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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/09/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 822/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Locri, alla Parte_1 C.F._1
via Garibaldi n. 324/5, presso lo studio degli Avv.ti LEMOLI IVO e TROPEA
MARIA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti ADORNATO DARIO, FAZIO ANGELA, LABRINI ANGELO,
GRANDIZIO VALERIA, TRIOLO ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale in Reggio CP_1
Calabria, al Viale Calabria n.82; resistente nonché contro , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 394 2022 00039514 20 000, notificatogli dall' in data 24.1.2023, per il pagamento della somma di euro 3.184,32, CP_1
asseritamente dovuti a titolo di contributi IVS per il periodo dal 01/2021 al 12/2021.
In particolare, l'opponente lamentava l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei contributi citati, deducendo la cancellazione della propria ditta in data 11.01.2019, ossia antecedentemente all'anno 2020. Il ricorrente deduceva inoltre l'illegittimità dell'avviso di addebito per indeterminatezza e per mancata notificazione del prodromico atto di accertamento. Da ultimo, eccepiva la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per decorso del termine di decadenza del ruolo ex art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999, n. 46.
Su tali presupposti concludeva chiedendo “dichiarare inesistente l'obbligo contributivo per l'anno 2021 in capo al Sig. , nonché nullo e/o Parte_1
inefficace e/o illegittimo l'avviso di addebito n. 394 2022 00018361 71 000, per i motivi su esposti”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione perché inammissibile e infondata in fatto ed in diritto;
condannare comunque l'opponente al pagamento dei contributi se accertati come dovuti oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati sino alla data dell'effettivo soddisfo”, spese vinte.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti di in quanto soggetto privo di legittimazione passiva rispetto ai crediti CP_2
oggetto di giudizio, non risultando gli stessi rientranti tra quelli oggetto di cessione ai sensi dell'art. 13 l. 448/98.
2. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta dei motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, deve rilevarsi la tempestività dell'opposizione proposta avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, intervenuta il 24.1.2023 rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario, in data 6.3.2023 e, quindi, nel rispetto del termine di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 (atteso che il quarantesimo giorno sarebbe caduto in data 5.3.2023, ossia di domenica).
Nel merito, si evidenzia che l'opposizione ha ad oggetto un avviso di addebito emesso dall' al fine di ottenere il pagamento di contributi IVS, e relative somme CP_1
aggiuntive e sanzioni, afferenti alla gestione artigiani dal 1/2021 al 12/2021 in quanto il ricorrente è stato ritenuto titolare dell'impresa individuale di cui alla visura camerale che è stata allegata dall'ente unitamente alla propria comparsa di costituzione.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito;
ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
In questa sede si intende difatti senz'altro aderire al consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro (v. ex aliis
Cass. n. 10583 del 28/04/2017, Cass. n. 19469 del 20/07/2018)” (Cass. n.3279/2020)
Nella fattispecie in esame, dunque, grava in capo all'ente impositore l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il permanere dell'obbligo di iscrizione nella gestione artigiana in capo al ricorrente.
Il ricorrente, nella presente sede, ha contestato la debenza dei contributi IVS nel periodo rivendicato, sostenendo di aver cessato integralmente la propria attività in data 11.1.2019, per come attestato dall'accoglimento della domanda di cessazione attività presentata in pari data all'Agenzia delle entrate.
A fronte di tale deduzione, l' ha evidenziato che in realtà l'impresa del CP_1
ricorrente risulta ancora iscritta nella Gestione artigiani, a decorrere dal 2012, e ha allegato a riprova della permanenza in attività la visura storica dell'impresa
“Costruzioni generali di Marcu Florin”.
Come correttamente osservato nella prima difesa utile dal ricorrente, tuttavia, proprio dalla lettura della citata visura emerge la mancanza di qualsiasi atto di gestione successivo al 2012, circostanza che avrebbe persino potuto legittimare la cancellazione d'ufficio dell'impresa individuale dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2, c. 1,, lett. c).
A fronte di tale complessivo quadro, si ritiene dunque che l avrebbe dovuto CP_1
provare che per il periodo oggetto di giudizio il ricorrente abbia svolto attività lavorativa idonea a determinarne l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani.
Orbene, l'art. 1 comma 203 L. 662/96, nel testo ratione temporis vigente, prevede
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'esistenza del presupposto impositivo, come ampiamente evidenziato, deve essere provata dall' in base al principio generale secondo il quale la parte che assume CP_1
l'esistenza di una circostanza di fatto sia onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass.
S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Ebbene l'iscrizione obbligatoria alla gestione artigiani si realizza quando sussistono congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 443/1985, ovvero la titolarità
o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, la piena responsabilità ed i rischi di gestione, la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ed il possesso delle eventuali licenze e qualifiche professionali richieste. La qualità di titolare di impresa artigiana comporta una presunzione di esercizio personale dell'attività che può essere superata solo mediante allegazione specifica e prova di circostanze idonee a dimostrare che il titolare non abbia svolto attività funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale, sia essa di natura esecutiva, direttiva o gestionale.
Nel caso in esame l' , a fronte della dedotta insussistenza dei presupposti per CP_1
l'iscrizione alla gestione artigiani per il periodo sopra indicato, si è limitata a produrre la visura storica della società dalla quale tuttavia non è possibile evincere sufficienti elementi a sostegno della prospettazione sostenuta, ovvero dello svolgimento di una vera e propria attività lavorativa da parte del ricorrente nel periodo oggetto di causa.
L'ente ha inoltre documentato l'iscrizione dell'impresa individuale del ricorrente alla
Camera di commercio dall'anno 2012, circostanza dalla quale tuttavia non può che trarsi una mera presunzione semplice in relazione all'espletamento di attività di impresa. Sul punto, difatti, la Corte di Cassazione ha affermato che: “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria”. (Cass. n. 8651/2010).
Si ritiene dunque che la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che attesta la cessazione dell'attività dell'impresa individuale, sia sufficiente a superare detta semplice presunzione, anche in considerazione della totale mancanza di qualsiasi ulteriore prova da cui dedurre l'effettivo svolgimento dell'attività e delle risultanze della visura storica da cui emerge la totale mancanza di compimento di atti di gestione da parte dell'impresa individuale sin dal 2012.
D'altronde, si ritiene che l'elemento fondante dell'obbligo contributivo sia l'effettivo svolgimento dell'attività artigianale.
In conclusione, in mancanza di elementi probatori, quali accertamenti ispettivi, offerti dall' che avrebbero dovuto provare l'effettivo svolgimento di una attività CP_1
artigiana da parte dell'odierno ricorrente, deve ritenersi che la pretesa contributiva non sia legittima e che pertanto non siano dovute le somme portare dall'avviso di addebito opposto.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra il ricorrente e la CP_2
rimasta contumace.
Con riferimento all , le spese di lite seguono la soccombenza e vengono CP_1
liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore;
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito opposto;
- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore;
- condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Locri, 11/09/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 822/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Locri, alla Parte_1 C.F._1
via Garibaldi n. 324/5, presso lo studio degli Avv.ti LEMOLI IVO e TROPEA
MARIA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti ADORNATO DARIO, FAZIO ANGELA, LABRINI ANGELO,
GRANDIZIO VALERIA, TRIOLO ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale in Reggio CP_1
Calabria, al Viale Calabria n.82; resistente nonché contro , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 394 2022 00039514 20 000, notificatogli dall' in data 24.1.2023, per il pagamento della somma di euro 3.184,32, CP_1
asseritamente dovuti a titolo di contributi IVS per il periodo dal 01/2021 al 12/2021.
In particolare, l'opponente lamentava l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei contributi citati, deducendo la cancellazione della propria ditta in data 11.01.2019, ossia antecedentemente all'anno 2020. Il ricorrente deduceva inoltre l'illegittimità dell'avviso di addebito per indeterminatezza e per mancata notificazione del prodromico atto di accertamento. Da ultimo, eccepiva la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per decorso del termine di decadenza del ruolo ex art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999, n. 46.
Su tali presupposti concludeva chiedendo “dichiarare inesistente l'obbligo contributivo per l'anno 2021 in capo al Sig. , nonché nullo e/o Parte_1
inefficace e/o illegittimo l'avviso di addebito n. 394 2022 00018361 71 000, per i motivi su esposti”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione perché inammissibile e infondata in fatto ed in diritto;
condannare comunque l'opponente al pagamento dei contributi se accertati come dovuti oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati sino alla data dell'effettivo soddisfo”, spese vinte.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti di in quanto soggetto privo di legittimazione passiva rispetto ai crediti CP_2
oggetto di giudizio, non risultando gli stessi rientranti tra quelli oggetto di cessione ai sensi dell'art. 13 l. 448/98.
2. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta dei motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, deve rilevarsi la tempestività dell'opposizione proposta avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, intervenuta il 24.1.2023 rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario, in data 6.3.2023 e, quindi, nel rispetto del termine di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 (atteso che il quarantesimo giorno sarebbe caduto in data 5.3.2023, ossia di domenica).
Nel merito, si evidenzia che l'opposizione ha ad oggetto un avviso di addebito emesso dall' al fine di ottenere il pagamento di contributi IVS, e relative somme CP_1
aggiuntive e sanzioni, afferenti alla gestione artigiani dal 1/2021 al 12/2021 in quanto il ricorrente è stato ritenuto titolare dell'impresa individuale di cui alla visura camerale che è stata allegata dall'ente unitamente alla propria comparsa di costituzione.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito;
ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
In questa sede si intende difatti senz'altro aderire al consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro (v. ex aliis
Cass. n. 10583 del 28/04/2017, Cass. n. 19469 del 20/07/2018)” (Cass. n.3279/2020)
Nella fattispecie in esame, dunque, grava in capo all'ente impositore l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il permanere dell'obbligo di iscrizione nella gestione artigiana in capo al ricorrente.
Il ricorrente, nella presente sede, ha contestato la debenza dei contributi IVS nel periodo rivendicato, sostenendo di aver cessato integralmente la propria attività in data 11.1.2019, per come attestato dall'accoglimento della domanda di cessazione attività presentata in pari data all'Agenzia delle entrate.
A fronte di tale deduzione, l' ha evidenziato che in realtà l'impresa del CP_1
ricorrente risulta ancora iscritta nella Gestione artigiani, a decorrere dal 2012, e ha allegato a riprova della permanenza in attività la visura storica dell'impresa
“Costruzioni generali di Marcu Florin”.
Come correttamente osservato nella prima difesa utile dal ricorrente, tuttavia, proprio dalla lettura della citata visura emerge la mancanza di qualsiasi atto di gestione successivo al 2012, circostanza che avrebbe persino potuto legittimare la cancellazione d'ufficio dell'impresa individuale dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2, c. 1,, lett. c).
A fronte di tale complessivo quadro, si ritiene dunque che l avrebbe dovuto CP_1
provare che per il periodo oggetto di giudizio il ricorrente abbia svolto attività lavorativa idonea a determinarne l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani.
Orbene, l'art. 1 comma 203 L. 662/96, nel testo ratione temporis vigente, prevede
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'esistenza del presupposto impositivo, come ampiamente evidenziato, deve essere provata dall' in base al principio generale secondo il quale la parte che assume CP_1
l'esistenza di una circostanza di fatto sia onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass.
S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Ebbene l'iscrizione obbligatoria alla gestione artigiani si realizza quando sussistono congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 443/1985, ovvero la titolarità
o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, la piena responsabilità ed i rischi di gestione, la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ed il possesso delle eventuali licenze e qualifiche professionali richieste. La qualità di titolare di impresa artigiana comporta una presunzione di esercizio personale dell'attività che può essere superata solo mediante allegazione specifica e prova di circostanze idonee a dimostrare che il titolare non abbia svolto attività funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale, sia essa di natura esecutiva, direttiva o gestionale.
Nel caso in esame l' , a fronte della dedotta insussistenza dei presupposti per CP_1
l'iscrizione alla gestione artigiani per il periodo sopra indicato, si è limitata a produrre la visura storica della società dalla quale tuttavia non è possibile evincere sufficienti elementi a sostegno della prospettazione sostenuta, ovvero dello svolgimento di una vera e propria attività lavorativa da parte del ricorrente nel periodo oggetto di causa.
L'ente ha inoltre documentato l'iscrizione dell'impresa individuale del ricorrente alla
Camera di commercio dall'anno 2012, circostanza dalla quale tuttavia non può che trarsi una mera presunzione semplice in relazione all'espletamento di attività di impresa. Sul punto, difatti, la Corte di Cassazione ha affermato che: “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria”. (Cass. n. 8651/2010).
Si ritiene dunque che la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che attesta la cessazione dell'attività dell'impresa individuale, sia sufficiente a superare detta semplice presunzione, anche in considerazione della totale mancanza di qualsiasi ulteriore prova da cui dedurre l'effettivo svolgimento dell'attività e delle risultanze della visura storica da cui emerge la totale mancanza di compimento di atti di gestione da parte dell'impresa individuale sin dal 2012.
D'altronde, si ritiene che l'elemento fondante dell'obbligo contributivo sia l'effettivo svolgimento dell'attività artigianale.
In conclusione, in mancanza di elementi probatori, quali accertamenti ispettivi, offerti dall' che avrebbero dovuto provare l'effettivo svolgimento di una attività CP_1
artigiana da parte dell'odierno ricorrente, deve ritenersi che la pretesa contributiva non sia legittima e che pertanto non siano dovute le somme portare dall'avviso di addebito opposto.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra il ricorrente e la CP_2
rimasta contumace.
Con riferimento all , le spese di lite seguono la soccombenza e vengono CP_1
liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore;
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito opposto;
- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore;
- condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Locri, 11/09/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi