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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/12/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Ombretta Paini Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NG DE con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUMA Controparte_1 C.F._1
GAETANO, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. GIOMBINI MARCO con domicilio digitale come da PEC tratta dai
Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 20.11.24, ritenuta la causa matura per le decisione ha fissato l'udienza del 15.10.2025 destinata alla remissione della causa a decisione da tenersi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. assegnando nel contempo i termini di cui all'art 352 c.p.c.
Con provvedimento del 15.10.25 il Magistrato coordinatore della sezione ha disposto la sostituzione del Consigliere istruttore dott. Simone Salcerini con il dott. Claudio Fraticelli.
La causa, la cui udienza si è tenuta il 16.10.2025, è stata trattenuta in decisione.
Svolgimento del processo
1. Il sig. ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Spoleto avverso Controparte_1 la cartella di pagamento n.080 2022 0016071891000 emessa da Controparte_3
, di Perugia per l'importo di euro 15.920,68
[...] Controparte_4 deducendo che avverso il verbale n. 14502-A del 05/11/2019 DATA NOTIF. 08/06/2020, costituente il titolo per l'iscrizione a ruolo, aveva già proposto opposizione davanti al
Tribunale di Spoleto, sia in proprio che quale amministratore della società SAFRE s.r.l. e il giudizio è stato definito con sentenza n° 480/2022 pubblicata il 5.7.2022. Pertanto, ad avviso dello è stata accertata sia la decadenza dell'ente dalla pretesa sanzionatoria, CP_1 sia la prescrizione. Quindi, alla data della notifica della cartella (27.9.22) le sanzioni del
2013 e 2017 dovevano ritenersi prescritte.
2. L'Agente di riscossione avanti al Tribunale di Spoleto ha eccepito l'incompetenza del
Tribunale in forza dell'art.6, D.lgs. n.150/2011, la nullità del ricorso per contraddittorietà della causa petendi in quanto il pagamento, deriva unicamente dal verbale n. 14502-A, del
05/11/2019 e notificato l'08/06/2020, quindi l'eccepita prescrizione non poteva riguardare il verbale indicato nella cartella. L'agente di riscossione ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa dell'ente creditore, la CCIAA di Perugia, che non si è costituita in primo grado.
3. Il Tribunale di Spoleto, ritenuta la sua competenza ha valutato che “come risulta chiaramente dalla stessa cartella di pagamento n.080 2022 0016071891000, quest'ultima assume valore ed efficacia di intimazione ad adempiere l'obbligo che risulta dal ruolo in essa contenuta;
in altri termini l' , attraverso la cartella oggetto di opposizione, Controparte_3 fonda il proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata sul ruolo n.2022/003477 emesso dalla Camera di Commercio dell'Umbria-Ufficio sanzioni, reso esecutivo in data 06.07.2022.
Esaminando il dettaglio del ruolo in questione risulta che quest'ultimo si è formato nei confronti del verbale n.14502-A del 05.11.2019 di euro 11.352,00, notificato in data
08.06.2020. Ebbene risulta documentato in atti che proprio tale verbale -più precisamente pagina 2 di 5 ordinanza di pagamento di sanzione amministrativa n.14502-a/2019 del 05.11.2019 di euro
11.352,00- è stato oggetto di ricorso in opposizione proposto dal sig. ” che si è Parte_2 concluso con la sentenza 480/2022. Difettando ogni altro argomento e/o documento che utile a smentire quanto verificato, il Tribunale ha pronunciato sentenza n. 379 del 22-
23/4/2024 ha accolto l'opposizione dello ed ha annullato la cartella di pagamento CP_1
n.080 2022 0016071891000 emessa da . Ha quindi Parte_1 condannato l e Controparte_3 Controparte_5
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Gaetano
[...]
Puma, procuratore antistatario.
4. L' ha proposto appello evidenziando in premessa Parte_3 che nella sua comparsa conclusionale ha dichiarato: “…in assenza di ulteriori dati in possesso della CCIAA di Perugia, non è in grado di verificare quanto assunto in domanda, in particolare ciò che rimane sconosciuto è se l'invocata sentenza del Tribunale di Spoleto sia stata impugnata o meno, e quindi se la pronuncia sia passata in giudicato. Circostanza che il ricorrente avrebbe potuto provare. L'operato dell'agente della riscossione, per quanto evidenziato, va esente da censura, onde per cui l'emananda sentenza dovrà in ogni caso statuire esclusivamente nei confronti dell'ente creditore siccome ritualmente chiamato in causa.” In particolare, l'appellante lamenta che nella sentenza impugnata ha condannato in solido, sia la CCIAA che l alla rifusione delle spese di lite Parte_1 in favore dell'opponente adducendo che 9 la soccombenza non è ad esso imputabile quando derivi “da eventuali dinieghi di discarico del ruolo che l'ente potrebbe opporle per mala gestio della lite (art.19, Dlgs n.112/99).”
5. Si è costituito lo in appello evidenziando che: “le spese legali, come risulta dagli CP_1 atti sono stati pagati al Sig. da Non si comprende, Controparte_1 Controparte_2 quindi il motivo per cui ha notificato atto di appello, e poi malgrado il Controparte_3 pagamento effettuato da Camera di Commercio, abbia proseguito nella causa dinanzi alla
Corte d'Appello.”
6. La si è Controparte_6 costituita eccependo la cessata materia del contendere poiché con determinazione n. 421 del
6/8/2024, la ha provveduto a pagare integralmente le spese del Controparte_2 giudizio di primo grado. motivi della decisione
pagina 3 di 5 7. Malgrado le evidenze risultanti dalle posizioni assunte dagli appellati l' ha Pt_4 concluso insistendo per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui condanna l' alle spese di lite del primo grado e nella comparsa Parte_1 conclusionale ha sostenuto che il mero pagamento alla controparte delle spese vinte non ha esaurito il giudizio assumendo “l'interesse dell' ad una pronuncia di riforma non è Pt_1 venuto meno nella misura in cui, altrimenti, una pronuncia contraria al diritto rimarrebbe nella giurisprudenza, costituendo quindi un precedente a discapito dell' e del diritto in Pt_4 generale, in quanto viola il principio di cui al citato art.39, Dlgs n.112/99.”
8. Va preventivamente ricordato che l'art.39, Dlgs n.112/99 (abrogato a partire dall'1.1.26 con l'entrata in vigore del d.lgs 24.3.2025 n. 33), prevede: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”
Ebbene, tale incombenza è stata eseguita nel caso in esame. Sebbene la camera di commercio sia rimasta contumace in primo grado, in appello ha fatto rilevare di essersi fatta carico direttamente delle spese, manlevando quindi la da ogni onere, pertanto, ha Pt_4 invocato la cessata materia del contendere. La stessa difesa dello ha dato atto di CP_1 essere stato soddisfatto dalla Camera di Commercio.
9. Osserva il collegio che non sussiste l'interesse a coltivare la lite da parte dell'appellante che, per altro, espone argomenti che non riguardano l'appellato principale ed ineriscono ai rapporti interni tra tra e Camera di commercio. Pt_4
Infatti, adducendo l'appellante che la pronuncia sarebbe contraria al diritto, non si confronta con il dato testuale della norma il disposto dell'art 39 del D.lgs 112/99, che è stato osservato, non si vede quindi quale precedente possa costituire a discapito dell' . . Pt_4
Va pertanto dichiarata la cessata materia del contendere tra le parti visto che le spese di lite sono state pagate interamente dalla Camera di commercio e non sussistono interessi per la prosecuzione della lite.
10. Ai fini della statuizione sulle spese, ritenendo in ogni caso l'appello infondato,
l' risulta virtualmente soccombente nei confronti dello il cui procuratore si è Pt_4 CP_1 dichiarato antistatario. Considerata altresì l'opposizione alla richiesta cessata materia del contendere da parte della Camera di commercio l va altresì condannata alle spese nei Pt_4 confronti della Camera di commercio.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri minimi, vista la semplicità degli argomenti trattati, sulla base del valore dichiarato (€ 2.300,00 di cui pagina 4 di 5 allo scaglione da € 1.100,00 a 5.200,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alle parti appellata le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna, in complessive € 1.460,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a. Le spese relative alla posizione dello vanno distratte al procuratore antistatario Avv. Gaetano Puma CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 12 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Simone Salcerini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Ombretta Paini Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NG DE con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUMA Controparte_1 C.F._1
GAETANO, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. GIOMBINI MARCO con domicilio digitale come da PEC tratta dai
Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 20.11.24, ritenuta la causa matura per le decisione ha fissato l'udienza del 15.10.2025 destinata alla remissione della causa a decisione da tenersi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. assegnando nel contempo i termini di cui all'art 352 c.p.c.
Con provvedimento del 15.10.25 il Magistrato coordinatore della sezione ha disposto la sostituzione del Consigliere istruttore dott. Simone Salcerini con il dott. Claudio Fraticelli.
La causa, la cui udienza si è tenuta il 16.10.2025, è stata trattenuta in decisione.
Svolgimento del processo
1. Il sig. ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Spoleto avverso Controparte_1 la cartella di pagamento n.080 2022 0016071891000 emessa da Controparte_3
, di Perugia per l'importo di euro 15.920,68
[...] Controparte_4 deducendo che avverso il verbale n. 14502-A del 05/11/2019 DATA NOTIF. 08/06/2020, costituente il titolo per l'iscrizione a ruolo, aveva già proposto opposizione davanti al
Tribunale di Spoleto, sia in proprio che quale amministratore della società SAFRE s.r.l. e il giudizio è stato definito con sentenza n° 480/2022 pubblicata il 5.7.2022. Pertanto, ad avviso dello è stata accertata sia la decadenza dell'ente dalla pretesa sanzionatoria, CP_1 sia la prescrizione. Quindi, alla data della notifica della cartella (27.9.22) le sanzioni del
2013 e 2017 dovevano ritenersi prescritte.
2. L'Agente di riscossione avanti al Tribunale di Spoleto ha eccepito l'incompetenza del
Tribunale in forza dell'art.6, D.lgs. n.150/2011, la nullità del ricorso per contraddittorietà della causa petendi in quanto il pagamento, deriva unicamente dal verbale n. 14502-A, del
05/11/2019 e notificato l'08/06/2020, quindi l'eccepita prescrizione non poteva riguardare il verbale indicato nella cartella. L'agente di riscossione ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa dell'ente creditore, la CCIAA di Perugia, che non si è costituita in primo grado.
3. Il Tribunale di Spoleto, ritenuta la sua competenza ha valutato che “come risulta chiaramente dalla stessa cartella di pagamento n.080 2022 0016071891000, quest'ultima assume valore ed efficacia di intimazione ad adempiere l'obbligo che risulta dal ruolo in essa contenuta;
in altri termini l' , attraverso la cartella oggetto di opposizione, Controparte_3 fonda il proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata sul ruolo n.2022/003477 emesso dalla Camera di Commercio dell'Umbria-Ufficio sanzioni, reso esecutivo in data 06.07.2022.
Esaminando il dettaglio del ruolo in questione risulta che quest'ultimo si è formato nei confronti del verbale n.14502-A del 05.11.2019 di euro 11.352,00, notificato in data
08.06.2020. Ebbene risulta documentato in atti che proprio tale verbale -più precisamente pagina 2 di 5 ordinanza di pagamento di sanzione amministrativa n.14502-a/2019 del 05.11.2019 di euro
11.352,00- è stato oggetto di ricorso in opposizione proposto dal sig. ” che si è Parte_2 concluso con la sentenza 480/2022. Difettando ogni altro argomento e/o documento che utile a smentire quanto verificato, il Tribunale ha pronunciato sentenza n. 379 del 22-
23/4/2024 ha accolto l'opposizione dello ed ha annullato la cartella di pagamento CP_1
n.080 2022 0016071891000 emessa da . Ha quindi Parte_1 condannato l e Controparte_3 Controparte_5
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Gaetano
[...]
Puma, procuratore antistatario.
4. L' ha proposto appello evidenziando in premessa Parte_3 che nella sua comparsa conclusionale ha dichiarato: “…in assenza di ulteriori dati in possesso della CCIAA di Perugia, non è in grado di verificare quanto assunto in domanda, in particolare ciò che rimane sconosciuto è se l'invocata sentenza del Tribunale di Spoleto sia stata impugnata o meno, e quindi se la pronuncia sia passata in giudicato. Circostanza che il ricorrente avrebbe potuto provare. L'operato dell'agente della riscossione, per quanto evidenziato, va esente da censura, onde per cui l'emananda sentenza dovrà in ogni caso statuire esclusivamente nei confronti dell'ente creditore siccome ritualmente chiamato in causa.” In particolare, l'appellante lamenta che nella sentenza impugnata ha condannato in solido, sia la CCIAA che l alla rifusione delle spese di lite Parte_1 in favore dell'opponente adducendo che 9 la soccombenza non è ad esso imputabile quando derivi “da eventuali dinieghi di discarico del ruolo che l'ente potrebbe opporle per mala gestio della lite (art.19, Dlgs n.112/99).”
5. Si è costituito lo in appello evidenziando che: “le spese legali, come risulta dagli CP_1 atti sono stati pagati al Sig. da Non si comprende, Controparte_1 Controparte_2 quindi il motivo per cui ha notificato atto di appello, e poi malgrado il Controparte_3 pagamento effettuato da Camera di Commercio, abbia proseguito nella causa dinanzi alla
Corte d'Appello.”
6. La si è Controparte_6 costituita eccependo la cessata materia del contendere poiché con determinazione n. 421 del
6/8/2024, la ha provveduto a pagare integralmente le spese del Controparte_2 giudizio di primo grado. motivi della decisione
pagina 3 di 5 7. Malgrado le evidenze risultanti dalle posizioni assunte dagli appellati l' ha Pt_4 concluso insistendo per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui condanna l' alle spese di lite del primo grado e nella comparsa Parte_1 conclusionale ha sostenuto che il mero pagamento alla controparte delle spese vinte non ha esaurito il giudizio assumendo “l'interesse dell' ad una pronuncia di riforma non è Pt_1 venuto meno nella misura in cui, altrimenti, una pronuncia contraria al diritto rimarrebbe nella giurisprudenza, costituendo quindi un precedente a discapito dell' e del diritto in Pt_4 generale, in quanto viola il principio di cui al citato art.39, Dlgs n.112/99.”
8. Va preventivamente ricordato che l'art.39, Dlgs n.112/99 (abrogato a partire dall'1.1.26 con l'entrata in vigore del d.lgs 24.3.2025 n. 33), prevede: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”
Ebbene, tale incombenza è stata eseguita nel caso in esame. Sebbene la camera di commercio sia rimasta contumace in primo grado, in appello ha fatto rilevare di essersi fatta carico direttamente delle spese, manlevando quindi la da ogni onere, pertanto, ha Pt_4 invocato la cessata materia del contendere. La stessa difesa dello ha dato atto di CP_1 essere stato soddisfatto dalla Camera di Commercio.
9. Osserva il collegio che non sussiste l'interesse a coltivare la lite da parte dell'appellante che, per altro, espone argomenti che non riguardano l'appellato principale ed ineriscono ai rapporti interni tra tra e Camera di commercio. Pt_4
Infatti, adducendo l'appellante che la pronuncia sarebbe contraria al diritto, non si confronta con il dato testuale della norma il disposto dell'art 39 del D.lgs 112/99, che è stato osservato, non si vede quindi quale precedente possa costituire a discapito dell' . . Pt_4
Va pertanto dichiarata la cessata materia del contendere tra le parti visto che le spese di lite sono state pagate interamente dalla Camera di commercio e non sussistono interessi per la prosecuzione della lite.
10. Ai fini della statuizione sulle spese, ritenendo in ogni caso l'appello infondato,
l' risulta virtualmente soccombente nei confronti dello il cui procuratore si è Pt_4 CP_1 dichiarato antistatario. Considerata altresì l'opposizione alla richiesta cessata materia del contendere da parte della Camera di commercio l va altresì condannata alle spese nei Pt_4 confronti della Camera di commercio.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri minimi, vista la semplicità degli argomenti trattati, sulla base del valore dichiarato (€ 2.300,00 di cui pagina 4 di 5 allo scaglione da € 1.100,00 a 5.200,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alle parti appellata le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna, in complessive € 1.460,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a. Le spese relative alla posizione dello vanno distratte al procuratore antistatario Avv. Gaetano Puma CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 12 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Simone Salcerini
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