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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/04/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 2208/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NA, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
18/02/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiana VECCHINI del Foro di NA,
come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
celebrato il 22/11/2014 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
1 matrimonio del Comune di NA (atto n. 24 - parte I - anno 2014), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69
D.P.R. n. 396/2000.
2) Affidamento congiunto di ad entrambi genitori i quali, Persona_1
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3) anterrà la residenza presso la madre. Persona_1
4) Assegnazione della casa familiare sita in NA, via Monte Tesoro, n. 45, a
, con tutti gli arredi e corredi. si impegna a Parte_1 Parte_2
trasferirsi altrove, non appena avrà reperito un alloggio idoneo.
5) salvo diverso accordo dei genitori, potrà tenere con sé Parte_2 Per_1
ei tempi e con le modalità di seguito indicate:
[...]
• a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena, quando la riaccompagnerà a casa della madre,
ovvero, se la minore lo richiede, anche con pernottamento presso il padre e impegno dello stesso a riaccompagnarla scuola il giorno successivo;
• un giorno durante la settimana, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola alla sera dopo cena, ovvero, se la minore lo richiede, anche con pernottamento presso il padre e impegno dello stesso a riaccompagnarla a scuola il giorno successivo;
2 • le vacanze di Natale saranno equamente suddivise tra i genitori, cosicché
la minore ad anni alternati trascorrerà il Natale con un genitore e il
Capodanno con l'altro;
• le vacanze di Pasqua saranno equamente suddivise tra i genitori, cosicché
la minore ad anni alternati trascorrerà la Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro;
• tutte le altre festività scolastiche saranno equamente suddivise tra i genitori;
• tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
6) i obbliga a corrispondere a , entro il giorno 5 Parte_2 Parte_1
di ogni mese, in via anticipata, la somma di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento di Tale somma verrà rivalutata annualmente in Persona_1
base all'indice ISTAT con base alla data di presentazione del ricorso per separazione - novembre 2023.
7) Ciascuno dei genitori si impegna a rimborsare al genitore anticipatario il 50%
delle spese sostenute nell'interesse di così come indicate Persona_1
dettagliatamente nel Protocollo Famiglia del Tribunale di NA sottoscritto in data 13/12/2024, entro dieci giorni dalla richiesta e dalla presentazione della documentazione giustificativa.
8) Nell'ottica di riorganizzazione degli assetti patrimoniali della famiglia all'atto del divorzio, assegna a la piena proprietà della Parte_1 Parte_2
vettura Citroen C1 targa DH171CW, con obbligo dello stesso di procedere a propria cura e a proprie spese con la pratica di passaggio. è nel Parte_2
possesso dell'auto dal 02/11/2023, data di sottoscrizione del ricorso per
3 separazione da parte dei coniugi, e si obbliga a pagare ogni spesa e/o sanzione direttamente o indirettamente connessa all'auto.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono congiuntamente al Tribunale di NA di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
4 I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 08/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
5
N. 2208/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NA, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
18/02/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiana VECCHINI del Foro di NA,
come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
celebrato il 22/11/2014 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
1 matrimonio del Comune di NA (atto n. 24 - parte I - anno 2014), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69
D.P.R. n. 396/2000.
2) Affidamento congiunto di ad entrambi genitori i quali, Persona_1
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3) anterrà la residenza presso la madre. Persona_1
4) Assegnazione della casa familiare sita in NA, via Monte Tesoro, n. 45, a
, con tutti gli arredi e corredi. si impegna a Parte_1 Parte_2
trasferirsi altrove, non appena avrà reperito un alloggio idoneo.
5) salvo diverso accordo dei genitori, potrà tenere con sé Parte_2 Per_1
ei tempi e con le modalità di seguito indicate:
[...]
• a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena, quando la riaccompagnerà a casa della madre,
ovvero, se la minore lo richiede, anche con pernottamento presso il padre e impegno dello stesso a riaccompagnarla scuola il giorno successivo;
• un giorno durante la settimana, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola alla sera dopo cena, ovvero, se la minore lo richiede, anche con pernottamento presso il padre e impegno dello stesso a riaccompagnarla a scuola il giorno successivo;
2 • le vacanze di Natale saranno equamente suddivise tra i genitori, cosicché
la minore ad anni alternati trascorrerà il Natale con un genitore e il
Capodanno con l'altro;
• le vacanze di Pasqua saranno equamente suddivise tra i genitori, cosicché
la minore ad anni alternati trascorrerà la Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro;
• tutte le altre festività scolastiche saranno equamente suddivise tra i genitori;
• tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
6) i obbliga a corrispondere a , entro il giorno 5 Parte_2 Parte_1
di ogni mese, in via anticipata, la somma di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento di Tale somma verrà rivalutata annualmente in Persona_1
base all'indice ISTAT con base alla data di presentazione del ricorso per separazione - novembre 2023.
7) Ciascuno dei genitori si impegna a rimborsare al genitore anticipatario il 50%
delle spese sostenute nell'interesse di così come indicate Persona_1
dettagliatamente nel Protocollo Famiglia del Tribunale di NA sottoscritto in data 13/12/2024, entro dieci giorni dalla richiesta e dalla presentazione della documentazione giustificativa.
8) Nell'ottica di riorganizzazione degli assetti patrimoniali della famiglia all'atto del divorzio, assegna a la piena proprietà della Parte_1 Parte_2
vettura Citroen C1 targa DH171CW, con obbligo dello stesso di procedere a propria cura e a proprie spese con la pratica di passaggio. è nel Parte_2
possesso dell'auto dal 02/11/2023, data di sottoscrizione del ricorso per
3 separazione da parte dei coniugi, e si obbliga a pagare ogni spesa e/o sanzione direttamente o indirettamente connessa all'auto.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono congiuntamente al Tribunale di NA di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
4 I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 08/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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