprensibile;
- con decreto della apposita Commissione istituita presso questo TAR Sicilia – AT 11 luglio 2023, n. 86, il ricorrente è stato ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato;
- le amministrazioni si sono costituite con comparsa di mera forma in data 30 novembre 2023, spiegando difese con memoria depositata in giudizio il 19 dicembre 2023;
- con ordinanza n. 7 dicembre 2023, n. 770, è stato convertito il rito da silenzio ad ordinario, ed è stata fissata l’udienza camerale del 18 gennaio 2024 per la trattazione della domanda cautelare;
- con ordinanza -OMISSIS-, è stata rigettata la domanda cautelare;
- all’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025, il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione nel merito;
- tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, richiamata la stabile giurisprudenza secondo cui «…in tema di titoli di soggiorno, il giudizio di pericolosità sociale dello straniero, lungi dall’essere circoscritto e limitato alla sussistenza di condanne penali, può essere desunto dall’Autorità procedente anche da fatti ed elementi diversi, anche privi di rilevanza penale, ma ugualmente denotanti comportamenti socialmente pericolosi, e che l’Amministrazione, in materia gode di ampia discrezionalità e può legittimamente fondare il giudizio di pericolosità sociale anche su elementi di carattere indiziario, purché concordanti, trattandosi di verificare la ricorrenza di una fattispecie di pericolo in cui la finalità precipua è quella della prevenzione dell’attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato (ex plurimis, anche per richiami di giurisprudenza sul punto, T.a.r. per la Sicilia, AT, sez. IV, 24 luglio 2023, n. 2301 richiamata da T.a.r. per la Sicilia, AT, sez. IV, 12 aprile 2024, n. 1407)…» (TAR Sicilia – AT, Sez. IV, 22 agosto 2024, n. 2904), atteso che i provvedimenti impugnati, alla luce delle difese svolte dalle Amministrazioni resistenti (in particolare, con riferimento alla circostanza che il preavviso di rigetto sarebbe stato notificato all’indirizzo dichiarato dal ricorrente al momento dell’istanza, sia alla luce della insufficienza del reddito – anche tenendo conto dell’importo enunciato nelle difese del ricorrente – rispetto all’importo minimo previsto per il 2021) non appaiono ictu oculi irrazionali, né affetti da difetti istruttori o motivazionali;
- dalla manifesta infondatezza discende, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del DPR 115/2002, la revoca dell’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto della apposita Commissione istituita presso questo TAR Sicilia – AT 11 luglio 2023, n. 86, peraltro non essendo ancora pervenute, a tale data, le difese dell’Amministrazione, determinanti per il rigetto del ricorso;
- le spese debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;
- sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, occorra mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di AT (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo rigetta; b) revoca l’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto della apposita Commissione istituita presso questo TAR Sicilia – AT 11 luglio 2023, n. 86; c) condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti delle Amministrazioni resistenti, al pagamento delle spese di lite, che liquida, in via equitativa, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge; d) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.