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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/05/2025 innanzi al Giudice Onorario dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 13138/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9.20 sono presenti l'avv. Leone in sostituzione dell'avv. Giaisi Angela per parte ricorrente nonché l'avv. Accardi in sostituzione dell'avv. Cernigliaro Delia per la parte resistente.
I procuratori delle parti, preso atto del provvedimento di annullamento dell'indebito e della documentazione attestante il rimborso delle somme trattenute depositate dall , CP_1 chiedono la cessata materia del contendere con condanna di controparte alle spese del giudizio.
L'avv. Leone insiste nella condanna alle spese dell' atteso che il provvedimento di CP_1 rimborso delle trattenute è stato adottato successivamente al deposito del ricorso giudiziario
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.05 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13138 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in [...], Parte_1
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Angela Giaisi, per mandato in atti. C.F._1
Ricorrente
C O N T R O
, , in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
oggetto: indebito
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 30/05/2025
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1
Euro 852,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.9.2024, , conveniva in giudizio l' al fine di Parte_1 CP_1
sentire dichiarare l'irripetibilità della somma di €.2.305,65, richiesta con provvedimento del
07.03.2024, erogata sulla propria pensione cat. A.S. n. 04036526, nel periodo dal 01/01/2014 al
31.03.2015 e condannare l' alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo. CP_2
A sostegno del ricorso eccepiva l'intervenuta decadenza ex art. 13 co. 2 L.412/1991, la carenza di motivazione e violazione del principio di trasparenza;
l'illecita applicazione della regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie e la mancanza di dolo da parte del pensionato.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, deduceva che a seguito del ricorso amministrativo CP_1
presentato da parte ricorrente, ritenuta la domanda meritevole di accoglimento, aveva provveduto ad adottare tempestivamente, prima dell'esaurimento dell'iter amministrativo, un provvedimento di annullamento dell'indebito con disposizione n° 550000-24-0390 del 20/05/2024, che comunicava all' istante in data 5.6.2024.
Riservando di restituire le somme trattenute sui cedolini di maggio e giugno 2024, concludeva chiedendo la cessata materia del contendere con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Con note depositate il 16.5.2025, parte resistente depositava documentazione attestante l'avvenuto rimborso delle somme trattenute.
All'odierna udienza entrambi le parti, preso atto del provvedimento di annullamento dell'indebito e della documentazione attestante l'avvenuto rimborso hanno concluso chiedendo la cessata materia del contendere con la condanna di controparte alle spese del giudizio. Ora dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
Rilevato che il provvedimento di rimborso delle somme trattenute illegittimamente da parte dell' è stato adottato soltanto dopo il deposito del ricorso giudiziario come Controparte_3
si evince dalla documentazione prodotta in atti, l' in virtù del principio della CP_1
soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, che devono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 30.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile