TRIB
Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/01/2024, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11757/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr. Marco Nappi Quintiliano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11757/2015
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARAGNA NICOLA, presso il cui studio in SAN BONIFACIO (VR), VIA
CAMPOROSOLo n. 26, ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. CUBISINO ANGELO, presso il cui studio in VIA CAMPOROSOLO 1
37047 SAN BONIFACIO ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
1 IN VIA PRINCIPALE
1. Accertato che la sig.ra era delegata a operare sul conto corrente Controparte_1
e sul conto corrente del sig. CP_2 Organizzazione_1 [...]
; accertato che la prima ha disposto un bonifico dal primo conto al proprio di CP_3
€. 13.800,00 e accertato che la stessa ha prelevato da detto secondo conto la somma di € 22.090,00, condannare la sig.ra a restituire all'asse Controparte_1 ereditario le somme anzidette, aumentate di interessi e rivalutazione dalle singole disposizioni al saldo;
2. Disposta la rimessione in termini dell'attore, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. – come chiesto con la memoria autorizzata del 15.3.2019 – e accertato che la sig.ra
[...]
, in data 28.09.2007, ha disposto il trasferimento a proprio favore dei BOT CP_1 acquistati in data 02.05.2007 dal sig. per un valore nominale di €. Controparte_3
30.000,00 e, in data 07.07.2007, ha disposto il trasferimento a proprio favore delle somme di cui agli investimenti effettuati in data 20.02.2001 dal sig. Controparte_3
e dalla sig.ra per un valore di €. 15.802,11, condannare la sig.ra Parte_2
a restituire all'asse ereditario le somme anzidette, aumentate di Controparte_1 interessi e rivalutazione dalle singole disposizioni al saldo.
3. Accertata la simulazione del contratto 18.12.2009 a ministero Notaio Persona_1
Rep. n. 51.125 e Racc. n. 12.196 e del contratto del 19.03.2012 a ministero Notaio
Rep. n. 55.138 e Racc. n. 14.752 per tutti i motivi indicate nelle Persona_1 premesse;
accertato che i due negozi dissimulavano due donazioni;
dopo aver proceduto alla determinazione della quota disponibile, Voglia il Giudice ridurre la disposizione testamentaria a favore della sig.ra , sino a reintegrare Controparte_1 la quota di riserva del sig. in qualità di legittimario, e, se non Parte_1 sufficiente, voglia anche ridurre la donazione dissimulata dal contratto del
19.03.2012 a ministero Notaio Rep. n. 55.138 e Racc. n. 14.752e, se Persona_1 non sufficiente, voglia anche ridurre la donazione dissimulata dal contratto del
18.12.2009 a ministero Notaio Rep. n. 51.125 e Racc. n. 12.196. Persona_1
Voglia, infine, a titolo di collazione, condannare la sig.ra a conferire Controparte_1 all'asse ereditario i beni oggetto di donazione, oltre alle somme versate dal sig.
al Notaio (doc. 4 e 6) in luogo della figlia, somme Controparte_3 Persona_1 oggetto di donazione indiretta.
4. Accertato che la sig.ra ha locato al sig. Controparte_1 Parte_3
l'appartamento sito al piano primo in Zimella (VR), Via Marco Polo n. 47, e che ha trattenuto le somme derivanti da tale locazione, condannarsi la sig.ra CP_1
2 a corrispondere al sig. la somma pari a un sesto di tali CP_1 Parte_1 canoni, oltre interessi da ogni singolo pagamento al saldo.
5. Accertato che la sig.ra ha occupato sin dalla morte della madre Controparte_1
l'appartamento sito al piano terra in Zimella (VR), Via Marco Polo n. 47, condanni l'anzidetta a corrispondere al sig. la somma pari a un sesto del Parte_1 valore locativo dell'immobile sin dal momento della morte della sig.ra Parte_2 sino al rilascio, aumentati di interessi e rivalutazione.
6. Disporre lo scioglimento della comunione dei beni relitti della sig.ra Parte_2
e dei beni del sig. , attribuendo in natura al sig.
[...] Controparte_3 Pt_1 la piena proprietà dei beni ad esso spettante, dopo aver proceduto alla
[...] collazione dei beni ricevuti dalla sig.ra e dopo aver proceduto alla Controparte_1 riduzione delle disposizioni testamentarie del sig. a favore della Controparte_3 convenuta. Per l'effetto condannare la sig.ra a rilasciare al sig. Controparte_1
liberi da cose e persone anche interposte, i beni che verranno Parte_1 attribuiti in proprietà esclusiva a quest'ultimo.
7. Rigettare le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto e per le ragioni esposte negli atti di parte attrice.
IN VIA SUBORDINATA
8. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui al precedente punto 3, accertato che non è stata corrisposta la somma di €. 40.000,00 Per_ prevista dal contratto 18.12.2009 a ministero Notaio Rep. n. 51.125 e Racc. n.
12.196, condannare la sig.ra a corrispondere all'asse ereditario del Controparte_1 sig. tale somma, aumentata di interessi dal 18.12.2009 al saldo. Controparte_3
Accertato altresì che la sig.ra è stata inadempiente all'obbligazione Controparte_1 alimentare prevista nei contratti del 18.12.2009 a ministero Notaio Rep. Persona_1
n. 51.125 e Racc. n. 12.196 e del 19.03.2012 a ministero Notaio Rep. Persona_1
n. 55.138 e Racc. n. 14.752, condannare la stessa a risarcire all'asse ereditario il danno, quantificato nella somma pari agli alimenti necessari al sig. Controparte_3 dal 18.12.2009 al momento della morte, oltre interessi dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO 9. Accertare che il sig. non ha ricevuto alcuna Parte_1 donazione dal sig. e accertare la falsità di quanto indicato nel Controparte_3 testamento del 13.03.2009 del sig. , laddove indica che “a mio figlio Controparte_3 ho acquistato una casa al grezzo, ed in più l'ho aiutato a completarla”. Pt_1
10. Condannare la sig.ra alla rifusione delle spese di lite e di CTU. Controparte_1
PER PARTE CONVENUTA
3 IN VIA PRINCIPALE: darsi atto dello scioglimento della comunione tra fratelli germani per masse plurime di eredità, e nel merito delle domande attoree, rigettarle tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le causali di narrativa di cui alla memoria conclusionale depositata che si danno qui per trascritte, con conseguente condanna alle spese di lite oltre accessori di legge, a favore del sottoscritto difensore antistatario, ed in particolare:
1) in merito al testamento olografo, accertata la veridicità delle dichiarazioni testamentarie di ultima volontà, confermare il riconoscimento di debito ivi contenuto a carico del figlio e per tale rigettare la domanda attorea perché Parte_1 infondata in fatto ed in diritto;
2) in merito alla imputata simulazione dell'atto di rendita vitalizia a titolo oneroso, accertare e dichiarare la mancanza di prova della simulazione imputata per mancanza dell'atto dissimulato e per tale rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
3) in merito alle donazioni ricevute dal sig. dal de cuius in vita Parte_1 attese le risultanze istruttorie, dichiarare tali donazioni parte della massa ereditaria a dividere;
In via subordinata, - attesa la proposta conciliativa depositata da parte convenuta, disporre lo scioglimento della comunione come ivi offerto ed indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n.
22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti
4 giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale ha chiesto lo scioglimento delle comunioni Parte_1
originatesi a seguito della successione della madre sig.ra Parte_2
(deceduta il 13.4.2011) e della successione del padre sig. Controparte_3
(deceduto il 4.7.2014) e la divisione delle relative masse, deducendo: 1) che la convenuta deve restituire all'asse ereditario le somme indebitamente percepite di €. 13.800,00 e di €. 22.090,00, in quanto prelevate senza causa dal conto corrente paterno;
2) che il contratto di vendita del 18.12.2009 e il contratto di vendita del 19.03.2012 sono negozi simulati e dissimulano atti di donazione, come si ricaverebbe dagli indici analiticamente elencati in atto di citazione, sicchè i relativi beni devono rientrare per collazione nelle masse ereditarie paterna e materna;
3) che, sulla base delle masse ereditarie multiple come ricostruite a seguito di eventuale riduzione delle donazioni, deve determinarsi la quota disponibile attorea, eventualmente riducendo la disposizione testamentaria paterna ove necessario a reintegrare la quota di legittima attorea lesa;
4) che la convenuta va condannata al pagamento pro quota dei canoni di locazione abitativa concessa dalla convenuta stessa al sig. sull'immobile ereditario in Zimella di cui l'attore vanta la Parte_4
proprietà di 1/6 dalla morte della madre ed altresì la condanna al pagamento, sempre pro quota ereditaria materna, di 1/6 del valore locativo dell'altro
5 immobile ereditario in Zimella in cui vive la convenuta dalla morte della madre, a titolo di occupazione. Su tali presupposti, l'attore ha formulato le conclusioni sopra riportate in epigrafe;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta di , con la quale la stessa, contestando Controparte_1
integralmente gli assunti attorei, ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree, chiedendo lo scioglimento delle comunioni senza modificazione delle masse ereditarie come risultanti dagli atti stipulati in vita dal padre CP_3
e deducendo: 1) che ella è l'unica figlia che si è sempre presa cura
[...]
dei genitori anziani accudendoli ed assistendoli sino alla loro morte, sicchè i testamenti paterni e gli atti notarili attestano la volontà paterna di riequilibrare in favore della figlia le regalie e gli atti di liberalità fatti in vita al figlio maschio per l'acquisto e la ristrutturazione di casa di abitazione, come risultanti anche dal secondo testamento paterno;
2) che i negozi notarili intercorsi tra padre e figlia il 18/12/09 il 19/03/12 sono effettivi atti di compravendita di nuda proprietà con vitalizio alimentare e assistenziale verso i genitori e non dissimulano donazioni indirette, poiché i relativi corrispettivi sono stati pagati e le obbligazioni alimentari/assistenziali sono state adempiute dalla figlia onerata;
3) che l'importo di € 13.800,00 è stato effettivamente bonificato dal padre in favore della figlia femmina, per gli scopi di riequilibrio tra i figli sopraindicati;
4) che i prelievi menzionati dall'attore per € 22.090,00 sono stati effettivamente eseguiti dalla convenuta sui conti paterni sui quali ella aveva delega ad operare, ma solo per soddisfare le richieste economiche del padre, che aveva particolari esigenze (fumava, giocava a carte a soldi con gli amici, doveva pagare l'avv. Burato nella causa contro innanzi al Tribunale CP_4
di Verona, doveva pagare la badante e le utenze della casa coniugale); 5) che va respinta la domande attorea di condanna della convenuta al pagamento di 1/6 dell'indennità di occupazione della casa coniugale, perché occupata dalla convenuta prima della morte dei genitori a titolo di ospitalità e, dopo la morte, in qualità di comproprietaria peraltro di maggioranza. Su tali presupposti, la convenuta ha formulato le conclusioni sopra riportate in epigrafe;
6 richiamato il contenuto degli ulteriori atti difensivi delle parti, anche conclusivi;
ritenuta la fondatezza delle domande attoree, che meritano accoglimento per quanto di ragione;
dato atto che la presente causa attiene alla divisione di più masse ereditarie, vertendo la stessa sia sulla successione ereditaria in morte di
[...]
, madre delle parti, deceduta il 13/04/11, sia sulla successione Parte_2
ereditaria in morte di , padre delle parti, deceduto il 04/07/14; Controparte_3
osservato, al riguardo, che la Corte di Cassazione, confermando il proprio consolidato orientamento in tema di divisioni con più masse, ha ribadito che in presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna della masse coinvolte, essendo dato riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta e da parte di tutti condividenti (cfr. Cass. n. 17576 del 05/09/16); rilevato che, all'udienza del 07/07/22, l'attore ha dichiarato di prestare il consenso alla divisione unitaria delle masse ereditarie multiple e, alla successiva udienza del 13/09/22, anche la convenuta ha prestato il consenso alla divisione unitaria delle due masse ereditarie;
così chiarito che può procedersi alla divisione unitaria delle due masse ereditarie oggetto di causa, vanno accolte le domande congiunte delle parti di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione contestuale delle masse ereditarie materna e paterna, secondo le quote e ai valori che si diranno di seguito;
passando, a questo punto, all'esame delle singole domande attoree dirette alla riquantificazione della massa ereditaria globale;
ritenuto, nel merito, che risulti innanzitutto fondata e meriti accoglimento la domanda attorea di accertamento della simulazione del contratto 18.12.2009
a ministero Notaio Rep. n. 51.125 e Racc. n. 12.196 e del Persona_1
contratto del 19.03.2012 a ministero Notaio Rep. n. 55.138 e Persona_1
Racc. n. 14.752; osservato, invero, che, dall'esame delle allegazioni delle parti nonché dalle risultanze istruttorie emerge con sufficiente certezza che i due atti notarili
7 integrano compravendite simulate dissimulanti donazioni indirette ex art. 809 cod.civ.; osservato, sul piano tecnico, che, a sostegno della natura simulata delle compravendite in esame, militano i seguenti indici logico-giuridici:
i) negli atti notarili si dà atto della presenza di testimoni, che è caratteristica solitamente non ricorrente negli atti di compravendita, la cui forma legale non richiede testimoni, ma ricorrente negli atti di donazione diretta, per essere in tal caso i testimoni necessari per legge (cfr. art. 47
L.notarile);
ii) il prezzo in denaro pattuito nei due atti di compravendita risulta non pagato dalla convenuta, tenuto conto che:
- l'attore ha fornito la prova del mancato incasso dell'assegno di € 40.000,00 previsto quale corrispettivo in denaro nell'atto di compravendita 18/12/09, poichè in atti è stata prodotta la comunicazione della banca emittente l'assegno che riferisce che il titolo non è stato mai incassato e, CP_5 dopo la morte del de cuius, il relativo conto corrente è stato bloccato 22/09/20
(cfr. nota attorea dep. 18/12/19, con allegata la comunicazione della banca per l'assegno bancario in esame)1; CP_5
- parte convenuta non ha fornito la prova del pagamento del corrispettivo in denaro previsto nell'atto di compravendita 19/03/12;
- a fronte del mancato pagamento dei corrispettivi in denaro pattuiti con i due atti di compravendita in esame (e, quindi, della conseguente natura liberale/donativa degli stessi), risulta irrilevante ai fini della decisione l'accertamento dell'adempimento o meno delle obbligazioni alimentari/assistenziali pattuite dal padre a carico della figlia convenuta con i negozi medesimi, dovendo ritenersi soverchiante sulla individuazione della natura dei negozi l'elemento del mancato pagamento dei corrispettivi in denaro rispetto a quello della somministrazione o meno di alimenti/assistenza;
iii) anche le spese notarili che gli atti notarili di cui è causa prevedono a carico dell'acquirente risultano invece pagate dal padre;
- la convenuta riconosce, al riguardo, che le spese notarili sono state anticipate dal padre, ma assume in replica che ciò sarebbe accaduto poiché ella, al tempo, non disponeva di blocco degli assegni, sicché il padre avrebbe pagato in anticipo dette spese che poi lei gli avrebbe restituito in contanti;
- tale assunto difensivo della convenuta appare all'evidenza scarsamente persuasivo, tenuto conto che:
- anche ove la circostanza fosse veridica, non si spiega la ragione per la quale la convenuta non avrebbe potuto procedere al detto pagamento mediante bonifico bancario;
- la convenuta nemmeno fornisce la prova di avere restituito i soldi in contanti al padre;
- anche la circostanza in esame (mancato pagamento da parte della convenuta delle spese notarili), a ben vedere, coincide con gli stessi assunti difensivi della convenuta in comparsa di costituzione e risposta, ove ella assume che, nella mente del padre, la funzione dei due negozi notarili (cessione della quota paterna di nuda proprietà dei beni immobili a ) era sostanzialmente quella di anticipare la CP_1 volontà testamentaria paterna prima della sua stessa morte;
iv) nell'atto notarile del 2012 padre e figlia convengono che CP_1
assuma nuovamente il medesimo obbligo alimentare/assistenziale vitalizio già assunto, sempre a vita del vitaliziante, con il primo atto notarile del 2010, sicché appare palese la natura fittizia dell'obbligo di cui al secondo negozio notarile, dovendo ritenersi che l'obbligazione alimentare vitalizia sia obbligo che può essere assunto una volta sola (non potendo per definizione estendersi oltre la vita dell'obbligato vitaliziante e risultando, quindi, del tutto ultroneo - oltre che sintomatico di una diversa volontà dissimulata delle parti- ripeterlo in un successivo negozio); osservato, sia pure ad abundantiam, che i rilievi che precedono risultano anche in linea con la stessa prospettazione della convenuta in comparsa di costituzione e risposta, ove la stessa spiega le ragioni per cui il padre, pur avendo disposto per testamento dei suoi beni in favore della figlia, avrebbe deciso di eseguire i due atti
9 notarili di cessione onerosa di nuda proprietà con obbligo vitalizio alimentare/assistenziale, essendosi reso conto di avere privilegiato in passato il figlio maschio e di non avere dato pressochè nulla alla figlia femmina, che invece era amorevole e si occupava di entrambi i genitori, sicché, al fine di riequilibrare le posizioni dei figli, avrebbe deciso di anticipare la volontà testamentaria con i due i atti di compravendita simulati e dissimulanti donazioni indirette (cfr. citazione, pag. 6 e
8); ritenuto, quindi, che, alla luce degli elementi sopra indicati, debba essere dichiarato:
1) che i due atti notarili 18.12.2009 a ministero Notaio e Persona_1
19.03.2012 a ministero Notaio sono compravendite simulate Persona_1
dissimulanti donazioni indirette;
2) che, conseguentemente, gli oggetti dei detti negozi donativi (nuda proprietà dei beni immobili ivi indicati) devono essere conferiti in collazione ereditaria per ricostituire l'asse ereditario, cioè la massa unitaria sulla quale calcolare la quota di legittima di ciascun erede, tenuto conto che: i) ai sensi dell'art. 724, 1 comma, cod.civ., ciascun erede deve conferire alla massa tutto ciò che gli è stato donato in vita dal de cuius; ii) trattandosi di vendite simulate, non vi è dispensa da collazione;
3) nella divisione ereditaria, in caso di collazione per imputazione - in cui i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non è regolata dalle norme sulla divisione ma da quelle dettate espressamente per la collazione, con la conseguenza che il debito relativo all'eccedenza (da qualificarsi di valuta, in quanto avente ad oggetto originario non i beni ma il loro equivalente pecuniario) va determinato, ai sensi dell' art. 747 cod.civ., con riferimento al tempo dell'apertura della successione, dal quale decorrono gli interessi legali, senza che occorra apposita domanda di parte (cfr. Cass. 17755 del 21/06/23; vedi anche Cass.,
n. 5659 del 20/03/2015), sicchè sull'eccedenza del donato rispetto alla quota spettante alla convenuta vanno calcolati gli interessi legali dalla data dell'apertura della successione sino al saldo effettivo (su cui si veda meglio infra, in dispositivo); tornando, a questo punto, all'esame delle domande delle parti;
10 osservato che non può trovare accoglimento la domanda formulata dalla convenuta di accertamento della donazione paterna in favore del figlio odierno attore delle somme per l'acquisto/ristrutturazione della casa di abitazione e della conseguente collazione a carico dell'attore del corrispondente importo per la ricostituzione della massa ereditaria;
osservato, invero, che:
a) detta donazione è stata fermamente contestata dall'attore (anche a costo di smentire la corrispondente dichiarazione paterna in sede testamentaria);
b) essa non può dirsi provata nell'an dalla partecipazione come testimone del padre all'atto notarile di acquisto dell'immobile di Controparte_3 abitazione da parte dell'attore e di sua moglie acquisito in causa da parte attrice, trattandosi di elemento di per sé equivoco ai fini della detta prova, richiedente la dimostrazione che le somme a titolo di corrispettivo della vendita siano state pagate dal predetto con propria provvista Controparte_3
economica;
c) la convenuta non ha offerto in causa nemmeno la prova dell'importo che assume essere stato donato dal padre al figlio per l'acquisto e la ristrutturazione della casa di abitazione di quest'ultimo, tenuto conto che: i) il doc. 3 prodotto da parte convenuta non dimostra in alcun modo che le somme ivi annotate a mano, con grafia di ignota provenienza soggettiva, costituiscano importi corrisposti dal padre al figlio per l'acquisto e la ristrutturazione della casa, tenuto conto che il nominativo del padre non risulta in alcuna parte del documento, né vi risultano le causali e i titoli dei detti importi;
ii) la sottoscrizione, apparentemente a nome dell'attore, in alto a destra del documento in esame invece che in calce, costituisce ulteriore motivo di incertezza dell'operazione interpretativa non solo di collegamento di ciascuna somma al soggetto che ha sottoscritto il documento, ma anche del titolo dell'annotazione di ciascuna somma in termini di prestiti/regali ricevuti dal padre;
iii) la deposizione resa dalla teste , cugina delle parti Testimone_1
- che ha dichiarato che il defunto padre delle parti avrebbe consegnato a
100.000.000 per acquistare una casa al grezzo, che costava circa Parte_5
L. 120.000.000 - non solo fa riferimento ad importo che non corrisponde a
11 quello risultante dal doc. 3 attoreo, sopra citato, ma nemmeno costituisce prova certa del quantum di denaro asseritamente regalato dal padre al figlio;
d) in difetto di prova dell'an e del quantum dell'asserita donazione, deve escludersi che una donazione da padre a figlio possa essere ritenuta sussistente e possa, quindi, essere posta a base del procedimento di collazione a carico dell'attore nella massa ereditaria;
passando all'esame della domanda di parte attrice relativa all'accertamento di crediti della massa ereditaria;
osservato che deve ritenersi pacifico in causa il credito ereditario di €
13.800,00, trattandosi di somma che la stessa convenuta ha riconosciuto esserle stata donata dal padre nella prospettiva di riequilibrare le posizioni tra i due figli (cfr. comparsa di risposta pag. 8); ritenuto parimenti pacifico anche il credito ereditario relativo agli importi pacificamente pagati dal padre stipulante in sede di rogito degli atti notarili dissimulanti donazioni per i costi del notaio (per € 5.500,00 e 1.250,00), che secondo la volontà delle stesse parti dovevano gravare sulla figlia acquirente, che è, quindi, tenuta a conferirli nella massa attiva ereditaria;
osservato, poi, che deve ritenersi integrare credito ereditario anche l'importo di € 22.090,00 che l'attore ha dedotto essere costituito da prelievi fatti dalla convenuta dal conto corrente del padre dal 2011 al 2014, senza alcun titolo;
osservato che l'assunto difensivo della convenuta, che ha ammesso di aver effettuato i corrispondenti prelievi ma ha riferito trattarsi di somme prelevate per soddisfare le esigenze mensili del padre (che, secondo la prospettazione della convenuta, fumava e quindi spendeva per le sigarette, giocava a carte a soldi con gli amici, pagava le badanti e le utenze di casa), non ha trovato in causa alcun concreto riscontro probatorio, non avendo la convenuta provato la corrispondenza tra ciascun prelievo e le asserite distinte causali/destinazioni del denaro, mentre rimane acquisito in causa, per riconoscimento da parte della convenuta, che i prelievi sono stati materialmente effettuati da dal conto corrente paterno, con Controparte_1
conseguente obbligo di restituzione alla massa ereditaria;
12 osservato, poi, che la documentazione relativa a pretese spese che la convenuta assume di avere fatto nell'interesse dei genitori (cfr. doc.ti da 6 a
21 di parte convenuta) attesta l'esecuzione di alcuni pagamenti effettuati nell'interesse della massa ereditaria, ma non costituisce in alcun modo prova che i corrispondenti esborsi siano stati effettuati con provvista della convenuta ovvero proveniente dai suoi conti correnti bancari personali;
ritenuto, analogamente, che non possono trovare ingresso in causa i documenti prodotti da parte convenuta con nota dep. 14/05/19, poiché gli stessi debbono considerarsi tardivi, tenuto conto che:
i) tali documenti non sono stati introdotti nel rispetto dei termini preclusivi coincidenti con la scadenza del termine per il deposito della prima memoria ex art. 183,6 comma, c.p.c.;
ii) l'autorizzazione alla produzione di documentazione concessa dal giudice a parte convenuta all'udienza del 04/04/19 era finalizzata a consentire l'ingresso di eventuali temi e/o mezzi di prova contraria alla deduzione attorea
- che, come si dirà subito infra, va considerata del tutto tardiva ed inammissibile - di ulteriori crediti della massa ereditaria relativi ai BOT e altri investimenti asseritamente liquidati nel 2007, non certo a consentire l'ingresso tardivo in causa di elementi di prova diretta delle domande della convenuta;
ritenuto, quindi, che la documentazione prodotta dalla convenuta come doc.ti da 51 a 60 sia inammissibile in causa rimanga, conseguentemente, estranea alla decisione;
ritenuto, per altro verso, che nemmeno possano trovare ingresso le allegazioni di parte attrice in ordine a pretesi ulteriori crediti della massa ereditaria consistenti negli investimenti paterni che l'attore assume liquidati nel 2007 (BOT per € 30.000,00 asseritamente trasferiti sul conto cointestato padre/figlia: cfr. doc. 42/B; quattro investimenti sul fondo per £. CP_5
30.000.000,00: cfr. doc. 41/B), tenuto conto che i corrispondenti fatti, integranti elementi costitutivi della domanda attorea, sono stati introdotti in causa ben oltre la scadenza delle preclusioni assertive, coincidenti con il termine per il deposito della prima memoria ex art. 183,6 comma, c.p.c.;
13 osservato, invero, che, l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda deve avvenire entro il termine stabilito per le preclusioni assertive dall'art. 183, 6 comma, n. 1 c.p.c., entro cui le parti devono definire il thema decidendum ed entro il quale, per quanto qui interessa, l'attore deve allegare, in modo esauriente e definitivo, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende sottoporre a prova;
osservato che non osta a tale conclusione il rilievo attoreo che l'istanza di alla banca ex art. 119 TUB sia stata inoltrata dall'attore Parte_1
quale erede del correntista prima della scadenza del detto termine (cfr. doc.
45 attoreo), tenuto conto che il ritardo con il quale l'erede attore - pur trovandosi del ruolo processuale di soggetto che introduce la causa e, quindi, non gravato da termini di sorta nella scelta del momento in cui incardinare formalmente la lite con la notificazione dell'atto di citazione al convenuto - introduce in causa gli elementi costitutivi della propria domanda non può tradursi in una menomazione difensiva per il convenuto, che si trova a doversi difendere su fatti nuovi (nella specie pretesi crediti ereditari mai menzionati in atto di citazione), quando ormai risultano scaduti i termini non solo per la precisazione dei fatti costitutivi delle rispettive domande, ma anche per l'introduzione di elementi di prova diretta e contraria rispetto ai fatti stessi;
rilevato, infatti, che, nella prospettiva della decisione del giudice diretta a selezionare gli strumenti istruttori cui dare ingresso sulla base delle tempestive prospettazioni delle parti sul piano assertivo, occorre tenere distinto il profilo delle facoltà riconosciute all'erede sul piano sostanziale, che rispondono esclusivamente ad esigenze di tutela/protezione dello stesso erede nei confronti dei terzi (per esempio, nei confronti della banca del de cuius, cui l'erede del correntista rivolge le richieste ex art. 119 TUB di consegna di documentazione attinente i rapporti bancari del defunto) e possono essere esercitate in ogni tempo, da quello relativo agli oneri processuali dell'erede del correntista in seno ad un processo di cognizione diretto allo scioglimento della comunione ereditaria e alla divisione nei confronti di altro coerede, che, invece, rispondono ad esigenze di pari tutela/protezione di entrambe le parti del processo, cioè sia dell'erede attore che del coerede convenuto;
14 osservato, conseguentemente, che, una volta che il coerede introduca un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria e divisione nei confronti del coerede, facendo valere il proprio diritto di accertamento e ricostituzione della massa ereditaria - e, perciò, deliberatamente assumendo la veste di attore in seno ad un processo strutturato secondo il modello costituzionale di cui agli artt. 24,1 e 2 commi, e 111, 1 e 2 commi Cost. - appare evidente che alle regole di tale processo (poste a tutela non soltanto dell'attore coerede, ma anche del coerede convenuto) egli è tenuto a sottostare, e, tra queste, alle due regole generali ricavabili, l'una, dall'obbligo del rispetto delle preclusioni processuali previste per l'allegazione dei fatti principali posti a fondamento della domanda (art. 163 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 5 e comma 6, n. 1) e, l'altra, dalle due sopra richiamate norme costituzionali, la prima delle quali (l'art. 24 Cost.) relativa all'inviolabilità del diritto di difesa
(anche del convenuto), traducibile nel divieto di compressione/confisca di un'adeguata difesa, e la seconda (artt. 111 Cost.) relativa al giusto processo e al principio di parità tra le parti, finalizzata a riconoscere ad entrambe le parti pari dignità di poteri e difesa nel processo;
ritenuto, pertanto, che la puntuale allegazione degli elementi costituenti la massa ereditaria integri, nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria e divisione, introduzione di fatti principali e, quindi, attività rigorosamente soggetta alle preclusioni assertive, che richiedono che i fatti costitutivi della domanda siano dedotti in atto di citazione e precisati non oltre il termine per il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c., a nulla valendo il rilievo attoreo dell'invio alla banca del de cuius, entro il detto termine, di richiesta ex art. 119 T.U.B. di consegna di documentazione afferente rapporti bancari del defunto, tenuto conto che la preclusione assertiva opera rispetto all'allegazione dei fatti costitutivi principali della domanda, e non certo rispetto all'esercizio delle facoltà che l'ordinamento mette a disposizione dell'erede nei confronti dei terzi per la ricerca della prova dei fatti costitutivi medesimi, che, per essere compiutamente formulati con la domanda di scioglimento di comunione e divisione, avrebbero richiesto che l'istanza ex art. 119 T.U.B. fosse rivolta alla banca ben prima della data di
15 incardinazione del presente giudizio (e non a ridosso della scadenza del termine di deposito della prima memoria ex art. 183,6 comma, c.p.c.); ritenuto, pertanto, che, non avendo l'attore in alcun modo, nemmeno genericamente, fatto riferimento ai pretesi crediti dell'eredità relativi ai BOT e investimenti liquidati nel 2007 né in atto di citazione, né all'udienza ex art. 183
c.p.c. né con la prima memoria ex art. 183,6 comma, c.p.c. (scadente il
27/05/16), vada respinta l'istanza di rimessione in termini a suo tempo formulata da parte attrice all'udienza del 17/01/19 (cioè quasi tre anni dopo la detta scadenza) e poi reiterata con memoria dep. 15/03/19 con riguardo alla documentazione del 2007; rilevato, a questo punto, che, accertato come sopra che l'asse ereditario è costituito anche dai valori degli atti notarili di compravendita dissimulanti donazioni indirette e dai crediti ereditari sopraindicati, deve procedersi alla quantificazione del valore della massa ereditaria, al fine della determinazione delle quote di legittima dei coeredi e della verifica dell'eventuale lesione della quota di legittima attorea;
osservato, a tale riguardo, che, in corso di causa, è stata disposta CTU di stima del compendio ereditario, formazione delle quote ereditarie e predisposizione di progetti divisionali con incarico al CTU Dr. sul Persona_2 quesito formulato dal giudice all'udienza del 05/10/17, e dato atto che l'elaborato definitivo di CTU è stato depositato per via telematica in data
14/01/19, oltre che offerto al collegio in copia cartacea di cortesia;
ritenuto che
la richiamata CTU possa essere integralmente condivisa dal giudice, in quanto conforme al quesito peritale ed esente da vizi logici e di forma e dato atto, pertanto, che il collegio ad essa si richiama integralmente per relationem, per esigenze di brevità; richiamato, in particolare, quanto condivisibilmente affermato dal CTU a pagg. 12, ultimo paragrafo, e 13 dell'elaborato peritale, con riferimento agli elementi utilizzati nel procedimento ricostruttivo della massa ereditaria
(unitariamente considerata, come risultante alla morte del padre CP_3
in data 04/07/14) costituita da relictum + donatum, con riguardo, cioè,
[...]
ai valori stimati degli immobili, anche di quelli venduti a;
ai Parte_6
valori immobiliari e ai costi notarili dei due simulati atti di compravendita
16 dissimulanti donazioni indirette;
agli ulteriori crediti ereditari per € 13.800,00 e
22.090,00, come sopra illustrati;
al residuo del conto corrente ereditario, il tutto al netto dei debiti ereditari rappresentati dalle spese funerarie;
osservato che, con riguardo vuoi agli immobili abitativi vuoi ai terreni facenti parte della massa ereditaria globale, il CTU ha accertato la sostanziale identità dei valori di stima sia alla data di apertura della successione paterna, sia all'attualità (cfr. CTU, pagg. 9 e 10), sicché, anche ai fini dell'azione attorea di riduzione delle donazioni, deve considerarsi che il valore dell'asse ereditario è sostanzialmente invariato;
dato atto che, all'esito della ricostruzione del valore della massa ereditaria sulla base degli indicati criteri, il CTU ha quantificato la massa ereditaria in complessivi € 314.292,28 (cfr. CTU, pag. 13); osservato che, in caso di successione in presenza di più figli, a loro è riservata la quota di legittima di 2/3 della massa ereditaria, da dividersi in parti uguali tra gli eredi (cfr. art. 537,2 comma, cod.civ.); osservato, pertanto, che, nel caso di specie, la quota di legittima spettante all'attore è pari a 1/3 della massa ereditaria;
richiamato, quindi, quanto osservato dal CTU con riferimento alla quantificazione in € 104.764,09 della quota di legittima di 1/3 della massa ereditaria spettante all'attore (cfr. CTU, pag. 13); osservato che è pacifico in causa che “…ZO ha ricevuto la Pt_1
metà del ricavato dalla vendita del terreno (per la quota del de cuius) a
, ovvero € 21.627,95 (derivante da 43.255,89/2). Lo stesso Parte_6
inoltre ha ricevuto la metà della quota dei terreni sopraindicati per un controvalore complessivo pari a € 29.524,98” (cfr. CTU, pag. 13, in fine ed altresì comparsa conclusionale attorea dep. 08/05/23, pag. 11, ove si legge:
“Si precisa che le somme depositate sui c/c intestati alla sig.ra e ivi Parte_2 presenti al momento della morte di quest'ultima sono già state oggetto di divisione parziale, che la quota del corrispettivo per la cessione della quota di terreni al sig.
è già stato incassato dagli eredi e che i debiti ereditari sono già stati Parte_6 pagati pro quota dal sig. (cfr.doc. 39)”); Parte_1
osservato, conseguentemente, che, eseguita come sopra la collazione per imputazione del valore dei beni donati e ridotta, ove necessario, la
17 disposizione testamentaria del de cuius (cfr. secondo Controparte_3 testamento datato 13/03/09), spetta all'attore sino a concorrenza della quota di legittima come sopra accertata (1/3 della massa ereditaria, calcolato in €
104.764,09) ed al netto di quanto già conseguito, una differenza a suo favore pari a complessivi € 53.611,16 (cfr. CTU, pag. 14, in alto), oltre interessi legali sulla somma stessa a decorrere dal 04/07/14, data dall'apertura della successione paterna (cfr. Cass. n. 17755 del 21/06/23, sopra cit.); richiamato e condiviso integralmente il progetto divisionale formulato dal
CTU a pag. 14 dell'elaborato peritale, ove il CTU indica “…l'assegnazione a
della quota dei terreni ora detenuta da Parte_1 Controparte_1
(1/2), aventi un valore all'attualità di complessivi €52.142,00, l'assegnazione a
della quota di fabbricati ora detenuta da Controparte_1 Parte_1
(1/6), aventi un valore all'attualità di complessivi €39.284,00 e la corresponsione di €40.753,16 da parte di a Controparte_1 Pt_1
a titolo di conguaglio”, da trasfondersi nelle statuizioni di cui infra, in
[...]
parte dispositiva;
passando, a questo punto, all'esame delle domande attoree di condanna della convenuta al pagamento di somme in favore dell'attore per l'occupazione degli immobili ereditari con riguardo alla quota attorea di 1/6 derivante dalla successione materna e, in particolare:
- domanda dell'attore di condanna della convenuta a corrispondergli un sesto della somma ricevuta dal conduttore sig. sin dal Parte_3
momento del decesso del sig. , oltre interessi;
Controparte_3
- domanda dell'attore di condanna della convenuta a corrispondergli a titolo indennitario un sesto del valore locativo dell'abitazione ex familiare occupata in via esclusiva dalla sig.ra ; Controparte_1
ritenuta la fondatezza della domanda attorea, tenuto conto che, dalla data del decesso della madre (deceduta Il 13/04/11), l'attore è Parte_2
pacificamente divenuto titolare della quota di 1/6 dei due immobili siti in
Zimella, via Marco Polo 47 (spettando i residui 5/6 alla convenuta, 1/6 per successione materna e il residuo a seguito, prima, delle donazioni paterne alla figlia dell'intera nuda proprietà della quota paterna immobiliare di 4/6 e,
18 poi, dell'assegnazione alla stessa della piena proprietà della detta quota per testamento); osservato, pertanto, che, in accoglimento della corrispondente domanda attorea, la convenuta è tenuta a corrispondere al fratello la Controparte_1
quota di 1/6 dei canoni complessivamente percepiti per la locazione dell'appartamento al primo piano di via Marco Polo, dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione, nonché un'indennità per il mancato utilizzo pro quota dell'appartamento al piano terra;
osservato che, sul tema in esame, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha ricorrentemente affermato:
- che sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod.civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile a opera del comproprietario e di destinazione dello stesso a utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto a una corrispondente indennità (cfr. Cass. 30/03/12 n.
5156), diretta a risarcire il comproprietario non utilizzatore della perduta facoltà di disporre della sua quota e di far uso della cosa comune secondo il suo diritto, alla stregua di quanto disposto espressamente dagli artt. 1102 e
1103 cod.civ. (cfr. Cass. 03/09/07 n. 18524; vedi anche Trib. Roma, sez. V,
n.5778 del 06/04/2020);
- che, tuttavia, fino a quando non vi sia richiesta di un uso comune o turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010; Cass. n. 2423/2015); passando, a questo punto, all'applicazione concreta al caso di specie dei principi sopraindicati;
osservato che l'attore, già dalla morte della madre, ha di fatto prestato sostanziale acquiescenza all'utilizzo esclusivo dei beni da parte della sorella, tenuto conto che, prima dell'instaurazione del presente giudizio cautelare, egli non risulta avere mai richiesto di essere ammesso all'uso congiunto,
19 promiscuo o turnario degli immobili nè ha richiesto la partecipazione pro quota ai frutti civili degli stessi;
osservato che il vantaggio patrimoniale della comproprietaria convenuta è pacifico in causa;
osservato, pertanto, che la domanda attorea, fondata nell'an, va accolta con decorrenza dalla data di notificazione dell'atto di citazione, essendo il primo atto con il quale il coerede ha formalmente richiesto la partecipazione pro quota ai frutti civili degli immobili ereditari occupati in via esclusiva dalla sorella;
osservato, quanto al credito da locazione dell'immobile locato a terzi in
Zimella, via Marco Polo 47, piano primo, che la convenuta ha prodotto il contratto di locazione con nota dep. 30/09/19, dal quale emerge che il canone ammonta a € 450,00 mensili, di cui 1/6 (pari a € 75,00) va corrisposto al convenuto per ciascuna mensilità dal 01/11/15, vale a dire dal primo mese successivo alla notificazione dell'atto di citazione (ricevuta dalla convenuta il
29/10/15: cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 1), fino al rilascio, detto importo (1/6 di 450=75) valendo, sia nella vigenza del contratto di locazione che successivamente alla sua eventuale cessazione, come quota del valore locativo dovuto all'attore a titolo indennitario, il tutto oltre interessi legali, con la medesima decorrenza (01/11/15), calcolati sulla quota di 1/6 spettante all'attore tempo per tempo, fino al saldo effettivo;
osservato, quanto all'ulteriore credito per l'occupazione esclusiva da parte della convenuta dell'appartamento posto al piano terra, di cui l'attore è parimenti proprietario per 1/6, che, con la medesima decorrenza sopra indicata (01/11/15), è dovuta all'attore un'indennità proporzionale a tale quota che, in mancanza di più specifici elementi di riferimento, ben può essere rapportata al canone di locazione dell'appartamento del primo piano (cfr. contratto depositato dalla convenuta il 30/09/19), oltre interessi legali dal
01/11/15 fino al saldo effettivo;
osservato, quindi, che la convenuta, in accoglimento delle domande di condanna al pagamento di somme indennitarie formulate dal convenuto, deve essere condannata al pagamento di € 150,00 mensili (€ 75,00+ € 75,00) dal
01/11/15 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza di
20 scioglimento della comunione ereditaria e divisione del compendio, oltre interessi legali dal 01/11/15 fino al saldo effettivo;
osservato che le spese di lite seguono la soccombenza prevalente della convenuta e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi del
D.M. 147/22, tenendo conto del valore della controversia come prospettato in atto di citazione (indeterminabile), della complessità della causa (media) e dell'attività svolta (tutte le fasi, di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria al
100%); osservato che, in ragione della natura della controversia, va posto definitivamente a carico di ciascuna parte il 50% del costo di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) in accoglimento della comune domanda delle parti di scioglimento della comunione ereditaria, dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di e;
Parte_2 Controparte_3
2) in accoglimento della domanda attorea, accerta che i due atti notarili
18/12/09 a ministero Notaio e 19/03/12 a ministero Notaio Persona_1
sono compravendite simulate dissimulanti donazioni indirette e, Persona_1 per l'effetto, ricostituisce la massa ereditaria unitaria con collazione per imputazione nella stessa dei valori dei beni di cui ai detti atti notarili;
3) in accoglimento della domanda delle parti di divisione del compendio ereditario derivante dalle due successioni materna e paterna:
- assegna a la quota dei terreni ora detenuta da Parte_1 [...]
(1/2), come meglio indicato nel primo progetto divisionale indicato a CP_1
pag. 14 della CTU Ing. ep. 14/01/19; Per_2
- assegna a la quota di fabbricati ora detenuta da Controparte_1 Pt_1
(1/6), come meglio indicato nel primo progetto divisionale indicato a
[...]
pag. 14 della CTU Ing. ep. 14/01/19; Per_2
- condanna a corrispondere all'attore €40.753,16 a titolo di Controparte_1
conguaglio, come indicato nel primo progetto divisionale indicato a pag. 14 della CTU Ing. dep. 14/01/19, oltre interessi legali dalla data di Per_2
21 apertura della successione paterna (04/07/14) fino all'effettivo soddisfo;
3) in accoglimento delle domande di condanna al pagamento di somme indennitarie formulate dal convenuto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore di € 150,00 (€ 75,00+ € 75,00) per ogni mese di occupazione esclusiva della quota attorea di 1/6 degli immobili in Zimella, via Marco Polo 47, piano terra e piano primo, con decorrenza dal 01/11/15 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza di scioglimento della comunione ereditaria e divisione del compendio, oltre interessi legali dal
01/11/15 fino al saldo effettivo;
4) condanna altresì la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 10.860,00 per compensi e € 518,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
5) pone definitivamente a carico di ciascuna parte il 50% del costo della CTU
a firma dell'Ing. Per_2
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 16/01/24
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto all'assegno dei € 40.000 di cui all'atto notarile 18/12/09, assume la convenuta che, poichè l'assegno bancario oltre a essere un titolo di credito è anche un mezzo di pagamento, la stessa emissione (che dice confermata anche dall'attore) sarebbe prova dell'estinzione dell'obbligazione. Tale tesi, pur suggestiva, non è risolutiva nel caso di specie, tenuto conto del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo;
tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/07/2009, n.17749. Detta prova, come indicato nel testo, è stata pienamente fornita dall'attore.
8