Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 2962/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. , con Parte_1 Parte_2 sede in Sarno, alla Via dell'Ingegno s.n.c., P.IVA , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Walter Mauriello, C.F. , del Foro di Avellino, giusta CodiceFiscale_1 procura rilasciata su foglio separato, con cui elettivamente domiciliata in Avellino, alla Via F. Iannaccone n.7 OPPONENTE
E
in persona del legale rappr.te, Ing. , con sede legale CP_1 Controparte_2 in Nocera Superiore alla via J. F. Kennedy n. 73 (P.Iva ) rappr.ta e difesa, P.IVA_2 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Giovan Giacomo Fortino (c.f. ) e Vincenzo Del Grande (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Egidio del Monte C.F._3
Albino alla via SS. Martiri n. 171 OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 24/10/2024, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 466/2016 del 30/3/2016 e notificato il 6/4/2016, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento in favore della Parte_1 CP_1 della somma di € 105.328,63, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento delle fatture n.48 del 18.06.2015, n.72 del 31.07.2015, n.73 del 31.07.2015, n.74 del 31.07.2015 e n.79 del 14.08.2015 per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per fornitura di materiali e pezzi di ricambi necessari, nonché di
N.R.G. 2962/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
Parte opponente eccepiva l'infondatezza ed inammissibilità del decreto ingiuntivo emesso;
l' inammissibilità ed infondatezza del credito vantato portato dalle fatture n.48 del 18.06.2015, n.72 del 31.07.2015, n.73 del 31.07.2015, n.74 del 31.07.2015 e n.79 del 14.08.2015; proponeva altresì domanda riconvenzionale di risarcimento danni per violazione del principio di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 codice civile, concludendo come di seguito: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
1. Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare inesistente, nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.466/2016 - R.G. n.1795/2016, pronunciato in data 31.03.2016 e notificato in data 06.04.2016, con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha ingiunto alla il pagamento dell'importo di Parte_1
105.328,63 euro, oltre interessi e le spese della procedura monitoria ed, in ogni caso, dichiarare non dovuta dall'opponente la somma ingiunta.
2. Accertare e dichiarare, in virtù della spiegata domanda riconvenzionale, l'avvenuta risoluzione di ogni rapporto contrattuale con nella persona CP_1 del legale rappresentante ed amministratore unico pro tempore, ing. per gravissimi Controparte_2 inadempimenti alla stessa ascrivibili in via esclusiva, nonché dichiarare la medesima CP_1 tenuta e condannata al risarcimento di tutti i danni subiti dalla pari a 240.031,76 Parte_1 euro a causa dei suddetti inadempimenti contrattuali ovvero nella misura che sarà accertata in corso di giudizio ed anche a mezzo di C.T.U.; 3. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, che la
nella persona del legale rappresentante ed amministratore unico pro tempore, ing. CP_1
è responsabile dei gravi comportamenti assunti, ai sensi del combinato disposto di Controparte_2 cui agli articoli 1175, 1375 e 2043 codice civile e, per l'effetto, condannarla, in virtù della spiegata domanda riconvenzionale, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla nella persona Parte_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore pro tempore, nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa o a mezzo di C.T.U., il tutto nei limiti della competenza del valore del presente giudizio di opposizione.
4. Vittoria di spese e competenze.” Si costituiva la società rassegnando le seguenti conclusioni: “ in via CP_1 preliminare: vorrà l'On.le Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice Monocratico, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n. 466/2016 – R.G. N. 1795/2016, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, in data 30.3.2016, sia per le motivazioni esposte in premessa sia perché l'opposizione non è fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione. Nel merito: vorrà l'On.le Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice Monocratico, rigettare l'opposizione promossa perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo Telematico n. 466/2016 – R.G. N. 1795/2016, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, in data 30.3.2016. Condannare la società in persona Parte_1 del legale rappr.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” 1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di
N.R.G. 2962/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie risulta provato e comunque non contestato che la Parte_1 che svolge attività di produzione e di commercializzazione di derivati di pomodoro presso lo stabilimento di sua proprietà sito in Sarno (Sa) alla via Ingegno, a partire dal 2010 e fino all'estate dell'anno 2015, si è affidata alla (già ), sia CP_1 CP_3 per la fornitura di impianti nuovi, sia per interventi ordinari e straordinari di manutenzione, modifiche e “revamping ” su installazioni già presenti in stabilimento. Gli impianti installati da presso stabilimento sono stati CP_4 Parte_1
i seguenti:
1. sterilizzatore – raffreddatore, modulare tubo in tubo, Mod. OHM - MHF -100 (matricola n. 2015061, anno 2015) per il riempimento a caldo di passata di pomodoro (Offerta n.091 -015 -074 del 30.04.2015);
2. pastorizzatore, modulare multitubo, Mod. OHM -PST -MT (matricola n. 2015030, anno 2015) per il confezionamento a caldo di concentrato di pomodoro in tubetti;
3. pastorizzatore, modulare multitubo, Mod. OHM -PST -MT (matricola n. 2013021, anno 2013) per il confezionamento a caldo di concentrato di pomodoro in contenitori di banda stagnata;
4. sterilizzatore – raffreddatore asettico, modulare tubo in tubo, Mod. STANDARD (matricola n. 2013055, anno 2013) per passata di pomodoro in Tetra brik Riempitrice Tetrapak;
N.R.G. 2962/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 5. pastorizzatore, modulare multitubo, Mod. OHM -PST -MT (matricola n. 2012037, anno 2012) per il confezionamento a caldo di concentrato di pomodoro in tubetti;
6. impianto monoblocco costituito da numero due sterilizzatori – raffreddatori asettici sovrapposti, modulari tubo in tubo, Mod. OHM - PST -TT (matricola, rispettivamente, MAPP/010/CO7-1 e MAPP/010/CO7-2, anno 2010), abbinati a due Riempitici Combibloc per il confezionamento in brik di passata di pomodoro. Gli impianti realizzati da altri costruttori sui quali ha effettuato interventi, CP_1 sono stati, invece, i seguenti: a. sterilizzatore di costruzione Bertuzzi, modulare tubo in tubo (intervento 2014); b. impianto di pastorizzazione per succo di pomodoro destinato alla colmatura di polpa di pomodoro confezionato in scatole di banda stagnata;
c. sterilizzatore – raffreddatore asettico, modulare tubo in tubo, origine AsepSistems (PR) per riempimento concentrato di pomodoro in sacchi presterili (Bag in box); d. sterilizzatore – raffreddatore asettico, modulare tubo in tubo, per passata di pomodoro da confezionarsi in brik da 500 g con Riempitrice Combibloc;
e. pastorizzatore Rossi e Catelli mod STC. Parte creditrice opposta, a fondamento della sua pretesa creditoria ha prodotto, già nell'ambito del giudizio monitorio la copia del registro I.v.a., autenticato per atto del Notar dott. , le fatture, i d.d.t., sottoscritti dall'opponente e comprovanti Persona_1 la fornitura dei materiali e dei pezzi di ricambio effettuata dalla per CP_1
l'esecuzione dei predetti interventi e precisamente: d.d.t. n. 1/B del 08/01/2014, n. 14/B del 23/04/2014, n. 34/A del 20/05/2014, n. 86/A del 24/07/2014, n. 99/A del 18/08/2014, n. 38/B del 17/10/2014 e n. 42/B del 14/11/2014, tutti riportati nella fattura n. 48 del 18/06/2015; d.d.t. n. 31/H del 09/04/2015, n. 34/H del 17/04/2015, n. 36/H del 21/04/2015, n. 38/H del 22/04/2015, tutti riportati nella fattura n. 72 del 31/07/2015; d.d.t. n. 2/H del 13/01/2015, n. 11/H del 09/02/2015, n. 18/H del 26/02/2015, n. 21/H del 09/03/2015, tutti riportati nella fattura n. 73 del 31/07/2015; d.d.t. n. 44/H del 01/05/2015, n. 53/H del 20/05/2015, n. 12/B del
20/05/2015, n. 20/B del 25/06/2015, n. 21/B del 27/06/2015, n. 93/H del 29/06/2015, n. 104/H del 02/07/2015, n. 122/H del 14/07/2015, tutti riportati nella fattura n. 74 del 31/07/2015; d.d.t. n. 29/B del 01/08/2015, n. 30/B del 04/08/2015, n. 31/B del 04/08/2015, tutti riportati nella fattura n. 79 del 14/08/2015, Inoltre, ad ulteriore riprova dell'esecuzione delle prestazioni per le quali richiede il pagamento, la creditrice depositava tutti i rapporti d'intervento, emessi per ciascun intervento eseguito sui macchinari, anch'essi sottoscritti dalla per Parte_1 accettazione e riconoscimento dell'avvenuta prestazione, e precisamente: rapporto d'intervento n. 27 del 16/01/2014, n. 41 del 17/01/2014, n. 47 del 30/01/2014, n. 49 del 01/02/2014, n. 68 del 28/03/2014, n. 109 del 02/05/2014, n. 2/A del 05/05/2014, n. 3/A del 06/05/2014, n. 5/A del 08/05/2014, n. 6/A del 12/05/2014, n. 7/A del 14/05/2014, n. 194 del 19/06/2014, n. 200 del 21/06/2014, n. 201 del 23/06/2014, n. 202 del 24/06/2014, n. 203 del 25/06/2014, n. 327 del 28/07/2014, n. 604 del 03/07/2014, n. 605 del 04/07/2014, n. 606 del 05/07/2014, n. 670 del 26/11/2014, n. 679 del 28/11/2014, n. 10/A del 22/07/2014, n. 9/A del 11/07/2014,
N.R.G. 2962/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 n. 11/A del 21/07/2014, n. 112 del 053/05/2014, n. 4/A del 07/05/2014, n. 10/A del 22/07/2014, n. 370 del 07/10/2013 (con allegata offerta n. 115-13-074 del 12/09/2013), n. 428 del 20/12/2013, n. 403 del 21/11/2013, n. 373 del 17/10/2013, n. 375 del 18/10/2013, n. 1/A del 20/12/2013, n. 323 del 02/07/2013, n. 324 del 04/07/2013, n. 327 del 05/07/2013, tutti riferiti alla fattura n. 48 del 18/06/2015; rapporto d'intervento n. 115 del 14/04/2015, n. 116 del 15/04/2015, n. 117 del 16/04/2015, n. 118 del 17/04/2015, n. 119 del 18/04/2015, n. 120 del 21/04/2015, n. 113 del 21/04/2015, n. 121 del 22/04/2015, tutti riferiti alla fattura n. 72 del 31/07/2015; rapporto d'intervento n. 19 del 29/01/2015, n. 25 del 07/02/2015, n. 71 del 25/02/2015, n. 72 del 26/02/2015, n. 92 del 23/03/2015, n. 93 del 24/03/2015, tutti riferiti alla fattura n. 73 del 31/07/2015; rapporto d'intervento n. 160 del 08/05/2015, n. 150 del 21/05/2015, n. 158 del 05/06/2015, n. 159 del 05/06/2015, n. 177 del 11/06/2015, n. 178 del 11/06/2015, n. 208 del 25/06/2015, n. 270 del 26/06/2015, n. 205 del 29/06/2015, n. 298 del 02/07/2015, n. 300 del 02/07/2015, n. 303 del 03/07/2015, n. 305 del 03/07/2015, n. 307 del 04/07/2015, n. 308 del 04/07/2015, n. 312 del 06/07/2015, n. 317 del 07/07/2015, n. 318 del 07/07/2015, n. 337 del 09/07/2015, n. 399 del 14/07/2015, n. 385 del 22/07/2015, n. 405 del 23/07/2015, n. 456 del 24/07/2015, n. 457 del 25/07/2015, n. 387 del 27/07/2015, n. 406 del 27/07/2015, n. 388 del 28/07/2015, n. 394 del 29/07/2015, tutti riferiti alla fattura n. 74 del 31/07/2015; rapporto d'intervento n. 400 del 01/08/2015, n. 449 del 05/08/2015, riferiti alla fattura n. 79 del 14/08/2015. Parte opponente, pur non contestando le prestazione per le quali la creditrice opposta richiede il pagamento, eccepisce una serie di inadempienze della stessa: sugli impianti destinati al trattamento di sterilizzazione della passata di pomodoro per il confezionamento asettico di astucci “tipo tetrapack” si erano verificati fenomeni di corrosione sotto tensione, causati sia dall'assenza di giunti di compensazione delle dilatazioni che per una scelta inadeguata dei materiali;
in particolare, CP_1 aveva utilizzato quale materiale l'acciaio AISI 304L, il quale non era idoneo per applicazioni alimentari;
ha realizzato e fornito alla CP_1 Parte_1 impianti e materiali inadeguati, non conformi ed inidonei all'uso consentito; nessun impianto era stato dotato di compensatori di dilatazione;
nessuna certificazione/documentazione prescritta era stata consegnata da ovvero CP_1 quella consegnata era parziale;
gli interventi di manutenzione sugli impianti realizzati da nonché su quelli acquistati da da altre aziende, non CP_1 Parte_1 erano stati eseguiti a regola d'arte e, pertanto, non avevano eliminato ogni difettosità e vizio. Eccepiva che gli impianti forniti da non avevano tutti i requisiti CP_1 progettuali e costruttivi, né tutte le dotazioni indispensabili per un loro sicuro e continuativo utilizzo in ambito asettico e, più in generale, della sterilizzazione e confezionamento di prodotti alimentari. Occorre a questo punto verificare se parte opponente abbia contestato i vizi nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione prevosto dalla legge. Parte opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo degli interventi di manutenzione dei macchinari;
con riguardo a tali interventi devono
N.R.G. 2962/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 ritenersi generiche le dichiarazioni rese dai testi escussi che si sono limitati a confermare, come indicato nei capi di prova, che tutti gli interventi di manutenzione eseguiti sugli impianti realizzati da nonché su quelli forniti da altre CP_1 aziende, nel corso del rapporto contrattuale, non erano stati mai eseguiti a regola d'arte e, pertanto, non avevano eliminato ogni difettosità e vizio che si presentava in modo costante nel loro utilizzo e che i difetti e i vizi venivano sempre e prontamente denunciati anche successivamente agli interventi medesimi. Tali testimonianze, pertanto, attesa la loro genericità, non sono in grado di provare adeguatamente la non corretta esecuzione degli interventi eseguiti e la tempestiva denuncia del vizio, nonché la natura degli stessi. Né può a ciò sopperire la perizia di parte, che, a prescindere dal suo valore probatorio, pur indicando i difetti e i vizi, non prova la tempestiva denuncia degli stessi. Passando ad esaminare specificamente le singole fatture, con riguardo alla fattura n. 48 del 18.06.2015, l'opponente, pur riconoscendo l'esecuzione degli interventi, deduce che il documento fiscale includerebbe interventi non eseguiti e regola d'arte, senza però provare a quali interventi si riferisca e senza provare il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione. L'opponente, infatti, deduce che con raccomandata a./r. del 03.09.2015 avrebbe provveduto a contestare prontamente la predetta fattura in uno alle altre fatture poste a fondamento del monitorio;
sul punto va evidenziato che nel fascicolo di parte opponente vi è una missiva del 02.09.2015 – non del 03.09.2015 – ove la provvede prevalentemente a contestare alcuni impianti compravenduti Parte_1 da non facenti parte del presente giudizio ove si controverte unicamente sulle CP_1 prestazioni d'opera ed in maniera del tutto generica, contestando tutte le fatture emesse da per il pagamento degli interventi di manutenzione. Al di là della genericità CP_1 della contestazione, è evidente che la è decaduta dalla possibilità di poter Parte_1 far valere qualsivoglia vizio dell'opera, se si consideri che con la fattura oggetto di contestazione la richiede il pagamento di interventi eseguiti nel corso degli CP_1 anni 2013, 2014 e 2015 ed i termini prescritti dalla normativa codicistica a pena di decadenza iniziano a decorrere dalla data della scoperta del vizio e non dalla data di emissione della fattura. Inoltre, sempre nel contestare la fattura n.ro 48/2015 l'opponente deduce che gli interventi in essa riportati sarebbero stati eseguiti da per rimediare ai difetti CP_1 progettuali e costruttivi dei macchinari forniti da che, si sarebbero palesati a CP_1 partire dall'anno 2015; circostanza non provata in alcun modo. Nella predetta fattura, poi, risultano, a differenza di quanto affermato dalla opponente, riportati 37 interventi e non 46, tutti supportati dai relativi rapporti di intervento, tutti sottoscritti dalla per accettazione, come si evince dalla documentazione Pt_1 versata in atti. L'opponente poi eccepisce, che gli interventi non sarebbero stati mai visionati dalla
, circostanza smentita dalla sottoscrizione da parte della di tutti i Pt_1 Pt_1 rapporti di intervento esibiti in atti, e che la prestazione relativa al DDT 14/b del 23.04.2014 lascerebbe presupporre un intervento strutturale rilevante a carico dell'apparecchio che necessiterebbe il rilascio da parte della ditta che lo ha eseguito di
N.R.G. 2962/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 certificazione di idoneità senza però fornire alcuna prova di quanto affermato. Con riguardo alla fattura n. 72 del 31.07.2015 la afferma, senza fornire alcuna Pt_1 prova sul punto che: in essa sarebbero riportate voci di costo duplicate, senza però indicarne la natura;
che essa riporterebbe voci di costo non supportate da idonea documentazione (DDT, fogli di lavoro), circostanza smentita documentalmente, posto che a tal documento fiscale sono allegati tutti i rapporti di intervento sottoscritti dalla in uno ai DDT, ugualmente sottoscritti;
che l'impianto di revamping sarebbe Pt_1 risultato essere inadeguato dal punto di vista tecnologico/costruttivo e sarebbe mancante della documentazione prevista dalla legge. Inoltre, a contestazione della predetta fattura la asserisce, senza fornire alcuna prova, che gli interventi Pt_1 sarebbero stati eseguiti su un pastorizzatore costruito da circostanza smentita CP_1 dal contenuto della fattura medesima, dal quale si palesa che i lavori sono stati eseguiti sul pastorizzatore di proprietà della . Inoltre, la non contesta affatto Pt_1 Pt_1
l'esecuzione dell'intervento e la fornitura dei materiali da parte di ma si limita CP_1 unicamente ad asserire che l'impianto oggetto di intervento non sarebbe risultato idoneo, senza fornire alcuna prova della non corretta esecuzione dell'intervento e del nesso causale tra l'intervento eseguito e l'eventuale non idoneità dell'impianto oggetto di intervento. Con riguardo alla fattura n. 73 del 31.07.2015, le contestazioni sono generiche e in alcun modo provate. Con riguardo alla fattura n. 74 del 31.07.2015, la stessa non si riferisce in alcun modo ad interventi di installazione, avviamento e collaudo dell'impianto Hot Filling, e, comunque le contestazioni sono generiche e non provate. Allo stesso modo generiche e non provate sono le contestazioni relative alla fattura n. 79 del 14.08.2015 La mancata prova dei vizi e della tempestiva denuncia degli stessi da un lato comporta il rigetto dell'opposizione e dall'altro, anche quello della proposta domanda riconvenzionale, che su tali vizi e/o divetti rinviene il suo presupposto. Sulle spese di lite.
Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2962/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. n. 466/2016 del 30/3/2016, che va dichiarato esecutivo;
3. Rigetta, per le causali in motivazione, la domanda riconvenzionale;
4. Condanna la , al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di giudizio che si liquidano in € 14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisene anticipatari.
N.R.G. 2962/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 Così deciso in Nocera Inferiore, il 31/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 2962/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8