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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1510/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1510/2022, avente ad oggetto:
Somministrazione, riservata in decisione all'udienza del 5.6.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF/p.iva: ) rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
AN EP (CF: ), elettivamente domiciliata C.F._1
in Via Gaetano Di Biasio, 24, scala B, piano 1° 03043 Cassino ITALIA, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLANTE
CONTRO
(CF/p.iva: , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv.to RONCONE EMILIO (CF: ), elettivamente C.F._3
pagina 1 di 9 domiciliata in VIA E.DE NICOLA,93 03043 CASSINO, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “si riporta al proprio atto di citazione in appello depositato
telematicamente in data 21 aprile 2022, ed
alle deduzioni, istanze, anche istruttorie, e conclusioni colà rassegnate, che testualmente
si trascrivono:“...Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino, in accoglimento del presente
appello: -
dichiarare la nullità della sentenza n. 2606/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cassino
senza essere preceduta dall'invito alle parti a precisare le conclusioni;
-in via
preliminare ammettere le istanze istruttorie formulate dal procuratore Controparte_2
nel verbale di udienza del 01-06-2021 e in atti di prime cure;
-in ogni caso, in totale
riforma della sentenza n. 2606/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, rigettare la
domanda proposta da perché infondata in fatto e in diritto, e non CP_1
provata nei suoi elementi costitutivi;
-condannare al pagamento delle CP_1
spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali
15%, accessori
fiscali e previdenziali come per legge...”. L'Avv. Angelosanto, pertanto, chiede:
- in via principale, l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel verbale di
udienza del 1° giugno 2021 e in atti in prime cure;
pagina 2 di 9 - in via subordinata, l'accoglimento delle conclusioni dianzi trascritte e la decisione
della causa.”
Per la parte convenuta: “Il sottoscritto Avv. Emilio Roncone per parte convenuta,
IG.ra , si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta in CP_1
appello chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi già rassegnate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via principale e nel merito:
A) Rigettare l'atto di citazione in appello proposto dalla in Parte_2
quanto del tutto infondato, in fatto ed in diritto, nonché sfornito di qualsiasi
supporto probatorio e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2606/2021 emessa
dal Giudice di Pace di Cassino nella persona del Giudice Dott. Tirozzi;
In subordine:
B) Nella denegata ipotesi in cui voglia concedersi pregio all'atto di appello proposto
dalla società provvedere alla rideterminazione degli importi Parte_1
effettivamente dovuti dalla Sig.ra nei confronti della società CP_1
appellante, sulla scorta dei consumi effettivamente sostenuti dal medesimo;
In Ogni Caso:
C) Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto
Avvocato che se ne dichiara sin da ora antistatario.
Cassino, 30.05.2025 Avv. Emilio Roncone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, CP_2
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale proponendo appello CP_1
avverso la n. 1683/2022 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, Sezione Civile, a definizione del procedimento recante il n. 3971/2019 RG in data 18 ottobre 2022, ,
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito
contrariis reiectis, così giudicare:
- riformare, per tutti i motivi sopra esposti, la Sentenza n. 1683/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Cassino, Sezione Civile, a definizione del procedimento recante il n.
3971/2019 RG in data 18 ottobre 2022, depositata in cancelleria il 26 ottobre 2022 e
notificata il 15 novembre 2022 ed accogliere le conclusioni tutte già formulate in primo
grado;
- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi
di giudizio.
In via istruttoria chiede acquisirsi il fascicolo di primo grado.”
A sostegno della impugnazione l'appellante esponeva quanto segue:
Il giudice di pacepur non essendo tenuto a fissare una udienza ad hoc per la
precisazione delle conclusioni, doeva pur sempre consentire alle parti tale
imprescindibile attività processuale e dunque non poteva, a pena di nullità per
violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., come poi avvenuto
pronunziare sentenza subito dopo essersi riservato di provvedere sulle deduzioni
pagina 4 di 9 delle parti, senza averle previamente invitate a precisare, nella stessa o in una
successiva udienza, le rispettive conclusioni (nei sensi suddetti, tra le tante, cfr.
sentenze 6 marzo 2007 n. 5096; 10 marzo 2006 n. 5225; 2 febbraio 2004 n. 1812);
nella vicenda in questione, il Giudice di Pace all'udienza del 16-11-2021, chiamata per lo svolgimento della prova orale (interrogatoria formale dell'attrice) riservava la decisione sulla revoca dell'ordinanza del 6-06-2021 con cui il Giudice di Pace Avv.
IA IA TR aveva ammesso i mezzi istruttori richiesti;
era quindi evidente che il Giudice di Pace Avv. Domenico Tirozzi – cui medio tempore era stato assegnato il procedimento– avrebbe invece, dovuto decidere in ordine alla riserva assunta all'udienza del 16-11-2021 e fissare, all'esito, una nuova udienza;
anche laddove avesse ritenuto di revocare l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori del precedente Giudice, avrebbe dovuto fissare udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 321 c.p.c.;
l'operato del Giudice di Pace, aveva, pertanto, precluso alle parti in causa di precisare le conclusioni con ciò violando le disposizioni dell'art. 321 c.p.c. ed il diritto di difesa costituzionalmente garantito;
conseguentemente, andava affermata la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa;
a ciò si aggiungeva che le richieste istruttorie tempestivamente formulate da Parte_1
(cfr. atto di citazione e verbale di udienza del 15-10-2021), non erano state accolte
[...]
pagina 5 di 9 in primo grado, senza che il Giudice di Pace nulla avesse motivato in proposito, così
come risultava del tutto obliterata l'adeguata valutazione del comportamento di parte appellata, che non si era presentata a rendere l'interrogatorio formale sui fatti all'uopo dedotti, tra cui l'impossibilità di acquisire le letture da parte del Gestore.
Chiedeva quindi di accogliere e conclusioni di cui in epigrafe.
Istaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato il quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa impugnazione di cui chiedeva il rigetto.
Nel merito l'appello è fondato.
Tale conclusione è fondata in primis sul fatto che il rapporto di fornitura e quindi della fruizione del servizio da parte dell' in favore del è incontestato. Pt_1 CP_1
Incontestata è anche l'esistenza di un contatore per la misurazione della forniture, non risultando esservi un obbligo che impone ad di installare un contatore proprio Pt_1
diverso da quello posizionato da altri enti che in passato hanno gestito il rapporto di fornitura.
In primo grado il ha lamentato che i consumi addebitati sono stati calcolati CP_1
secondo un criterio presuntivo, prescindendo dai consumi effettivi.
In via generale ritiene questo giudicante che nel caso di omessa o irregolare rilevazione,
da parte del gestore, l'utente non è autorizzato, per ciò solo, a rifiutarsi di pagare le somme richieste per la fornitura effettuata, che costituiscono prestazione legata dal nesso di corrispettività alla continua ed ininterrotta fornitura d'acqua, oggetto dell'obbligazione pagina 6 di 9 principale assunta dal gestore.
In altri termini l'utente non ha titolo, per opporre legittimamente l'eccezione d'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., a meno che non si dolga della temporanea sospensione del servizio.
L'utente ad avviso di questo giudicante nemmeno può invocare, ove siano mancate le letture alle scadenze stabilite, la diminuzione del corrispettivo per concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.
Infatti, tale disposizione riguarda la misura della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze legate al risarcimento del danno da inadempimento, ma non l'entità
dell'obbligazione dedotta in contratto e riguardante il versamento del corrispettivo, a cui il debitore è periodicamente tenuto per effetto dell'erogazione del servizio in suo favore ed in ragione del quantitativo d'acqua somministrato, sia esso misurato sulla base di letture eseguite dal gestore o sulla base di consumi presunti.
Nel caso di specie la fattura di cui si chiede l'accertamento negativo è relativa al periodo 19/04/2018 al 10/04/2019.
Il consumo stimato è pari a 112 mc prendendo come importo base quello presuntivo annuo di 115 mc.
Le altre fatture relative a periodo successivi più brevi, calcolano in consumi in maniera proporzionale avendo come riferimento il suddetto consumo annuo di 115 mc.
Parte appellante ha dimostrato attraverso la documentazione depositata (vedi foto in atti)
pagina 7 di 9 che addetti tra il 31.10.2018 ed il 16.12.2020 hanno eseguito plurimi tentativi di Pt_1
accesso al misuratore ma senza successo, non avendo avuto la collaborazione del convenuto quale proprietario dell'abitazione.
Pertanto, alcun inadempimento può ascriversi all'odierna appellante circa la mancata rilevazione effettiva dei consumi ed il calcolo secondo criteri presuntivi.
Inoltre, parte appellata nemmeno in primo grado ha fornito la prova che i consumi addebitati siano avvenuti in misura non in linea con gli abituali consumi precedenti,
quale indice di un loro calcolo in eccesso.
Ne consegue che nel caso di specie nessun inadempimento può essere ascritto ad Pt_1
nella mancata effettuazione rilevazioni sulla base dei quali individuare i consumi effettivi del . Inoltre, nemmeno i consumi calcolati su base presuntiva, CP_1
possono in mancanza di diversa risultanza, ritenersi eccessivi, essendo proporzionati al consumo medio di un abitazione nel periodo considerato.
L'appello va quindi accolto con revoca della sentenza di primo grado e rigetto della domanda di accertamento negativo avanzata da CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio secondo la soccombenza dell'attuale appellata e si liquidano come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sull'appello avanzato da nei confronti CP_2
pagina 8 di 9 di , così provvede: CP_1
- In accoglimento della dell'appello ed in riforma della Sentenza n. 1683/2022
emessa dal Giudice di Pace di Cassino, Sezione Civile, a definizione del procedimento recante il n. 3971/2019 RG in data 18 ottobre 2022, depositata in cancelleria il 26 ottobre 2022 e notificata il 15 novembre 2022, rigetta la domanda avanzata in primo grado;
- condanna la parte appellata a rimborsare alla parte attrice appellante le spese di lite del giudizio di primo grado che si liquidano in € 346,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
- condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite del presente grado di che si liquidano in € 662,00, per compenso professionale ed euro 91,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 18/12/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1510/2022, avente ad oggetto:
Somministrazione, riservata in decisione all'udienza del 5.6.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF/p.iva: ) rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
AN EP (CF: ), elettivamente domiciliata C.F._1
in Via Gaetano Di Biasio, 24, scala B, piano 1° 03043 Cassino ITALIA, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLANTE
CONTRO
(CF/p.iva: , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv.to RONCONE EMILIO (CF: ), elettivamente C.F._3
pagina 1 di 9 domiciliata in VIA E.DE NICOLA,93 03043 CASSINO, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “si riporta al proprio atto di citazione in appello depositato
telematicamente in data 21 aprile 2022, ed
alle deduzioni, istanze, anche istruttorie, e conclusioni colà rassegnate, che testualmente
si trascrivono:“...Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino, in accoglimento del presente
appello: -
dichiarare la nullità della sentenza n. 2606/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cassino
senza essere preceduta dall'invito alle parti a precisare le conclusioni;
-in via
preliminare ammettere le istanze istruttorie formulate dal procuratore Controparte_2
nel verbale di udienza del 01-06-2021 e in atti di prime cure;
-in ogni caso, in totale
riforma della sentenza n. 2606/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, rigettare la
domanda proposta da perché infondata in fatto e in diritto, e non CP_1
provata nei suoi elementi costitutivi;
-condannare al pagamento delle CP_1
spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali
15%, accessori
fiscali e previdenziali come per legge...”. L'Avv. Angelosanto, pertanto, chiede:
- in via principale, l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel verbale di
udienza del 1° giugno 2021 e in atti in prime cure;
pagina 2 di 9 - in via subordinata, l'accoglimento delle conclusioni dianzi trascritte e la decisione
della causa.”
Per la parte convenuta: “Il sottoscritto Avv. Emilio Roncone per parte convenuta,
IG.ra , si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta in CP_1
appello chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi già rassegnate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via principale e nel merito:
A) Rigettare l'atto di citazione in appello proposto dalla in Parte_2
quanto del tutto infondato, in fatto ed in diritto, nonché sfornito di qualsiasi
supporto probatorio e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2606/2021 emessa
dal Giudice di Pace di Cassino nella persona del Giudice Dott. Tirozzi;
In subordine:
B) Nella denegata ipotesi in cui voglia concedersi pregio all'atto di appello proposto
dalla società provvedere alla rideterminazione degli importi Parte_1
effettivamente dovuti dalla Sig.ra nei confronti della società CP_1
appellante, sulla scorta dei consumi effettivamente sostenuti dal medesimo;
In Ogni Caso:
C) Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto
Avvocato che se ne dichiara sin da ora antistatario.
Cassino, 30.05.2025 Avv. Emilio Roncone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, CP_2
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale proponendo appello CP_1
avverso la n. 1683/2022 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, Sezione Civile, a definizione del procedimento recante il n. 3971/2019 RG in data 18 ottobre 2022, ,
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito
contrariis reiectis, così giudicare:
- riformare, per tutti i motivi sopra esposti, la Sentenza n. 1683/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Cassino, Sezione Civile, a definizione del procedimento recante il n.
3971/2019 RG in data 18 ottobre 2022, depositata in cancelleria il 26 ottobre 2022 e
notificata il 15 novembre 2022 ed accogliere le conclusioni tutte già formulate in primo
grado;
- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi
di giudizio.
In via istruttoria chiede acquisirsi il fascicolo di primo grado.”
A sostegno della impugnazione l'appellante esponeva quanto segue:
Il giudice di pacepur non essendo tenuto a fissare una udienza ad hoc per la
precisazione delle conclusioni, doeva pur sempre consentire alle parti tale
imprescindibile attività processuale e dunque non poteva, a pena di nullità per
violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., come poi avvenuto
pronunziare sentenza subito dopo essersi riservato di provvedere sulle deduzioni
pagina 4 di 9 delle parti, senza averle previamente invitate a precisare, nella stessa o in una
successiva udienza, le rispettive conclusioni (nei sensi suddetti, tra le tante, cfr.
sentenze 6 marzo 2007 n. 5096; 10 marzo 2006 n. 5225; 2 febbraio 2004 n. 1812);
nella vicenda in questione, il Giudice di Pace all'udienza del 16-11-2021, chiamata per lo svolgimento della prova orale (interrogatoria formale dell'attrice) riservava la decisione sulla revoca dell'ordinanza del 6-06-2021 con cui il Giudice di Pace Avv.
IA IA TR aveva ammesso i mezzi istruttori richiesti;
era quindi evidente che il Giudice di Pace Avv. Domenico Tirozzi – cui medio tempore era stato assegnato il procedimento– avrebbe invece, dovuto decidere in ordine alla riserva assunta all'udienza del 16-11-2021 e fissare, all'esito, una nuova udienza;
anche laddove avesse ritenuto di revocare l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori del precedente Giudice, avrebbe dovuto fissare udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 321 c.p.c.;
l'operato del Giudice di Pace, aveva, pertanto, precluso alle parti in causa di precisare le conclusioni con ciò violando le disposizioni dell'art. 321 c.p.c. ed il diritto di difesa costituzionalmente garantito;
conseguentemente, andava affermata la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa;
a ciò si aggiungeva che le richieste istruttorie tempestivamente formulate da Parte_1
(cfr. atto di citazione e verbale di udienza del 15-10-2021), non erano state accolte
[...]
pagina 5 di 9 in primo grado, senza che il Giudice di Pace nulla avesse motivato in proposito, così
come risultava del tutto obliterata l'adeguata valutazione del comportamento di parte appellata, che non si era presentata a rendere l'interrogatorio formale sui fatti all'uopo dedotti, tra cui l'impossibilità di acquisire le letture da parte del Gestore.
Chiedeva quindi di accogliere e conclusioni di cui in epigrafe.
Istaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato il quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa impugnazione di cui chiedeva il rigetto.
Nel merito l'appello è fondato.
Tale conclusione è fondata in primis sul fatto che il rapporto di fornitura e quindi della fruizione del servizio da parte dell' in favore del è incontestato. Pt_1 CP_1
Incontestata è anche l'esistenza di un contatore per la misurazione della forniture, non risultando esservi un obbligo che impone ad di installare un contatore proprio Pt_1
diverso da quello posizionato da altri enti che in passato hanno gestito il rapporto di fornitura.
In primo grado il ha lamentato che i consumi addebitati sono stati calcolati CP_1
secondo un criterio presuntivo, prescindendo dai consumi effettivi.
In via generale ritiene questo giudicante che nel caso di omessa o irregolare rilevazione,
da parte del gestore, l'utente non è autorizzato, per ciò solo, a rifiutarsi di pagare le somme richieste per la fornitura effettuata, che costituiscono prestazione legata dal nesso di corrispettività alla continua ed ininterrotta fornitura d'acqua, oggetto dell'obbligazione pagina 6 di 9 principale assunta dal gestore.
In altri termini l'utente non ha titolo, per opporre legittimamente l'eccezione d'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., a meno che non si dolga della temporanea sospensione del servizio.
L'utente ad avviso di questo giudicante nemmeno può invocare, ove siano mancate le letture alle scadenze stabilite, la diminuzione del corrispettivo per concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.
Infatti, tale disposizione riguarda la misura della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze legate al risarcimento del danno da inadempimento, ma non l'entità
dell'obbligazione dedotta in contratto e riguardante il versamento del corrispettivo, a cui il debitore è periodicamente tenuto per effetto dell'erogazione del servizio in suo favore ed in ragione del quantitativo d'acqua somministrato, sia esso misurato sulla base di letture eseguite dal gestore o sulla base di consumi presunti.
Nel caso di specie la fattura di cui si chiede l'accertamento negativo è relativa al periodo 19/04/2018 al 10/04/2019.
Il consumo stimato è pari a 112 mc prendendo come importo base quello presuntivo annuo di 115 mc.
Le altre fatture relative a periodo successivi più brevi, calcolano in consumi in maniera proporzionale avendo come riferimento il suddetto consumo annuo di 115 mc.
Parte appellante ha dimostrato attraverso la documentazione depositata (vedi foto in atti)
pagina 7 di 9 che addetti tra il 31.10.2018 ed il 16.12.2020 hanno eseguito plurimi tentativi di Pt_1
accesso al misuratore ma senza successo, non avendo avuto la collaborazione del convenuto quale proprietario dell'abitazione.
Pertanto, alcun inadempimento può ascriversi all'odierna appellante circa la mancata rilevazione effettiva dei consumi ed il calcolo secondo criteri presuntivi.
Inoltre, parte appellata nemmeno in primo grado ha fornito la prova che i consumi addebitati siano avvenuti in misura non in linea con gli abituali consumi precedenti,
quale indice di un loro calcolo in eccesso.
Ne consegue che nel caso di specie nessun inadempimento può essere ascritto ad Pt_1
nella mancata effettuazione rilevazioni sulla base dei quali individuare i consumi effettivi del . Inoltre, nemmeno i consumi calcolati su base presuntiva, CP_1
possono in mancanza di diversa risultanza, ritenersi eccessivi, essendo proporzionati al consumo medio di un abitazione nel periodo considerato.
L'appello va quindi accolto con revoca della sentenza di primo grado e rigetto della domanda di accertamento negativo avanzata da CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio secondo la soccombenza dell'attuale appellata e si liquidano come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sull'appello avanzato da nei confronti CP_2
pagina 8 di 9 di , così provvede: CP_1
- In accoglimento della dell'appello ed in riforma della Sentenza n. 1683/2022
emessa dal Giudice di Pace di Cassino, Sezione Civile, a definizione del procedimento recante il n. 3971/2019 RG in data 18 ottobre 2022, depositata in cancelleria il 26 ottobre 2022 e notificata il 15 novembre 2022, rigetta la domanda avanzata in primo grado;
- condanna la parte appellata a rimborsare alla parte attrice appellante le spese di lite del giudizio di primo grado che si liquidano in € 346,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
- condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite del presente grado di che si liquidano in € 662,00, per compenso professionale ed euro 91,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 18/12/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 9 di 9