Ordinanza collegiale 20 luglio 2023
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23502 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23502/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16776/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16776 del 2022, proposto da
Società Agricola Colle Funaro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Passeri Mencucci, Paolgiulio Mastrangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Riccardo Bolici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta 142;
Regione Abruzzo, Comune di Roseto degli Abruzzi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del 12/09/2022 del Direttore Generale del Dipartimento Energia - Direzione generale Infrastrutture e sicurezza del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Roseto dal 21/09/2022 al 21/10/2022) di approvazione del progetto definitivo dell’opera denominata “Metanodotto Ravenna – Chieti – Rifacimento Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse” della società Snam Rete Gas S.p.A. nella parte concernente l’approvazione del tratto ricadente nel comune di Roseto degli Abruzzo relativamente all’attraversamento della proprietà della società ricorrente nonché di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso ed in particolare:
1) delle risultanze conclusive della Conferenza di Servizi decisoria, indetta ai sensi del combinato normativo di cui agli art. 52 quinques DPR 327/2001 e 14 bis ss. L. n. 241/90 in forma semplificata ed in modalità asincrona ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica;
2) della nota del RUP prot. n. 16058 del 24/05/2022 di conclusione dei lavori della predetta conferenza dei servizi;
3) del Decreto VIA n. 444 dell’8 novembre 2021;
4) della Delibera di Giunta Regionale per l’Abruzzo n. 378 dell’11/07/2022;
5) del parere positivo alla realizzazione dell’intervento del comune di Roseto degli Abruzzi, formatosi per silentium nell’ambito della conferenza di servizi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Snam Rete Gas S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa NA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 19 maggio 2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame stante la sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione in ragione della sottoscrizione di un accordo stragiudiziale della controversia, con richiesta di compensazione tra le parti delle spese di lite;
Considerato che la resistente SNAM ha preso atto della rinuncia aderendo alla richiesta di compensazione delle spese di lite;
Considerato che la rinuncia è stata notificata alle controparti e risulta essere, quindi, ritualmente proposta;
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese delle altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione;
Ravvisato che, a fronte della notifica della rinuncia, le controparti non hanno manifestato opposizione alla stessa e che la SNAM ne ha preso atto aderendo alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse possono essere equamente compensate tra le parti in adesione alla corrispondente richiesta di parte ricorrente, stante l’esito del giudizio e delle ragioni che lo hanno determinato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA AN |
IL SEGRETARIO