TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4001 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12425/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.11.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] n. 5, con l'Avv. Lorenzo Bonomo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino albanese Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo Bonomo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in NO (MI) (anno 2020, atto n. 14, reg.___, parte 1, serie___), separati con sentenza n. 1507/2025 del 16/04/2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti) FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/11/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a NO (MI) in data 27/05/2020 (N.14, P1 anno 2020, Comune di NO, MI), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
2) Accertato e dichiarato che le parti non hanno figli in comune e dal punto di vista economico/reddituale dichiarano di essere indipendenti e capaci di provvedere a sé stessi, nessun assegno divorzile dovrà essere disposto dall'intestato Tribunale.
3) Nulla sulle spese. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a NO (MI) in data 27/05/2020 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.12.2015
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.11.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] n. 5, con l'Avv. Lorenzo Bonomo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino albanese Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo Bonomo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in NO (MI) (anno 2020, atto n. 14, reg.___, parte 1, serie___), separati con sentenza n. 1507/2025 del 16/04/2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti) FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/11/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a NO (MI) in data 27/05/2020 (N.14, P1 anno 2020, Comune di NO, MI), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
2) Accertato e dichiarato che le parti non hanno figli in comune e dal punto di vista economico/reddituale dichiarano di essere indipendenti e capaci di provvedere a sé stessi, nessun assegno divorzile dovrà essere disposto dall'intestato Tribunale.
3) Nulla sulle spese. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a NO (MI) in data 27/05/2020 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.12.2015
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG