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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/05/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 324/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessio Ritucci, ( – pec: – fax C.F._2 Email_1
0854152848), elettivamente domiciliato in Pescara, Largo Madonna n. 73, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE contro
(c.f. - p.i. ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t. con sede in Roma (RM) alla via Monzambano, n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv.
Anna Ferretti del Foro di Teramo (c.f. ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata al domicilio digitale del suddetto legale all'indirizzo pec: avv. iuffre Email_2
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 837/2022 resa dal Giudice di Pace di Pescara, in data 29 marzo 2022 / 21 giugno 2022 nel giudizio iscritto al N. 4028/2020 R.G
pagina 1 di 16 Conclusioni
Come da note fatte pervenire per l'udienza in trattazione scritta del 16/5/25
MOTIVAZIONE
Esponeva l'appellane di aver convenuto in giudizio la società per sentirla CP_1
condannare, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 cod. civ., al risarcimento dei danni al medesimo occorsi in occasione del sinistro stradale verificatosi il 16 gennaio 2020 presso la Strada
Statale 5 Tiburtina Valeria, altezza uscita autostradale “Popoli/Bussi Sul Tirino” (km
184+100).
Aveva spiegato che in detta giornata, alle ore 23:30 circa, il , alla guida del Parte_1
veicolo Chrysler PT Cruiser tg. CS681MW, si trovava a percorrere, a moderata andatura, la
S.S. 5 Tiburtina Valeria, con direttrice di marcia monti/mare quando giunto nei pressi dell'uscita autostradale denominata “Popoli/Bussi sul Tirino” (km 184 + 400), in un tratto stradale privo di pubblica illuminazione, del tutto inaspettatamente e nella impossibilità di qualsivoglia manovra di emergenza, con il proprio mezzo, urtava un masso presente sulla corsia stradale di sua pertinenza.
Poiché l' non aveva inteso dare riscontro alle sue richieste, aveva proposto domanda al CP_1
Giudice di Pace chiedendo accertarsi e dichiarare, ex artt. 2051 / 2043 cod. civ., la responsabilità della in ordine al sinistro stradale occorsogli, con condanna dell' CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni, da CP_1
quantificarsi nella complessiva somma di euro 1.747,12 (millesettecentoquarantasette/12),
o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, accessori come per legge;
con salvezza di spese e competenze di lite.
Con la impugnata sentenza, il Giudice di Pace respingeva la domanda risarcitoria, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese e competenze di lite. A conforto del decisum, i seguenti rilievi : “emerge che l'attore nell'occasione non abbia mantenuto una condotta di guida adatta ai luoghi, soprattutto in considerazione dei numerosi segnali di avvertimento ivi presenti e che tale comportamento, in uno con la prova della manutenzione continua messa in atto dalla convenuta, induca ragionevolmente a ritenere il
pagina 2 di 16 ricorrere del caso fortuito costituente prova liberatoria della responsabilità del custode”.
(cfr. pag. 4 – sentenza – doc. 2)
Assumeva invero il giudice che dalla documentazione fotografica versata in atti dalla convenuta, ritraente il luogo di accadimento del sinistro, si evincerebbe l'assenza di CP_2
scarpate, le buone condizioni di manutenzione del tratto stradale avente una superficie laterale in dolce declivio, del tutto priva di arbusti e sassi, ed una morfologia pianeggiante con ampie corsie di marcia a visuale libera. Per poi precisare, in maniera del tutto contraddittoria, che “il tratto di strada percorso presenta numerosi segnali di avvertimento, tra i quali ... omissis “strada sdrucciolevole” e “pericolo caduta massi”. (cfr. pag. 4, sentenza) Tralascia, infine, di considerare, circostanze di assoluto rilievo quali la mancanza di pubblica illuminazione della sede stradale e le modalità di svolgimento del relativo servizio di manutenzione da parte del “custode”, Orbene, dalle numerose CP_1
rappresentazioni fotografiche allegate al “foglio di deduzioni istruttorie di parte convenuta, allegate al verbale del 04.03.2021”, emerge : - la presenza in loco di segnaletica stradale di pericolo per “curve pericolose” e “caduta massi”; - la natura non rettilinea del tratto stradale percorso dal , caratterizzato da una serie di curve di diversa ampiezza;
- l'assenza Parte_1
di un sistema di illuminazione notturna della rete viaria. Circostanze tutte di poi confermate dai medesimi testi indicati dall' . CP_1
sorvegliante di tratta – escusso all'udienza del 24.06.2021 dichiarava: “In Tes_1 quel tratto di strada non c'è illuminazione pubblica”; “confermo che nel tratto di strada in oggetto era presente la segnaletica che mi si mostra”.
responsabile della progettazione, escussa nel corso dell'udienza del Testimone_2
27.01.2022 affermava: “E' vero, si tratta di segnaletica ivi apposta già da tempo prima della data che mi si legge” “Sulla detta strada non c'è illuminazione pubblica.
, capo centro, escusso all'udienza del 21.10.2021 affermava : “E' vera la Testimone_3
circostanza; i detti segnali erano sul posto fin dal 2015 e di questo sono certo poiché la relativa ordinanza è stata predisposta da me personalmente”; “E' vera la circostanza;
c'è un bosco nel quale è presente materiale sciolto, terra e sassi;
questo posso riferire in quanto conosco bene quella strada per via del lavoro che svolgo”.
pagina 3 di 16 Conformi le dichiarazioni rese dall'attore, , in sede di interrogatorio Parte_1
formale (udienza del 22.04.2021).
Sempre i medesimi testi indicati dalla convenuta riferiscono in ordine alle CP_1 modalità di svolgimento del servizio di manutenzione;
per tutti: - : “Il mio Tes_1
turno di lavoro è dalle ore 7 am alle ore 13 pm. Escludo quindi di essere stato in servizio alle ore 23:30 del 16 gennaio 2020” e, ancora, “[…] non è previsto un tale servizio anche nel pomeriggio”. , teste: “Ciò avviene ordinariamente dal lunedì al sabato Testimone_3 dalle ore 7,00 alle ore 13,00”. “è vero, questo avviene dalle ore 7,00 Testimone_2 alle ore 13,00”.
Dalle risultanze istruttorie risulterebbe dunque provato che il , alle ore 23:30 circa, Parte_1
si è trovato a percorrere un tratto stradale privo di pubblica illuminazione, caratterizzato da una molteplicità di curve e dal pericolo di “caduta massi”, in ragione di un servizio di manutenzione, svolto dall' limitatamente ad un arco temporale compreso tra le ore CP_1
7:00 a.m. e le ore 13:00 p.m.
Da qui, non sarebbe revocabile in dubbio come il Giudice di Pace, a fondamento del provvedimento gravato, ha ritenuto assumere elementi fattuali del tutto discordanti dal reale stato dei luoghi, tralasciandone contestualmente ulteriori di assoluto rilievo, con ciò derivandone una grave incongruenza dell'impianto motivazionale e relativo iter logico argomentativo. Circostanze cui, del tutto illegittimamente, si è poi fatta derivare una condotta di guida dell'attore “inadeguata” allo stato dei luoghi, e non piuttosto, una grave negligenza e/o inadempimento da parte dell' nella sua attività di custodia della rete CP_1
viaria.
In secondo luogo il giudice di prime cure, del tutto illegittimamente, ritiene che la fattispecie de qua vada ad integrare il cd “caso fortuito”, attesa la condotta di guida del
, non adeguata allo stato dei luoghi, e la costante attività di manutenzione svolta. Parte_1
Al contrario andava considerato che il tratto stradale percorso dall'attore, odierno appellante, è interessato dal “pericolo di caduta massi” come da cartellonistica verticale presente in loco, in assenza di un sistema di contenimento (reti) atto a contrastare detto pericolo;
e che la condotta di guida del è stata particolarmente prudente ed Parte_1 adeguata alle circostanze di tempo e di luogo;
diversamente l'urto con il masso avrebbe pagina 4 di 16 provocato la perdita di controllo del veicolo e la sua uscita di strada nel mentre lo stesso, seppur per breve tratto, ha “regolarmente” continuato la propria marcia per poi accusare la rottura di talune parti meccaniche che ne hanno imposto la fermata, l'allerta delle Forze dell'ordine ed il recupero dell'auto da parte di un mezzo di soccorso (cfr. teste : Tes_4
. La natura curvilinea della rete viaria e l'assenza di pubblica illuminazione
[...] notturna non hanno consentito l'immediata percezione della presenza del masso sulla sede stradale così rendendo inevitabile l'impatto con lo stesso;
il sinistro si è verificato alle ore
23:30 circa e l'attività di vigilanza e manutenzione sul relativo tratto stradale è stata svolta dall' in un arco temporale compreso tra le 7:00 e le 13:00 a.m. (dal lunedì al CP_1
sabato), affidata ad un unico operatore competente per un tratto stradale di circa 34 km .
Sul punto, l'appellante richiama il precetto normativo di cui all'art. 2051 cod. civ., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La norma, pone a carico del custode una responsabilità di tipo oggettivo e, dunque, presuntiva, in ragione della quale il soggetto danneggiato ha il solo onere di provare il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno occorso, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario. (ex multis Cass. Sentenza n.
295/2015).
Responsabilità che può essere esclusa solo dalla ricorrenza del cd “caso fortuito” ovvero da un evento imprevedibile ed inevitabile, estraneo alla sfera di azione del custode e sufficiente da solo a determinare il danno (cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili con la più diligente attività di manutenzione); con ciò dovendo la convenuta/odierna appellata fornire la prova liberatoria, “dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle pagina 5 di 16 concrete circostanze del caso”. Fattispecie questa non sussumibile nel caso in esame in ragione della particolarità dei luoghi (pericolo caduta massi / presenza di curve / assenza di pubblica illuminazione) che, se da un lato portano ad escludere la ricorrenza del cd “caso fortuito”, attesa la assoluta prevedibilità dell'evento dannoso, dall'altro danno contezza di una attività di vigilanza e manutenzione stradale del tutto inadeguata, cui farne derivare un obbligo risarcitorio da parte dell'Ente preposto.
L'appellato si opponeva all'accoglimento dell'appello in via preliminare chidendo una pronuncia di inammissibilità del gravame proposto, ai sensi dell'art. 348 bis primo comma c.p.c. “non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto”. Al riguardo si evidenziava come la sentenza appellata risulta assolutamente corretta nella esposizione del principio di diritto regolatore della materia, secondo il combinato disposto degli articoli
2697 c.c. 2721 c.c. e 2727 c.c. Il Giudice di prime cure a sostegno della propria decisione, con ragionamento esente da censure di ordine logico e/o giuridico, ha compiutamente motivato di essere giunto alla propria conclusione dopo avere esaminato e vagliato tutto l'incarto processuale. Alla luce del compendio probatorio acquisito e, soprattutto, della comparazione delle prove addotte dalle parti, ha spiegato con motivazione lineare e corretta, di ritenere come l'attore non abbia assolto agli oneri su di esso incombenti.
Pertanto, il Giudice di Pace di Pescara ha depositato una sentenza assolutamente corretta dal punto di vista logico e giuridico e non ha commesso nessun errore di diritto nè, tantomeno, nessuna violazione di legge tale da meritare la censura della sentenza ed il vaglio del Giudice del gravame;
i motivi esposti dall'appellante sono infatti manifestamente infondati e si ritiene attendibile un giudizio prognostico di ragionevole probabilità che il gravame non sia accolto. In secondo luogo si invocava una pronuncia di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per aspecificità dei motivi di impugnazione.
L'onere della motivazione, infatti, doveva essere considerato adempiuto nel momento in cui l'appellante avesse sollevato puntuali doglianze, dimostrando un nesso di causalità tra gli errori compiuti dal giudice a quo e l'erroneità della sentenza di primo grado (Cass. Civ.
22.07.1993, n. 8181; Cass. Civ. 15.11.1982, n. 6101, Cass. Civ. 27.06.1981, n. 4196).
Pertanto, non sarà sufficiente che l'appellante sostenga che il giudice a quo ha adottato un pagina 6 di 16 provvedimento “a suo dire” ingiusto, ma dovrà esplicitarne anche le ragioni ovvero gli errori di diritto pregiudizievoli, Sarà altrettanto scontato che una semplice e sorda ripetizione delle tesi mosse durante il precedente giudizio non potrà mai rispettare le condizioni della specificità dei motivi, i quali devono indicare e spiegare l'erroneità delle ragioni sulle quali il primo giudice ha basato il proprio convincimento (Cass. Civ. sez. II
15/10/2018 n. 25670).
Nel merito, assumeva l' infondatezza assoluta della domanda e del conseguente appello rilevando che l'attore non avrebbe dimostrato minimamente che il sinistro lamentato si sia svolto secondo la dinamica dallo stesso descritta nell'atto di citazione ove, lo stesso, ha chiaramente dichiarato che il sinistro si sarebbe verificato poiché “urtava con il proprio mezzo un masso franato sulla sede stradale dalla latistante parete di roccia” (leggasi punto
2. atto di citazione) posto che alcuna prova positiva è stata offerta dall'attore per dimostrare che un masso, vieppiù asseritamente presente sulla carreggiata, sia franto dalla latistante parete di roccia ovvero che abbia provocato il danno. Nessuna prova sul punto è stata addotta, nemmeno una foto del masso ovvero della strada sporca.
Ed ancora, poiché la strada statale era in perfetto stato manutentivo e non era fonte di pericolo, parte attrice non ha fornito minimamente la prova che il masso si trovasse sulla sede stradale da un tempo sufficientemente ampio, tale da ingenerare una responsabilità omissiva da parte dell'ente proprietario (per non avere rimosso il masso dalla sede stradale).
Quindi, il fatto che nessuno abbia visto il masso “franare” dalla latistante parete di roccia,
(“parete” che non era presente per quanto riferito da altri testimoni), permette di pensare e dedurre che il masso (qualora ci si voglia convincere che effettivamente vi era), possa essere finito sulla carreggiata per svariati motivi, per esempio per essere stato perso solo qualche attimo prima da un mezzo d'opera in transito sulla strada, ovvero per essere stato spostato da un grosso animale vagante, ovvero per altre cause non individuate. Inoltre, il fatto che, come dichiarato dall'attore, il masso si trovasse in mezzo alla sede stradale, fa ulteriormente desumere che vi si sia trovato da pochissimo tempo poiché, essendo la Strada
Statale 5 “Tiburtina Valeria” notoriamente la principale arteria del luogo, molto trafficata, se il masso fosse stato da tempo sulla carreggiata, sicuramente avrebbe provocato altri pagina 7 di 16 incidenti ad altri veicoli in transito che sarebbero stati rinvenuti fermi e che avrebbero allertato le autorità: ma di questa circostanza non vi è la benché minima traccia e nessun veicolo era fermo in panne, ragione per cui il sasso (qualora ci si voglia convincere che ci fosse) doveva essere li da pochissimo tempo, insufficiente ad ingenerare un dovere di rimozione in capo ad CP_1
Secondo l'appellato, quel che è certo è che il masso non è rotolato dalla “latistante parete rocciosa”, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di citazione, oltre che per essere stato confessato dall'attore, anche per essere stato confermato dalla di lui moglie, sig.ra
, quando il veicolo è sopraggiunto il masso era già sulla sede stradale. Persona_1
Non so dire quanto fosse grande il masso ma la macchina ha riportato notevoli danni. Il masso si trovava al centro della nostra corsia. Ebbene entrambe le deposizioni, sia quelle dell'attore che quelle della moglie, che vorrebbero imputare il danno al sasso, sono assolutamente inattendibili, atteso che se effettivamente i notevoli danni fossero stati causati da un sasso presente alla chilometrica riferita, il “colpo” inferto all'auto sarebbe stato chiaramente udito, il conducente e la moglie si sarebbero immediatamente fermati e avrebbero allertato le autorità o quantomeno scattato delle foto mentre, al contrario, il sig.
si è fermato solo dopo molti chilometri. In definitiva, sia l'attore che la teste di Parte_1
parte attrice, sig.ra nulla hanno provato in ordine alla circostanza della presenza Per_1
del masso, ovvero che il sasso sia caduto sulla strada, piuttosto che sia stato perso da un automezzo in transito passato solo poco prima o spostato da un animale. Quello che è certo
è che l'asserito masso, per determinare i danni lamentati, doveva essere visibile e di grandi dimensioni.
In definitiva, l'attore non ha fornito la prova del fatto che il sasso era presente da molto tempo sulla carreggiata per incuria dell'Ente Proprietario, ovvero che la strada fosse abitualmente invasa da sassi o, ancora, tenuta in cattivo stato di manutenzione.
Si aggiunga che, nel corso del giudizio, è stato anche dimostrato che l' non CP_1
aveva infranto alcuna regola di vigilanza, avendo adottato tutte le misure di precauzione e salvaguardia necessarie e idonee a prevenire e/o evitare qualsiasi pericolo per gli utenti della strada. Difatti, l' aveva posizionato in loco cartelli stradali di pericolo che CP_1 imponevano, anche in considerazione dell'orario notturno, una guida estremamente pagina 8 di 16 prudente, accorta ed una velocità di guida estremamente moderata che, se osservata, avrebbe permesso al conducente medio di avvistare un eventuale ostacolo, rallentare e fermarsi ovvero schivarlo. I danni denunciati, al contrario, sono sintomatici di un urto violento contro un grosso ostacolo, visibile considerati i fari che dovevano essere accesi e, conseguentemente, dovuto esclusivamente ad una velocità elevata.
Viene anche sottolineato come il teste in risposta al capitolo 13 della memoria Tes_1
istruttoria della convenuta dichiarava: “…la ripa ha natura boschiva e ricordo che ci sono anche delle recinzioni ivi apposte dall'Ente Parco. La rete è continuativa ma nulla posso riferire sullo stato di manutenzione non essendo tale servizio di mia competenza…la rete è stata apposta per evitare l'attraversamento di animali selvatici.” Anche queste ulteriori chiarificazioni sono importantissime in quanto evidenziano, innanzi tutto, che qualora mai fosse effettivamente rotolato un sasso sulla strada dal bosco, questo sarebbe stato contenuto dalla rete di recinzione e né l'attore ha dato prova che la rete fosse rotta. In secondo luogo, eventuali sassi che possano rotolare sulla strada sarebbero da ricondurre a responsabilità dell' o della Regione Abruzzo, sia per essere il nella custodia di tali enti e CP_3 Pt_2 non dell' e sia poiché eventuali movimenti di terra potrebbero essere determinati CP_1
anche dal passaggio di animali selvatici.
In ogni caso il c.d. caso fortuito, per fatto dello stesso utente danneggiato, deve parimenti dichiararsi concretizzato se solo si pone mente al fatto che sulla sede stradale percorsa dall'attore il limite massimo consentito era di 50 km/h ed una guida prudente ed attenta avrebbe evitato qualsivoglia conseguenza. Orbene, data l'ora notturna l'attore aveva l'obbligo di moderare la velocità rispetto al predetto limite massimo. Pertanto, ipotizzando una velocità più bassa, intorno ai 40 km/h, si deve ritenere che, considerati anche i fari anabbaglianti accessi, il conducente doveva essere in grado di avvistare qualsivoglia ostacolo presente sulla carreggiata. Impone, infatti, l'art. 141 del C.d.S. “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di pagina 9 di 16 compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”. In base a tali prescrizioni, l'asserita insidia doveva essere, oggettivamente visibile. Vieppiù, attesa anche la presenza della segnaletica verticale di pericolo, l'insidia doveva essere anche prevedibile. Peraltro, l'attore aveva l'onere di dimostrare non solo la presenza dell'insidia, rimasta indimostrata, ma anche di essersi conformato alle norme di legge e di prudenza, e ciò non è stato fatto. Orbene alla luce di tutte le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio dovrebbe necessariamente ritenersi provato che il sinistro dedotto dall'attore ebbe a verificarsi per un fatto estraneo alla sfera di custodia della e dalla stessa non prevedibile né superabile, CP_1
imputabile, solo ed esclusivamente, 1) Al fatto che il masso si sia venuto a trovare sulla carreggiata solo pochi attimi prima del passaggio dell'attore, ovvero;
2) alla clamorosa imprudenza, negligenza ed imperizia del sig. , per avere viaggiato ad una Parte_1
velocità comunque eccessiva, tale da non avergli permesso di schivare l'ostacolo o di arrestare la marcia di fronte ad un ostacolo prevedibile. Si rilevava, comunque, che l'attore non ha fornito la minima prova della presenza dell'insidia, dichiarata solo dalla di lui moglie e, quindi, da soggetto assolutamente inattendibile. Se, infatti, il danno lamentato dall'attore fosse stato realmente provocato dall'urto contro un grosso masso, l'attore si sarebbe immediatamente fermato con il veicolo, lo avrebbe fotografato ed avrebbe chiamato subito le autorità, cosa che non è stata fatta, ponendo ulteriori dubbi sulla genuinità sinistro.
In sede di decisione va anzitutto sgombrato il campo dai rilievi di inammissibilità dell'appello.
pagina 10 di 16 Infatti, diversamente da quanto eccepito dall'appellato, l'appellante non si è limitato a ribadire quanto aveva già dedotto in primo grado contenendo invece l'impugnativa una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice e quindi precise censure all'iter logico argomentativo che ha condotto alla decisione definitiva.
Insomma, non si verte nell'ipotesi in cui, come diversamente sostiene l'appellato,
l'appellante si “duole” esclusivamente che il Giudice non abbia aderito alle conclusioni rassegnate nelle sue note conclusionali autorizzate ma abbia, al contrario, aderito alle conclusioni della parte convenuta ed in cui l'appello proposto si sostanzi in una mera riproposizione delle difese svolte in primo grado e, già ampiamente valutate dal Giudice a quo e, quindi, non possa assurgere a configurare un motivo di appello specifico.
Il caso che ci occupa e la decisione oggetto di impugnativa, vanno vagliati alla stregua dei più recenti orientamenti della Suprema Corte, che come di seguito si sintetizzano.
L'art. 2051 cod.civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. E' principio consolidato quello secondo cui il danno si considera cagionato dalla cosa, anche se essa non sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere;
anche relativamente alle cose prive di dinamismo è configurabile una relazione di custodia;
perciò che la cosa sia pericolosa ovvero che non lo sia, che sia seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no non rileva, perché anche le cose in sè innocue possono cagionare un danno, in quanto potenzialmente suscettibili in determinate condizioni di creare pregiudizio;
e la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni (Cass. 01/02/2018, n.
2480, § 18). Da quanto precede deriva che “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e pagina 11 di 16 la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità eciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (così, in motivazione,
Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). “Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480,
2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che ulteriormente ribadito da Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile”.
Nel caso che occupa occorre anzitutto individuare se sussistono i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. A differenza dell'art. 2043 c.c. quindi, l'art. 2051 c.c. si applica ai casi in cui le cose stesse generino da sé sole l'evento dannoso, indipendentemente dall'intervento umano e a prescindere dalle caratteristiche obiettive della cosa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode
(proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire,
pagina 12 di 16 ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n.
11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798). L'analisi di detti presupposti evidenzia la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale è basata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del custode. Sul punto la definitiva conferma delle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30-06-22 con cui è stato ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Dunque, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile. Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Sul piano strutturale, il "caso fortuito" può essere costituito da un fatto naturale ad effetti giuridici, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure da un atto giuridico (cioè dal fatto del danneggiato o dal fatto di un terzo), la cui incidenza causale nella determinazione dell'evento può essere esclusiva o concorrente e che assume giuridica rilevanza, in quanto comportamento umano, solo in caso di colpa del soggetto agente.
pagina 13 di 16 Viene inoltre ritenuto che la natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.”
(Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703).
Vanno dunque valutate le risultanze istruttorie alla stregua di questi principi
Ebbene occorre anzitutto rilevare che il rapporto custodiale dell'ente convenuto rispetto all'autostrada non è oggetto di contestazione.
Tanto doverosamente premesso, nel caso che ci occupa risulta dirimente considerare che non è stata data prova adeguata e sufficiente del nesso di causalità tra cosa in custodia ed incidente. All'uopo infatti non soccorrono le mere dichiarazioni dell'interessato e del coniuge, i quali hanno riferito di essersi trovati dinanzi il grosso sasso dopo la curva rilevando di aver riportato danni dopo aver percorso alcuni metri.
I medesimi nulla hanno saputo dire sulle dimensioni dell'ostacolo né sulla sua provenienza;
né risulta che la parte interessata si premuniva di qualche iniziativa volta a circostanziare e dimostrare in modo oggettivo le caratteristiche della pietra che avrebbe causato l'incidente ovvero altre dirimenti circostanze quali il punto in cui il veicolo avrebbe impattato l'ostacolo. L'episodio rimane pertanto poco chiaro e non vi sono gli elementi sufficienti per svolgere le valutazioni del caso sulla responsabilità da cosa in custodia. Sul punto poco aggiunge, alimentando al contrario ulteriori dubbi, l'annotazione di polizia in atti attestante un intervento eseguito su segnalazione di un non meglio precisato utente per una grossa pietra di circa 30 cm ove è riportato che il masso veniva rilevato nella corsia di marcia direzione Pescara Popoli sulla striscia bianca che delimita la carreggiata;
anche qui senza specificazione sulla natura o provenienza del masso. Neppure esiste una foto allegata.
pagina 14 di 16 Peraltro la posizione segnalata in questa annotazione non collocherebbe il masso al centro della corsia di pertinenza dell'attore. In sostanza mancano i riscontri oggettivi.
Questa mancanza di elementi oggettivi, ed il difetto di un'attendibile ricostruzione dell'incidente, della posizione della pietra e dell'origine della stessa si traducono in un dubbio sulle modalità del fatto e sul nesso causale di modo che risultano del tutto inconferenti le valutazioni ed argomentazioni sulla presunzione di responsabilità del custode e sulla sussistenza o meno del caso fortuito.
Per questi motivi
va confermato il rigetto della domanda già svolto dal giudice di primo grado sebbene per motivi diversi da quelli valorizzati dal Giudice di Pace.
Va a questo proposito rilevato che, pur nel rispetto dell'art 342 cpc prevedente la devoluzione al Giudice d'appello delle sole questioni che siano oggetto di specifici motivi di gravame, non è precluso al giudicante riesaminare l'intero rapporto controverso e tutte le questioni dibattute delle parti in primo grado se i motivi d'appello fanno puntuale riferimento all'impianto logico letterale complessivo della sentenza di primo grado.
Va in ogni caso evidenziato che parte convenuta ha nel procedimento sempre contestato la propria responsabilità anche sotto il profilo della mancanza di prova della dinamica del sinistro.
Attesa la particolarità della vicenda ed il rigetto dell'eccezione di inammissibilità appare congruo compensare le spese di questo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello confermando il rigetto della domanda ( unitamente alla pronuncia di soccombenza per parte attrice delle spese del giudizio di primo grado ).
Spese del giudizio d'appello compensate.
pagina 15 di 16 Pescara, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 324/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessio Ritucci, ( – pec: – fax C.F._2 Email_1
0854152848), elettivamente domiciliato in Pescara, Largo Madonna n. 73, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE contro
(c.f. - p.i. ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t. con sede in Roma (RM) alla via Monzambano, n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv.
Anna Ferretti del Foro di Teramo (c.f. ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata al domicilio digitale del suddetto legale all'indirizzo pec: avv. iuffre Email_2
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 837/2022 resa dal Giudice di Pace di Pescara, in data 29 marzo 2022 / 21 giugno 2022 nel giudizio iscritto al N. 4028/2020 R.G
pagina 1 di 16 Conclusioni
Come da note fatte pervenire per l'udienza in trattazione scritta del 16/5/25
MOTIVAZIONE
Esponeva l'appellane di aver convenuto in giudizio la società per sentirla CP_1
condannare, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 cod. civ., al risarcimento dei danni al medesimo occorsi in occasione del sinistro stradale verificatosi il 16 gennaio 2020 presso la Strada
Statale 5 Tiburtina Valeria, altezza uscita autostradale “Popoli/Bussi Sul Tirino” (km
184+100).
Aveva spiegato che in detta giornata, alle ore 23:30 circa, il , alla guida del Parte_1
veicolo Chrysler PT Cruiser tg. CS681MW, si trovava a percorrere, a moderata andatura, la
S.S. 5 Tiburtina Valeria, con direttrice di marcia monti/mare quando giunto nei pressi dell'uscita autostradale denominata “Popoli/Bussi sul Tirino” (km 184 + 400), in un tratto stradale privo di pubblica illuminazione, del tutto inaspettatamente e nella impossibilità di qualsivoglia manovra di emergenza, con il proprio mezzo, urtava un masso presente sulla corsia stradale di sua pertinenza.
Poiché l' non aveva inteso dare riscontro alle sue richieste, aveva proposto domanda al CP_1
Giudice di Pace chiedendo accertarsi e dichiarare, ex artt. 2051 / 2043 cod. civ., la responsabilità della in ordine al sinistro stradale occorsogli, con condanna dell' CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni, da CP_1
quantificarsi nella complessiva somma di euro 1.747,12 (millesettecentoquarantasette/12),
o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, accessori come per legge;
con salvezza di spese e competenze di lite.
Con la impugnata sentenza, il Giudice di Pace respingeva la domanda risarcitoria, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese e competenze di lite. A conforto del decisum, i seguenti rilievi : “emerge che l'attore nell'occasione non abbia mantenuto una condotta di guida adatta ai luoghi, soprattutto in considerazione dei numerosi segnali di avvertimento ivi presenti e che tale comportamento, in uno con la prova della manutenzione continua messa in atto dalla convenuta, induca ragionevolmente a ritenere il
pagina 2 di 16 ricorrere del caso fortuito costituente prova liberatoria della responsabilità del custode”.
(cfr. pag. 4 – sentenza – doc. 2)
Assumeva invero il giudice che dalla documentazione fotografica versata in atti dalla convenuta, ritraente il luogo di accadimento del sinistro, si evincerebbe l'assenza di CP_2
scarpate, le buone condizioni di manutenzione del tratto stradale avente una superficie laterale in dolce declivio, del tutto priva di arbusti e sassi, ed una morfologia pianeggiante con ampie corsie di marcia a visuale libera. Per poi precisare, in maniera del tutto contraddittoria, che “il tratto di strada percorso presenta numerosi segnali di avvertimento, tra i quali ... omissis “strada sdrucciolevole” e “pericolo caduta massi”. (cfr. pag. 4, sentenza) Tralascia, infine, di considerare, circostanze di assoluto rilievo quali la mancanza di pubblica illuminazione della sede stradale e le modalità di svolgimento del relativo servizio di manutenzione da parte del “custode”, Orbene, dalle numerose CP_1
rappresentazioni fotografiche allegate al “foglio di deduzioni istruttorie di parte convenuta, allegate al verbale del 04.03.2021”, emerge : - la presenza in loco di segnaletica stradale di pericolo per “curve pericolose” e “caduta massi”; - la natura non rettilinea del tratto stradale percorso dal , caratterizzato da una serie di curve di diversa ampiezza;
- l'assenza Parte_1
di un sistema di illuminazione notturna della rete viaria. Circostanze tutte di poi confermate dai medesimi testi indicati dall' . CP_1
sorvegliante di tratta – escusso all'udienza del 24.06.2021 dichiarava: “In Tes_1 quel tratto di strada non c'è illuminazione pubblica”; “confermo che nel tratto di strada in oggetto era presente la segnaletica che mi si mostra”.
responsabile della progettazione, escussa nel corso dell'udienza del Testimone_2
27.01.2022 affermava: “E' vero, si tratta di segnaletica ivi apposta già da tempo prima della data che mi si legge” “Sulla detta strada non c'è illuminazione pubblica.
, capo centro, escusso all'udienza del 21.10.2021 affermava : “E' vera la Testimone_3
circostanza; i detti segnali erano sul posto fin dal 2015 e di questo sono certo poiché la relativa ordinanza è stata predisposta da me personalmente”; “E' vera la circostanza;
c'è un bosco nel quale è presente materiale sciolto, terra e sassi;
questo posso riferire in quanto conosco bene quella strada per via del lavoro che svolgo”.
pagina 3 di 16 Conformi le dichiarazioni rese dall'attore, , in sede di interrogatorio Parte_1
formale (udienza del 22.04.2021).
Sempre i medesimi testi indicati dalla convenuta riferiscono in ordine alle CP_1 modalità di svolgimento del servizio di manutenzione;
per tutti: - : “Il mio Tes_1
turno di lavoro è dalle ore 7 am alle ore 13 pm. Escludo quindi di essere stato in servizio alle ore 23:30 del 16 gennaio 2020” e, ancora, “[…] non è previsto un tale servizio anche nel pomeriggio”. , teste: “Ciò avviene ordinariamente dal lunedì al sabato Testimone_3 dalle ore 7,00 alle ore 13,00”. “è vero, questo avviene dalle ore 7,00 Testimone_2 alle ore 13,00”.
Dalle risultanze istruttorie risulterebbe dunque provato che il , alle ore 23:30 circa, Parte_1
si è trovato a percorrere un tratto stradale privo di pubblica illuminazione, caratterizzato da una molteplicità di curve e dal pericolo di “caduta massi”, in ragione di un servizio di manutenzione, svolto dall' limitatamente ad un arco temporale compreso tra le ore CP_1
7:00 a.m. e le ore 13:00 p.m.
Da qui, non sarebbe revocabile in dubbio come il Giudice di Pace, a fondamento del provvedimento gravato, ha ritenuto assumere elementi fattuali del tutto discordanti dal reale stato dei luoghi, tralasciandone contestualmente ulteriori di assoluto rilievo, con ciò derivandone una grave incongruenza dell'impianto motivazionale e relativo iter logico argomentativo. Circostanze cui, del tutto illegittimamente, si è poi fatta derivare una condotta di guida dell'attore “inadeguata” allo stato dei luoghi, e non piuttosto, una grave negligenza e/o inadempimento da parte dell' nella sua attività di custodia della rete CP_1
viaria.
In secondo luogo il giudice di prime cure, del tutto illegittimamente, ritiene che la fattispecie de qua vada ad integrare il cd “caso fortuito”, attesa la condotta di guida del
, non adeguata allo stato dei luoghi, e la costante attività di manutenzione svolta. Parte_1
Al contrario andava considerato che il tratto stradale percorso dall'attore, odierno appellante, è interessato dal “pericolo di caduta massi” come da cartellonistica verticale presente in loco, in assenza di un sistema di contenimento (reti) atto a contrastare detto pericolo;
e che la condotta di guida del è stata particolarmente prudente ed Parte_1 adeguata alle circostanze di tempo e di luogo;
diversamente l'urto con il masso avrebbe pagina 4 di 16 provocato la perdita di controllo del veicolo e la sua uscita di strada nel mentre lo stesso, seppur per breve tratto, ha “regolarmente” continuato la propria marcia per poi accusare la rottura di talune parti meccaniche che ne hanno imposto la fermata, l'allerta delle Forze dell'ordine ed il recupero dell'auto da parte di un mezzo di soccorso (cfr. teste : Tes_4
. La natura curvilinea della rete viaria e l'assenza di pubblica illuminazione
[...] notturna non hanno consentito l'immediata percezione della presenza del masso sulla sede stradale così rendendo inevitabile l'impatto con lo stesso;
il sinistro si è verificato alle ore
23:30 circa e l'attività di vigilanza e manutenzione sul relativo tratto stradale è stata svolta dall' in un arco temporale compreso tra le 7:00 e le 13:00 a.m. (dal lunedì al CP_1
sabato), affidata ad un unico operatore competente per un tratto stradale di circa 34 km .
Sul punto, l'appellante richiama il precetto normativo di cui all'art. 2051 cod. civ., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La norma, pone a carico del custode una responsabilità di tipo oggettivo e, dunque, presuntiva, in ragione della quale il soggetto danneggiato ha il solo onere di provare il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno occorso, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario. (ex multis Cass. Sentenza n.
295/2015).
Responsabilità che può essere esclusa solo dalla ricorrenza del cd “caso fortuito” ovvero da un evento imprevedibile ed inevitabile, estraneo alla sfera di azione del custode e sufficiente da solo a determinare il danno (cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili con la più diligente attività di manutenzione); con ciò dovendo la convenuta/odierna appellata fornire la prova liberatoria, “dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle pagina 5 di 16 concrete circostanze del caso”. Fattispecie questa non sussumibile nel caso in esame in ragione della particolarità dei luoghi (pericolo caduta massi / presenza di curve / assenza di pubblica illuminazione) che, se da un lato portano ad escludere la ricorrenza del cd “caso fortuito”, attesa la assoluta prevedibilità dell'evento dannoso, dall'altro danno contezza di una attività di vigilanza e manutenzione stradale del tutto inadeguata, cui farne derivare un obbligo risarcitorio da parte dell'Ente preposto.
L'appellato si opponeva all'accoglimento dell'appello in via preliminare chidendo una pronuncia di inammissibilità del gravame proposto, ai sensi dell'art. 348 bis primo comma c.p.c. “non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto”. Al riguardo si evidenziava come la sentenza appellata risulta assolutamente corretta nella esposizione del principio di diritto regolatore della materia, secondo il combinato disposto degli articoli
2697 c.c. 2721 c.c. e 2727 c.c. Il Giudice di prime cure a sostegno della propria decisione, con ragionamento esente da censure di ordine logico e/o giuridico, ha compiutamente motivato di essere giunto alla propria conclusione dopo avere esaminato e vagliato tutto l'incarto processuale. Alla luce del compendio probatorio acquisito e, soprattutto, della comparazione delle prove addotte dalle parti, ha spiegato con motivazione lineare e corretta, di ritenere come l'attore non abbia assolto agli oneri su di esso incombenti.
Pertanto, il Giudice di Pace di Pescara ha depositato una sentenza assolutamente corretta dal punto di vista logico e giuridico e non ha commesso nessun errore di diritto nè, tantomeno, nessuna violazione di legge tale da meritare la censura della sentenza ed il vaglio del Giudice del gravame;
i motivi esposti dall'appellante sono infatti manifestamente infondati e si ritiene attendibile un giudizio prognostico di ragionevole probabilità che il gravame non sia accolto. In secondo luogo si invocava una pronuncia di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per aspecificità dei motivi di impugnazione.
L'onere della motivazione, infatti, doveva essere considerato adempiuto nel momento in cui l'appellante avesse sollevato puntuali doglianze, dimostrando un nesso di causalità tra gli errori compiuti dal giudice a quo e l'erroneità della sentenza di primo grado (Cass. Civ.
22.07.1993, n. 8181; Cass. Civ. 15.11.1982, n. 6101, Cass. Civ. 27.06.1981, n. 4196).
Pertanto, non sarà sufficiente che l'appellante sostenga che il giudice a quo ha adottato un pagina 6 di 16 provvedimento “a suo dire” ingiusto, ma dovrà esplicitarne anche le ragioni ovvero gli errori di diritto pregiudizievoli, Sarà altrettanto scontato che una semplice e sorda ripetizione delle tesi mosse durante il precedente giudizio non potrà mai rispettare le condizioni della specificità dei motivi, i quali devono indicare e spiegare l'erroneità delle ragioni sulle quali il primo giudice ha basato il proprio convincimento (Cass. Civ. sez. II
15/10/2018 n. 25670).
Nel merito, assumeva l' infondatezza assoluta della domanda e del conseguente appello rilevando che l'attore non avrebbe dimostrato minimamente che il sinistro lamentato si sia svolto secondo la dinamica dallo stesso descritta nell'atto di citazione ove, lo stesso, ha chiaramente dichiarato che il sinistro si sarebbe verificato poiché “urtava con il proprio mezzo un masso franato sulla sede stradale dalla latistante parete di roccia” (leggasi punto
2. atto di citazione) posto che alcuna prova positiva è stata offerta dall'attore per dimostrare che un masso, vieppiù asseritamente presente sulla carreggiata, sia franto dalla latistante parete di roccia ovvero che abbia provocato il danno. Nessuna prova sul punto è stata addotta, nemmeno una foto del masso ovvero della strada sporca.
Ed ancora, poiché la strada statale era in perfetto stato manutentivo e non era fonte di pericolo, parte attrice non ha fornito minimamente la prova che il masso si trovasse sulla sede stradale da un tempo sufficientemente ampio, tale da ingenerare una responsabilità omissiva da parte dell'ente proprietario (per non avere rimosso il masso dalla sede stradale).
Quindi, il fatto che nessuno abbia visto il masso “franare” dalla latistante parete di roccia,
(“parete” che non era presente per quanto riferito da altri testimoni), permette di pensare e dedurre che il masso (qualora ci si voglia convincere che effettivamente vi era), possa essere finito sulla carreggiata per svariati motivi, per esempio per essere stato perso solo qualche attimo prima da un mezzo d'opera in transito sulla strada, ovvero per essere stato spostato da un grosso animale vagante, ovvero per altre cause non individuate. Inoltre, il fatto che, come dichiarato dall'attore, il masso si trovasse in mezzo alla sede stradale, fa ulteriormente desumere che vi si sia trovato da pochissimo tempo poiché, essendo la Strada
Statale 5 “Tiburtina Valeria” notoriamente la principale arteria del luogo, molto trafficata, se il masso fosse stato da tempo sulla carreggiata, sicuramente avrebbe provocato altri pagina 7 di 16 incidenti ad altri veicoli in transito che sarebbero stati rinvenuti fermi e che avrebbero allertato le autorità: ma di questa circostanza non vi è la benché minima traccia e nessun veicolo era fermo in panne, ragione per cui il sasso (qualora ci si voglia convincere che ci fosse) doveva essere li da pochissimo tempo, insufficiente ad ingenerare un dovere di rimozione in capo ad CP_1
Secondo l'appellato, quel che è certo è che il masso non è rotolato dalla “latistante parete rocciosa”, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di citazione, oltre che per essere stato confessato dall'attore, anche per essere stato confermato dalla di lui moglie, sig.ra
, quando il veicolo è sopraggiunto il masso era già sulla sede stradale. Persona_1
Non so dire quanto fosse grande il masso ma la macchina ha riportato notevoli danni. Il masso si trovava al centro della nostra corsia. Ebbene entrambe le deposizioni, sia quelle dell'attore che quelle della moglie, che vorrebbero imputare il danno al sasso, sono assolutamente inattendibili, atteso che se effettivamente i notevoli danni fossero stati causati da un sasso presente alla chilometrica riferita, il “colpo” inferto all'auto sarebbe stato chiaramente udito, il conducente e la moglie si sarebbero immediatamente fermati e avrebbero allertato le autorità o quantomeno scattato delle foto mentre, al contrario, il sig.
si è fermato solo dopo molti chilometri. In definitiva, sia l'attore che la teste di Parte_1
parte attrice, sig.ra nulla hanno provato in ordine alla circostanza della presenza Per_1
del masso, ovvero che il sasso sia caduto sulla strada, piuttosto che sia stato perso da un automezzo in transito passato solo poco prima o spostato da un animale. Quello che è certo
è che l'asserito masso, per determinare i danni lamentati, doveva essere visibile e di grandi dimensioni.
In definitiva, l'attore non ha fornito la prova del fatto che il sasso era presente da molto tempo sulla carreggiata per incuria dell'Ente Proprietario, ovvero che la strada fosse abitualmente invasa da sassi o, ancora, tenuta in cattivo stato di manutenzione.
Si aggiunga che, nel corso del giudizio, è stato anche dimostrato che l' non CP_1
aveva infranto alcuna regola di vigilanza, avendo adottato tutte le misure di precauzione e salvaguardia necessarie e idonee a prevenire e/o evitare qualsiasi pericolo per gli utenti della strada. Difatti, l' aveva posizionato in loco cartelli stradali di pericolo che CP_1 imponevano, anche in considerazione dell'orario notturno, una guida estremamente pagina 8 di 16 prudente, accorta ed una velocità di guida estremamente moderata che, se osservata, avrebbe permesso al conducente medio di avvistare un eventuale ostacolo, rallentare e fermarsi ovvero schivarlo. I danni denunciati, al contrario, sono sintomatici di un urto violento contro un grosso ostacolo, visibile considerati i fari che dovevano essere accesi e, conseguentemente, dovuto esclusivamente ad una velocità elevata.
Viene anche sottolineato come il teste in risposta al capitolo 13 della memoria Tes_1
istruttoria della convenuta dichiarava: “…la ripa ha natura boschiva e ricordo che ci sono anche delle recinzioni ivi apposte dall'Ente Parco. La rete è continuativa ma nulla posso riferire sullo stato di manutenzione non essendo tale servizio di mia competenza…la rete è stata apposta per evitare l'attraversamento di animali selvatici.” Anche queste ulteriori chiarificazioni sono importantissime in quanto evidenziano, innanzi tutto, che qualora mai fosse effettivamente rotolato un sasso sulla strada dal bosco, questo sarebbe stato contenuto dalla rete di recinzione e né l'attore ha dato prova che la rete fosse rotta. In secondo luogo, eventuali sassi che possano rotolare sulla strada sarebbero da ricondurre a responsabilità dell' o della Regione Abruzzo, sia per essere il nella custodia di tali enti e CP_3 Pt_2 non dell' e sia poiché eventuali movimenti di terra potrebbero essere determinati CP_1
anche dal passaggio di animali selvatici.
In ogni caso il c.d. caso fortuito, per fatto dello stesso utente danneggiato, deve parimenti dichiararsi concretizzato se solo si pone mente al fatto che sulla sede stradale percorsa dall'attore il limite massimo consentito era di 50 km/h ed una guida prudente ed attenta avrebbe evitato qualsivoglia conseguenza. Orbene, data l'ora notturna l'attore aveva l'obbligo di moderare la velocità rispetto al predetto limite massimo. Pertanto, ipotizzando una velocità più bassa, intorno ai 40 km/h, si deve ritenere che, considerati anche i fari anabbaglianti accessi, il conducente doveva essere in grado di avvistare qualsivoglia ostacolo presente sulla carreggiata. Impone, infatti, l'art. 141 del C.d.S. “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di pagina 9 di 16 compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”. In base a tali prescrizioni, l'asserita insidia doveva essere, oggettivamente visibile. Vieppiù, attesa anche la presenza della segnaletica verticale di pericolo, l'insidia doveva essere anche prevedibile. Peraltro, l'attore aveva l'onere di dimostrare non solo la presenza dell'insidia, rimasta indimostrata, ma anche di essersi conformato alle norme di legge e di prudenza, e ciò non è stato fatto. Orbene alla luce di tutte le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio dovrebbe necessariamente ritenersi provato che il sinistro dedotto dall'attore ebbe a verificarsi per un fatto estraneo alla sfera di custodia della e dalla stessa non prevedibile né superabile, CP_1
imputabile, solo ed esclusivamente, 1) Al fatto che il masso si sia venuto a trovare sulla carreggiata solo pochi attimi prima del passaggio dell'attore, ovvero;
2) alla clamorosa imprudenza, negligenza ed imperizia del sig. , per avere viaggiato ad una Parte_1
velocità comunque eccessiva, tale da non avergli permesso di schivare l'ostacolo o di arrestare la marcia di fronte ad un ostacolo prevedibile. Si rilevava, comunque, che l'attore non ha fornito la minima prova della presenza dell'insidia, dichiarata solo dalla di lui moglie e, quindi, da soggetto assolutamente inattendibile. Se, infatti, il danno lamentato dall'attore fosse stato realmente provocato dall'urto contro un grosso masso, l'attore si sarebbe immediatamente fermato con il veicolo, lo avrebbe fotografato ed avrebbe chiamato subito le autorità, cosa che non è stata fatta, ponendo ulteriori dubbi sulla genuinità sinistro.
In sede di decisione va anzitutto sgombrato il campo dai rilievi di inammissibilità dell'appello.
pagina 10 di 16 Infatti, diversamente da quanto eccepito dall'appellato, l'appellante non si è limitato a ribadire quanto aveva già dedotto in primo grado contenendo invece l'impugnativa una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice e quindi precise censure all'iter logico argomentativo che ha condotto alla decisione definitiva.
Insomma, non si verte nell'ipotesi in cui, come diversamente sostiene l'appellato,
l'appellante si “duole” esclusivamente che il Giudice non abbia aderito alle conclusioni rassegnate nelle sue note conclusionali autorizzate ma abbia, al contrario, aderito alle conclusioni della parte convenuta ed in cui l'appello proposto si sostanzi in una mera riproposizione delle difese svolte in primo grado e, già ampiamente valutate dal Giudice a quo e, quindi, non possa assurgere a configurare un motivo di appello specifico.
Il caso che ci occupa e la decisione oggetto di impugnativa, vanno vagliati alla stregua dei più recenti orientamenti della Suprema Corte, che come di seguito si sintetizzano.
L'art. 2051 cod.civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. E' principio consolidato quello secondo cui il danno si considera cagionato dalla cosa, anche se essa non sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere;
anche relativamente alle cose prive di dinamismo è configurabile una relazione di custodia;
perciò che la cosa sia pericolosa ovvero che non lo sia, che sia seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no non rileva, perché anche le cose in sè innocue possono cagionare un danno, in quanto potenzialmente suscettibili in determinate condizioni di creare pregiudizio;
e la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni (Cass. 01/02/2018, n.
2480, § 18). Da quanto precede deriva che “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e pagina 11 di 16 la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità eciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (così, in motivazione,
Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). “Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480,
2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che ulteriormente ribadito da Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile”.
Nel caso che occupa occorre anzitutto individuare se sussistono i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. A differenza dell'art. 2043 c.c. quindi, l'art. 2051 c.c. si applica ai casi in cui le cose stesse generino da sé sole l'evento dannoso, indipendentemente dall'intervento umano e a prescindere dalle caratteristiche obiettive della cosa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode
(proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire,
pagina 12 di 16 ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n.
11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798). L'analisi di detti presupposti evidenzia la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale è basata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del custode. Sul punto la definitiva conferma delle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30-06-22 con cui è stato ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Dunque, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile. Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Sul piano strutturale, il "caso fortuito" può essere costituito da un fatto naturale ad effetti giuridici, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure da un atto giuridico (cioè dal fatto del danneggiato o dal fatto di un terzo), la cui incidenza causale nella determinazione dell'evento può essere esclusiva o concorrente e che assume giuridica rilevanza, in quanto comportamento umano, solo in caso di colpa del soggetto agente.
pagina 13 di 16 Viene inoltre ritenuto che la natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.”
(Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703).
Vanno dunque valutate le risultanze istruttorie alla stregua di questi principi
Ebbene occorre anzitutto rilevare che il rapporto custodiale dell'ente convenuto rispetto all'autostrada non è oggetto di contestazione.
Tanto doverosamente premesso, nel caso che ci occupa risulta dirimente considerare che non è stata data prova adeguata e sufficiente del nesso di causalità tra cosa in custodia ed incidente. All'uopo infatti non soccorrono le mere dichiarazioni dell'interessato e del coniuge, i quali hanno riferito di essersi trovati dinanzi il grosso sasso dopo la curva rilevando di aver riportato danni dopo aver percorso alcuni metri.
I medesimi nulla hanno saputo dire sulle dimensioni dell'ostacolo né sulla sua provenienza;
né risulta che la parte interessata si premuniva di qualche iniziativa volta a circostanziare e dimostrare in modo oggettivo le caratteristiche della pietra che avrebbe causato l'incidente ovvero altre dirimenti circostanze quali il punto in cui il veicolo avrebbe impattato l'ostacolo. L'episodio rimane pertanto poco chiaro e non vi sono gli elementi sufficienti per svolgere le valutazioni del caso sulla responsabilità da cosa in custodia. Sul punto poco aggiunge, alimentando al contrario ulteriori dubbi, l'annotazione di polizia in atti attestante un intervento eseguito su segnalazione di un non meglio precisato utente per una grossa pietra di circa 30 cm ove è riportato che il masso veniva rilevato nella corsia di marcia direzione Pescara Popoli sulla striscia bianca che delimita la carreggiata;
anche qui senza specificazione sulla natura o provenienza del masso. Neppure esiste una foto allegata.
pagina 14 di 16 Peraltro la posizione segnalata in questa annotazione non collocherebbe il masso al centro della corsia di pertinenza dell'attore. In sostanza mancano i riscontri oggettivi.
Questa mancanza di elementi oggettivi, ed il difetto di un'attendibile ricostruzione dell'incidente, della posizione della pietra e dell'origine della stessa si traducono in un dubbio sulle modalità del fatto e sul nesso causale di modo che risultano del tutto inconferenti le valutazioni ed argomentazioni sulla presunzione di responsabilità del custode e sulla sussistenza o meno del caso fortuito.
Per questi motivi
va confermato il rigetto della domanda già svolto dal giudice di primo grado sebbene per motivi diversi da quelli valorizzati dal Giudice di Pace.
Va a questo proposito rilevato che, pur nel rispetto dell'art 342 cpc prevedente la devoluzione al Giudice d'appello delle sole questioni che siano oggetto di specifici motivi di gravame, non è precluso al giudicante riesaminare l'intero rapporto controverso e tutte le questioni dibattute delle parti in primo grado se i motivi d'appello fanno puntuale riferimento all'impianto logico letterale complessivo della sentenza di primo grado.
Va in ogni caso evidenziato che parte convenuta ha nel procedimento sempre contestato la propria responsabilità anche sotto il profilo della mancanza di prova della dinamica del sinistro.
Attesa la particolarità della vicenda ed il rigetto dell'eccezione di inammissibilità appare congruo compensare le spese di questo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello confermando il rigetto della domanda ( unitamente alla pronuncia di soccombenza per parte attrice delle spese del giudizio di primo grado ).
Spese del giudizio d'appello compensate.
pagina 15 di 16 Pescara, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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