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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – g.o.t.s. -
All'udienza del 21/05/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., resa visione dele note di trattazione scritta depositate in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nella causa iscritta al n. 1709/2023 RG, promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via strada da denominare pv Notare n. 7, elettivamente domiciliata in Sant'Omero (TE) alla via D.
Bramante n. 4 presso lo studio dell'Avv. Matteo NARDINI, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato apposto in allegato al ricorso
RICORRENTE
Contro
l' , CF Controparte_1 PartitaIVA_1
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mariotti, P.IVA_2 procuratore per procura generale alle liti a rogito Notaio Dottor di Fiumicino, Rep n. Persona_1
37590 del 23.01.2023, elettivamente domiciliato con il procuratore presso la sede dell' , in Teramo, CP_1
C.so S. Giorgio nn.14/16, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso in opposizione avverso le risultanze dell'a.t.p. previdenziale ex art. 445 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/10/2023, ha proposto opposizione avverso le Parte_1 risultanze del procedimento di a.t.p. previdenziale ex art. 445 bis c.p.c., nel quale le era stato negato il beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. ex art. 1 Legge n. 18/1980, chiedendo in questa sede la rinnovazione della c.t.u svolta nel predetto procedimento.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha resistito all'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, CP_2 riportandosi agli accertamenti effettuati in sede di a.t.p.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinnovazione della c.t.u. svolta in sede di a.t.p. previdenziale. La causa, quindi, è stata rinviata – per la discussione con termine per note - all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha accertato – in capo alla ricorrente – la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per beneficiare della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento ex art. ex art. 1 Legge n. 18/1980). In particolare, il CTU ha così argomentato: “In base a quanto da me obiettivato in sede di visita peritale il giorno 13/06/2024 è chiaramente evidente come la condizione psichica della perizianda si sia severamente aggravata in termini di decadimento cognitivo con un quadro clinico sovrapponibile a quanto obiettivato, per la prima volta da quanto osservabile nei documenti in atti, dal Dott in data 11/10/2023: pertanto in questo momento la RA R_
, per via del suo declino cognitivo e delle sue difficoltà versa in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche e Pt_1 si trova in una permanente condizione di non autosufficienza, disorientata nel tempo e nello spazio e mancanza di autonoma nelle attività della vita quotidiana: per tale motivo abbisogna di una assistenza continua con diritto all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento. Considerati i documenti in atto e quanto disquisito sopra, tale condizione è riconosciuta
a partire dal 01/10/2023, cioè da epoca successiva alla domanda amministrativa.”.
Sulla base delle superiori valutazioni, l'ausiliario ha così concluso: “… la RA , già ritenuta Parte_1 invalida al 100% è affetta da un quadro patologico di declino cognitivo per cui non è in grado di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana ed abbisogna dell'assistenza continua di un accompagnatore (INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO: art. 1 L. 21/11/1988, n. 508); In considerazione della documentazione visionata e depositata in atti tale indennità è riconosciuta dal 01/10/2023”.
Il parere espresso dal perito appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è, inoltre, sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione. D'altro canto, nessuna osservazione o contestazione o richiesta è pervenuta dall' CP_2 avverso le conclusioni provvisorie della perizia, trasmesse in data 27/01/2025 ed il CTU ha depositato il successivo 19/02/2025 la relazione definitiva.
Considerato che la decorrenza del beneficio è stata indicata dal c.t.u. a partire dall'1/10/2023, data successiva alla proposizione de ricorso giurisdizionale per a.t.p.o., le spese di lite del procedimento per a.t.p. vanno integralmente compensate, mentre quelle del presente procedimento vanno compensate in ragione di 1/2 e, con riferimento al restante 1/2, poste a carico dell resistente, in virtù del principio CP_3 della soccombenza. Le spese delle cc.tt.uu. svolte nel presente giudizio e in quello per a.t.p., invece, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
n. 1709/2023 così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- Dichiara che la sig.ra è in possesso del requisito sanitario ai fini dell'erogazione del Parte_1 beneficio dell'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO - art. 1 Legge n. 18/1980, a far data dall'1/10/2023; - Compensa integralmente le spese di lite del procedimento per a.t.p.o. e compensa le spese del presente procedimento in ragione di 1/2, mentre condanna l' al pagamento del restante 1/2 in favore di parte CP_2 ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre spese forfetarie (15%), Iva. C.p.a. se dovuti;
- Pone le spese delle cc.tt.uu. svolte nel procedimento per a.t.p.o. e nel presente procedimento, liquidate con separati decreti, a carico dell' CP_2
Teramo, addì 21/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale